TAR Pescara, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 192
TAR
Ordinanza collegiale 19 gennaio 2026
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TAR
Sentenza 15 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Inottemperanza dell'Università degli Studi G. D'Annunzio

    L'Università non ha ottemperato alla sentenza che imponeva la riesaminazione dell'attività ai fini della ricognizione dei posti disponibili, escludendo la precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale. L'Avviso di selezione è stato considerato elusivo del dictum giudiziale poiché ha individuato i posti solo in via residuale dopo aver 'stabilizzato' la graduatoria unica nazionale.

  • Rigettato
    Richiesta di penalità di mora

    Non viene fissata alcuna somma a titolo di penalità di mora poiché la nomina del Commissario ad acta assicura il pieno soddisfacimento della pretesa azionata.

  • Rigettato
    Richiesta di risarcimento danni

    Non specificato esplicitamente nel dispositivo, ma implicito nel rigetto della domanda di risarcimento danni data l'accoglimento della domanda di ottemperanza e la nomina del commissario ad acta.

  • Accolto
    Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e pubblicità

    L'Avviso di selezione è nullo in quanto elusivo della sentenza che imponeva una ricognizione trasparente e verificabile dei posti disponibili, escludendo la precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale. L'Università ha individuato i posti solo in via residuale dopo aver 'stabilizzato' la graduatoria unica nazionale.

  • Accolto
    Necessità di attuazione della sentenza

    L'Università è condannata a conformarsi alle statuizioni della sentenza n. 310/2025 mediante l'approvazione di un nuovo Avviso entro trenta giorni, con nomina di un Commissario ad acta in caso di inadempimento. Ciò implica la necessità di procedere all'immatricolazione della ricorrente.

  • Accolto
    Inadempimento dell'Amministrazione

    Viene nominato quale Commissario ad acta il Segretario generale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con facoltà di delega, per porre in essere gli atti sostitutivi in caso di ulteriore inadempimento dell'Università.

  • Rigettato
    Perduranza dell'inadempimento

    La nomina del Commissario ad acta assicura il soddisfacimento della pretesa, rendendo non necessaria la trasmissione degli atti agli organi giudiziari per profili di responsabilità erariale e penale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 192
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 192
    Data del deposito : 15 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo