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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/09/2025, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
n. 16455/2019 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16455/2019 R.G., avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale/Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 2247/20219, depositata in data 15.10.2019, e non notificata,
vertente tra
e elettivamente domiciliati in Polignano a Mare (BA), alla Via P. Parte_1 Parte_2
Sarnelli n. 280, presso lo studio dell'Avv. Vito Sportelli, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado del 17.01.2017,
- APPELLANTI - contro dott. elettivamente domiciliato in Acquaviva delle Fonti (BA), alla Piazza G. Controparte_1
Garibaldi n. 46, presso lo studio dell'Avv. Angelo Maurizio, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 9.03.2020,
- APPELLATO -
-CONCLUSIONI DELLE PARTI-
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.05.2025 celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190 c.p.c.
-RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE-
Con atto di citazione in appello del 18.11.2019, ritualmente notificato in data 19.11.2019, Parte_1
e hanno impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Bari, n. 2247/2019, depositata in Parte_2 data 15.10.2019, e non notificata, con la quale il Giudice di prima istanza aveva rigettato la domanda degli opponenti e condannato questi ultimi al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge.
In particolare, nel primo grado di giudizio, e proponevano Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 5407/2016 emesso dal Giudice di Pace di Bari (R.G. 9590/2016) in favore del commercialista dott. in relazione all'attività professionale da questi svolta in Controparte_1 favore degli opponenti, deducendo: 1) di aver costituito la società con l'intento di avviare in CP_2
Polignano a Mare un'attività ristorativa e, a tal fine, di aver presentato domanda preliminare di accesso alle
1 Dott. Luca Sforza
n. 16455/2019 R.G. agevolazioni previste dalla mediante l'avviso “ ”; 2) che, con CP_3 Parte_3 comunicazione del 22.04.2016, inviata da parte di al socio l'Ente regionale riferiva Controparte_4 Parte_2 che “al fine dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni è necessario acquisire la seguente documentazione…”, che, tuttavia, non veniva mai trasmessa al predetto Ente, impedendo in tal modo di ricevere i benefici richiesti e determinando lo scioglimento della società, fino a quel momento non operativa;
3) che, rispetto alla predisposizione della suddetta domanda, alcuna attività professionale era stata svolta dal dott. e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 2 del contratto professionale stipulato con il detto CP_1 professionista, era stato altresì pattuito, “per la fornitura dei servizi indicati, la corresponsione di un corrispettivo pari al 5% (cinque percento), iva, e cap esclusi sarebbe maturata in favore del CP_1 sull'ammontare riconosciuto dalla alla data di approvazione dell'agevolazione” (cfr. p. 2 atto CP_3 di citazione in opposizione, e doc. 4 allegato al fascicolo di parte attrice-opponente, odierna appellante), con la conseguenza che, operando quest'ultima come condizione sospensiva del contratto e non essendo stata mai riconosciuta tale agevolazione da parte dell'Ente, alcun corrispettivo doveva essere corrisposto in favore del dott. ; con il predetto atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo chiedevano, pertanto, la CP_1 revoca e/o l'annullamento e l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 5407/2016 emesso in data 16.11.2016 e notificato in data 29.12.2016 per l'importo complessivo di €. 4.533,28, oltre le spese processuali.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.04.2017, si costituiva nel giudizio di primo grado il dott.
il quale chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché Controparte_1 il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del medesimo decreto, in quanto infondata in fatto ed in diritto, con la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di causa.
All'esito dell'attività istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, consistita nell'espletamento degli interrogatori formali degli opponenti, nonché nell'assunzione della prova testimoniale richiesta dall'opposto, il Giudice di prime cure rigettava l'opposizione, ritenendo provato da parte dell'odierno appellato l'espletamento dell'attività commissionatagli attraverso il contratto del 12.09.2015 e che “le agevolazioni chieste mediante la pratica istruita dal erano state ammesse e dichiarate concedibili da CP_1 [...]
ed, infine, che le predette agevolazioni non sono state erogate per la mancata allegazione – da parte CP_4 del al quale erano stati chiesti da – dei documenti relativi all'impresa Parte_2 Controparte_4 beneficiaria” (cfr. p. 3 sentenza primo grado).
