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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/06/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1549/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. ed est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1549/2023
PROMOSSA DA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. GIORGIO Parte_1 C.F._1
DI GIACOMO, giusta procura in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ETTORE RIZZA, giusta procura in atti;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 7 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., adiva il Tribunale di Siracusa al fine di sentire Parte_1
condannare la al risarcimento dei danni subiti in Controparte_1 conseguenza dell'illegittima iscrizione nel sistema CRIF di informazioni creditizie relative all'inadempimento del debito derivante da un contratto di mutuo fondiario, al quale ella era intervenuta esclusivamente nella qualità di terza datrice di ipoteca (non debitrice), a garanzia del finanziamento concesso dalla predetta a favore di altra società (effettiva debitrice). Costituitasi in giudizio, la CP_1
eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva e, nel merito, deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande proposte dalla ricorrente. Con sentenza n. 881/2023, pubblicata in data 3 maggio 2023, il Tribunale di
Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4196/2017 R.G., ha così statuito:
“Reictis adversis
Rigetta la domanda
Compensa le spese di lite”.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 1 dicembre 2023, ha proposto appello, formulando un unico motivo di gravame espressamente Parte_1 rivolto esclusivamente contro il capo della sentenza impugnata relativo al “danno non patrimoniale”.
Costituitasi con comparsa depositata in data 2 maggio 2024, la Controparte_1 ha resistito all'impugnazione, deducendo l'infondatezza dell'appello e chiedendo il
[...]
suo rigetto e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
All'esito dell'udienza di discussione orale del 5 maggio 2025, previa assegnazione di un termine per il deposito di note difensive, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con l'unico motivo di gravame, articolato in due censure, deduce l'erroneità Parte_1
della sentenza impugnata in relazione al mancato accoglimento della domanda risarcitoria del danno non patrimoniale, sotto il duplice profilo dell'erronea e/o omessa valutazione delle prove allegate e della mancata liquidazione del danno in via equitativa.
L'appellante si duole che il Tribunale, pur avendo riconosciuto l'illegittimità della segnalazione del proprio nominativo – in qualità di terza datrice di ipoteca - alla Centrale Rischi, abbia tuttavia rigettato pagina 2 di 7 la domanda di risarcitoria del danno non patrimoniale, ritenendola “non sufficientemente provata”, benché dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio – in particolare dagli allegati n. 6 e n. 7 del ricorso introduttivo - emergesse come tale segnalazione avesse “compromesso l'immagine e il nome della piccola imprenditrice” e le avesse altresì impedito “l'accesso al credito”, gettando inevitabilmente “discredito all'immagine dell'imprenditore agli occhi dei consueti operatori finanziari
e fornitori”.
In particolare, si richiama l'allegato n. 6 (“comunicazione inoltrata da Intersicilia Cargo Surveyor s.r.l. del 07.10.14”), circa l'interruzione di trattative commerciali con una società terza a causa della segnalazione negativa nei sistemi informativi creditizi della CRIF, e l'allegato n. 7 (“comunicazione
Intesa Personal Finance del 19.11.14”), con cui l'appellante veniva informata del rigetto di una richiesta di finanziamento a causa di segnalazioni negative presso la CRIF.
L'appellante sostiene, inoltre, che, essendo stata fornita prova del pregiudizio subito, il giudice di primo grado avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., trattandosi di ipotesi di liquidazione equitativa avente funzione suppletiva (e non surrogatoria).
1.1. - Il motivo è infondato.
1.1.2. - È pacifico che la ha illegittimamente Controparte_1
segnalato alla CRIF una posizione di sofferenza creditizia riferita all'odierna appellante, titolare della gioielleria “Gioielli e diamanti Poidimani Giuseppina” con sede in Siracusa (v. visura camerale, all. 3 del ricorso introduttivo). Tuttavia, come correttamente rilevato dal primo Giudice, non risulta fornita adeguata prova dell'effettivo pregiudizio non patrimoniale lamentato.
A riguardo, deve trovare applicazione il consolidato principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui il danno all'immagine e alla reputazione derivante dalla “illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi", in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (Cass., sez. 6-3, 28/03/2018, n.
7594).
Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto buon governo di tale principio, rilevando che l'appellante non ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante.
