Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 04/05/2026, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02135/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03421/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3421 del 2025, proposto da
ER ER RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Di Puorto, Vito Di Puorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 731/2024, depositata in data 11/11/2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. ZI TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
Con sentenza n. 731/2024, depositata in data 11/11/2024, il Tribunale di Busto Arsizio ha condannato il Ministero resistente a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente o altro equipollente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo di € 500,00 annui.
Quanto alle spese ha condannato il Ministero a rimborsarle, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza indicata, al fine di conseguire il rilascio della carta docente per gli anni indicati.
Va precisato che l’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, in quanto in relazione ad esse, distratte in favore dei difensori, non è stata esperita l’azione di ottemperanza nel presente giudizio.
Con nota depositata in data 17.04.2026, la ricorrente ha dichiarato che l’amministrazione ha provveduto all’accreditamento del beneficio, così palesando la soddisfazione della pretesa vantata.
L’Amministrazione, costituita in giudizio, non ha sollevato eccezioni sul punto.
La soddisfazione della pretesa, verificatasi in corso di causa, conduce a dichiarare la cessazione della materia del contendere.
La circostanza che l’Amministrazione abbia eseguito il giudicato solo dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza conduce a porre a suo carico le spese di lite, secondo gli importi liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 500,00 (cinquecento), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI OS, Presidente
ZI TA, Consigliere, Estensore
Mauro Gatti, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| ZI TA | RI OS |
IL SEGRETARIO