Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1804
CASS
Sentenza 8 febbraio 2001

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Il credito per rivalutazione ed interessi legali, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale spettante agli invalidi civili corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza di ciascuno di essi, senza che possa attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il "solvens" non abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/02/2001, n. 1804
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1804
    Data del deposito : 8 febbraio 2001

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