Con l'odierno gravame, e hanno impugnato tale pronuncia in Parte_1 Parte_2 quanto il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere che il dott. avesse assolto l'onere della CP_1 prova su di esso incombente circa l'effettivo conferimento dell'incarico affidatogli e che la ragione ostativa al riconoscimento dei contributi richiesti andasse individuata nell'inadempienza degli odierni appellanti, considerato peraltro che “pur a prescindere dal responsabile della inadempienza, che sia -come logica vuole- individuabile nel professionista ovvero nel suo cliente, come ritenuto dal Giudice di prime cure, mutatis mutandis il compenso sarebbe maturato solo all'approvazione della pratica di ammissione alle agevolazioni CP_ di cui al Bando e tale ammissione non è mai stata deliberata;
è stato deliberato semmai il contrario, per cui il professionista opposto non può reclamare il compenso in percentuale arditamente richiesto in via monitoria, perché non sono state determinate ed erogate quelle somme su cui il suo 5% andava ad incidere”;
2 Dott. Luca Sforza
n. 16455/2019 R.G. di conseguenza, l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure avrebbe determinato la violazione dell' art. 1353 c.c., nella parte in cui “opera la ricorrenza della condizione risolutiva ex art. 1353
c.c. di denegata concessione del finanziamento”, nonché degli artt. 2225 e 2228 c.c. in quanto “la particolare tipologia di accordo intercorso tra le parti, quanto al compenso, ha inteso derogare alla obbligazione di mezzi che normalmente connota quella del libero professionista, in favore di quella di risultato”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente in data 9.03.2020, si costituiva anche nel presente giudizio d'appello il dott. il quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c., e nel merito contestava tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito in ordine alla gravata sentenza del Giudice di primo grado, eccependo l'infondatezza dei motivi di gravame a fronte della irreprensibilità formale e sostanziale della ridetta sentenza.
La causa, istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, stante il carattere meramente documentale della stessa, dopo una serie di rinvii disposti in ragione del gravoso carico del ruolo,
è stata successivamente decisa da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15.05.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex artt. 352 e 190
c.p.c.
In via preliminare, e in rito, ritiene questo giudicante che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex artt.
342 e 348 bis c.p.c. sia infondata e deve essere rigettata.
Ed invero, come noto, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la specificità dei motivi di appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., impone all'appellante di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella medesima sentenza vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il percorso logico-giuridico delle prime (cfr. ex multis, Cass. civ., 11.10.2006, n. 21816;
Cass. civ., 21.01.2011, n. 1924; Cass. civ., 31.03.2010, n. 7786); nell'atto di appello, invero, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. civ., 19.10.2009, n. 22123; Cass. civ., 1.02.2007, n. 2217; Cass. civ.,
28.11.2003, n. 18229), con la conseguenza che i motivi stessi devono essere più o meno articolati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione (cfr. Cass., S.U., 8.04.2008, n. 9038; Cass. civ.,
13.09.2006, n. 19661; Cass. civ., 29.10.2004, n. 20987), non ritenendosi necessaria la specifica indicazione delle norme di diritto invocate a fondamento dell'appello (cfr. Cass. civ., 27.02.2004, n. 3974), e risultando necessario, quindi, che risultino esposte con sufficiente grado di specificità le sole ragioni sulle quali si fonda l'impugnazione (cfr. Cass. civ., 15.01.2009, n. 806; Cass. civ., 11.10.2006, n. 21745).
Ancora più di recente è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento pressoché granitico e consolidato che “nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice
3 Dott. Luca Sforza
n. 16455/2019 R.G. resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata” (cfr. Cass. civ., sez. I,
27.09.2016, n. 18932; in senso conforme, Cass. civ., Sez. Un., n. 16 del 2000; Cass. civ., sez. 3, ord. 5.05.2017,
n. 10916, per la quale l'art. 342 c.p.c. «impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il
"quantum appellatum", formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati "errores in procedendo", nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere»; Cass. civ., sez. 6-2, ord. 14.09.2017, n. 21336; nonché da ultimo, Cass. S.U.,
16.11.2017, n. 27199, secondo cui «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali
o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata»; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 30.05.2018, n. 13535, nella quale viene ribadito che non occorre ai fini dell'ammissibilità dell'appello “l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni
a critica vincolata”; in termini, Cass. civ., sez. 6-3, ord. 8.02.2018, n. 3115, secondo cui “L'appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l'inammissibilità dell'appello”).
Detto in altre parole, la norma di cui innanzi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico della decisione gravata.
4 Dott. Luca Sforza
n. 16455/2019 R.G. Orbene, nel caso di specie, i motivi di impugnazione risultano formulati ed evincibili in relazione alla critica mossa all'intero corpo motivazionale della sentenza gravata, sicché l'eccezione di inammissibilità è priva di pregio giuridico.
