Articolo 5 della Legge 3 novembre 1954, n. 1042
Articolo 4Articolo 6
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28 novembre 1954
Art. 5.
E' istituito a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale" un sovrapprezzo di lire 2000 su ciascun biglietto d'ingresso nei casino' da gioco.
Detto sovrapprezzo e' dovuto per una volta al giorno dai frequentatori di casino' muniti di tessera di abbonamento o di tessera di favore, escluse quelle rilasciate a scopo di servizio.
Le ditte che hanno in gestione i suddetti casino' sono obbligate a riscuotere senza alcun compenso ed a versare l'importo del sovrapprezzo, che e' esente dal diritto erariale e dall'imposta generale sull'entrata, al "Fondo nazionale di soccorso invernale", entro otto giorni dalla riscossione.
Entrata in vigore il 28 novembre 1954