CASS
Sentenza 25 gennaio 2023
Sentenza 25 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2023, n. 3089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3089 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: KH MO nato a [...]( MAROCCO) il 18/09/1982 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
in persona del Sostituto Penale Sent. Sez. 2 Num. 3089 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/10/2022 6-34262-2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, confermava il giudizio di responsabilità in relazione ai reati di estorsione contestati in continuazione all'imputato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e riducendo conseguentemente la sanzione inflitta in primo grado. 2. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore abilitato, deducendo il seguente motivo unico: 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice e vizio di motivazione nel qualificare la condotta in fatto contestata (art. 606, co. 1 lett. b ed e, cod. proc. pen.), in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in luogo di quello di estorsione ritenuto in sentenza;
3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza e la natura meramente reiterativa del motivo svolto. 3.1. La difesa ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice della revisione nel merito: queste, pertanto, devono considerarsi non specifiche. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo Rv. 253849; Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021 Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 3.2. Nella fattispecie, il giudice di appello, con gli argomenti evidenziati in motivazione, ha già esposto come i fatti estorsivi non potessero essere qualificati in termini di ragion fattasi, stante la consapevolezza in capo all'imputato del difetto di reali ragioni di credito nei confronti dell'ascendente del suo "preteso" obbligato, il che la Corte deduce dalla puntuale analisi di una pluralità di elementi storici diffusamente riportati in parte motiva dell'impugnata sentenza. Sul distinguo "psicologico" tra le due fattispecie si richiama l'ampia motivazione della sentenza resa a Sez. U. (n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-02), che il ricorrente richiama solo in parte, ove si sottolinea innanzitutto che la pretesa di esercitare un diritto proprio debba essere ragionevole ed apprezzabile e non meramente immaginaria;
in motivazione si evidenzia altresì espressamente che è configurabile il delitto di estorsione e non quello di ragion fattasi nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un "terzo" estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa concretamente azionabile, per costringere il debitore ad adempiere (nel solco di una giurisprudenza ben consolidata: Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi ) ‘ minacce in danno del figlio e della moglie;
Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, f , 6-34262-2021 Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio). La pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve corrispondere dunque in modo esatto all'oggetto della tutela concretamente apprestata dall'ordinamento giuridico, e non risultare in alcun modo più ampia (essendo peculiarità di tale fattispecie la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quello privato); la pretesa vantata dal soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone deve essere non del tutto arbitraria, ovvero sfornita di una possibile base legale, ma deve potenzialmente costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente apprezzabili possibilità di successo;
configura pertanto estorsione, e non ragion fattasi la condotta dell'agente che eserciti la pretesa con violenza o minaccia in danno di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio, per costringere quest'ultimo o perfino il debitore ad adempiere (Sez. U. Filardo, cit. in motivazione). 4. Alla luce delle considerazioni esposte, la decisione della Corte territoriale risulta dunque priva dei vizi dedotti con il ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende 5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la pronta soluzione delle questioni proposte consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
in persona del Sostituto Penale Sent. Sez. 2 Num. 3089 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 27/10/2022 6-34262-2021 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza impugnata, confermava il giudizio di responsabilità in relazione ai reati di estorsione contestati in continuazione all'imputato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e riducendo conseguentemente la sanzione inflitta in primo grado. 2. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore abilitato, deducendo il seguente motivo unico: 2.1. violazione e falsa applicazione della legge penale incriminatrice e vizio di motivazione nel qualificare la condotta in fatto contestata (art. 606, co. 1 lett. b ed e, cod. proc. pen.), in relazione alla mancata riqualificazione dei fatti nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in luogo di quello di estorsione ritenuto in sentenza;
3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza e la natura meramente reiterativa del motivo svolto. 3.1. La difesa ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice della revisione nel merito: queste, pertanto, devono considerarsi non specifiche. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo Rv. 253849; Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021 Rv. 281521; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). 3.2. Nella fattispecie, il giudice di appello, con gli argomenti evidenziati in motivazione, ha già esposto come i fatti estorsivi non potessero essere qualificati in termini di ragion fattasi, stante la consapevolezza in capo all'imputato del difetto di reali ragioni di credito nei confronti dell'ascendente del suo "preteso" obbligato, il che la Corte deduce dalla puntuale analisi di una pluralità di elementi storici diffusamente riportati in parte motiva dell'impugnata sentenza. Sul distinguo "psicologico" tra le due fattispecie si richiama l'ampia motivazione della sentenza resa a Sez. U. (n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027-02), che il ricorrente richiama solo in parte, ove si sottolinea innanzitutto che la pretesa di esercitare un diritto proprio debba essere ragionevole ed apprezzabile e non meramente immaginaria;
in motivazione si evidenzia altresì espressamente che è configurabile il delitto di estorsione e non quello di ragion fattasi nei casi in cui l'agente abbia esercitato la pretesa con violenza e/o minaccia in danno di un "terzo" estraneo al rapporto obbligatorio esistente inter partes, dal quale scaturisce la pretesa concretamente azionabile, per costringere il debitore ad adempiere (nel solco di una giurisprudenza ben consolidata: Sez. 2, n. 33870 del 06/05/2014, Cacciola, Rv. 260344: fattispecie in cui il creditore ed i coimputati avevano rivolto nei confronti del debitore gravi ) ‘ minacce in danno del figlio e della moglie;
Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, dep. 2018, Gatto, f , 6-34262-2021 Rv. 272017), poiché essa non sarebbe tutelabile dinanzi all'Autorità giudiziaria, risultando in concreto diretta a procurarsi un profitto ingiusto, consistente nell'ottenere il pagamento del debito da un soggetto estraneo al sottostante rapporto contrattuale (Sez. 2, n. 16658 del 16/01/2014, D'Errico, Rv. 259555 e Sez. 2, n. 45300 del 28/10/2015, Immordino, Rv. 264967, entrambe in fattispecie nelle quali era stata usata violenza in danno del padre del debitore, per costringerlo ad adempiere il debito del figlio). La pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve corrispondere dunque in modo esatto all'oggetto della tutela concretamente apprestata dall'ordinamento giuridico, e non risultare in alcun modo più ampia (essendo peculiarità di tale fattispecie la sostituzione dello strumento di tutela pubblico con quello privato); la pretesa vantata dal soggetto attivo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone deve essere non del tutto arbitraria, ovvero sfornita di una possibile base legale, ma deve potenzialmente costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente apprezzabili possibilità di successo;
configura pertanto estorsione, e non ragion fattasi la condotta dell'agente che eserciti la pretesa con violenza o minaccia in danno di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio, per costringere quest'ultimo o perfino il debitore ad adempiere (Sez. U. Filardo, cit. in motivazione). 4. Alla luce delle considerazioni esposte, la decisione della Corte territoriale risulta dunque priva dei vizi dedotti con il ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende 5.1. L'applicazione di principi di diritto consolidati e la pronta soluzione delle questioni proposte consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022.