Nel merito, l'appello è tuttavia infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, il Giudice di primo grado ha, condivisibilmente, escluso una qualsivoglia responsabilità dell'odierno appellato, ove si consideri che nella parte motiva della sentenza n. 2247/2019 qui gravata, si legge, quanto all'attività professionale svolta dal dott. inerente la consulenza per lo studio, preparazione CP_1
e redazione della domanda di ammissione alle agevolazioni finanziarie relative agli aiuti di investimenti alle micro e piccole imprese (bando NIDI), che: “nella fattispecie il diritto al compenso del , per esplicita CP_1 previsione contrattuale, era subordinato all'approvazione della domanda di accesso alle agevolazioni da parte della (quindi da parte dell' . I documenti prodotti CP_3 Controparte_6 in giudizio dalle parti (comunicazione di Prot. 238/IF5/20 e Prot. 1008/U/13) provano Controparte_4
l'espletamento della pratica di accesso alle agevolazioni previa trasmissione della documentazione relativa alla società richiedente […] e la comunicazione di non ammissione alle agevolazioni per mancata produzione dei documenti societari chiesti. Il ha sicuramente istruito la pratica per ottenere la concessione CP_1 delle agevolazioni (lo hanno confermato i testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
[…]), la pratica istruita ha condotto all'ammissione alle agevolazioni chieste che alla fine non sono state erogate per la mancata produzione dei documenti relativi all'impresa beneficiaria da parte dell'opponente
. In sostanza, è emerso che le agevolazioni chieste mediante la pratica istruita dal Parte_2 CP_1 erano state ammesse e dichiarate concedibili da e, infine, che le predette agevolazioni non Controparte_4 sono state erogate per la mancata allegazione – da parte del al quale erano stati chiesti da Parte_2 [...]
– dei documenti relativi all'impresa beneficiaria” (cfr. pp.
2-3 della motivazione della sentenza CP_4 impugnata).
Dunque, sulla base di tali argomentazioni, il Giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione proposta dagli opponenti-odierni appellanti, riconoscendo l'effettivo espletamento in loro favore dell'incarico professionale da parte del dott. ed escludendo che la percezione del compenso pattuito fosse CP_1 subordinata all'effettiva erogazione delle agevolazioni previste dalla , confermando il decreto CP_3 ingiuntivo opposto, oltre le spese processuali.
Parte appellante, dunque, con i primi due motivi di appello, che si ritiene si ritiene di dover trattare unitamente per le questioni che essi pongono, ha sostanzialmente denunciato l'erronea interpretazione della clausola di cui all'art. 2 del contratto del 12.09.2015, ritenendo violato, per un verso, l'art. 1353 c.c. nella parte in cui “opera la ricorrenza della condizione risolutiva ex art. 1353 c.c. di denegata concessione del finanziamento”, e, per altro verso, gli artt. 2225 e 2228 c.c. in quanto “la particolare tipologia di accordo intercorso tra le parti, quanto al compenso, ha inteso derogare alla obbligazione di mezzi che normalmente connota quella del libero professionista, in favore di quella di risultato” (cfr. atto di citazione in appello), con la conseguenza che, nel caso di specie, alcun compenso sarebbe dovuto al dott. tenuto conto, CP_1 peraltro, della natura “del tutto interlocutoria della comunicazione di del 22.4.2016, dalla Controparte_4 quale il professionista opposto ha ricavato il suo compenso in ragione del 5% di quelle somme che non erano
5 Dott. Luca Sforza
n. 16455/2019 R.G. allo stato ancora certe, liquide ed esigibili in favore degli odierni deducenti, in quanto la concessione era subordinata agli adempimenti successivi da espletare nel termine decadenziale di giorni trenta successivi alla ricezione della stessa comunicazione e che tuttavia non sono stati assolti” (cfr. p. 3 comparsa conclusionale).
Orbene, in proposito, è anzitutto opportuno richiamare la più recente giurisprudenza in merito alla natura del rapporto professionale che intercorre fra il consulente ed il cliente, secondo cui quest'ultimo è suscettibile di essere ricondotto nella disciplina del contratto d'opera intellettuale, poiché tale attività, anche nella ipotesi in cui sembri risolversi in meccaniche operazioni contabili, sempre implica scelte interpretative e modalità concettuali che rimandano a un tipico sforzo intellettuale.
Ed invero, nell'ambito delle prestazioni intellettuali, al di fuori di quelle tipizzate, per le quali, ai sensi dell'art. 2229 c.c., è necessaria l'iscrizione in appositi albi ed elenchi, è possibile ricomprendere anche prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non specificamente caratterizzate la cui onerosità è, in via generale, commisurata alla quantità e qualità delle prestazioni eseguite, al tempo e ai costi sostenuti per la relativa esecuzione.
Nella maggior parte dei casi, dunque, il professionista esercita la propria attività professionale in esecuzione di un contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2229 – 2238 c.c., concluso con il cliente al momento del conferimento dell'incarico e avente natura di negozio bilaterale, sinallagmatico, essenzialmente oneroso, consensuale e produttivo di effetti obbligatori sia nei confronti del professionista, obbligato ad eseguire la prestazione oggetto del contratto, sia del cliente, obbligato a corrispondere il relativo compenso.
Tali caratteri hanno, inoltre, portato la giurisprudenza di legittimità a ricondurre l'obbligazione assunta dal professionista nell'ambito delle obbligazioni di mezzi, rievocando in tal modo la nota divisione giustinianea tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato. Tale circostanza ha determinato una qualificazione del soggetto passivo come un “debitore di mezzi”, nel senso che, per essere considerato adempiente, è tenuto ad un comportamento idoneo a realizzare il risultato economico che il creditore si attende: il rischio del lavoro, infatti, è a carico di quest'ultimo e il compenso è dovuto indipendentemente dal risultato.
In proposito, infatti, la Corte di cassazione ha statuito che “Il contratto che ha per oggetto una prestazione
d'opera intellettuale - inquadrabile nella categoria del lavoro autonomo - comporta normalmente per il professionista un'obbligazione di mezzi, nell'adempimento della quale egli è tenuto ad usare la diligenza che la natura dell'attività esercitata esige, ai sensi dell'art. 1176 c.c., tranne nel caso in cui al professionista sia stato richiesto dal cliente un opus, perché in tal caso l'obbligazione da lui assunta è di risultato, con la conseguenza che, avendo quest'ultimo incidenza sulla causa stessa del contratto, il professionista dovrà rispondere per le eventuali difformità ed i vizi dell'opera, da valutarsi, ai sensi dell'art. 2226 c.c., in base a criteri oggettivi, considerando la naturale destinazione dell'opera, ed in base a criteri soggettivi, quando la possibilità di un particolare impiego o di una determinata utilizzazione sia stata dedotta in contratto” (cfr. ex multis, Cass. civ. 21.07.1989, n .3476).
Più precisamente, con specifico riguardo all'attività di consulenza aziendale (come quella espletata dal dott.
nel caso di specie), è noto che “l'obbligazione del consulente aziendale, la cui attività consiste nel CP_1 fornire consigli relativi alla gestione dell'impresa, deve considerarsi, quanto agli obiettivi economici dell'imprenditore, come obbligazione di mezzi e non di risultato, nel senso che il mancato conseguimento di
6 Dott. Luca Sforza
n. 16455/2019 R.G. quegli obiettivi non può essere imputato al consulente come inadempimento, con il derivante effetto che tale risultato non può costituire una giusta causa di recesso da parte del committente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, con motivazione logica ed adeguata, aveva ritenuto che i suddetti obiettivi di impresa, testualmente elencati nel contratto, non determinavano specifiche prestazioni del consulente ma fornivano mere direttive a cui il consulente si era attenuto nel breve periodo di durata della sua attività, durante il quale aveva discrezionalmente e diligentemente selezionato ed eseguito le attività più urgenti, in tal modo adempiendo ai suoi obblighi, donde la corretta valutazione di ingiustificatezza del recesso operato dalle committenti)” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 15.12.2006, n. 26895).
Inquadrato in questi termini il rapporto intercorrente tra gli odierni appellanti ed il dott. , giova, CP_1 altresì, precisare che quest'ultimo è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176 comma 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà (cfr. tra le tante, Tribunale di Milano, sez. I, n. 11515/2016), con la conseguenza che, in caso di contestazione circa il corretto adempimento dell'incarico professionale, vale il principio generale affermato dalla giurisprudenza secondo cui in materia di inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (v. ex multis, Cass. civ., S.U.
n. 13533/01, secondo cui, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”; cfr. altresì, più di recente, Cass. civ., 12.04.2006, n. 8615; Cass. civ., 13.06.2006, n. 13674; Cass. civ., 12.02.2010, n. 3373; Cass. civ., 15.07.2011, n. 15659; Cass. civ., 20.01.2015, n. 826).
In altre parole, il creditore deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è dipeso da fatto a lui non imputabile, ovvero ancora che, pur esistendo, non è stato causa del danno.
Più precisamente, è stato osservato che “Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che
l'eccepisca; soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (cfr. Cass. civ., sez. 3, 4.10.2011, n. 20288; in senso conforme, più recentemente, Cass. civ., sez. 6-3, ord. 16.07.2019, n. 19039).
