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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/10/2025, n. 2582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2582 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10069/2022
REPUBBLICA ITALINA
IN NOME DEL POPOLO ITALINO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10069/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EL LI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
CASTIGLIONE, 37 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. EL
LI pagina 1 di 26 (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. EL LI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
CASTIGLIONE, 37 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. EL
LI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._3
patrocinio dell'avv. COTTIGNOLI LORENZO e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA MARCONI N. 5 40122
BOLOGNApresso il difensore avv. COTTIGNOLI LORENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 24 luglio 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
…oooOooo…
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 26 Trattasi di domanda giudiziale dei signori e come sopra Pt_1 Pt_2
indicati in intestazione (nel seguito: gli attori).
Gli stessi premettevano di avere stipulato una proposta di acquisto in data 22 luglio 2021. In particolare, il bene era in costruzione;
in un primo tempo, era stato loro proposto un bene di dimensioni troppo piccole;
nell'accordo, il prezzo era dunque stato elevato ad euro
500.000,00, con aumento della metratura. Le scadenze del pagamento erano di euro 15.000,00 al 15 luglio 2021; euro 40.000,00 al preliminare completo ed il resto a rogito.
Contando su questa scansione contrattuale – il cui esito era previsto con rogito entro il 30 giugno 2022, appunto entro tal dì con il rogito finale – le parti oggi attrici vendevano un loro bene;
in citazione, affermavano di averlo venduto a prezzo inferiore a quello astrattamente ricavabile, in ragione appunto della necessità di avere la provvista entro il 30 giugno
2022; inoltre, il chiedeva anticipo, rispetto al proprio TFR, per Pt_2
assicurare la provvista, rispetto a tali esborsi.
Il programma contrattuale non veniva rispettato dalla venditrice;
di talché le parti stipulavano nuovo patto integrativo in data 30 novembre
2021, con il quale venivano prorogate alcune scadenze e previsto che eventuali costi di locazione fossero a carico della venditrice. La
pagina 3 di 26 previsione era di un definitivo entro il 30 novembre 2022 e di un preliminare entro la fine dell'anno 2021.
Non risultavano tuttavia svolte le indispensabili attività amministrative
(SCIA) per procedere alla attività edilizia. Conseguentemente, gli attori chiedevano alla controparte i danni, per tali ritardi.
Rispondeva il difensore della convenuta (allegato 19 alla citazione), negando l'inadempimento della propria parte;
così a pagina 7 della citazione (pur non numerate le pagine). Solo in tale momento, emergeva la allegazione della convenuta che i documenti relativi alla SCIA erano pronti.
La parte attrice invocava l'inadempimento della controparte
(“responsabilità”, così in atto) ed il risarcimento dei danni. Chiedeva
dunque il risarcimento dei danni, che venivano individuati nella vendita sotto-costo del proprio precedente immobile, nonché nella necessità di ricorrere ad una locazione sia abitativa sia del garage.
Si costituiva la convenuta.
La ricostruzione della vicenda della convenuta era nel senso che segue.
La stessa, insieme ad altra persona, aveva acquistato un immobile, con una successiva idea di costruire, vendendo peraltro una unità costruenda pagina 4 di 26 proprio agli attori;
concordava sul fatto che gli attori avevano richiesto un appartamento di maggiori dimensioni.
La comparsa di costituzione e risposta proseguiva evidenziando come, nel corso della programmazione, era emerso un aumento vertiginoso dei costi di costruzione, come da vari preventivi. Si rinvia alla costituzione,
per la elencazione dei vari preventivi, diventati ormai insostenibili, rispetto al possibile prezzo di vendita.
Nella costituzione, si affermava anche che vi era stato di comune accordo un differimento, nel senso peraltro di cui alla documentazione attorea.
In diritto, alla luce di queste premesse, la parte convenuta:
- Chiedeva che fosse dichiarata improcedibile la domanda per mancanza di negoziazione;
- Chiedeva che il contratto (e la proroga successiva) fossero risolti per eccessiva onerosità sopravvenuta;
- Negava la presenza di danni, chiedendo dunque il rigetto della domanda avversaria.
Esigenze di concisione impongono un richiamo agli atti introduttivi hinc inde.
pagina 5 di 26 Venivano disposti alcuni rinvii, pendendo negoziazione e comunque trattative.
Alla udienza 20 luglio 2023, venivano concessi i termini 183 c.p.c.
Alla udienza 18 giugno 2024, la parte convenuta versava la somma di euro 15.000,00 pari all'acconto; gli attori accettavano tale somma a titolo di acconto sulla maggior somma dagli stessi pretesa.
Si svolgevano alcune udienze per la assunzione delle prove.
Con l'insediamento del presidente della II sezione civile, questi assumeva su di sé tutte le cause di più antica iscrizione, al fine di abbreviare per quanto possibile il tempo medio di definizione. Questa causa veniva dunque riassegnata al pres. D'Orazi, come giudice singolo della causa.
Alla udienza del giorno 26 giugno 2025, il giudice tentava conciliazione.
La conciliazione falliva.
Il verbale di tale udienza viene qui riportato:
<< …..
ESTRATTO DI VERBALE
sono comparsi:
Per l'avv. EL LI, CON LA PARTE Parte_1 Pt_1 Pt_1
nata a [...] il [...]
pagina 6 di 26 Per l'avv. EL LI, CON LA PARTE Parte_2 Parte_2
nato a [...] [...].
[...]
Per l'avv. COTTIGNOLI LORENZO con Controparte_1
il legale rappresentante nato a [...] il 7 Controparte_2
maggio 1985. Il quale ha depositato procura, in relazione alla posizione di . Controparte_1
E' presente il dottor quale collaboratore di studio. Persona_1
Libero interrogatorio.
Sono come in atti. Parte_1
Mi richiamo ai miei atti, tutti e nessuno escluso, anche in caso di
imprecisione del mio dire.
Noi dovevamo comperare questa casa. Abbiamo firmato il primo atto con la
agenzia immobiliare.
Abitavamo in una casa, che abbiamo venduto. Abbiamo lì perso circa
50.000,00 euro. Il marito ha chiesto anticipo di TFR. Poi siamo stati in
affitto; paghiamo 2.300,00 euro al mese. Prima abbiamo trovato un
appoggio.
In relazione agli immobili per cui è causa, non siamo più interessati.
Parte_1
…O…
pagina 7 di 26 Sono Controparte_2
Mi richiamo ai miei atti, anche in caso di imprecisione del mio dire.
Noi abbiamo acquistato questa porzione di fabbricato, per ristrutturarla. Io
sarei dovuto andare a vivere con la compagna. Dovevano diventare tre
immobili.
Abbiamo fatto questo acquisto, non in via professionale.
Una famiglia era questa;
l'altra era credo la famiglia CP_3
Abbiamo fatto fare dei preventivi.
Ad un certo punto, abbiamo visto che i costi sono aumentati. I prezzi
continuavano a crescere.
Ci siamo preoccupati. Lo abbiamo detto anche alle altre famiglie. Abbiamo
reso euro 15.000,00 alla famiglia senza alcun contenzioso. CP_3
Abbiamo restituito anche a queste parti l'acconto. Ci siamo rimasti male, per
la richiesta di danni. Dovevano dare una casa in permuta ed hanno venduto
della permuta che dovevano dare a noi. Per cui, in realtà, hanno venduto
piuttosto bene.
Il 30 maggio 2025 abbiamo venduto il bene, a nostra volta con una perdita di
euro 40.000,00. Noi lo pagammo euro 300.000,00; lo abbiamo venduto ad
euro 330.000,00 ma non tutti i costi sono stati pagati.
Viviamo qui a Bologna;
era una casa definitiva o simili.
pagina 8 di 26 Controparte_2
…O…
Le parti non sottoscrivono poiché verbale telematico.
Il giudice o persona di sua fiducia rilegge i verbali di dichiarazioni;
le parti lo approvano.
A questo punto il giudice tenta conciliazione che fallisce.
La parte convenuta, senza nulla ammettere e riconoscere, dichiara che sarebbe disposta a conciliare, pagando euro 15.000,00 a spese compensate. La parte attrice, senza rinunciare alla maggior somma cui ritiene di aver diritto, dichiara che sarebbe disposta a conciliare,
ricevendo, sempre a spese compensate, la somma di euro 28.000,00.
Il giudice dà atto che la conciliazione non è possibile e rinvia al giorno 24
luglio 2025 ore 08.50, per precisare le conclusioni.
FINE ESTRATTO DEL VERBALE
…..>>
Alla udienza del 24 luglio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
…oooOooo…
MOTIVI DELLA DECISIONE
In generale
La domanda attorea è parzialmente fondata.
pagina 9 di 26 Occorre premettere come la vicenda ha visto una perdita economica in capo ad entrambe le parti;
in termini di analisi economica, si ha dunque la ripartizione delle perdite, di fronte a questo affare, “andato
(decisamente) male”. Infatti, l'aumento dei costi per costruzione ha comportato il fallimento della operazione immobiliare;
con una perdita economica complessiva.
La vicenda avrebbe suggerito una soluzione transattiva, che non è stato possibile raggiungere, nemmeno innanzi al giudice. Tale soluzione transattiva – per così dire di buon senso – sarebbe stata particolarmente indicata in questa vicenda.
Fallita la conciliazione, il giudice deve a questo punto assumere una decisione di stretto diritto.
La risoluzione per eccessiva onerosità. Inammissibilità ed infondatezza
Occorre affrontare in primo luogo la domanda di risoluzione della parte convenuta.
La stessa, quale riconvenzionale, è tardiva.
Occorre infatti tenere presente come le riconvenzionali, nel tessuto normativo previgente, dovessero essere proposte entro il termine dell'articolo 166 c.p.c., cioè venti giorni prima della prima udienza. Tale
pagina 10 di 26 termine è a pena di decadenza (167 c.p.c.), in relazione alle riconvenzionali, quale è sicuramente la domanda risolutoria.
E' pur vero che tale norma, nel testo vigente, prevedeva che il termine potesse essere per così dire prorogato nel caso di rinvio della udienza disposto ai sensi dell'articolo 168 bis, u.c., c.p.c., nel testo allora vigente,
poi abrogato dall'articolo 3, comma 12, lettera g) – 3 del decreto legislativo 149 del 2022 (articolo però allora vigente).
In effetti, nel caso di specie, fu fatto tale rinvio, con decreto 3 ottobre
2022 e rinvio al 9 marzo 2023.
Tuttavia, anche rispetto a tale prima udienza del 9 marzo 2023, la costituzione sarebbe tardiva, poiché avvenuta il 24 febbraio 2023, dunque oltre il termine dei venti giorni.
Non fu invece un rinvio ai sensi dell'articolo 168 bis c.p.c. il successivo provvedimento (infatti, avente valore di ordinanza) del giorno 8 febbraio
2023; tale provvedimento non era un decreto 168 bis c.p.c., con la conseguenza che non era tale da consentire lo slittamento del termine per costituirsi. Né inganni la dizione “salvi i diritti di prima udienza”;
ovviamente, essendo un rinvio di prima udienza, tale (differita) udienza rimaneva prima udienza ma il rinvio non era ai sensi dell'articolo 168 bis
c.p.c.
pagina 11 di 26 La riconvenzionale è dunque inammissibile.
In ogni caso, è infondata.
Con una scelta del legislatore ispirata alla stabilità dei contratti, la risoluzione per eccessiva onerosità deve essere causata da eventi sia straordinari sia imprevedibili. Con riferimento alla straordinarietà, non vi è dubbio che vi sia stato un aumento dei costi di costruzione;
tuttavia, tale aumento di costi non ha tali caratteristiche. E' massima di esperienza che vi siano aumenti di costi;
che la inflazione è fenomeno costante del sistema di economia di mercato;
non vi è dubbio che l'aumento dei costi sia stato rilevante per le normativa di favore in punto ad attività edilizia (i c.d. bonus), aumento oltre la inflazione e che, tuttavia, non ha caratteristiche di straordinarietà. Oscillazioni analoghe possono verificarsi anche in altri periodi.
Infine, sempre in merito, l'aumento ha riguardato un dato “a monte”,
cioè i costi;
non ha riguardato la prestazione specifica, che era quella di concludere un contratto;
né vi è prova di un aumento del valore del bene promesso in vendita, nel caso di specie. In altri termini, se anche vi è
stato un aumento, questo ha riguardato un profilo “a monte”, non anche la prestazione specifica (la res in contractu), rispetto alla quale non vi è
prova nemmeno di tale aumento.
pagina 12 di 26 Il contratto che lega le parti (preliminare di preliminare, con addendum)
La riconvenzionale è stata affrontata per prima, da un punto di vista logico.
Nel caso in cui fosse stata ammissibile e fondata – il che non è – ciò
avrebbe comportato il venir meno del contratto.
Il contratto non si è dunque risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta ed è costituito da due documenti: il contratto 22 luglio 2021 e 30
novembre 2021, rispettivamente ad allegati 1-2 attorei ed 8 attoreo. Il secondo documento è definito addendum.
Si è in presenza di preliminare di preliminare, con patti accessori.
E' appena il caso di rammentare che il meccanismo della formazione progressiva, con patti preliminari “a cascata” (preliminare di preliminare) è perfettamente ammissibile. La giurisprudenza di legittimità aveva adottato in passato una decisione – assolutamente non condivisibile – che sosteneva la nullità del preliminare di preliminare.
Tale non condivisibile indirizzo è oggi superato dalla stessa giurisprudenza di legittimità. In ogni caso, i meccanismi “a cascata”
(preliminare di preliminare;
ecc.) sono perfettamente validi.
L'inadempimento di parte convenuta.
Mancanza di domande risolutorie da parte attrice
pagina 13 di 26 La parte convenuta non ha adempiuto.
Non vi può esservi alcun dubbio, sul punto.
Se, in un primo tempo, vi erano questioni sulla SCIA, con ritardi asseritamente dovuti alla burocrazia comunale;
successivamente, pur in presenza di documentazione idonea;
a) la costruzione non è stata fatta e
b) il preliminare non è stato stipulato. Il contesto è chiaro: non vi era la volontà (o la possibilità finanziaria) di costruire;
non è stato dunque stipulato il preliminare, successivo al preliminare di preliminare di cui si
è detto nella precedente sezione di motivazione.
Tale condotta è sicuramente un inadempimento, ai sensi dell'articolo
1218 del codice civile;
il che comporta il risarcimento dei danni.
Non è allegata prova liberatoria. Anche a ritenere che l'aumento dei costi di costruzione sia inquadrabile come allegazione di prova liberatoria – la difesa la ha qualificata come fattispecie risolutoria, come da precedente sezione di motivazione, ma ciò non pregiudica la qualificazione autonoma del giudice – non vi sarebbe la intensità di prova liberatoria, come richiesta dall'articolo 1218 c.c..
Tale norma richiede una vera e propria impossibilità; nel caso di specie, si è in presenza di un costo maggiore, non certo di una impossibilità (a stipulare il preliminare ed a costruire). L'aumento dei costi è anzi un pagina 14 di 26 caso scolastico in cui si esclude nei manuali la prova liberatoria di cui all'articolo 1218 c.c., tale norma, infatti, racchiude la rigorosa impostazione dell'adempimento della Scuola civilista bolognese, poi prevalsa nello stesso articolato del codice.
Dato l'inadempimento, i danni spettano.
Occorre tuttavia rilevare una particolarità, nella domanda attorea.
Il contraente fedele – di fronte all'inadempimento avversario – ha la facoltà di richiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (che costituisce la fonte della obbligazione rimasta inadempiuta); ai sensi dell'articolo 1453 c.c.; in ogni caso, qualsiasi sia la scelta del contraente fedele, spettano i danni.
La parte attrice non ha richiesto né l'una né l'altra cosa ma solo i danni.
Il contratto – in ragione di questa condotta processuale di parte attrice – rimane dunque in una sorta di limbo. Il giudice non può dichiarare la risoluzione del contratto stesso, per questa scelta difensiva della parte attrice;
è pur vero che tutta la condotta di fatto della parte convenuta è
nel senso della risoluzione (restituzione dell'acconto); né vi è
contestazione, nemmeno da parte attrice, rispetto a tali condotte né sul punto che il programma contrattuale è ormai irrecuperabile, anche per la vendita a terzi dell'immobile edificando.
pagina 15 di 26 Non vi è tuttavia domanda risolutoria, nemmeno nelle ultime conclusioni in atti (udienza 24 luglio 2025 e conclusionale 24 settembre 2025-dep. 25
sett., in cui si richiama la citazione). Il che impedisce al giudice di dichiarare la risoluzione del contratto.
La scelta processuale omissiva della parte attrice – non coerente con la norma di cui all'articolo 1453 c.c. – non è tuttavia irrilevante. Infatti,
l'inadempimento della convenuta comporta sicuramente il diritto al risarcimento, rispetto alla obbligazione, rimasta inadempiuta da parte della convenuta stessa, ai sensi delle norme sulla obbligazione (1218 ss.
c.c.). Tuttavia, la mancata opzione da parte degli attori, ripetesi, non è
irrilevante. Essa, infatti, lascia appunto in un limbo la posizione contrattuale (e, dunque, anche la posizione della convenuta, pur inadempiente). Tale condotta non può dunque comportare un vantaggio per la parte attrice;
pur creditore, ha l'obbligo di non aggravare la posizione del debitore (1175 e 1227, secondo comma, c.c.); il che avviene, poiché non è indicato se parte attrice intenda proseguire nel rapporto contrattuale o chiedere la risoluzione. Il che, per quanto oltre, deve essere valutato ai fini della determinazione del danno.
La restituzione dell'acconto
L'acconto è stato restituito banco iudicis.
pagina 16 di 26 In mancanza di una domanda di risoluzione, la convenuta avrebbe potuto trattenere la somma;
il contratto non è infatti risolto. Il
pagamento effettuato non è richiesto dalla parte attrice, come indebito,
a seguito di risoluzione;
semplicemente, la convenuta ha pagato tale somma e non la richiede indietro.
In questo contesto, il giudice si limita a prendere atto di questo pagamento spontaneo, non ripetuto e non ripetibile. La restituzione dell'acconto esclude che vi siano danni, relativi a tale profilo dell'acconto. Infatti, la restituzione è avvenuta poco dopo la citazione;
né vi sono domande specifiche in punto a danni, derivanti dalla mancanza di liquidità (interessi; altro).
In sintesi, la somma pagata banco iudicis ristora integralmente il danno derivante dallo spostamento di liquidità; né vi sono altre domande in materia. Pertanto, con valore di giudicato, si prende atto di tale pagamento, ormai irrevocabile;
si dichiara, sempre con valore di giudicato, che non vi sono ulteriori danni da corrispondere a parte attrice, in relazione allo specifico profilo della perdita di fruttuosità del capitale versato e poi restituito. Se fosse stata richiesta la risoluzione, allora tale restituzione avrebbe titolo nella restituzione;
inoltre, per la pagina 17 di 26 retroattività della risoluzione (1458 c.c.), si sarebbero potuto chiedere interessi ex tunc.
Alla corta: gli attori tanto hanno dato e tanto hanno ricevuto. In relazione a questo esborso, non vi è alcun danno.
Il costo per la locazione: non è un danno ma una obbligazione contrattuale;
quantificazione
La parte attrice chiede “danni” per il costo della locazione, che ha dovuto sostenere.
Tali danni non spettano come tali.
Infatti, il contratto sinallagmatico di locazione non comporta alcun depauperamento ed alcun danno;
si paga una somma e si riceve il godimento di un immobile.
Dunque, se inteso tecnicamente come danno, non spetta. Nei termini proposti, la domanda è infondata.
Il giudice può tuttavia riqualificare, solo in diritto, il senso della domanda attorea, relativa alla locazione. Va infatti rilevato come il contratto integrativo (c.d. addendum) prevedeva una clausola, per cui spetta a parte convenuta sostenere le spese di locazione, dovute a ritardo nella consegna dell'immobile costruendo. Poiché il contratto, come detto, non è risolto;
conseguentemente, rimane vigente tale clausola.
pagina 18 di 26 Dunque, per patto contrattuale e no a titolo di “danni”, la convenuta deve pagare il costo della locazione.
Occorre quantificare tale costo.
Si possono sommare i costi di locazione di cui ai documenti 16, 17 e 18 di parte attrice. E' pur vero che una di tali locazioni riguarda un garage;
va tuttavia tenuto conto che la esigenza di custodire vetture è connaturata ai tempi moderni;
dunque, è compresa nella locazione.
In questo caso, la produzione (come oltre, anche nel caso del rogito di vendita) non è completa;
tuttavia, non vi è contestazione sugli esborsi di cui alle produzioni in questione:
- Documento 18: euro 4.500,00
- Documento 17: euro 1.200,00
- Documento 16: euro 4.550,00
- TOTALE 10.250,00
La somma in questione, essendo già di valuta (deriva infatti dal contratto), produce gli interessi di cui all'articolo 1284, penultimo comma, c.c. (c.d. commerciali) dalla notificazione della citazione fino al saldo.
Segue quanto al punto 3 del dispositivo di questa sentenza.
pagina 19 di 26 La somma riconosciuta per locazioni va limitata a quanto precede, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, per una ragione processuale;
infatti, le locazioni documentate sono quelle di cui ai docc. 16, 17 e 18; dunque, per un profilo probatorio. In secondo luogo, è pur vero che l'addendum prevede che i costi di locazione restino in capo alla convenuta “fino alla data di consegna dell'immobile”. Per quanto detto sopra, la parte attrice non ha però esercitato la alternativa fra risoluzione e manutenzione del contratto (1453 c.c.); sarebbe dunque un aggravamento della posizione del debitore pretendere che la convenuta mantenga l'impegno indefinitamente (essendo ormai impossibile la consegna dell'immobile promesso), sulla base del contratto, formalmente ancora vigente e di cui gli attori non hanno chiesto risoluzione. Si finirebbe per prevedere un vincolo perpetuo a carico della convenuta, di pagare la locazione degli attori. Il che è contrario al principio che esclude la possibilità di vincoli perenni o rimessi alla mera potestatività del creditore. Il che è
particolarmente vero, nel caso di specie, avendo appunto la parte creditrice (gli attori) non effettuato la opzione di cui ad articolo 1453 del codice civile.
I danni veri e propri: le voci.
pagina 20 di 26 Prima possibile voce di danno è forfetizzata dalla penale di cui al punto
3 dell'addendum del 30 novembre 2021; tuttavia, essa non è richiesta.
Seconda voce riguarda la imposta di registro. La somma che potrebbe colpire gli attori, per la perdita del beneficio della imposta di registro,
pur menzionata nella narrativa, non è documentata.
Il danno derivante da “svendita” del precedente immobile non è voce che può essere riconosciuta. Va infatti rilevato che, nel programma contrattuale, la parte attrice, evidentemente non certa di poter tempestivamente vendere il proprio immobile, si era riservata la facoltà
di permutare l'immobile stesso;
pur con una clausola non preclara, al punto 13 della proposta di acquisto accettata (docc. 1 e 2 di parte attrice). Tale era dunque il programma contrattuale, espresso;
tale era allora la implicita valorizzazione dell'immobile, poi venduto dagli attori.
La valorizzazione era di euro 350.000,00.
Ora, gli attori hanno poi venduto il loro immobile (documento 14; in realtà solo bozza di vendita del notaio;
documento non contestato Per_2
da parte convenuta, nonostante la inadeguatezza della produzione documentale) per un prezzo di euro 365.000,00. Non vi è dunque prova sufficiente che vi sia stato un effettivo depauperamento degli attori.
Rispetto alla cifra che gli stessi avevano ipotizzato, in libera pagina 21 di 26 contrattazione, hanno ottenuto una somma maggiore. Alla corta: rispetto al programma contrattuale liberamente accettato, non vi è stata alcuna “svendita”.
Non è produttiva di danni, né allegati né provati con precisione, la vicenda dell'anticipo del TFR. In quanto tale, non è produttiva di danno;
non è infatti chiarito se la somma così ottenuta (e che dunque produce interessi in favore del peripiente) produca o meno interessi maggiori o minori di quelli di legge (2120 c.c.). In altri termini, il TFR comunque è già di proprietà del lavoratore;
se viene erogato prima,
produce interessi al lavoratore che ha il capitale;
se resta in azienda,
produce interessi che saranno erogati al lavoratore. Occorrerebbe dunque provare che gli interessi percepiti sono inferiori a quelli di cui all'articolo 2120 c.c. (la rivalutazione ivi prevista).
Mancando ogni allegazione sul punto, non vi è in questa vicenda alcun danno;
si tratta di fattispecie ad colorandum.
Spetta invece un danno, per i costi dovuti ai traslochi, danno che include anche la somma che la parte attrice (a pagina non numerata ma 12 della citazione) invoca per deposito mobili.
pagina 22 di 26 Notorio, in punto ad <an>>, che i traslochi ed i depositi di mobili abbiano un costo;
costo che è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento di parte convenuta.
In via equitativa, possono liquidarsi tali danni in euro 12.000,00,
liquidati alla attualità. Si ricorre ad un franco criterio equitativo;
dunque, la liquidazione è fatta alla attualità, già tenendo conto di rivalutazione ed interessi. Liquidata alla pubblicazione della sentenza,
da tale data decorrono interessi di cui ad articolo 1284, comma quarto,
c.c.
Come da punto 5 del dispositivo.
Le spese di lite
Seguono la soccombenza.
La quantificazione va tuttavia limitata a quanto sopra alla precedente sezione di motivazione;
nel senso che lo scaglione va limitato a quanto ancora dovuto (euro 22.250,00), avendo la parte convenuta spontaneamente pagato la somma data come acconto.
Si applica la regola per cui, fra domandato e riconosciuto, si applica lo scaglione del riconosciuto.
Problemi vi sono in punto ad anticipazioni.
pagina 23 di 26 Infatti, nella nota di iscrizione a ruolo la parte attrice ha indicato un
C.U. pari a zero. Si ipotizza tuttavia che il C.U. sia stato pagato (o richiesto in via coattiva dall'erario), per il valore indicato di euro
80.000,00. Lo si include dunque come voce di anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
10069/2022;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, comunque infondata.
2. ACCOGLIE la domanda di parte attrice, nei limiti di cui in motivazione.
3. CO parte convenuta a pagare a parte attrice la somma di euro 10.250,00; con interessi di cui ad articolo 1284, quarto-penultimo comma, c.c.,
correnti dalla domanda (notifica della citazione) pagina 24 di 26 fino al saldo.
4. PRENDE ATTO della restituzione dell'acconto.
5. CO parte convenuta, a titolo di danni, a pagare agli attori la somma di euro 12.000,00; con interessi di cui ad articolo 1284, quarto-penultimo comma, c.c., correnti dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo.
6. RESPINGE per il resto le domande attoree.
7. CO parte convenuta a pagare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in: euro
5.200,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che precede (euro
780,00); anticipazioni per euro 776,03. Infine, SS
professionale ed IVA sulle prime due voci.
8. SI CH.
pagina 25 di 26 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il giorno 15 ottobre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALINA
IN NOME DEL POPOLO ITALINO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10069/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EL LI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
CASTIGLIONE, 37 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. EL
LI pagina 1 di 26 (C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._2
dell'avv. EL LI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
CASTIGLIONE, 37 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. EL
LI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_1 C.F._3
patrocinio dell'avv. COTTIGNOLI LORENZO e dell'avv. ,
elettivamente domiciliato in VIA MARCONI N. 5 40122
BOLOGNApresso il difensore avv. COTTIGNOLI LORENZO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 24 luglio 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
…oooOooo…
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 26 Trattasi di domanda giudiziale dei signori e come sopra Pt_1 Pt_2
indicati in intestazione (nel seguito: gli attori).
Gli stessi premettevano di avere stipulato una proposta di acquisto in data 22 luglio 2021. In particolare, il bene era in costruzione;
in un primo tempo, era stato loro proposto un bene di dimensioni troppo piccole;
nell'accordo, il prezzo era dunque stato elevato ad euro
500.000,00, con aumento della metratura. Le scadenze del pagamento erano di euro 15.000,00 al 15 luglio 2021; euro 40.000,00 al preliminare completo ed il resto a rogito.
Contando su questa scansione contrattuale – il cui esito era previsto con rogito entro il 30 giugno 2022, appunto entro tal dì con il rogito finale – le parti oggi attrici vendevano un loro bene;
in citazione, affermavano di averlo venduto a prezzo inferiore a quello astrattamente ricavabile, in ragione appunto della necessità di avere la provvista entro il 30 giugno
2022; inoltre, il chiedeva anticipo, rispetto al proprio TFR, per Pt_2
assicurare la provvista, rispetto a tali esborsi.
Il programma contrattuale non veniva rispettato dalla venditrice;
di talché le parti stipulavano nuovo patto integrativo in data 30 novembre
2021, con il quale venivano prorogate alcune scadenze e previsto che eventuali costi di locazione fossero a carico della venditrice. La
pagina 3 di 26 previsione era di un definitivo entro il 30 novembre 2022 e di un preliminare entro la fine dell'anno 2021.
Non risultavano tuttavia svolte le indispensabili attività amministrative
(SCIA) per procedere alla attività edilizia. Conseguentemente, gli attori chiedevano alla controparte i danni, per tali ritardi.
Rispondeva il difensore della convenuta (allegato 19 alla citazione), negando l'inadempimento della propria parte;
così a pagina 7 della citazione (pur non numerate le pagine). Solo in tale momento, emergeva la allegazione della convenuta che i documenti relativi alla SCIA erano pronti.
La parte attrice invocava l'inadempimento della controparte
(“responsabilità”, così in atto) ed il risarcimento dei danni. Chiedeva
dunque il risarcimento dei danni, che venivano individuati nella vendita sotto-costo del proprio precedente immobile, nonché nella necessità di ricorrere ad una locazione sia abitativa sia del garage.
Si costituiva la convenuta.
La ricostruzione della vicenda della convenuta era nel senso che segue.
La stessa, insieme ad altra persona, aveva acquistato un immobile, con una successiva idea di costruire, vendendo peraltro una unità costruenda pagina 4 di 26 proprio agli attori;
concordava sul fatto che gli attori avevano richiesto un appartamento di maggiori dimensioni.
La comparsa di costituzione e risposta proseguiva evidenziando come, nel corso della programmazione, era emerso un aumento vertiginoso dei costi di costruzione, come da vari preventivi. Si rinvia alla costituzione,
per la elencazione dei vari preventivi, diventati ormai insostenibili, rispetto al possibile prezzo di vendita.
Nella costituzione, si affermava anche che vi era stato di comune accordo un differimento, nel senso peraltro di cui alla documentazione attorea.
In diritto, alla luce di queste premesse, la parte convenuta:
- Chiedeva che fosse dichiarata improcedibile la domanda per mancanza di negoziazione;
- Chiedeva che il contratto (e la proroga successiva) fossero risolti per eccessiva onerosità sopravvenuta;
- Negava la presenza di danni, chiedendo dunque il rigetto della domanda avversaria.
Esigenze di concisione impongono un richiamo agli atti introduttivi hinc inde.
pagina 5 di 26 Venivano disposti alcuni rinvii, pendendo negoziazione e comunque trattative.
Alla udienza 20 luglio 2023, venivano concessi i termini 183 c.p.c.
Alla udienza 18 giugno 2024, la parte convenuta versava la somma di euro 15.000,00 pari all'acconto; gli attori accettavano tale somma a titolo di acconto sulla maggior somma dagli stessi pretesa.
Si svolgevano alcune udienze per la assunzione delle prove.
Con l'insediamento del presidente della II sezione civile, questi assumeva su di sé tutte le cause di più antica iscrizione, al fine di abbreviare per quanto possibile il tempo medio di definizione. Questa causa veniva dunque riassegnata al pres. D'Orazi, come giudice singolo della causa.
Alla udienza del giorno 26 giugno 2025, il giudice tentava conciliazione.
La conciliazione falliva.
Il verbale di tale udienza viene qui riportato:
<< …..
ESTRATTO DI VERBALE
sono comparsi:
Per l'avv. EL LI, CON LA PARTE Parte_1 Pt_1 Pt_1
nata a [...] il [...]
pagina 6 di 26 Per l'avv. EL LI, CON LA PARTE Parte_2 Parte_2
nato a [...] [...].
[...]
Per l'avv. COTTIGNOLI LORENZO con Controparte_1
il legale rappresentante nato a [...] il 7 Controparte_2
maggio 1985. Il quale ha depositato procura, in relazione alla posizione di . Controparte_1
E' presente il dottor quale collaboratore di studio. Persona_1
Libero interrogatorio.
Sono come in atti. Parte_1
Mi richiamo ai miei atti, tutti e nessuno escluso, anche in caso di
imprecisione del mio dire.
Noi dovevamo comperare questa casa. Abbiamo firmato il primo atto con la
agenzia immobiliare.
Abitavamo in una casa, che abbiamo venduto. Abbiamo lì perso circa
50.000,00 euro. Il marito ha chiesto anticipo di TFR. Poi siamo stati in
affitto; paghiamo 2.300,00 euro al mese. Prima abbiamo trovato un
appoggio.
In relazione agli immobili per cui è causa, non siamo più interessati.
Parte_1
…O…
pagina 7 di 26 Sono Controparte_2
Mi richiamo ai miei atti, anche in caso di imprecisione del mio dire.
Noi abbiamo acquistato questa porzione di fabbricato, per ristrutturarla. Io
sarei dovuto andare a vivere con la compagna. Dovevano diventare tre
immobili.
Abbiamo fatto questo acquisto, non in via professionale.
Una famiglia era questa;
l'altra era credo la famiglia CP_3
Abbiamo fatto fare dei preventivi.
Ad un certo punto, abbiamo visto che i costi sono aumentati. I prezzi
continuavano a crescere.
Ci siamo preoccupati. Lo abbiamo detto anche alle altre famiglie. Abbiamo
reso euro 15.000,00 alla famiglia senza alcun contenzioso. CP_3
Abbiamo restituito anche a queste parti l'acconto. Ci siamo rimasti male, per
la richiesta di danni. Dovevano dare una casa in permuta ed hanno venduto
della permuta che dovevano dare a noi. Per cui, in realtà, hanno venduto
piuttosto bene.
Il 30 maggio 2025 abbiamo venduto il bene, a nostra volta con una perdita di
euro 40.000,00. Noi lo pagammo euro 300.000,00; lo abbiamo venduto ad
euro 330.000,00 ma non tutti i costi sono stati pagati.
Viviamo qui a Bologna;
era una casa definitiva o simili.
pagina 8 di 26 Controparte_2
…O…
Le parti non sottoscrivono poiché verbale telematico.
Il giudice o persona di sua fiducia rilegge i verbali di dichiarazioni;
le parti lo approvano.
A questo punto il giudice tenta conciliazione che fallisce.
La parte convenuta, senza nulla ammettere e riconoscere, dichiara che sarebbe disposta a conciliare, pagando euro 15.000,00 a spese compensate. La parte attrice, senza rinunciare alla maggior somma cui ritiene di aver diritto, dichiara che sarebbe disposta a conciliare,
ricevendo, sempre a spese compensate, la somma di euro 28.000,00.
Il giudice dà atto che la conciliazione non è possibile e rinvia al giorno 24
luglio 2025 ore 08.50, per precisare le conclusioni.
FINE ESTRATTO DEL VERBALE
…..>>
Alla udienza del 24 luglio 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
In generale
La domanda attorea è parzialmente fondata.
pagina 9 di 26 Occorre premettere come la vicenda ha visto una perdita economica in capo ad entrambe le parti;
in termini di analisi economica, si ha dunque la ripartizione delle perdite, di fronte a questo affare, “andato
(decisamente) male”. Infatti, l'aumento dei costi per costruzione ha comportato il fallimento della operazione immobiliare;
con una perdita economica complessiva.
La vicenda avrebbe suggerito una soluzione transattiva, che non è stato possibile raggiungere, nemmeno innanzi al giudice. Tale soluzione transattiva – per così dire di buon senso – sarebbe stata particolarmente indicata in questa vicenda.
Fallita la conciliazione, il giudice deve a questo punto assumere una decisione di stretto diritto.
La risoluzione per eccessiva onerosità. Inammissibilità ed infondatezza
Occorre affrontare in primo luogo la domanda di risoluzione della parte convenuta.
La stessa, quale riconvenzionale, è tardiva.
Occorre infatti tenere presente come le riconvenzionali, nel tessuto normativo previgente, dovessero essere proposte entro il termine dell'articolo 166 c.p.c., cioè venti giorni prima della prima udienza. Tale
pagina 10 di 26 termine è a pena di decadenza (167 c.p.c.), in relazione alle riconvenzionali, quale è sicuramente la domanda risolutoria.
E' pur vero che tale norma, nel testo vigente, prevedeva che il termine potesse essere per così dire prorogato nel caso di rinvio della udienza disposto ai sensi dell'articolo 168 bis, u.c., c.p.c., nel testo allora vigente,
poi abrogato dall'articolo 3, comma 12, lettera g) – 3 del decreto legislativo 149 del 2022 (articolo però allora vigente).
In effetti, nel caso di specie, fu fatto tale rinvio, con decreto 3 ottobre
2022 e rinvio al 9 marzo 2023.
Tuttavia, anche rispetto a tale prima udienza del 9 marzo 2023, la costituzione sarebbe tardiva, poiché avvenuta il 24 febbraio 2023, dunque oltre il termine dei venti giorni.
Non fu invece un rinvio ai sensi dell'articolo 168 bis c.p.c. il successivo provvedimento (infatti, avente valore di ordinanza) del giorno 8 febbraio
2023; tale provvedimento non era un decreto 168 bis c.p.c., con la conseguenza che non era tale da consentire lo slittamento del termine per costituirsi. Né inganni la dizione “salvi i diritti di prima udienza”;
ovviamente, essendo un rinvio di prima udienza, tale (differita) udienza rimaneva prima udienza ma il rinvio non era ai sensi dell'articolo 168 bis
c.p.c.
pagina 11 di 26 La riconvenzionale è dunque inammissibile.
In ogni caso, è infondata.
Con una scelta del legislatore ispirata alla stabilità dei contratti, la risoluzione per eccessiva onerosità deve essere causata da eventi sia straordinari sia imprevedibili. Con riferimento alla straordinarietà, non vi è dubbio che vi sia stato un aumento dei costi di costruzione;
tuttavia, tale aumento di costi non ha tali caratteristiche. E' massima di esperienza che vi siano aumenti di costi;
che la inflazione è fenomeno costante del sistema di economia di mercato;
non vi è dubbio che l'aumento dei costi sia stato rilevante per le normativa di favore in punto ad attività edilizia (i c.d. bonus), aumento oltre la inflazione e che, tuttavia, non ha caratteristiche di straordinarietà. Oscillazioni analoghe possono verificarsi anche in altri periodi.
Infine, sempre in merito, l'aumento ha riguardato un dato “a monte”,
cioè i costi;
non ha riguardato la prestazione specifica, che era quella di concludere un contratto;
né vi è prova di un aumento del valore del bene promesso in vendita, nel caso di specie. In altri termini, se anche vi è
stato un aumento, questo ha riguardato un profilo “a monte”, non anche la prestazione specifica (la res in contractu), rispetto alla quale non vi è
prova nemmeno di tale aumento.
pagina 12 di 26 Il contratto che lega le parti (preliminare di preliminare, con addendum)
La riconvenzionale è stata affrontata per prima, da un punto di vista logico.
Nel caso in cui fosse stata ammissibile e fondata – il che non è – ciò
avrebbe comportato il venir meno del contratto.
Il contratto non si è dunque risolto per eccessiva onerosità sopravvenuta ed è costituito da due documenti: il contratto 22 luglio 2021 e 30
novembre 2021, rispettivamente ad allegati 1-2 attorei ed 8 attoreo. Il secondo documento è definito addendum.
Si è in presenza di preliminare di preliminare, con patti accessori.
E' appena il caso di rammentare che il meccanismo della formazione progressiva, con patti preliminari “a cascata” (preliminare di preliminare) è perfettamente ammissibile. La giurisprudenza di legittimità aveva adottato in passato una decisione – assolutamente non condivisibile – che sosteneva la nullità del preliminare di preliminare.
Tale non condivisibile indirizzo è oggi superato dalla stessa giurisprudenza di legittimità. In ogni caso, i meccanismi “a cascata”
(preliminare di preliminare;
ecc.) sono perfettamente validi.
L'inadempimento di parte convenuta.
Mancanza di domande risolutorie da parte attrice
pagina 13 di 26 La parte convenuta non ha adempiuto.
Non vi può esservi alcun dubbio, sul punto.
Se, in un primo tempo, vi erano questioni sulla SCIA, con ritardi asseritamente dovuti alla burocrazia comunale;
successivamente, pur in presenza di documentazione idonea;
a) la costruzione non è stata fatta e
b) il preliminare non è stato stipulato. Il contesto è chiaro: non vi era la volontà (o la possibilità finanziaria) di costruire;
non è stato dunque stipulato il preliminare, successivo al preliminare di preliminare di cui si
è detto nella precedente sezione di motivazione.
Tale condotta è sicuramente un inadempimento, ai sensi dell'articolo
1218 del codice civile;
il che comporta il risarcimento dei danni.
Non è allegata prova liberatoria. Anche a ritenere che l'aumento dei costi di costruzione sia inquadrabile come allegazione di prova liberatoria – la difesa la ha qualificata come fattispecie risolutoria, come da precedente sezione di motivazione, ma ciò non pregiudica la qualificazione autonoma del giudice – non vi sarebbe la intensità di prova liberatoria, come richiesta dall'articolo 1218 c.c..
Tale norma richiede una vera e propria impossibilità; nel caso di specie, si è in presenza di un costo maggiore, non certo di una impossibilità (a stipulare il preliminare ed a costruire). L'aumento dei costi è anzi un pagina 14 di 26 caso scolastico in cui si esclude nei manuali la prova liberatoria di cui all'articolo 1218 c.c., tale norma, infatti, racchiude la rigorosa impostazione dell'adempimento della Scuola civilista bolognese, poi prevalsa nello stesso articolato del codice.
Dato l'inadempimento, i danni spettano.
Occorre tuttavia rilevare una particolarità, nella domanda attorea.
Il contraente fedele – di fronte all'inadempimento avversario – ha la facoltà di richiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto (che costituisce la fonte della obbligazione rimasta inadempiuta); ai sensi dell'articolo 1453 c.c.; in ogni caso, qualsiasi sia la scelta del contraente fedele, spettano i danni.
La parte attrice non ha richiesto né l'una né l'altra cosa ma solo i danni.
Il contratto – in ragione di questa condotta processuale di parte attrice – rimane dunque in una sorta di limbo. Il giudice non può dichiarare la risoluzione del contratto stesso, per questa scelta difensiva della parte attrice;
è pur vero che tutta la condotta di fatto della parte convenuta è
nel senso della risoluzione (restituzione dell'acconto); né vi è
contestazione, nemmeno da parte attrice, rispetto a tali condotte né sul punto che il programma contrattuale è ormai irrecuperabile, anche per la vendita a terzi dell'immobile edificando.
pagina 15 di 26 Non vi è tuttavia domanda risolutoria, nemmeno nelle ultime conclusioni in atti (udienza 24 luglio 2025 e conclusionale 24 settembre 2025-dep. 25
sett., in cui si richiama la citazione). Il che impedisce al giudice di dichiarare la risoluzione del contratto.
La scelta processuale omissiva della parte attrice – non coerente con la norma di cui all'articolo 1453 c.c. – non è tuttavia irrilevante. Infatti,
l'inadempimento della convenuta comporta sicuramente il diritto al risarcimento, rispetto alla obbligazione, rimasta inadempiuta da parte della convenuta stessa, ai sensi delle norme sulla obbligazione (1218 ss.
c.c.). Tuttavia, la mancata opzione da parte degli attori, ripetesi, non è
irrilevante. Essa, infatti, lascia appunto in un limbo la posizione contrattuale (e, dunque, anche la posizione della convenuta, pur inadempiente). Tale condotta non può dunque comportare un vantaggio per la parte attrice;
pur creditore, ha l'obbligo di non aggravare la posizione del debitore (1175 e 1227, secondo comma, c.c.); il che avviene, poiché non è indicato se parte attrice intenda proseguire nel rapporto contrattuale o chiedere la risoluzione. Il che, per quanto oltre, deve essere valutato ai fini della determinazione del danno.
La restituzione dell'acconto
L'acconto è stato restituito banco iudicis.
pagina 16 di 26 In mancanza di una domanda di risoluzione, la convenuta avrebbe potuto trattenere la somma;
il contratto non è infatti risolto. Il
pagamento effettuato non è richiesto dalla parte attrice, come indebito,
a seguito di risoluzione;
semplicemente, la convenuta ha pagato tale somma e non la richiede indietro.
In questo contesto, il giudice si limita a prendere atto di questo pagamento spontaneo, non ripetuto e non ripetibile. La restituzione dell'acconto esclude che vi siano danni, relativi a tale profilo dell'acconto. Infatti, la restituzione è avvenuta poco dopo la citazione;
né vi sono domande specifiche in punto a danni, derivanti dalla mancanza di liquidità (interessi; altro).
In sintesi, la somma pagata banco iudicis ristora integralmente il danno derivante dallo spostamento di liquidità; né vi sono altre domande in materia. Pertanto, con valore di giudicato, si prende atto di tale pagamento, ormai irrevocabile;
si dichiara, sempre con valore di giudicato, che non vi sono ulteriori danni da corrispondere a parte attrice, in relazione allo specifico profilo della perdita di fruttuosità del capitale versato e poi restituito. Se fosse stata richiesta la risoluzione, allora tale restituzione avrebbe titolo nella restituzione;
inoltre, per la pagina 17 di 26 retroattività della risoluzione (1458 c.c.), si sarebbero potuto chiedere interessi ex tunc.
Alla corta: gli attori tanto hanno dato e tanto hanno ricevuto. In relazione a questo esborso, non vi è alcun danno.
Il costo per la locazione: non è un danno ma una obbligazione contrattuale;
quantificazione
La parte attrice chiede “danni” per il costo della locazione, che ha dovuto sostenere.
Tali danni non spettano come tali.
Infatti, il contratto sinallagmatico di locazione non comporta alcun depauperamento ed alcun danno;
si paga una somma e si riceve il godimento di un immobile.
Dunque, se inteso tecnicamente come danno, non spetta. Nei termini proposti, la domanda è infondata.
Il giudice può tuttavia riqualificare, solo in diritto, il senso della domanda attorea, relativa alla locazione. Va infatti rilevato come il contratto integrativo (c.d. addendum) prevedeva una clausola, per cui spetta a parte convenuta sostenere le spese di locazione, dovute a ritardo nella consegna dell'immobile costruendo. Poiché il contratto, come detto, non è risolto;
conseguentemente, rimane vigente tale clausola.
pagina 18 di 26 Dunque, per patto contrattuale e no a titolo di “danni”, la convenuta deve pagare il costo della locazione.
Occorre quantificare tale costo.
Si possono sommare i costi di locazione di cui ai documenti 16, 17 e 18 di parte attrice. E' pur vero che una di tali locazioni riguarda un garage;
va tuttavia tenuto conto che la esigenza di custodire vetture è connaturata ai tempi moderni;
dunque, è compresa nella locazione.
In questo caso, la produzione (come oltre, anche nel caso del rogito di vendita) non è completa;
tuttavia, non vi è contestazione sugli esborsi di cui alle produzioni in questione:
- Documento 18: euro 4.500,00
- Documento 17: euro 1.200,00
- Documento 16: euro 4.550,00
- TOTALE 10.250,00
La somma in questione, essendo già di valuta (deriva infatti dal contratto), produce gli interessi di cui all'articolo 1284, penultimo comma, c.c. (c.d. commerciali) dalla notificazione della citazione fino al saldo.
Segue quanto al punto 3 del dispositivo di questa sentenza.
pagina 19 di 26 La somma riconosciuta per locazioni va limitata a quanto precede, per due ordini di ragioni.
In primo luogo, per una ragione processuale;
infatti, le locazioni documentate sono quelle di cui ai docc. 16, 17 e 18; dunque, per un profilo probatorio. In secondo luogo, è pur vero che l'addendum prevede che i costi di locazione restino in capo alla convenuta “fino alla data di consegna dell'immobile”. Per quanto detto sopra, la parte attrice non ha però esercitato la alternativa fra risoluzione e manutenzione del contratto (1453 c.c.); sarebbe dunque un aggravamento della posizione del debitore pretendere che la convenuta mantenga l'impegno indefinitamente (essendo ormai impossibile la consegna dell'immobile promesso), sulla base del contratto, formalmente ancora vigente e di cui gli attori non hanno chiesto risoluzione. Si finirebbe per prevedere un vincolo perpetuo a carico della convenuta, di pagare la locazione degli attori. Il che è contrario al principio che esclude la possibilità di vincoli perenni o rimessi alla mera potestatività del creditore. Il che è
particolarmente vero, nel caso di specie, avendo appunto la parte creditrice (gli attori) non effettuato la opzione di cui ad articolo 1453 del codice civile.
I danni veri e propri: le voci.
pagina 20 di 26 Prima possibile voce di danno è forfetizzata dalla penale di cui al punto
3 dell'addendum del 30 novembre 2021; tuttavia, essa non è richiesta.
Seconda voce riguarda la imposta di registro. La somma che potrebbe colpire gli attori, per la perdita del beneficio della imposta di registro,
pur menzionata nella narrativa, non è documentata.
Il danno derivante da “svendita” del precedente immobile non è voce che può essere riconosciuta. Va infatti rilevato che, nel programma contrattuale, la parte attrice, evidentemente non certa di poter tempestivamente vendere il proprio immobile, si era riservata la facoltà
di permutare l'immobile stesso;
pur con una clausola non preclara, al punto 13 della proposta di acquisto accettata (docc. 1 e 2 di parte attrice). Tale era dunque il programma contrattuale, espresso;
tale era allora la implicita valorizzazione dell'immobile, poi venduto dagli attori.
La valorizzazione era di euro 350.000,00.
Ora, gli attori hanno poi venduto il loro immobile (documento 14; in realtà solo bozza di vendita del notaio;
documento non contestato Per_2
da parte convenuta, nonostante la inadeguatezza della produzione documentale) per un prezzo di euro 365.000,00. Non vi è dunque prova sufficiente che vi sia stato un effettivo depauperamento degli attori.
Rispetto alla cifra che gli stessi avevano ipotizzato, in libera pagina 21 di 26 contrattazione, hanno ottenuto una somma maggiore. Alla corta: rispetto al programma contrattuale liberamente accettato, non vi è stata alcuna “svendita”.
Non è produttiva di danni, né allegati né provati con precisione, la vicenda dell'anticipo del TFR. In quanto tale, non è produttiva di danno;
non è infatti chiarito se la somma così ottenuta (e che dunque produce interessi in favore del peripiente) produca o meno interessi maggiori o minori di quelli di legge (2120 c.c.). In altri termini, il TFR comunque è già di proprietà del lavoratore;
se viene erogato prima,
produce interessi al lavoratore che ha il capitale;
se resta in azienda,
produce interessi che saranno erogati al lavoratore. Occorrerebbe dunque provare che gli interessi percepiti sono inferiori a quelli di cui all'articolo 2120 c.c. (la rivalutazione ivi prevista).
Mancando ogni allegazione sul punto, non vi è in questa vicenda alcun danno;
si tratta di fattispecie ad colorandum.
Spetta invece un danno, per i costi dovuti ai traslochi, danno che include anche la somma che la parte attrice (a pagina non numerata ma 12 della citazione) invoca per deposito mobili.
pagina 22 di 26 Notorio, in punto ad <an>>, che i traslochi ed i depositi di mobili abbiano un costo;
costo che è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento di parte convenuta.
In via equitativa, possono liquidarsi tali danni in euro 12.000,00,
liquidati alla attualità. Si ricorre ad un franco criterio equitativo;
dunque, la liquidazione è fatta alla attualità, già tenendo conto di rivalutazione ed interessi. Liquidata alla pubblicazione della sentenza,
da tale data decorrono interessi di cui ad articolo 1284, comma quarto,
c.c.
Come da punto 5 del dispositivo.
Le spese di lite
Seguono la soccombenza.
La quantificazione va tuttavia limitata a quanto sopra alla precedente sezione di motivazione;
nel senso che lo scaglione va limitato a quanto ancora dovuto (euro 22.250,00), avendo la parte convenuta spontaneamente pagato la somma data come acconto.
Si applica la regola per cui, fra domandato e riconosciuto, si applica lo scaglione del riconosciuto.
Problemi vi sono in punto ad anticipazioni.
pagina 23 di 26 Infatti, nella nota di iscrizione a ruolo la parte attrice ha indicato un
C.U. pari a zero. Si ipotizza tuttavia che il C.U. sia stato pagato (o richiesto in via coattiva dall'erario), per il valore indicato di euro
80.000,00. Lo si include dunque come voce di anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
10069/2022;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, comunque infondata.
2. ACCOGLIE la domanda di parte attrice, nei limiti di cui in motivazione.
3. CO parte convenuta a pagare a parte attrice la somma di euro 10.250,00; con interessi di cui ad articolo 1284, quarto-penultimo comma, c.c.,
correnti dalla domanda (notifica della citazione) pagina 24 di 26 fino al saldo.
4. PRENDE ATTO della restituzione dell'acconto.
5. CO parte convenuta, a titolo di danni, a pagare agli attori la somma di euro 12.000,00; con interessi di cui ad articolo 1284, quarto-penultimo comma, c.c., correnti dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo.
6. RESPINGE per il resto le domande attoree.
7. CO parte convenuta a pagare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in: euro
5.200,00 per compensi;
spese generali pari al quindici per cento della somma che precede (euro
780,00); anticipazioni per euro 776,03. Infine, SS
professionale ed IVA sulle prime due voci.
8. SI CH.
pagina 25 di 26 Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero
1, il giorno 15 ottobre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 26 di 26