Con riferimento specifico ai documenti prodotti, si osserva quanto segue:
pagina 3 di 7 1) l'allegato n. 6 (comunicazione inoltrata da Intersicilia Cargo Surveyor S.r.l. del 7.10.2014) si limita a rappresentare che l'inizio di un rapporto commerciale (con invio dei campionari) tra la e Parte_1
una società terza (Graziella Group S.p.A.) era subordinato al fatto che la posizione creditizia dell'appellante si fosse “chiarita”, senza tuttavia evidenziare un concreto pregiudizio alla reputazione connotato da un apprezzabile grado di diffusione della notizia. Non risulta, infatti, che tale informazione sia circolata oltre i soggetti coinvolti nello scambio epistolare, circoscritto, per quanto emerge, a un potenziale partner commerciale dell'appellante medesima.
2) L'allegato n. 7 (comunicazione di Intesa Personal Finance S.p.A. del 19.11.2014) riguarda il rigetto di una richiesta di credito per informazioni negative presso la CRIF, ma nella stessa missiva si rassicura l'appellante circa la possibilità che eventuali future richieste analoghe possano essere accolte.
A ciò si aggiunga che il teste escusso nel giudizio di primo grado ( responsabile Testimone_1
della Intersicilia Cargo Surveyor S.r.l.) non ha aggiunto elementi rilevanti al quadro probatorio (v. verbale d'udienza del 12.10.2022).
Il Collegio osserva che manca, dunque, non solo la prova, ma anche una sufficiente allegazione del danno all'immagine e alla reputazione, che, secondo costante giurisprudenza, deve essere concretamente provato e non può essere ritenuto sussistente in re ipsa (cfr. Cass. n. 28536/2024; Cass.
n. 6589/2023; Cass. n. 7594/2018). La giurisprudenza di merito (cfr. Corte d'Appello di Bari, n.
1479/2022; Corte d'Appello di Napoli, n. 225/2021) richiede altresì la verifica dell'effettiva diffusione e percezione della notizia pregiudizievole, e della possibilità che il declino della reputazione commerciale sia effettivamente riconducibile alla segnalazione, non ad altri fattori.
Ne consegue, ad avviso del Collegio, che il motivo di gravame non supera la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata proprio sulla necessaria dimostrazione del danno conseguenza. La mera illegittimità dell'iscrizione nel sistema informatico della CRIF costituisce, infatti, un danno in re ipsa, che non è sufficiente a giustificare, da solo, il risarcimento in assenza di prova del concreto pregiudizio subito.
Sotto il profilo dell'allegazione - ancor prima che sul piano della prova - la censura in esame risulta dunque carente, poiché l'appellante non ha allegato, se non in modo generico, né tantomeno dimostrato che la notizia della segnalazione abbia avuto una diffusione ulteriore rispetto ai soggetti coinvolti nello scambio epistolare documentato dalle due missive prodotte in atti. Parimenti, non sono state allegate né
pagina 4 di 7 provate le eventuali conseguenze pregiudizievoli patite in ragione della segnalazione negativa. La censura si risolve in un'affermazione generica e apodittica dell'esistenza di un danno alla reputazione commerciale, priva di riscontri fattuali dai quali possa desumersi, anche solo in via presuntiva,
l'effettiva esistenza e l'entità del pregiudizio non patrimoniale lamentato.
Tale conclusione è perfettamente in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass., S.U., n. 26972 del 2008), che ha escluso la configurabilità del danno in re ipsa, il quale snatura la funzione del risarcimento in quanto verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ma quale pena privata per un comportamento lesivo (cfr. Cass. n. 207/2019;
Cass. n. 1931/2017).
1.1.3. - Va, peraltro, considerato in via generale che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'immagine e alla reputazione richiede l'accertamento della “gravità della lesione” e
“serietà del danno”, secondo i principi espressi dalle sentenze dell'11.11.2008 n. 26972 e n. 26975 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, atteso che, in nessun caso, la liquidazione di un determinato importo a titolo di danno può conseguire alla mera violazione del diritto o al fatto illecito, essendo imprescindibile non soltanto che l'evento dannoso si sia verificato, ma altresì che questo superi il limite di tolleranza che deriva dal principio di solidarietà ex art. 2 Cost.
