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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/05/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2211 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. ARDONE GIUSEPPE presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1 C.F._2
CASSONE ERNESTO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 06/05/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 09/04/2025, la ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il resistente in 05/07/2003, dal quale erano nate due figlie il 07/03/2005 Persona_1
(maggiorenne) e il 14/11/2009 e, essendo la prosecuzione della vita matrimoniale Persona_2
divenuta impossibile, chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare a sé, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie di € 300,00 per ciascuna, nonché di un assegno per sé di €
300,00 mensili.
Si costituiva il resistente in data 03/05/2025, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente, allegando quale causa della crisi dell'unione matrimoniale il comportamento della moglie;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale con addebito a carico della ricorrente,
l'affido condiviso della figlia minore con residenza prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare a sé, la previsione dell'obbligo a carico della ricorrente di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e nulla per la moglie. Per_2
All'udienza del 06/05/2025, le parti raggiungevano un accordo e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo il resistente implicitamente rinunciato alla domanda di addebito atteso l'accordo raggiunto dalle parti in udienza.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
- affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre;
- assegnazione della casa familiare al padre;
- libero calendario dei tempi di permanenza della minore con la madre;
- nulla per la figlia maggiorenne, autonoma economicamente;
- obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 100,00 a titolo di mantenimento della ricorrente;
- obbligo per intero a carico del resistente di mantenere la minore con spese ordinarie e straordinarie con accollo a suo carico di pagare le rate del mutuo cointestato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e , nato il Parte_1 CP_1
04/09/1978 in CASERTA (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SESSA UN (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 39, parte II, serie A, anno 2003, ufficio 1);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 06/05/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2211 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale, vertente tra
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. ARDONE GIUSEPPE presso cui è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1 C.F._2
CASSONE ERNESTO presso cui è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza del 06/05/2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi in pari data.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 09/04/2025, la ricorrente esponeva di avere contratto matrimonio con il resistente in 05/07/2003, dal quale erano nate due figlie il 07/03/2005 Persona_1
(maggiorenne) e il 14/11/2009 e, essendo la prosecuzione della vita matrimoniale Persona_2
divenuta impossibile, chiedeva la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare a sé, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, la previsione di un assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie di € 300,00 per ciascuna, nonché di un assegno per sé di €
300,00 mensili.
Si costituiva il resistente in data 03/05/2025, il quale contestava quanto dedotto dalla ricorrente, allegando quale causa della crisi dell'unione matrimoniale il comportamento della moglie;
pertanto, concludeva per la dichiarazione di separazione personale con addebito a carico della ricorrente,
l'affido condiviso della figlia minore con residenza prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare a sé, la previsione dell'obbligo a carico della ricorrente di versare un assegno a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e nulla per la moglie. Per_2
All'udienza del 06/05/2025, le parti raggiungevano un accordo e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Le acquisizioni processuali hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiati, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., avendo il resistente implicitamente rinunciato alla domanda di addebito atteso l'accordo raggiunto dalle parti in udienza.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
- affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre;
- assegnazione della casa familiare al padre;
- libero calendario dei tempi di permanenza della minore con la madre;
- nulla per la figlia maggiorenne, autonoma economicamente;
- obbligo a carico del resistente di versare un assegno mensile di € 100,00 a titolo di mantenimento della ricorrente;
- obbligo per intero a carico del resistente di mantenere la minore con spese ordinarie e straordinarie con accollo a suo carico di pagare le rate del mutuo cointestato.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e , nato il Parte_1 CP_1
04/09/1978 in CASERTA (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SESSA UN (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 39, parte II, serie A, anno 2003, ufficio 1);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 06/05/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio