Ordinanza cautelare 27 luglio 2022
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 17/04/2026, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00727/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00874/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 874 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Questura di Lucca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del decreto emesso dal Prefetto della Provincia di Lucca, Prot.-OMISSIS- Area IV in data 19 aprile 2022, con cui viene respinto il ricorso gerarchico presentato avverso il decreto emesso dal Questore della Provincia di Lucca Prot. n. -OMISSIS- del 03 agosto 2021, notificato il 22 dicembre 2021, in materia di immigrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Lucca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato PNRR del giorno 24 marzo 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, il dott. OL SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, già titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, in data 22 dicembre 2021 ha ricevuto la notifica da parte della Questura di Lucca del decreto, emesso in data 03 agosto 2021, prot. n. -OMISSIS-, con il quale ha revocato il suddetto titolo di soggiorno, valorizzando il fatto che:
- lo straniero, a seguito dell'ottenimento del titolo di soggiorno illimitato, ha riportato condanna irrevocabile per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90;
- il medesimo ha conseguito ulteriori condanne per cessione illecita di sostanze stupefacenti ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90, dai Tribunali di Pisa e Lucca;
- il predetto è gravato da molteplici, ripetuti e recenti pregiudizi di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti, lesioni personali, rissa, acquisto di cose di sospetta provenienza, nonché segnalato per violazioni al Codice della Strada;
- il Tribunale di Lucca ha emesso inoltre ulteriore recente condanna per art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 poiché tratto in arresto il 02 maggio 2021 in quanto in possesso di sostanza stupefacente destinata allo spaccio;
- l’interessato è inoltre destinatario della misura di prevenzione dell'Avviso Orale ai sensi dell'art. 3 D. Lvo 159/2011;
- lo straniero è titolare dei PSLP dal 2017, ma dai riscontri esperiti nelle banche dati INPS e PUNTO FISCO, anche prima dell'adozione del presente provvedimento, non risulta avere alcuna attualità reddituale poiché, pur dichiarando attività artigiana di giardiniere con impresa individuale, risulta non percepire redditi dal 2016 e di non aver mai percepito redditi da lavoro subordinato;
- i reati commessi ed i comportamenti contrari alle regole di civile convivenza fanno emergere una personalità pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica dello Stato, e le numerose condanne riportate, pur a titolo di spaccio di lieve entità di sostanze stupefacenti, connotano la sua propensione a ricavare fonti di guadagno da attività illecite.
Il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Lucca avverso il su citato decreto.
Con decreto prot.-OMISSIS-/21 Area IV del 19 aprile 2022, il Prefetto di Lucca ha respinto il ricorso gerarchico con la seguente motivazione: «... la Questura di Lucca ha correttamente fatto applicazione della normativa in materia di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo senza indulgere in alcun automatismo, ma operando, piuttosto una prudente valutazione della specifica condizione soggettiva dell’odierno ricorrente indicativa di un mancato inserimento sociale e di una inclinazione a delinquere che impone un giudizio di pericolosità sociale...l’impugnato provvedimento di diniego è adeguatamente motivato in quanto il Questore ha compiuto una ponderata valutazione di tutti gli elementi rilevanti, sulla base di un’istruttoria completa ed approfondita, che ha tenuto conto delle condanne, da parte dei Tribunali di Lucca e Pisa, per il reato di cessione illecita di sostanze stupefacenti art 73, comma 5, D.P.R. 309/90 e per la condotta antigiuridica reiteratamente posta in essere dal ricorrente...lo stesso, da banca dati INPS, non ha mai percepito redditi da lavoro subordinato mentre nella banca dati Punto Fisco è presente solo una dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo per l’anno 2016 pari ad euro 10.500...ininfluente, ai fini del presente procedimento, la denuncia di rapporto di lavoro domestico instaurato in data 05.1.22 come “colf” del datore di lavoro -OMISSIS-, dal momento che il ricorrente è irregolare sul territorio nazionale essendo destinatario dell’Ordine del Questore di Lucca di lasciare il T.N. entro sette giorni dal 22.12.21 ..».
Il Prefetto della Provincia di Lucca ha concluso, pertanto, affermando che «.. la Questura di Lucca, nel provvedimento in contestazione, ha motivato ampiamente, tenendo conto e ponderando i diversi elementi e le circostanze rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità e della valutazione complessiva importa dal citato art 9, comma 4, con motivazione congrua e sufficiente a giustificare il diniego impugnato, con esclusione di ogni automatismo in conseguenza delle condanne penali. pertanto nei confronti del sig. -OMISSIS- è giustificato il giudizio di pericolosità sociale in quanto sussistono elementi fattuali sufficienti a generare allarme sociale, a prescindere dagli accertamenti eventualmente svolti in sede penale e che, quindi, questa Autorità amministrativa ritiene preminenti le esigenze di pubblica sicurezza rispetto a quelle relative agli interessi personali, familiari e lavorativi del ricorrente… ».
Con ricorso depositato in data 14 luglio 2022 il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del ricorso gerarchico chiedendone l’annullamento sulla scorta del seguente articolato motivo, in sintesi:
1. pur a fronte di due sentenze di condanna a carico del ricorrente, siccome riconosciuto responsabile del delitto di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, non sarebbe stato effettuato un giudizio di pericolosità sociale effettivo e reale (ovvero coinvolgendo gli interessi personali del cittadino extracomunitario -quali quelli familiari, lavorativi e sociali in genere-); in particolare, la Questura di Lucca prima ed il Prefetto di Lucca successivamente, avrebbero condotto un processo valutativo concentrato esclusivamente sul profilo dei pregiudizi penali gravanti a carico dello Zouhair; gli interessi personali, familiari, sociali, la durata del soggiorno sul territorio nazionale non sarebbero stati presi in esame al fine di ritenerli minusvalenti rispetto alle contrapposte esigenze; per un verso, i pregiudizi penali non risulterebbero essere stati allegati nella loro specificità (ad esempio indicando la condotta di reato, la gravità specifica in rapporto alla lesione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice, l’epoca di commissione del fatto), per altro verso non sarebbero stati considerati e valutati gli elementi di segno favorevole al ricorrente; sarebbe generico e irrilevante il riferimento a mere denunce alla A.G., non considerate dall’art. 4, comma terzo, D.lgs, n. 286/1998; l’inammissibilità dell’automatismo, poi, si dovrebbe apprezzare in quanto nel caso di specie si verte in un’ipotesi di permesso di soggiorno di lungo periodo, mentre il Questore e dal Prefetto di Lucca hanno fatto riferimento alle sentenze di condanna solo in base al mero titolo di reato (peraltro avente ad oggetto la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73 DPR n. 309/1990) senza esaminare la condotta in concreto, la risalenza nel tempo del reato, la condotta tenuta dallo straniero dopo la condanna; del tutto estranea al precorso argomentativo è poi l’analisi della condizione di vita personale e familiare dello straniero, l'esistenza di un'attività lavorativa in corso, la durata del soggiorno con conseguente radicamento nel territorio nazionale; sarebbe erronea, poi, l’affermazione secondo cui il contratto di lavoro subordinato stipulato dal ricorrente, avente ad oggetto la mansione di colf, sia da considerarsi irrilevante, anche perché prevedeva una retribuzione mensile di 695 euro, superiore all’importo dell’assegno sociale e, come tale, congrua per il sostentamento, sia all’attualità, sia effettuando una prognosi di reddito futuro.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, del 19 ottobre 2022, l’intestato Tar ha respinto la domanda cautelare con la seguente motivazione, in punto fumus boni iuris : « il ricorso non appare assistito da sufficiente “fumus boni iuris”, stante la presenza a carico del ricorrente di condanne penali per reati inerenti gli stupefacenti, di provvedimento di avviso orale, di plurimi precedenti di polizia e la indicazione circa la sussistenza di rapporto di lavoro domestico (peraltro di dubbia attendibilità) solo a decorrere dal giugno 2022 ».
Con successiva ordinanza n.-OMISSIS-, pubblicata in data 10 aprile 2024, a seguito di istanza del ricorrente di revisione della predetta ordinanza, l’epigrafato TAR ha respinto la stessa, sulla scorta della seguente motivazione: « Considerato che, anche alla luce delle nuove circostanze addotte, il ricorso non appare munito di fumus boni iuris giacché il giudizio di pericolosità sociale riportato nei due provvedimenti oggetto di gravame non si fonda su alcun automatismo discendente dalle citate condanne. Queste ultime, infatti, sono considerate in un più ampio contesto in cui viene valutato il mancato inserimento sociale dovuto non solo a condanne penali ed alla precaria situazione reddituale, ma anche a plurime circostanze consistenti, tra l’altro: nella adozione della misura di sicurezza dell’avviso orale a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 159/2011; nelle plurime segnalazioni di polizia con riferimento a vari reati (tra cui di rissa e lesioni personali) e nei provvedimenti di pubblica sicurezza di cui il ricorrente è destinatario (tra cui foglio di via emesso dal questore di Lucca con l’ordine di non fare più rientro nel Comune di Viareggio ed i deferimenti alla PG per non avervi ottemperato); negli arresti cui lo stesso è stato sottoposto (nel 2019 e nel 2021per spaccio di sostanze stupefacenti). Le evenienze citate sono tutte richiamate nei provvedimenti impugnati e meglio argomentate nelle relazioni prodotte dalla Questura e dalla Prefettura in giudizio ».
Il Consiglio di Stato, in sede di appello cautelare, ha respinto l’impugnazione della predetta ordinanza, con provvedimento n. -OMISSIS-, così motivato: « ritenuto che, sotto il profilo del fumus, l’appello cautelare non sia assistito da sufficienti profili di fondatezza, fermo restando il loro compiuto esame da parte del Tar nella propria sede di merito, atteso che il provvedimento impugnato in prime cure è atto plurimotivato, che fonda la propria motivazione su molteplici e concorrenti circostanze ostative, di cui l’ordinanza gravata dà ampiamente conto ».
Il ricorrente ha depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento PNRR del 24 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, dispone che il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) è revocato quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4.
Il richiamato quarto comma stabilisce che " il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ", specificando che nel valutare la pericolosità ... " il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero ".
In materia di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, si è consolidato un indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai sensi dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna, atteso che tali misure richiedono un giudizio di pericolosità sociale dello straniero e una motivazione articolata su più elementi, che tenga conto anche della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, tale da escludere ogni automatismo tra provvedimento sfavorevole e condanne penali (cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo) (cfr. Cons. Stato, III, 19 luglio 2024, n. 6479; Consiglio di Stato, III, 22 maggio 2024, n. 4574).
Specularmente, è stato tuttavia precisato che si deve escludere l'illegittimità della revoca, laddove l'Amministrazione procedente abbia " chiaramente indicato gli elementi posti a fondamento della ravvisata pericolosità sociale dell'appellante, non limitandosi a richiamare la condanna al medesimo irrogata, ma esprimendo una valutazione, in concreto, circa la sua pericolosità, basata sulla ricognizione della valenza sintomatica delle condotte poste in essere dall'interessato, anche alla luce della gravità dei reati commessi " (cfr. Cons. Stato, III; 18 novembre 2024, n. 9209; Consiglio di Stato, III, 23 maggio 2024, n. 4606).
Nel caso di specie, come risulta dal provvedimento in contestazione, l'Amministrazione procedente ha svolto una puntuale istruttoria ed ha esaurientemente motivato in ordine alle ragioni per le quali è giunta alla determinazione di revocare il permesso di soggiorno per soggiorni di lungo periodo.
La decisione dell'Autorità di pubblica sicurezza, tenuto conto anche di quanto argomentato in sede di ricorso gerarchico, infatti, non è basata solo sul mero rinvio alle condanne subite dal ricorrente, ma su una valutazione di pericolosità in concreto dello straniero così come precisata dall’epigrafato Tar in sede cautelare.
Se è vero che il diniego e la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo non possono essere adottati per il solo fatto che lo straniero abbia riportato sentenze penali di condanna (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 19 luglio 2024, n. 6479) e, quindi, a maggior ragione, per il solo fatto che lo stesso risulti imputato in un processo penale, è altrettanto vero che la pluralità di elementi messi in luce in motivazione dall’Amministrazione sono sufficienti a giustificare la revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.
L’Amministrazione, peraltro, sia pure sinteticamente, ha preso in considerazione gli aspetti personali, familiari e sociali, nonché la durata del soggiorno dello straniero, ritenendo, d’altronde, non irragionevolmente, gli stessi minusvalenti rispetto alla gravità degli elementi di pericolosità valorizzati.
Va rilevato, infine, come, per le ragioni che precedono, la motivazione addotta dall’Amministrazione non appaia contrastare né con l’art. 8 Cedu, né con quanto indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 2023.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026, tenutasi da remoto con modalità telematiche, con l'intervento dei magistrati:
AR AN, Presidente
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
OL SI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL SI | AR AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.