7 Dott. Luca Sforza
n. 16455/2019 R.G. Detto principio sul riparto dell'onere della prova trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il professionista abbia agito, come nel caso che ci occupa, con ricorso monitorio per chiedere il pagamento della prestazione ed il committente abbia eccepito l'inadempimento; anche in questo caso, infatti, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico e dell'effettivo espletamento dello stesso incombe sul professionista
(cfr. Cass. civ., n. 36295/2023). Prova che il professionista, gravato di detto onere, può peraltro fornire con ogni mezzo e quindi anche mediante dichiarazioni testimoniali assunte in giudizio, purché chiare, precise e concordanti, rese da altri professionisti operanti nel medesimo settore della cui collaborazione si è avvalso per la corretta esecuzione dell'incarico professionale assunto.
Infine, è altrettanto noto che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità prevalente, “nei giudizi aventi per oggetto l'accertamento di un credito vantato dal professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, la prova, non solo dell'avvenuto conferimento dell'incarico, ma anche dell'effettivo espletamento dello stesso incombe al professionista: principio che vale non solo quando il giudizio si svolga a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr.
Cassazione n. 5987 del 1994), ma anche quando questo tratta origine da un'azione di accertamento negativo”
(cfr. Cass. civ., sez. 3, 31.10.2013, n. 24568).
Al riguardo, infatti, vale la pena rammentare che, con riferimento ai crediti per prestazioni professionali, sempre secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, “Mentre ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo a norma dell'art. 636 cod. proc. civ. la prova dell'espletamento dell'opera e dell'entità delle prestazioni può essere utilmente fornita con la produzione della parcella e del relativo parere della competente associazione professionale, tale documentazione non è più sufficiente nel giudizio di opposizione, il quale si svolge secondo le regole ordinarie della cognizione e impone, quindi, al professionista, nella sua qualità di attore, di fornire gli elementi dimostrativi della pretesa, con la conseguenza che il giudice di merito non può assumere come base di calcolo per la determinazione del compenso le esposizioni di detta parcella contestate dal debitore” [cfr. Cass. civ., sez. 3, 17.03.2006, n. 5884; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 2, 13.04.1999,
n. 3627, per cui “Il professionista che agisca per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, ha l'onere di dimostrare l'an del credito vantato e l'entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso. Ai fini indicati la parcella predisposta dal professionista è priva di rilevanza probatoria nell'ordinario giudizio di cognizione”;
Cass. civ., sez. 2, 20.04.2006, n. 9254; e, più recentemente, Cass. civ., sez. 2, ord. 20.08.2019, n. 21522, per la quale “Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto operante tale distribuzione dell'onere probatorio anche in ipotesi di opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta da un cliente avverso il decreto ingiuntivo notificatogli da un architetto, gravando quest'ultimo della prova degli importi liquidati alle varie imprese per le forniture e i lavori eseguiti)”].
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi, spettava all'opposto, odierno appellato provare i fatti costitutivi della pretesa azionata con la procedura monitoria, mentre su parte opponente, odierni appellanti, incombeva l'onere di provare l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa avanzata.
8 Dott. Luca Sforza
n. 16455/2019 R.G. Ciò premesso, nel caso di specie, nonostante la contestazione da parte degli opponenti-odierni appellanti circa il corretto adempimento dell'incarico professionale assunto, sotto il profilo della sua inadeguata e parziale esecuzione, non avendo gli stessi percepito le agevolazioni richieste a causa dell'omessa trasmissione della documentazione necessaria, costituisce circostanza pacifica tra le parti la stipulazione, in data 12.09.2015, del contratto di prestazione d'opera intellettuale, mai contestato dagli odierni appellanti ed anzi posto a fondamento della stessa opposizione e della odierna impugnazione, nella parte in cui ci si duole dell'erronea interpretazione del contratto in cui il giudice di prime cure sarebbe incorso (doc. 4, fasc. primo grado parte opponente).
In particolare, e per quel che rileva, detto accordo individua l'oggetto dell'attività di consulenza nello studio e nella realizzazione/predisposizione della domanda di ammissione alle agevolazioni finanziarie relativa agli aiuti di investimenti alle micro e piccole imprese, specificando che essa: “si può articolare in una o più delle seguenti attività: 1) consulenza e studio del progetto d'investimento; 2) redazione modulistica (modulo di domanda ed allegati) previsto dal Bando;
3) assistenza nelle fasi di realizzazione dell'investimento ed erogazioni delle agevolazioni”, e, in relazione al corrispettivo, si prevede che “per la fornitura dei servizi indicati viene determinato un rimborso spese pari ad Euro 500,00 (iva e Cap esclusi) da corrispondere all'atto della firma della presente, oltre alla corresponsione di un corrispettivo pari al 5% ), Controparte_7 iva e Cap esclusi sull'ammontare riconosciuto dalla alla data di approvazione CP_3 dell'agevolazione” (cfr. doc. 1 allegato al fascicolo monitorio e doc. 4 allegato al fascicolo di prime cure di parte opponente).
Ora, stante la pacifica ed incontestata esistenza del rapporto professionale dedotto in giudizio, il dott.
, già in sede di opposizione, ha fornito, a dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attività CP_1 professionale, adeguato riscontro probatorio sia attraverso le prove documentali, allegate dagli stessi opponenti nel giudizio di primo grado (cfr. doc. 3, 5 e 7 fasc. parte opponente), sia attraverso le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del predetto giudizio (cfr. verbale di udienza del 21.05.2019).
Ed invero, il materiale probatorio in atti, come correttamente rilevato dal giudice di Pace di Bari, restituisce un quadro sufficientemente certo dimostrando, per un verso, l'effettiva predisposizione e redazione della domanda preliminare di accesso alle agevolazioni (cfr. doc. 3) e, per altro verso, la trasmissione e ricezione da parte della che con nota del 22.04.2016 comunicava al l'assenza di motivi ostativi CP_3 Parte_2 all'accesso alle agevolazioni, precisando che “in relazione al programma di investimenti presentato risultano ammissibili spese per Euro 99.810,00 [pari all'importo degli investimenti richiesti], con una agevolazione complessiva concedibile pari ad Euro 85.655,70, di cui 42.827,85 a fondo perduto ed Euro 42.827,85, come prestito rimborsabile” (cfr. doc. 5).
Tali elementi sono stati, peraltro, corroborati dalle risultanze delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado, dalle quali è sostanzialmente emerso il corretto adempimento dell'incarico affidato dagli appellanti al dott. , senza che l'attendibilità di tali dichiarazioni risulti scalfita dalla posizione CP_1 ricoperta dai testi (i.e. professionisti dello studio in cui esercita il dott. ), attesa la congruenza e la CP_1 coerenza delle circostanze riferite dai medesimi testi ascoltati.
9 Dott. Luca Sforza
n. 16455/2019 R.G. Ed invero, entrambi i testi escussi alla medesima udienza del 29.05.2019, hanno confermato l'affidamento dell'incarico di consulenza da parte di e al dott. ed il relativo adempimento;
in Pt_1 Parte_2 CP_1 particolare, la teste , della cui attendibilità e credibilità non vi sono serie e concrete ragioni Testimone_2 per cui dubitare, in assenza di contraddizioni e/o incoerenze o vuoti narrativi, ha riferito che “i sigg.ri
e sono pervenuti presso il nostro studio ed hanno parlato e dato mandato, se non ricordo Parte_2 Pt_1 male con un contratto, al dott. che ha preparato la pratica” e, ancora, “riconosco nel documento CP_1 di parte attrice (doc. 2) il documento di che viene esibito di ammissione degli opponenti alle Controparte_4 agevolazioni NIDI”; inoltre, non può non rilevarsi l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla teste , Tes_4 atteso che quest'ultima ha spiegato in maniera sufficientemente dettagliata la procedura di registrazione della domanda, confermando, in tal guisa, la necessaria intermediazione di un consulente nella gestione di simili pratiche (cfr. verbale di udienza del 29.05.2019 nella parte in cui la teste riferisce che “la pratica consiste nell'avvalersi di un portale che dà accesso al sistema elaborato dalla e che consente a sua CP_3 volta di accedere al bando La pratica una volta redatta viene trasmessa tramite il portale con dei codici CP_5 dedicati. Noi non abbiamo fatto nulla manualmente, ma il tutto è stato gestito da Internet telematicamente”).
Con dichiarazioni sostanzialmente convergenti, anche il teste ha confermato Testimone_3
l'avvenuto conferimento dell'incarico (cfr. verbale di udienza del 29.05.2019 nella parte in cui riferisce che
“posso dire di aver dato un'occhiata alla pratica in quanto controllo le attività che avvengono in ufficio…il nostro è uno studio associato all'interno del quale collaboriamo e il dott. ha una sua partita iva e CP_1 partecipa all'attività dello studio per spese e utenze dell'immobile e non agli utili”), nonché la gestione della relativa pratica da parte del dott. , e dopo aver riconosciuto la domanda di ammissione presentata CP_1 all'Ente regionale, ha precisato che “la pratica, una volta che viene accettato il finanziamento con ammissione alle agevolazioni, il compenso è dovuto in quanto la pratica è chiusa. Ciò indipendentemente dalle erogazioni”
(cfr. verbale di udienza del 29.05.2019).
Pertanto, a fronte di una puntuale convergenza delle dichiarazioni rese dai testi escussi in prime cure, in merito all'oggetto dell'incarico professionale e al suo effettivo adempimento da parte del dott. , in CP_1 uno alla loro conformità rispetto alle risultanze documentali contenute nel fascicolo di primo grado, consentono di ritenere pienamente assolto l'onere probatorio incombente sul professionista creditore-opposto in prime cure che ha richiesto il pagamento del corrispettivo pattuito per l'attività professionale svolta.
Ciò detto, e ribadito che la prova di aver fornito le prestazioni poste a fondamento della pretesa creditoria ingiunta è a carico di parte opposta-odierna appellata, in quanto elemento costitutivo della domanda di pagamento (art. 2697 c.c.), la domanda di ammissione alle agevolazioni, la successiva comunicazione della e le dichiarazioni testimoniali sono suscettibili di ritenere provata l'effettiva esecuzione CP_3 dell'attività di “studio e realizzazione della domanda di ammissione alle agevolazioni finanziarie” da parte del dott. , così come specificata nel suddetto contratto. CP_1
Tale attività includeva, infatti, l'esecuzione di plurime prestazioni, che, in base al tenore letterale della clausola contrattuale di cui all'art. 1 del menzionato accordo, avrebbero dovuto essere svolte in maniera alternativa e non cumulativa da parte del dott. , sostanziandosi principalmente nell'attività di CP_1 consulenza e assistenza preventiva alla presentazione della domanda (cfr. punti 1 e 2 dell'art. 1, doc. 4, fasc.
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n. 16455/2019 R.G. parte opponente), circostanza quest'ultima che evidentemente giustifica, altresì, la determinazione del compenso in proporzione dell'importo riconosciuto dall' al momento dell'approvazione della Parte_4 domanda e non della sua effettiva erogazione, come erroneamente sostenuto da parte appellante.
Viene, in tal guisa, in evidenza l'assenza di qualsivoglia fondamento giuridico, e ancor prima fattuale, delle contestazioni mosse dagli opponenti-odierni appellanti circa la violazione dell'art. 2225 c.c. (cfr. p. 9 atto di citazione in appello), nella parte in cu quest'ultimo sancisce che il corrispettivo “è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”.
Nondimeno, tenuto conto della natura dell'obbligazione professionale derivante dal rapporto di prestazione d'opera intellettuale, deve rilevarsi, anzitutto, che l'invocato articolo 2225 c.c. subordina la determinazione giudiziale del compenso professionale al risultato ottenuto e al lavoro svolto soltanto nelle ipotesi in cui le parti non abbiano raggiunto un accordo in merito alla sua preventiva pattuizione, ciò in ragione del generale principio di insindacabilità delle scelte assunte in sede negoziale dalle parti in forza dell'autonomia contrattuale riconosciutagli dall'ordinamento, fermo restando il positivo superamento del vaglio di meritevolezza sancito dall'art. 1322 c.c.
A ciò deve, peraltro, aggiungersi che, nella specie, la determinazione del compenso in base all'ammontare dell'agevolazione riconosciuta dall'ente regionale al momento della sua approvazione non vale di per sé sola a mutare la natura dell'obbligazione assunta dal professionista -che era e rimane un'obbligazione di mezzo- in quanto essa si concretizza in un complesso di attività strumentali rispetto all'obbiettivo finale del riconoscimento e della erogazione delle agevolazioni regionali nella misura richiesta, obiettivo che, tuttavia, resta escluso dalla causa del contratto, interessando quest'ultima esclusivamente la diligente esecuzione della suddetta attività di consulenza.
Né tanto meno è invocabile nel caso di specie la disciplina sancita dall'art. 2228 c.c. in materia di impossibilità sopravventa dell'esecuzione dell'opera atteso che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 2228 cod. civ., che attribuisce al prestatore d'opera il diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell'opera compiuta, si applica solo quando la prosecuzione dell'opera divenga impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti” (cfr. Cass. civ., sez. lav.,
12/08/2015, n.16768), situazione che non è ravvisabile nel caso di omesso invio della comunicazione, di per sé imputabile ad un fattore umano, in quanto - per l'operatività della norma - occorre che si tratti di fatti estranei alla volontà o al comportamento delle parti (tra cui, a titolo esemplificativo, rientrano le cause di forza maggiore derivanti da eventi naturali o da provvedimenti dell'autorità).
Nella fattispecie in esame, il giudice di prime cure ha dunque compiutamente illustrato, nella sia pur sintetica parte motivazionale della impugnata sentenza, le ragioni del proprio convincimento, e ciò in relazione e con riferimento alle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio e sottese all'impianto complessivo del decisum assunto, in tal modo facendo buon governo delle disposizioni di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c. (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. III, 13.07.2004, n. 12912).
