Sentenza 8 febbraio 2001
Massime • 1
Il credito per rivalutazione ed interessi legali, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale spettante agli invalidi civili corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il "solvens" non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. STEFANO MARIA EVANGELISTA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI RT ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI VERALLI 4, presso lo studio dell'avvocato RENDA RENATO, rappresentato e difeso dall'avvocato AMATO PIETRO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1563/97 del Tribunale di PALERMO, depositata il 01/10/97 R.G.N. 132/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato RENDA, per delega avv. Amati
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe specificata, il Tribunale di Palermo ha dichiarato la prescrizione del diritto della parte privata alla corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, da calcolarsi su ratei arretrati della pensione di invalidità civile erogati in ritardo dal Ministero dell'Interno. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che nella specie dovesse trovare applicazione la prescrizione quinquennale: a) quanto alla rivalutazione, perché, trattandosi di un accessorio, soggetto, in parte qua, allo stesso regime del credito principale, rilevava la circostanza dell'avvenuta liquidazione di quest'ultimo, la quale, ai sensi dell'art 129, primo comma, del r.d.l. n. 1827 del 1935, comportava l'operatività del suddetto termine breve, e non di quello decennale, posto soltanto per i crediti non liquidati dall'amministrazione debitrice;
b) quanto agli interessi, perché costituivano oggetto di un'obbligazione autonoma, soggetta al disposto dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.. Ha, poi, rilevato che fra la data della liquidazione degli arretrati e quella della proposizione della domanda giudiziale, in difetto di atti interruttivi intermedi, risultava ormai ampiamente decorso il suddetto termine di prescrizione.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la parte privata, sulla base di due motivi, cui resiste l'Amministrazione con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorso è stato tempestivamente notificato il 18 febbraio 1998, per mezzo del servizio postale, all'Avvocatura generale dello Stato. Successivamente, il 15 aprile 1998, è stato notificato al Ministro dell'Interno pro tempore. La conseguente scomposizione della parte in senso complesso, nel momento esecutivo dell'adempimento notificatorio, determina, a sua volta, in relazione alla diversità dei soggetti destinatari, una situazione assimilabile, non alla reiterazione della notificazione alla medesima parte, ma a quella delle notificazioni plurime, ipotizzata dall'art. 369, primo comma cod. proc. civ, con la conseguenza che, costituitosi ritualmente il rapporto processuale per effetto della prima notificazione, dall'ultima decorre il termine per il tempestivo deposito dell'atto notificato, che, in tali sensi, risulta osservato nel caso di specie. I due motivi del ricorso, riferiti rispettivamente agli interessi e alla rivalutazione, denunciano vizi di motivazione, nonché violazione degli artt. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, 2948 cod. civ., 429 e 442 cod. proc. civ., in base al rilievo che gli interessi e la rivalutazione afferenti a crediti assistenziali costituiscono non accessori, ma parte integrante del credito per ratei arretrati della prestazione, così da soggiacere allo stesso regime prescrizionale proprio di quest'ultimo; e che il pagamento in ritardo di tali ratei, nel solo importo corrispondente alla somma capitale, non maggiorato di interessi e di rivalutazione, comporta che queste maggiorazioni non possano ritenersi liquidate, onde rispetto alle medesime opera la prescrizione decennale. Le esposte censure sono fondate.
La rivalutazione monetaria e gli interessi calcolati sui crediti per prestazioni previdenziali e assistenziali, come la Corte ha in numerose occasioni affermato, costituiscono non già un accessorio di tali crediti, ma una componente essenziale dell'oggetto, considerato nella sua idoneità ad assicurare al titolare una sorta di indicizzazione destinata a mantenere costante il valore della prestazione durante la mora del debitore.
È questo il regime giuridico scaturito dalle sentenze n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, con le quali la Corte costituzionale, con riferimento, rispettivamente, ai crediti previdenziali e a quelli assistenziali, ha parzialmente caducato l'art. 442 cod. proc. civ., dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per prestazioni previdenziali, deve determinare, in modo analogo a quanto previsto, per i crediti di lavoro, dall'art. 429, terzo comma cod. proc. civ., oltre gli interessi nella misura di legge, il maggior danno per la diminuzione di valore del credito, cosicché interessi e rivalutazione finiscono per essere un tutt'uno col credito previdenziale o assistenziale, nel senso che esso, maggiorato di tali componenti, rappresenta nel tempo l'originario credito dell'assicurato nel suo reale valore man mano aggiornato. Donde la conseguenza che la disciplina legale applicabile è sempre e unicamente quella dettata per lo specifico credito previdenziale o assistenziale dedotto in giudizio e che il pagamento di quest'ultimo nel suo valore originario costituisce l'adempimento parziale di un'obbligazione che ha per oggetto sempre e soltanto il medesimo credito (qualificato in relazione al trascorrere del tempo), che rimane tale fino a quando non sia stato interamente pagato nel suo importo totale, comprensivo degli accessori in questione, per cui, quanto resta dopo il pagamento parziale è pur sempre parte del credito previdenziale (Cass. 3 febbraio 1995, n. 1267; 12 febbraio 1993, n. 1771; 29 novembre 1993, n. 11808). Questa omogeneità di natura, derivante dall'unitario rilievo della prestazione considerata in tutte le sue componenti (sussistente nella specie, non essendo applicabili ratione temporis le innovazioni in materia dettate dall'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991) comporta, come mero corollario, l'impossibilità di ritenere assoggettata la porzione del credito contabilmente imputabile ad interessi e rivalutazione ad un regime prescrizionale diverso da quello proprio della porzione ascrivibile a somma capitale (Cass. 6 settembre 1997, n. 8649; 23 giugno 1992, n. 7661; 16 aprile 1992 n. 4666; 4 ottobre 1991 n. 10336). A questa prospettiva ricostruttiva non è estranea neanche la sentenza della Corte 20 settembre 1991, n. 9800, in quanto, pur avendo stabilito che l'accessorietà dell'obbligazione degli interessi rispetto a quella principale (relativa al capitale) attiene solo al momento genetico, nel senso che la decorrenza degli interessi presuppone la nascita dell'obbligazione principale e cessa con l'estinzione di questa, senza escludere, pertanto, che, una volta sorto, il credito degli interessi costituisca un'obbligazione pecuniaria autonoma da quella principale, e perciò soggetta ad un proprio termine di prescrizione (art. 2948 n. 4 c.c.), contiene l'espressa salvezza dell'eccezione costituita dagli interessi relativi ai crediti di lavoro, proprio per la ragione che essi costituiscono - come la rivalutazione monetaria - una componente dei crediti stessi (e, quindi, anche di quelli previdenziali e assistenziali alla stregua di quanto già precisato). Stabilito che il credito alla rivalutazione ed agli interessi legali ha la medesima natura della prestazione pecuniaria previdenziale o assistenziale ed è assoggettato al suo stesso regime giuridico, si deve, poi, ulteriormente precisare che, ferma restando l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. in quanto connesso ad uno status del cittadino, si prescrivono (oppure da essi si può decadere), invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i singoli crediti periodicamente risorgenti (che maturano per ciascun mese o alla scadenza di un periodo più lungo), in quanto sono espressione del diritto alla prestazione e vengono denominati "rate". Come si evince dalla sentenza della Corte Costituzionale 25 maggio 1989, n. 283, la regola generale per i ratei della prestazione previdenziale o assistenziale è la prescrizione decennale, mentre opera la prescrizione quinquennale soltanto per i ratei "liquidi", liquidità da intendere non secondo la nozione comune che si desume dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della prestazione) con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le rate di pensione "non riscosse" (cfr. Cass. 21 maggio 1990 n. 6245;
22 marzo 1991 n. 3094; 14 dicembre 1991 n. 13485; 17 marzo 1994 n. 2562; 1 aprile 1994 n. 3188; 22 maggio 1997, n. 7882).
Ne segue che il diritto di credito relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma sopra indicata.
In altri termini, il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia permanere la "illiquidità", nel senso precisato, del credito alla parte residua (cfr., con specifico riguardo, alla liquidazione della sorte capitale senza gli interessi e la rivalutazione: Cass. 23 giugno 1992 n. 7661; 1 aprile 1993 n. 3933; 7 maggio 1993 n. 5289; 14 gennaio 1998, n. 292). Quanto alla decorrenza del termine di prescrizione, si richiama la costante giurisprudenza della Corte che, dopo un'iniziale incertezza (Cass. 29 novembre 1993 n. 11808), ha espresso chiara consapevolezza che (in forza del generale disposto dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973) il provvedimento illegittimamente negativo o l'inutile decorso dei centoventi giorni dalla data di presentazione in via amministrativa della domanda di prestazione segna il momento dell'esigibilità del credito previdenziale o assistenziale, per cui è solo da tale momento che decorre la prescrizione (Cass. 24 maggio 1994 n. 5044; 17 novembre 1994 n. 9720), relativamente al primo dei ratei in cui tale credito si articola e che costituiscono oggetto di altrettante obbligazioni reciprocamente autonome;
mentre, per i ratei successivi al primo (rispetto ai quali ovviamente non si pone un problema di spatium deliberandi, riservato al debitore, solo ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione in sè considerata), il momento dell'esigibilità (e quindi il dies a quo del relativo termine prescrizionale) coincide con quello della maturazione secondo la periodicità e le scadenze stabilite in relazione ai vari tipi di prestazione.
Per la decisione della controversia, va, infine, richiamato altresì il fermo orientamento giurisprudenziale secondo cui gli adempimenti oggettivamente parziali non concretano riconoscimento del credito ai sensi dell'ari 2944 c.c., salvo che non si risolvano nella corresponsione di "acconti", cioè in adempimenti parziali anche dal punto di vista soggettivo del solvens che, eseguendoli, riconosce l'esistenza del credito nella sua interezza (cfr. Cass. 16 aprile 1992 n. 4666; 29 novembre 1993 n. 11808; 27 giugno 1998, n. 6392). Applicando i principi di diritto sopra precisati alla fattispecie, il ricorso merita accoglimento perché il Tribunale ha erroneamente accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta dall'amministrazione individuando come momento di decorrenza quello del pagamento dei ratei arretrati, anziché il momento a partire dal quale il diritto alla prestazione assistenziale poteva essere fatta valere in giudizio.
Il computo del periodo di prescrizione doveva effettuarsi, invece, alla stregua del complesso dei principi sopra precisati, per la rivalutazione e gli interessi relativi al primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla domanda di prestazione;
per la rivalutazione e gli interessi sui restanti ratei pagati in ritardo, dalle rispettive scadenze di ciascuno di essi. Quanto alla possibile esistenza di atti interruttivi diversi ed anteriori rispetto alla domanda giudiziale, in ipotesi, potrebbero essere identificati nel pagamento del capitale, se eseguito con il riconoscimento del carattere parziale dell'adempimento e con la riserva di provvedere successivamente alla corresponsione di rivalutazione ed interessi.
Ma il Tribunale, per effetto dell'errore di diritto in cui è incorso, si è limitato ad accertare la data del pagamento del capitale arretrato, omettendo qualsiasi indagine sulla data di presentazione della domanda amministrativa e sulle modalità con le quali è avvenuto il pagamento dei ratei arretrati.
Per questa ragione la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, il quale procederà ai necessari accertamenti di fatto uniformandosi al seguente principio di diritto:
il credito per rivalutazione ed interessi legali, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale spettante agli invalidi civili corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori.
Allo stesso giudice - che si designa nella Corte d'appello di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modificazioni la competenza a conoscere dell'appello attraverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla corte d'appello (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044) - si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione alla Corte d'Appello di Palermo, in funzione di giudice del lavoro.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2001