Anche sotto questo profilo il motivo risulta infondato, non evincendosi dalla censura in esame l'indicazione delle ragioni per cui le norme di cui agli artt. 2059 e 2697 c.c. sarebbero state violate o erroneamente applicate, né risultando acquisita, in ogni caso, la dimostrazione di un pregiudizio non patrimoniale concretamente patito che oltrepassi la soglia minima di gravità e serietà richiesta dall'ordinamento.
Ne consegue che l'unico motivo di appello deve essere rigettato, restando assorbita la questione concernente la possibilità, in concreto, di procedere a una liquidazione equitativa del danno.
2. - In conclusione, l'appello proposto da va rigettato, con conseguente conferma Parte_1
della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio – da liquidarsi come in dispositivo – seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico di e in favore di Parte_1 [...]
Controparte_1
pagina 5 di 7 La liquidazione è stata effettuata – come specificato in dispositivo – secondo i parametri previsti dal vigente D.M. n. 147 del 2022, sulla base dello scaglione per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità. Nella specie, si è tenuto conto delle fasi effettivamente espletate, inclusa la fase istruttoria, considerato che l'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014, come modificato, ricomprende in tale voce anche la fase di trattazione. Pertanto, il compenso unitario per detta fase spetta al procuratore della parte vittoriosa a prescindere dal concreto svolgimento di attività a contenuto istruttorio (cfr.
Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023). Per questa sola fase, tuttavia, si è fatta applicazione dei valori minimi, avuto riguardo all'effettiva attività espletata.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1549/2023 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 881/2023 del 3 maggio 2023 del Tribunale di Siracusa (resa nel
[...]
procedimento iscritto al n. 4196/2017 R.G.), che conferma;
condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 8.469,00 per
[...]
compensi di avvocato, di cui euro 2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro
1.523,00 per fase di trattazione ed euro 3.470,00 per fase decisionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 26 maggio 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
pagina 6 di 7 dott.ssa Claudia Cottini
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
dott. Nicolò Crascì
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. ed est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1549/2023
PROMOSSA DA
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. GIORGIO Parte_1 C.F._1
DI GIACOMO, giusta procura in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ETTORE RIZZA, giusta procura in atti;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 7 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., adiva il Tribunale di Siracusa al fine di sentire Parte_1
condannare la al risarcimento dei danni subiti in Controparte_1 conseguenza dell'illegittima iscrizione nel sistema CRIF di informazioni creditizie relative all'inadempimento del debito derivante da un contratto di mutuo fondiario, al quale ella era intervenuta esclusivamente nella qualità di terza datrice di ipoteca (non debitrice), a garanzia del finanziamento concesso dalla predetta a favore di altra società (effettiva debitrice). Costituitasi in giudizio, la CP_1
eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva e, nel merito, deduceva l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande proposte dalla ricorrente. Con sentenza n. 881/2023, pubblicata in data 3 maggio 2023, il Tribunale di
Siracusa, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4196/2017 R.G., ha così statuito:
“Reictis adversis
Rigetta la domanda
Compensa le spese di lite”.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 1 dicembre 2023, ha proposto appello, formulando un unico motivo di gravame espressamente Parte_1 rivolto esclusivamente contro il capo della sentenza impugnata relativo al “danno non patrimoniale”.
Costituitasi con comparsa depositata in data 2 maggio 2024, la Controparte_1 ha resistito all'impugnazione, deducendo l'infondatezza dell'appello e chiedendo il
[...]
suo rigetto e la conseguente conferma della sentenza di primo grado.
All'esito dell'udienza di discussione orale del 5 maggio 2025, previa assegnazione di un termine per il deposito di note difensive, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con l'unico motivo di gravame, articolato in due censure, deduce l'erroneità Parte_1
della sentenza impugnata in relazione al mancato accoglimento della domanda risarcitoria del danno non patrimoniale, sotto il duplice profilo dell'erronea e/o omessa valutazione delle prove allegate e della mancata liquidazione del danno in via equitativa.
L'appellante si duole che il Tribunale, pur avendo riconosciuto l'illegittimità della segnalazione del proprio nominativo – in qualità di terza datrice di ipoteca - alla Centrale Rischi, abbia tuttavia rigettato pagina 2 di 7 la domanda di risarcitoria del danno non patrimoniale, ritenendola “non sufficientemente provata”, benché dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio – in particolare dagli allegati n. 6 e n. 7 del ricorso introduttivo - emergesse come tale segnalazione avesse “compromesso l'immagine e il nome della piccola imprenditrice” e le avesse altresì impedito “l'accesso al credito”, gettando inevitabilmente “discredito all'immagine dell'imprenditore agli occhi dei consueti operatori finanziari
e fornitori”.
In particolare, si richiama l'allegato n. 6 (“comunicazione inoltrata da Intersicilia Cargo Surveyor s.r.l. del 07.10.14”), circa l'interruzione di trattative commerciali con una società terza a causa della segnalazione negativa nei sistemi informativi creditizi della CRIF, e l'allegato n. 7 (“comunicazione
Intesa Personal Finance del 19.11.14”), con cui l'appellante veniva informata del rigetto di una richiesta di finanziamento a causa di segnalazioni negative presso la CRIF.
L'appellante sostiene, inoltre, che, essendo stata fornita prova del pregiudizio subito, il giudice di primo grado avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., trattandosi di ipotesi di liquidazione equitativa avente funzione suppletiva (e non surrogatoria).
1.1. - Il motivo è infondato.
1.1.2. - È pacifico che la ha illegittimamente Controparte_1
segnalato alla CRIF una posizione di sofferenza creditizia riferita all'odierna appellante, titolare della gioielleria “Gioielli e diamanti Poidimani Giuseppina” con sede in Siracusa (v. visura camerale, all. 3 del ricorso introduttivo). Tuttavia, come correttamente rilevato dal primo Giudice, non risulta fornita adeguata prova dell'effettivo pregiudizio non patrimoniale lamentato.
A riguardo, deve trovare applicazione il consolidato principio affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui il danno all'immagine e alla reputazione derivante dalla “illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi", in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (Cass., sez. 6-3, 28/03/2018, n.
7594).
Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto buon governo di tale principio, rilevando che l'appellante non ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante.
Con riferimento specifico ai documenti prodotti, si osserva quanto segue:
pagina 3 di 7 1) l'allegato n. 6 (comunicazione inoltrata da Intersicilia Cargo Surveyor S.r.l. del 7.10.2014) si limita a rappresentare che l'inizio di un rapporto commerciale (con invio dei campionari) tra la e Parte_1
una società terza (Graziella Group S.p.A.) era subordinato al fatto che la posizione creditizia dell'appellante si fosse “chiarita”, senza tuttavia evidenziare un concreto pregiudizio alla reputazione connotato da un apprezzabile grado di diffusione della notizia. Non risulta, infatti, che tale informazione sia circolata oltre i soggetti coinvolti nello scambio epistolare, circoscritto, per quanto emerge, a un potenziale partner commerciale dell'appellante medesima.
2) L'allegato n. 7 (comunicazione di Intesa Personal Finance S.p.A. del 19.11.2014) riguarda il rigetto di una richiesta di credito per informazioni negative presso la CRIF, ma nella stessa missiva si rassicura l'appellante circa la possibilità che eventuali future richieste analoghe possano essere accolte.
A ciò si aggiunga che il teste escusso nel giudizio di primo grado ( responsabile Testimone_1
della Intersicilia Cargo Surveyor S.r.l.) non ha aggiunto elementi rilevanti al quadro probatorio (v. verbale d'udienza del 12.10.2022).
Il Collegio osserva che manca, dunque, non solo la prova, ma anche una sufficiente allegazione del danno all'immagine e alla reputazione, che, secondo costante giurisprudenza, deve essere concretamente provato e non può essere ritenuto sussistente in re ipsa (cfr. Cass. n. 28536/2024; Cass.
n. 6589/2023; Cass. n. 7594/2018). La giurisprudenza di merito (cfr. Corte d'Appello di Bari, n.
1479/2022; Corte d'Appello di Napoli, n. 225/2021) richiede altresì la verifica dell'effettiva diffusione e percezione della notizia pregiudizievole, e della possibilità che il declino della reputazione commerciale sia effettivamente riconducibile alla segnalazione, non ad altri fattori.
Ne consegue, ad avviso del Collegio, che il motivo di gravame non supera la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata proprio sulla necessaria dimostrazione del danno conseguenza. La mera illegittimità dell'iscrizione nel sistema informatico della CRIF costituisce, infatti, un danno in re ipsa, che non è sufficiente a giustificare, da solo, il risarcimento in assenza di prova del concreto pregiudizio subito.
Sotto il profilo dell'allegazione - ancor prima che sul piano della prova - la censura in esame risulta dunque carente, poiché l'appellante non ha allegato, se non in modo generico, né tantomeno dimostrato che la notizia della segnalazione abbia avuto una diffusione ulteriore rispetto ai soggetti coinvolti nello scambio epistolare documentato dalle due missive prodotte in atti. Parimenti, non sono state allegate né
pagina 4 di 7 provate le eventuali conseguenze pregiudizievoli patite in ragione della segnalazione negativa. La censura si risolve in un'affermazione generica e apodittica dell'esistenza di un danno alla reputazione commerciale, priva di riscontri fattuali dai quali possa desumersi, anche solo in via presuntiva,
l'effettiva esistenza e l'entità del pregiudizio non patrimoniale lamentato.
Tale conclusione è perfettamente in linea con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass., S.U., n. 26972 del 2008), che ha escluso la configurabilità del danno in re ipsa, il quale snatura la funzione del risarcimento in quanto verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno ma quale pena privata per un comportamento lesivo (cfr. Cass. n. 207/2019;
Cass. n. 1931/2017).
1.1.3. - Va, peraltro, considerato in via generale che il danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto all'immagine e alla reputazione richiede l'accertamento della “gravità della lesione” e
“serietà del danno”, secondo i principi espressi dalle sentenze dell'11.11.2008 n. 26972 e n. 26975 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, atteso che, in nessun caso, la liquidazione di un determinato importo a titolo di danno può conseguire alla mera violazione del diritto o al fatto illecito, essendo imprescindibile non soltanto che l'evento dannoso si sia verificato, ma altresì che questo superi il limite di tolleranza che deriva dal principio di solidarietà ex art. 2 Cost.
Anche sotto questo profilo il motivo risulta infondato, non evincendosi dalla censura in esame l'indicazione delle ragioni per cui le norme di cui agli artt. 2059 e 2697 c.c. sarebbero state violate o erroneamente applicate, né risultando acquisita, in ogni caso, la dimostrazione di un pregiudizio non patrimoniale concretamente patito che oltrepassi la soglia minima di gravità e serietà richiesta dall'ordinamento.
Ne consegue che l'unico motivo di appello deve essere rigettato, restando assorbita la questione concernente la possibilità, in concreto, di procedere a una liquidazione equitativa del danno.
2. - In conclusione, l'appello proposto da va rigettato, con conseguente conferma Parte_1
della sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado di giudizio – da liquidarsi come in dispositivo – seguono la regola della soccombenza e vanno poste a carico di e in favore di Parte_1 [...]
Controparte_1
pagina 5 di 7 La liquidazione è stata effettuata – come specificato in dispositivo – secondo i parametri previsti dal vigente D.M. n. 147 del 2022, sulla base dello scaglione per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità. Nella specie, si è tenuto conto delle fasi effettivamente espletate, inclusa la fase istruttoria, considerato che l'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014, come modificato, ricomprende in tale voce anche la fase di trattazione. Pertanto, il compenso unitario per detta fase spetta al procuratore della parte vittoriosa a prescindere dal concreto svolgimento di attività a contenuto istruttorio (cfr.
Cass. n. 8561/2023 e n. 30219/2023). Per questa sola fase, tuttavia, si è fatta applicazione dei valori minimi, avuto riguardo all'effettiva attività espletata.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1549/2023 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 881/2023 del 3 maggio 2023 del Tribunale di Siracusa (resa nel
[...]
procedimento iscritto al n. 4196/2017 R.G.), che conferma;
condanna alla rifusione, in favore della Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 8.469,00 per
[...]
compensi di avvocato, di cui euro 2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro
1.523,00 per fase di trattazione ed euro 3.470,00 per fase decisionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% sui predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.
Così deciso in Catania il 26 maggio 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
pagina 6 di 7 dott.ssa Claudia Cottini
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
dott. Nicolò Crascì
pagina 7 di 7