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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/11/2025, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. FO Orazio Maria AL Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Non definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1880/2025 R.G. VG
avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Aquilino Pietro Parte_1 C.F._1
EL
e
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Ladisa Giovanna Controparte_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 01/04/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai medesimi patti e condizioni della separazione;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 28.04.2001 in Putignano (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Putignano (BA) al n. 13, parte II, serie A, anno 2001; dalla loro unione nascevano, in Putignano, i figli: il 26.10.2000, il 27.08.2004 e Per_1 Per_2
il 09.08.2010; Per_3 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che all'udienza in camera di consiglio del 21.10.2025 le parti hanno manifestato la volontà di non volersi riconciliare, insistendo nell'accoglimento del ricorso cumulativo DIRITTO
Ricorrono al momento le condizioni per la sola omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Trasmetti gli atti al P.M.,
1. dichiara omologata la separazione dei coniugi , nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato in [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito Controparte_1 concordatario in data 28.04.2001 in Putignano (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Putignano (BA) al n. 13, parte II, serie A, anno 2001 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informativi in data
01/04/2025 iscritto al n. r.g. vg 1880/2025;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3. dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese interamente compensate tra le parti per la proposta domanda di separazione.
Bari, 04/11/2025
Il Presidente
FO AL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. FO Orazio Maria AL Presidente rel.
2) Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
3) Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Non definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 1880/2025 R.G. VG
avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Aquilino Pietro Parte_1 C.F._1
EL
e
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Ladisa Giovanna Controparte_1 C.F._2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 01/04/2025, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai medesimi patti e condizioni della separazione;
i coniugi hanno celebrato matrimonio con rito concordatario in data 28.04.2001 in Putignano (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Putignano (BA) al n. 13, parte II, serie A, anno 2001; dalla loro unione nascevano, in Putignano, i figli: il 26.10.2000, il 27.08.2004 e Per_1 Per_2
il 09.08.2010; Per_3 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che all'udienza in camera di consiglio del 21.10.2025 le parti hanno manifestato la volontà di non volersi riconciliare, insistendo nell'accoglimento del ricorso cumulativo DIRITTO
Ricorrono al momento le condizioni per la sola omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
Quanto alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta contestualmente a quella di separazione consensuale si ritiene, allo stato, la stessa non accoglibile per il mancato decorso del termine previsto dalla legge ex art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e s.m.i.; pertanto si ritiene che la causa per la sola domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere rinviata ad altra udienza come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Trasmetti gli atti al P.M.,
1. dichiara omologata la separazione dei coniugi , nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato in [...] il [...] che hanno celebrato matrimonio con rito Controparte_1 concordatario in data 28.04.2001 in Putignano (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Putignano (BA) al n. 13, parte II, serie A, anno 2001 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi e depositato nei registri informativi in data
01/04/2025 iscritto al n. r.g. vg 1880/2025;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti;
3. dispone come da separata ordinanza per la pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese interamente compensate tra le parti per la proposta domanda di separazione.
Bari, 04/11/2025
Il Presidente
FO AL