Accoglimento
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 07/07/2025, n. 5867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5867 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05867/2025REG.PROV.COLL.
N. 01260/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1260 del 2025, proposto da NA FA, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma del capo della sentenza del T.A.R. Puglia – Bari, sezione prima, n. 164/2025, pubblicata in data 4 febbraio 2025, non notificata, all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 952/2024, relativo alla compensazione delle spese di lite del ricorso in ottemperanza
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il Cons. Sergio Zeuli e udito l’Avvocato dello Stato Andrea Fedeli;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dalla parte appellante per l’ottemperanza della sentenza n.1023 del 2024 del Tribunale ordinario di Foggia, Sezione Lavoro, compensando tuttavia le spese di giudizio tra le parti, “tenuto conto della limitata attività processuale svolta”.
Tanto premesso, la parte appellante deduce, in relazione a questa parte di decisione, i seguenti motivi di appello:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – Principio della soccombenza.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c.. Erronea interpretazione del giudice di primo grado in ordine alla “ripetitivita’ del contenzioso” giustificative della compensazione delle spese di lite. motivazione contraddittoria e meramente apparente.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
3. In diritto si osserva che l’appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ritiene il Collegio che nel caso di specie non sussistesse alcun motivo che consentiva al primo giudice di disattendere il generale principio di soccombenza, in materia di spese processuali, sancito dall’art.91 del c.p.c. .
Invero l’attività defensionale, accuratamente svolta nel corso del giudizio di primo grado richiedeva un impegno medio, e non di minima gravosità come ritenuto nella decisione gravata, senza considerare, quale ulteriore elemento che induce all’applicazione di detto principio, che il ricorso in ottemperanza si è reso necessario a causa dell’inerzia serbata dall’amministrazione intimata, non giustificata, nell’eseguire la decisione del giudice del lavoro.
Aggiungasi che non ricorreva nel caso di specie, alcuna delle circostanze che il comma 2 dell’art.92 c.p.c. indica quali elementi che possono giustificare la decisione di compensare le spese di giudizio, adottata dal primo giudice.
In definitiva, l’appello va accolto, e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, la parte intimata va condannata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in complessivi euro 800,00, (euroottocento,00), con attribuzione al procuratore antistatario.
Sussistono invece giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie l’appello e, per l’effetto, condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellante, con attribuzione al procuratore antistatario, che si liquidano in complessivi euro 800,00 (ottocento,00).
Spese del grado di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO