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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 21/05/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6113 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' avv. to GENTILCORE Parte_1
VINCENZA e dall'avv. to TORRE ALESSIO giusta mandato in atti
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1 CP_2 pt rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dal Dirigente dott.
MIMI' MINELLA e dal dott. Controparte_3
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 25.11.2024 parte ricorrente deduceva di aver lavorato con contratti a tempo determinato in qualità di docente negli anni scolastici 2018/2019 (per n. 8 mesi), 2019/2020 (per n. 9 mesi), 2020/2021 (per n. 9 mesi), 2022/2023 (per n. 9 mesi),
2023/2024 (per n. 9 mesi), 2024/2025 (per n. 9 mesi), dunque, per un periodo superiore ai
36 mesi e per la copertura di posti vacanti e disponibili;
di aver preso parte alla procedura straordinaria di selezione indetta dal con DM 206/2023 per la copertura di posti CP_1
vacanti su posto comune e di sostegno per le classi di concorso per la scuola primaria ed infanzia, con conseguente conferma della disponibilità di posti vacanti in organico.
Evidenziava che la reiterazione dei contratti a termine, ben oltre i 36 mesi di cui all'art 5 comma 4 bis della legge 368 del 2001 e per esigenze non caratterizzate dalla temporaneità, era avvenuta sulla base di una normativa non conforme al diritto europeo, costituendo un abusivo ricorso a tale forma di precariato nella pubblica amministrazione, causa di danno cd comunitario. Eccepiva altresì la violazione del principio di non discriminazione e della
Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/Ce del 28 giugno 1999 con diritto alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto a tempo indeterminato ed alla conseguente progressione economica, avendo svolto un'attività pienamente sovrapponibile a quella del personale di ruolo. Deduceva infine che, pur avendo svolto attività di docenza con obbligo di formazione e aggiornamento professionale al pari dei docenti di ruolo, non aveva fruito della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, del valore di € 500,00, prevista dall'art. 1 comma 121, Legge
13.07.2015 n. 107. Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: “accertare e dichiarare la illegittima reiterazione dei contratti a termine ed il conseguente diritto della ricorrente al risarcimento del c.d. danno comunitario ex art. 36 co
5 D.lgs. n. 165/2001; accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio svolto mediante contratti
a termine e ciò ai fini della ricostruzione della carriera, con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL comparto-scuola al personale docente assunto a tempo indeterminato, considerando per intero e senza alcuna decurtazione tutti i periodi di servizio svolti in costanza di lavoro a tempo determinato nei diversi periodi indicati in premessa, con pagamento di tutti gli accessori, ivi compresi gli scatti di anzianità; accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente ad usufruire del beneficio economico pari ad euro 500,00 annui tramite la c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di ruolo delle istituzioni scuola ex art. 1, comma 121, L. n. 107/2015”, a far data dall'anno scolastico 2018 – 2019; condannare l'Amministrazione convenuta a collocare la ricorrente nella posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di servizio maturata, in seguito all'intero servizio pregresso svolto – oltre che a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, il tutto con interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo”.
Il si costituiva tempestivamente in giudizio, eccependo preliminarmente la CP_1 prescrizione del credito e, nel merito, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Stante la natura documentale della causa, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 21.05.2025, la causa veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, la ricorrente, docente supplente su scuola Primaria/sostegno, chiede in primo luogo di accertare la illegittima reiterazione dei contratti a termine con conseguente diritto al risarcimento del danno cd comunitario.
Giova osservare che la EM Corte ha ripercorso le tappe salienti del contesto normativo e giurisprudenziale che ha coinvolto la fattispecie all'attenzione del giudicante.
Ha infatti evidenziato come l'art. 4 l. n. 124/1999, nel disciplinare il reclutamento del personale scolastico fino all'entrata in vigore della legge n. 107/2015 (che ha previsto un piano straordinario di assunzioni del solo personale docente per l'anno scolastico 2015/2016
e ha inserito un limite alla reiterazione delle supplenze, prevedendo che a decorrente dal
01.09.2016 i contratti a tempo determinati per la copertura di posti vacanti e disponibili non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi), ha differenziato le supplenze in tre tipologie: 1) le supplenze annuali di cui al co. 1, cosiddette su “organico di diritto”, che riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto), ossia posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l'intero anno perché relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali mancano le domande di assegnazione da parte del personale di ruolo;
2) le supplenze temporanee di cui al co. 2 cosiddette su “organico di fatto”, con scadenza al 30 giugno, cioè fino al termine dell'attività didattica, le quali coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili per svariate ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nell'istituto di riferimento con pianta organica invariata oppure per l'aumento del numero delle classi determinato da motivi contingenti, quali quelli di carattere logistico 3) le supplenze temporanee di cui al co. 3, destinate a fronteggiare necessità contingenti e a terminare non appena queste vengano meno.
La richiamata distinzione delle supplenze assume un rilievo di primaria importanza alla luce delle argomentazioni che saranno affrontate nel prosieguo.
La Corte di Giustizia, con la sentenza del 26.11.2014, ha ritenuto la non conformità Per_1 al diritto dell'Unione della normativa nazionale italiana in quanto da una parte non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se la reiterazione dei contratti risponda ad un'esigenza reale, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessaria a tal fine, e dall'altra non prevede nessuna misura diretta a prevenire e sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
In tale sentenza , dopo avere ribadito che l'accordo quadro allegato alla direttiva 70/1999 si applica a tutti i lavoratori anche pubblici (non escluso quindi il settore scolastico) ha statuito che “…La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine,
e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato”.
Ad avviso della Corte è giustificata l'esigenza dello Stato di assumere supplenti per coprire i posti vacanti e disponibili mediante un reclutamento concorsuale (cfr punti 91 e 99), mentre non lo è affatto la mancata individuazione di un preciso termine temporale che delimiti tale possibilità comportando, così, un ricorso ingiustificato all'assunzione di supplenti senza bandire concorsi per un tempo lunghissimo (come è accaduto in Italia all'incirca tra il 1999 e il 2011).
Giova a tal proposito evidenziare che la Corte di Giustizia è giunta ad una conclusione diversa in relazione alle supplenze “su organico di fatto” , e cioè sui posti non vacanti, ma comunque disponibili sino al termine delle attività didattiche sia in ordine a quelle temporanee a fronte di esigenze sostitutive di qualunque genere intercorso nel corso dell'anno.
Ciò in quanto mentre alle supplenze su organico di diritto si dà corso in un'attesa indeterminata (e perciò ingiustificata) dell'espletamento dei concorsi per la copertura del posto, la stessa considerazione non vale, per definizione, laddove i contratti a termine sono stipulati per fronteggiare esigenze insopprimibili della vita lavorativa ed ontologicamente transitorie (malattia, infortunio, gravidanza ecc.) o per adeguare l'organico “di fatto” reso necessario dall'insondabile variazione della popolazione scolastica a quello “di diritto” esistente sulla carta.
Ed infatti, al punto 92 della motivazione si legge “…A tale riguardo, occorre, innanzitutto, ricordare che, nell'ambito di un'amministrazione che dispone di un organico significativo, come il settore dell'insegnamento, è inevitabile che si rendano spesso necessarie sostituzioni temporanee a causa, segnatamente, dell'indisponibilità di dipendenti che beneficiano di congedi per malattia, per maternità, parentali o altri. La sostituzione temporanea di dipendenti in tali circostanze può costituire una ragione obiettiva ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, che giustifica sia la durata determinata dei contratti conclusi con il personale supplente, sia il rinnovo di tali contratti in funzione delle esigenze emergenti, fatto salvo il rispetto dei requisiti fissati al riguardo dall'accordo quadro
(v., in tal senso, sentenza Kücük, EU:C:2012:39, punto 31).”
La Corte Costituzionale, nella sentenza 20 luglio 2016, n. 187 ha poi dichiarato “l'illegittimità costituzionale, nei sensi e limiti di cui in motivazione, dell'art. 4, commi 1 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) nella parte in cui autorizza, in mancanza di effettivi limiti alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”, perché in contrasto con il parametro costituzionale, come integrato dalla clausola 5, punto 1 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla Direttiva
1999/70/CE (e su cui si era appunto espressa la Corte di Giustizia con la citata sentenza
). Per_1
Pertanto, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della richiamata disposizione configura un illecito, rilevante sul piano del diritto comunitario e quindi sul diritto interno.
A fronte di tale illecito, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22552/2016, ha individuato le ricadute sanzionatorie della reiterazione dei contratti a tempo determinato aventi ad oggetto supplenze annuali (docenti ed ATA) su organico di diritto.
Innanzitutto, secondo la EM Corte, in assenza di disposizioni di legge che individuino il limite temporale superato il quale il rinnovo dei contratti a termine deve ritenersi illegittimo, in via di interpretazione sistematica, individua tale parametro nel termine triennale di cui all'art. 400 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. n. 297/1999).
Infatti, il limite triennale “trasposto in termini di rinnovi contrattuali, sarebbe stato idoneo a giustificare fino a tre contratti a termine, ciascuno di durata annuale ed è, quindi, desumibile in via interpretativa proprio dal sistema peculiare della scuola, ricevendo specifica conferma nel fatto che avranno cadenza triennale i futuri concorsi pubblici, come previsto dal comma
113 dell'art. 1, legge n. 107 del 2015, che ha riformato l'art. 400 del T.U.” (punto 64 della sentenza).
Secondo l'opzione offerta dalla Corte di Cassazione, dunque, la complessiva durata massima di 36 mesi costituirebbe un parametro tendenzialmente unico nel sistema delle assunzioni a tempo determinato che porta ad equiparare, sia pure esclusivamente in ordine al limite temporale oltre il quale è configurabile l'abuso, il settore pubblico e quello privato
(per quest'ultimo, infatti, come già accennato, l'art. 5, co. 4 bis d.lgs. n. 368/2001, come modificato all'art.1, co. 40, della legge n. 247/2007, prevede che qualora, per effetto di successione di contratti a termine, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore superi i trentasei mesi, lo stesso si converte ex lege in rapporto di lavoro a tempo indeterminato).
Pertanto, il rinnovo dei contratti a termine, per la copertura di posti vacanti in “organico di diritto”, entro un termine massimo di tre anni, deve ritenersi giustificato, mentre il superamento del suddetto limite costituisce abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato da parte della pubblica amministrazione, e ciò giustifica una risposta sanzionatoria.
E' stato evidenziato che la legge n. 107/2015 non ha eliminato gli illeciti costituiti dalla reiterazione di contratti a termine “per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione”, in quanto solo la concreta utilizzazione di tali procedimenti da parte del lavoratore è idonea ad evitare l'abuso e a costituire una misura risarcitoria. Infatti, la astratta chance di stabilizzazione, sia pure idonea a cancellare l'illecito sul piano comunitario, non costituisce, per il diritto interno, misura idonea a sanzionare l'abuso e a fungere da misura risarcitoria in forma specifica a favore del personale scolastico, in quanto connotata da evidente aleatorietà.
Ad avviso della EM Corte , la misura della stabilizzazione è idonea misura risarcitoria in forma specifica nel seguenti tre casi: “nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo”; “nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, per il solo personale docente, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma
109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 205”; nella stabilizzazione “assicurata ai docenti attraverso precedenti strumenti concorsuali o selettivi diversi da quelli contenuti nella citata legge 107/2015”.
Al di fuori di queste ipotesi il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, nel rispetto dei criteri di quantificazione affermati dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite, 15 marzo 2016, n. 5072, la quale individua, quale parametro normativo, l'art. 32, co. 5 legge n. 183/2010.
Dunque, il lavoratore (docente o ATA) che sia stato assunto per più di tre anni con contratti di lavoro a termine per la copertura di posti vacanti in “organico di diritto”, il quale non abbia goduto di una delle misure di stabilizzazione sopra esposte, ha diritto al risarcimento per equivalente, per un ammontare compreso “tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo
8 della legge 15 luglio 1966, n. 604” (ex art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n. 183).
Il risarcimento del danno per equivalente deve essere, altresì, riconosciuto al lavoratore che abbia goduto di una delle indicate misure di stabilizzazione, ma solo ove alleghi e dimostri in giudizio danni ulteriori e diversi rispetto a quelli risarciti con la immissione in ruolo.
Viene ulteriormente evidenziato che l'accertamento della abusività nell'utilizzo dei contratti a termine, e delle conseguenze risarcitorie, non può tener conto della reiterazione dei contratti a termine eventualmente realizzatesi prima del 10 luglio 2001, termine ultimo previsto per l'adozione, da parte degli Stati membri, delle misure necessarie a dare attuazione alla
Direttiva 1999/70/CE.
Per quanto riguarda, infine, le supplenze destinate alla copertura di posti in “organico di fatto”
o le supplenze temporanee (si rinvia alla distinzione prima operata tra “organico di diritto” e “organico di fatto”), secondo la Corte di Cassazione l'utilizzo dei contratti a termine non può essere di per sé considerato abusivo. Anche la Corte di Giustizia nella sentenza - Per_1
come già evidenziato - ha affermato che la semplice sostituzione temporanea di un altro dipendente al fine di soddisfare esigenze provvisorie del datore di lavoro in termini di personale, al pari della necessità per lo Stato di organizzare il servizio scolastico in modo da garantire un adeguamento costante tra numero di docenti e numero degli scolari, in relazione a non preventivabili flussi migratori interni ed esterni ed alle scelte di indirizzi scolastici da parte degli scolari, possono, in linea di principio, costituire una “ragione obiettiva”, ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'Accordo Quadro per il ricorso ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di rispondere adeguatamente alla domanda scolastica ed evitare allo Stato, datore di lavoro, di immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario.
Pertanto, non potrà configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee, l'abuso contrario alla Direttiva n. 1999/70/CE, salvo che sia dimostrato l'uso distorto o improprio della reiterazione, tenuto conto delle concrete circostanze. In tal caso, l'onere della allegazione e della prova, in giudizio, della concreta abusività, grava ancora una volta sul ricorrente, il quale non potrà limitarsi a denunciare la sola reiterazione, ma dovrà allegare le concrete modalità della medesima atte a comprovarne l'uso distorto da parte della pubblica amministrazione, come ad esempio “il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra”.
Alla luce di ciò, la richiamata EM Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto : “Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima dei contratti a termine stipulati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999, devono essere qualificate misure proporzionate, effettive, sufficientemente energiche ed idonee a sanzionare debitamente
l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'UE, la stabilizzazione prevista nella l. n. 107 del 2015 per il personale docente, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo l'art. 1, comma 109, della l. n. 107 del 2015, nonché l'immissione in ruolo acquisita da docenti e personale ATA attraverso l'operare dei pregressi strumenti selettivi-concorsuali, che non preclude la domanda per il risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dalla stessa, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione probatoria da danno presunto”. “Nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 11, della l. n. 124 del 1999, avveratasi a far data dal 10 luglio
2001, ai docenti ed al personale ATA che non sia stato stabilizzato e che non abbia alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle S.U. n. 5072 del 2016”.
In tale ultima sentenza si legge che “In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l.
n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come
"danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito”.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, è possibile affermare che a partire dall'anno scolastico 2018/2019 la ricorrente è stata assunta su organico di fatto (ossia sino al 30.06) come evincibile dalla documentazione in atti.
Ora, accertata la stipulazione di contratti a termine per oltre 36 mesi, questo giudice non può che rilevare che le supplenze che hanno interessato la ricorrente sono solo su organico di fatto e, in applicazione dei dicta della Cassazione, non è possibile riconoscere alcuna indennità risarcitoria alla stessa, soprattutto in mancanza (come nel caso che qui interessa) di una prova minuziosa e pertinente dell'ulteriore danno subito.
In dettaglio, e riprendendo l'assunto ut supra delineato, si ritiene non possa configurarsi, in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee, un'ipotesi di abuso contraria alla Direttiva n. 1999/70/CE, a meno che non si dimostri, come detto, l'uso distorto o improprio della reiterazione, tenuto conto delle concrete circostanze. In tal caso, l'onere della allegazione e della prova, in giudizio, della concreta abusività, grava sulla ricorrente (cfr anche Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 9861 del 20/04/2018).
Tuttavia, nel caso di specie, non vi è specifica allegazione e prova che nella concreta attribuzione delle supplenze vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al in ordine alla ricognizione dei posti CP_1
e delle concrete esigenze del servizio. Occorre aggiungere che non ricorre nemmeno il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso tale da consentire di ritenere CP_4
permanenti e durature le esigenze di copertura dei posti di fatto disponibili.
Ed invero, la ricorrente ha stipulato i primi quattro contratti , non superanti i 36 mesi, presso il medesimo Istituto per poi stipulare un successivo contratto presso altro Istituto
Comprensivo (a.s.2022/2023) e i due successivi presso ancora un diverso istituto.
Pertanto, la domanda attorea resa ad ottenere il risarcimento del danno cd comunitario va disattesa.
Come descritto nella parte narrativa della decisione, parte attrice chiede il pagamento delle differenze retributive spettanti fra le somme effettivamente percepite e quelle che avrebbe ricevuto se l'amministrazione le avesse applicato il meccanismo di avanzamento previsto dai
CCNL di settore succedutisi nel tempo, nell' ottica di un' equiparazione al personale assunto a tempo indeterminato, spettante in forza dei principi stabiliti dal diritto dell'Unione ed in particolare dalla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE.
Tenuto conto della difesa della convenuta, giova premettere che la ricorrente può rivendicare solo il diritto alla progressione stipendiale in virtù dell'anzianità acquisita per effetto dei contratti a termine stipulati -espressamente richiesto - e non anche il diritto, affatto diverso, alla ricostruzione della carriera richiamato dal citato D.Lgs., art. 485, non risultando assunta di ruolo.
Si osserva che, in termini generali, il personale assunto con contratti a termine ha diritto alla stessa progressione stipendiale dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, con disapplicazione delle disposizioni collettive che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato . Ad avviso della EM Corte, invero, nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (cfr. Cass. 22558/16;
Cass. Sez. L - , Sentenza n. 20918 del 05/08/2019). Di qui il diritto alla progressione economica della ricorrente, con erogazione alla stessa degli eventuali aumenti stipendiali riconosciuti dal CCNL di comparto sulla base dell'anzianità maturata , nei limiti della prescrizione quinquennale eccepita tempestivamente da parte convenuta, tenuto conto che il primo atto interruttivo della prescrizione è del 13.11.2024 (cfr diffida in atti).
Occorre evidenziare che il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato è stato sancito, nell'ordinamento comunitario, dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo la quale “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; per il punto 4 della medesima clausola, in particolare, “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, Del Per_2
; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione
[...]
non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore
a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" ( Del
Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva ( Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro
e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi).
L'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di
“ragioni oggettive”, che tuttavia – secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia – devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro;
nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione;
nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo né, infine, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
S'impone pertanto una lettura della disciplina nazionale conforme alla norma europea così come interpretata dalla Corte di giustizia, per assicurarne la piena efficacia nella risoluzione della presente controversia.
Il contrasto tra le previsioni del diritto dell'Unione e le regole dettate dalla normativa interna speciale del settore scolastico, non giustificato da “ragioni oggettive”, deve essere risolto dal giudice nazionale in favore delle prime, in ragione della loro superiorità nella gerarchia delle fonti, attraverso la disapplicazione delle norme interne confliggenti.
È infatti pacifico, come ribadito dalla Corte anche nella sentenza , che Persona_3
“qualora non possano procedere ad un'interpretazione e ad un'applicazione della normativa nazionale conformi alle prescrizioni del diritto dell'Unione, i giudici nazionali e gli organi dell'amministrazione hanno l'obbligo di applicare integralmente quest'ultimo e di tutelare i diritti che esso attribuisce ai singoli, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno”; del resto, nella stessa sentenza, la Corte ricorda che “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro esclude in generale e in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato per quanto riguarda le condizioni di impiego”: essa, pertanto, “è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizio”.
Anche di recente è stato ribadito il principio secondo cui, in applicazione della Clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, attuato dalla
Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, relativa al principio di non discriminazione,
i docenti a tempo determinato hanno diritto, a parità di condizioni di impiego, alla piena equiparazione del proprio trattamento retributivo a quello del personale assunto come docente con contratto a tempo indeterminato ed alla conseguente ricostruzione della loro carriera agli effetti economici, con condanna dell'Amministrazione scolastica a provvedere ai relativi adeguamenti retributivi e a corrispondere le differenze stipendiali riconosciute dal contratto collettivo di comparto in base all'anzianità maturata per il periodo effettivamente lavorato, senza che da tale importo possano essere detratte le somme già percepite a titolo di indennità per ferie non godute e di indennità di disoccupazione (cfr Cassazione civile sez. lav., 09/08/2024, n.22640).
Di contro non sussiste alcun diritto alla percezione degli scatti retributivi di anzianità ex art. 53 l. 312/1980, atteso che tale disposizione che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stata richiamata, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal
CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione . Ad avviso della EM Corte infatti “Al momento della contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola, dunque, l'art. 53 della legge 312/1980 poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dall'art. 15 della legge n.
270 del 1982 (è il caso dei docenti di educazione musicale il cui rapporto è stato ritenuto a tempo indeterminato da Cass.
8.4.2011 n.8060, che ha ribadito in motivazione la non spettanza degli scatti biennali di cui all'art. 53 ai supplenti ed al personale "il cui rapporto di servizio trova fondamento in incarichi attribuiti di volta in volta e si interrompe nell'intervallo tra un incarico e l'altro")” (cfr. Cass. 22558/16).
Quanto alla invocata carta docente, occorre preliminarmente richiamare la normativa e la giurisprudenza delineatasi nella fattispecie che ci occupa. L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_5
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il RGL Controparte_6
n. 4687/2022 Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_6 rappresentative di categoria”. Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato), all'art. 2 che “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il assegna la Carta a ciascuno dei Controparte_5
docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
[...]
, secondo le modalità da quest'ultimo individuate, Controparte_5
l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette alle Istituzioni Controparte_5
scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La
Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il Controparte_5
disciplina le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto
[...]
di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il
31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della
Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede all'art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta
è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 3.
L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso il attraverso i quali è possibile utilizzare Controparte_5
la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7”, sub art. 3 che “1. La Carta
è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio”.
Richiamata la normativa di riferimento, sulla compatibilità con il diritto dell'unione europea, si è espressa la Corte di Giustizia su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo
267 TFUE. La Corte, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_5 CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia UE ha innanzitutto affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Si legge, invero, nella sentenza suddetta che:
“36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità
è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il CP_1
giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti.
[…]
“38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come
«condizione di impiego».
La Corte di Giustizia UE ha poi affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito di rapporti di CP_1
lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”. La Corte ha poi verificato come non esista una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti, evidenziando che secondo una giurisprudenza costante della Corte, “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto
40 e giurisprudenza ivi citata)”.
“ […] ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Occorre, infine, richiamare i principi affermati dalla EM Corte in recentissima sentenza n. 29961, pubblicata il 27 ottobre 2023 a cui il giudicante intende dare continuità.
La Corte di legittimità, pronunciandosi su questione oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. in tema di spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015), ha affermato i seguenti principî di diritto:
La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.
22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo
o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del
1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Orbene, nel caso di specie, è provato documentalmente (si vedano i contratti in atti) che parte ricorrente negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2024/2025 ha svolto incarichi di supplenza sino al 30 giugno.
Ne consegue che avendo parte ricorrente svolto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche, alla stessa compete in misura piena il beneficio in questione;
in parte qua
l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio (cfr. Cass. n. 29961/2023, punto 8 della motivazione).
La detta attribuzione spetta, per le medesime argomentazioni, anche per l'anno 2023-2024 in questione in quanto anche il nuovo assetto normativo si pone in contrasto con i principi esplicitati nella richiamata sentenza, prevedendo il diritto in questione anche ai docenti a termine, ma solo a quelli assunti sino al 31.08 (l'art. 15 DL 69/2023, invero, dispone che “la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge
13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”).
Ulteriormente, si rileva che, al momento della presente pronuncia giudiziale, parte attrice è ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, avendo un contratto di supplenza sino al 30.06.2025; ne consegue l'attuale persistenza degli interessi a fondamento dell'obbligazione “di scopo” in questione.
Spetta, pertanto, a parte ricorrente l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (euro 500,00 per ciascun anno scolastico).
Invero, il beneficio in questione, a ben vedere, non si sostanzia nella semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione ed in favore della parte ricorrente, bensì in una carta elettronica su cui viene caricato il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente, trattandosi, per come chiarito dalla SC, di un'obbligazione di pagamento a scopo vincolato;
sul punto, si richiama Cass. n. 29961/23 che, al punto 12.2., ha chiarito che L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.
Quanto all' eccezione di prescrizione, è stato precisato che l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico (cfr Cass. 4090/2023 cit.).
Ebbene, a partire dall'anno scolastico 2017/2018 in poi, in base a quanto previsto dall'art. 5
D.P.C.M. 28 novembre 2016, il termine per la richiamata registrazione decorre dal 1° settembre di ciascun anno.
Pertanto, tenuto conto dell'atto interruttivo del 13.11.2024, spetta alla ricorrente l'assegnazione della carta docente solo per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.
Alla stregua delle suesposte argomentazioni, va dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire della cara docente, con conseguente condanna del convenuto ad emettere CP_1
analogo buono elettronico di spesa, finalizzato al medesimo scopo, dell'importo nominale dovuto (euro 500,00 annui) per la mancata fruizione del medesimo durante gli anni scolastici sopra indicati;
invero, non osta al riconoscimento del beneficio né l'omessa presentazione di una domanda al datore di lavoro né è configurabile alcuna decadenza per la mancata utilizzazione dei fondi nel biennio (si veda Cass. n. 29961/2023, punto 17).
Le spese del giudizio, stante la parziale reciproca soccombenza, sono parzialmente compensate tra le parti e liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Salerno , in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e , per l'effetto, accertata la violazione del principio di non discriminazione previsto dalla clausola 4 dell'Accordo
Quadro Europeo, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle eventuali differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio nei limiti della prescrizione quinquennale come evidenziata nella parte motiva;
2) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente in epigrafe ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n.
107 del 2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024, 2024/2025.
3) per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1
, alla attribuzione in favore di parte ricorrente della c.d. Controparte_7 carta docente per l'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015;
4) rigetta il ricorso per la parte restante;
5) condanna il convenuto al pagamento della metà delle spese di lite CP_1
che liquida per intero in euro 1.886,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese generali, con attribuzione ai procuratori costituiti;
compensa tra le parti la restante metà.
Salerno, 21.05.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino