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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 02/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13056/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240014488591000 OL
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18707/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 07120240014488591000 notificata il 10.4.2025 afferente presunti crediti per omessa, insufficiente e/o parziale e/o irregolare pagamento di tasse automobilistiche, oltre sanzioni, interessi e spese riguardanti l'autovettura tg Targa_1, anno di riferimento 2018, importo Euro 614,67.
Deduce di non essere debitrice di tale somma, la quale, comunque, appare oggettivamente spropositata in ragione anche della eventuale ed effettiva consistenza del credito vantato, e che la richiesta è comunque infondata nel merito attesa la intervenuta prescrizione del credito
Si è costituita la Regione Campania rilevando che l'accertamento è stato notificato nel triennio, in data
23.9.2021e mai impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il riocrso è infondato. Ed invero risulta acquisita in atti la prova documentale della notifica del'accertamento relativo al veicolo tg Targa_1 di proprietà della ricorrente, avvenuta in data 23/09/2021, entro il termine triennale di prescrizione di cui al D.L. n.953/82, così come la successiva notifica dell'impugnata cartella.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 200,00.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 03/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13056/2025 depositato il 08/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240014488591000 OL
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18707/2025 depositato il 03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese.
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 07120240014488591000 notificata il 10.4.2025 afferente presunti crediti per omessa, insufficiente e/o parziale e/o irregolare pagamento di tasse automobilistiche, oltre sanzioni, interessi e spese riguardanti l'autovettura tg Targa_1, anno di riferimento 2018, importo Euro 614,67.
Deduce di non essere debitrice di tale somma, la quale, comunque, appare oggettivamente spropositata in ragione anche della eventuale ed effettiva consistenza del credito vantato, e che la richiesta è comunque infondata nel merito attesa la intervenuta prescrizione del credito
Si è costituita la Regione Campania rilevando che l'accertamento è stato notificato nel triennio, in data
23.9.2021e mai impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il riocrso è infondato. Ed invero risulta acquisita in atti la prova documentale della notifica del'accertamento relativo al veicolo tg Targa_1 di proprietà della ricorrente, avvenuta in data 23/09/2021, entro il termine triennale di prescrizione di cui al D.L. n.953/82, così come la successiva notifica dell'impugnata cartella.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 200,00.