Sotto diverso profilo, e ad abundantiam, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'ulteriore motivo di appello relativo alla violazione e falsa applicazione dell'art. 1353 c.c., attesa la novità della doglianza mossa dagli odierni appellanti rispetto al petitum e alla causa petendi delineata nel giudizio di primo grado.
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n. 16455/2019 R.G. A tale riguardo giova premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, “non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la specificazione della domanda effettuata dalla parte con l'attribuzione, in appello, di un diverso nomen iuris, basata sui medesimi fatti dedotti in primo grado, essendo rimesso al giudice di merito, anche in appello se investito dal gravame, il potere-dovere di qualificazione delle richieste delle parti, con l'unico limite che resti invariato il bene della vita domandato”
(cfr. Cass. civ., sez. II, 25.04.2025, n. 10914; Cass. civ., sez. 2, ord. 2.03.2023, n. 6292; Cass. civ., sez. 3,
7.03.2016, n. 4384; Cass. civ., sez. 2, 25.09.2008, n. 24055).
Principio valevole, questo, soltanto ove nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia stata compiuta una esatta qualificazione giuridica della domanda nonché l'individuazione delle norme ad essa applicabili, non potendosi, dunque nel giudizio di secondo grado mutare l'istituto giuridico azionato e con esso la relativa disciplina applicabile, considerato, peraltro, che, pur rientrando nel potere-dovere del giudice d'appello l'esatta qualificazione giuridica della domanda, e con essa l'individuazione delle norme applicabili, correggendo gli eventuali errori in cui siano incorse le parti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19812 del 04/10/2004; Sez. 1, Sentenza
n. 1801 del 20/05/1976; Sez. 1, Sentenza n. 2450 del 10/09/1974; Sez. 3, Sentenza n. 2263 del 07/08/1973), è, in ogni caso, necessario preservare il rispetto del petitum e della causa petendi del giudizio originario.
Ne segue che, al di fuori della suddetta ipotesi, l'introduzione di una nuova domanda, nella specie, peraltro, circostanziata, costituisce un'ipotesi di mutatio libelli, in quanto presuppone, non già la modifica meramente formale del nomen iuris della proposta azione, come chiaramente individuata nei parametri della causa petendi e del petitum, ma una modifica sostanziale dei suddetti connotati, come avvenuto nel caso in esame.
In definitiva, dunque, l'appello è infondato e deve essere integralmente rigettato e, conseguentemente, deve essere confermata la sentenza n. 2247/2019 del Giudice di pace di Bari.
La regolamentazione delle spese del giudizio d'appello segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e le stesse vanno liquidate, come in dispositivo, in favore dell'appellato ed avvalendosi dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n.
147/2022, avuto riguardo al valore dichiarato della controversia, tabella n. 2, seconda colonna, D.M. citato
(scaglione di riferimento ricompreso tra €. 1.100,01 ed €. 5.200,00), con riduzione del 50% ex art. 4, co. 2 del citato D.M. dei valori medi di liquidazione indicati per ciascuna delle fasi, tenuto conto della ridotta attività espletata (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023, n. 28627), e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Angelo Maurizio, dichiaratosi anticipatario come ribadito con l'istanza di distrazione contemplata nella comparsa conclusionale depositata telematicamente in data 11.07.2025 (cfr., a tale ultimo riguardo, Cass. civ., sez. 3, 6.04.2006, n. 8085; nonché, Cass. civ., sez. 3, 12.01.2006, n. 412).
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ex art. 13 comma I-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”, in queste ipotesi, “il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei
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n. 16455/2019 R.G. presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, senza ulteriori valutazioni decisionali trattandosi di fatti insuscettibili di diversa estimazione (cfr., ex multis,
Cass. civ., 14.03.2014, n. 5955), ed a prescindere dalla regolamentazione delle spese di lite (cfr. Cass. civ.,
13.05.2014, n. 10306) - introdotto dall'art. 1 comma XVII della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cd. Legge di stabilità), ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (1.01.2013) e, dunque, anche al presente giudizio (cfr. Cass. civ., 18.02.2014, n. 3774; in senso conforme, Cass. civ., 10.07.2015, n. 14515).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e Parte_1 avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 2247/2019, depositata in Cancelleria Parte_2 il 15.10.2019, e non notificata, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta integralmente l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna e in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 processuali sostenute dal dott. per il presente grado di giudizio, che si Controparte_1 liquidano in complessivi €. 1.276,00 (già decurtati del 50% ex art. 4, co. 1 del D.M. n. 55/14), oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), I.V.A. e C.N.P.A. come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti a carico di parte appellante dell'obbligo di cui all'art. 13, comma I-quater, d.P.R. n. 115/2002, e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, il 29.09.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679
del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
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