Ordinanza collegiale 19 gennaio 2026
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00192/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00524/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 524 del 2025, proposto da
LE AR OS De Laurentiis, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'ottemperanza
anche mediante la nomina di un Commissario ad acta
del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Pescara 8 agosto 2025, n. 310 che ha accolto il ricorso proposto dall'odierna ricorrente;
nonché, in ogni caso, per la condanna:
- dell'Ateneo resistente al pagamento in favore della ricorrente di una consistente penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo nell'esecuzione del predetto giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.;
- dell'Ateneo al risarcimento dei danni subìti e subendi dalla ricorrente a causa della mancata esecuzione della predetta sentenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi G. D'Annunzio di Chieti;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 il dott. NN RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con sentenza n. 310/2025 questo Tribunale, alla luce dei precedenti della Sezione pronunciati su fattispecie sovrapponibili a quella in esame (tra le molte, cfr. T.A.R. Pescara, sentenze nn. 98/2025 e 5/2025), accertava che “ dalle tabelle depositate anche in precedenti giudizi analoghi, emerge che le disponibilità di posti in anni di corso successivi al primo sono state coperte in via prioritaria attraverso lo scorrimento della graduatoria nazionale di prima immatricolazione, dunque in violazione dei principi sino a qui esposti” . Conseguentemente accoglieva il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla odierna ricorrente DE II LE AR OS imponendo all’Università degli Studi G. D'Annunzio di riesaminare la propria attività, “ alla luce dei principi esposti in motivazione, ai fini della ricognizione dei posti disponibili (esclusa ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale) per il trasferimento ad anni successivi al primo.”
La predetta sentenza, rimasta priva di appello, veniva notificata in data 08.08.2025 sia presso la sede reale dell’Ateneo resistente che presso l’ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato dell’Aquila.
2.- Con il presente gravame parte ricorrente lamenta l’inottemperanza dell’Università degli Studi G. D'Annunzio che non avrebbe dato corso alla corretta ricognizione dei posti disponibili e alla pubblicazione del bando o dell’avviso per i trasferimenti per l’anno accademico in corso impedendo in tal modo alla ricorrente di immatricolarsi.
La parte ricorrente chiede in conseguenza:
- che questo Tribunale voglia adottare ogni provvedimento necessario per l’attuazione della sentenza in epigrafe, anche disponendo l’immatricolazione della medesima in soprannumero ad anno successivo al primo del Corso di Laurea in esame;
- che, previa eventuale assegnazione all’amministrazione resistente di un termine perentorio per l’adempimento, venga nominato un commissario ad acta che, in sostituzione dell’inadempiente, adotti tutti gli atti ed i provvedimenti necessari a dare completa esecuzione alla sentenza di cui innanzi;
- che l’Ateneo resistente venga condannato al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato e per ogni violazione o inosservanza successiva al provvedimento, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a.;
- che in caso di perdurante inadempimento, si disponga la trasmissione degli atti ai competenti Organi Giudiziari (Procura della Corte dei Conti e Procura della Repubblica), per la verifica della sussistenza di eventuali profili di responsabilità erariale e penale (ex art. 328 c.p. nonché ex art. 650 c.p.);
- che l’Amministrazione resistente venga condannata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi al procuratore antistatario.
3.- L’Amministrazione si è costituita in giudizio instando per la reiezione del gravame in quanto inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.
L’Università, in particolare, deduce che:
- con la sentenza in epigrafe questo Tribunale non ha ordinato l’iscrizione della studentessa bensì ha dichiarato il solo obbligo per l’Amministrazione di “( ..) riesaminare la propria attività, alla luce dei principi esposti in motivazione ”;
- l’Amministrazione, in ottemperanza alla sentenza, ha effettuato la ricognizione dei posti liberi sulla base delle statuizioni espresse da questo Tribunale e, con D.R. 1878 del 02.12.2025, ha pubblicato l’Avviso di trasferimento per anni successivi al primo A.A. 2025/2026 con cui sono stati messi a concorso determinati posti liberi espressamente indicati per ciascun anno.
4.- Con successiva memoria, da valere – se del caso – come motivi aggiunti, parte ricorrente ha insistito per l’integrale accoglimento del ricorso contestando l’Avviso di selezione di cui al D.R. Rep. n. 1878/2025 del 02.12.2025 con cui sono stati messi a disposizione solamente dieci posti in violazione della L. n. 264/1999 e del D.M. n. 454/2025, nonché dei principi di buon andamento, di trasparenza e pubblicità in forza dei quali questo Tribunale ha richiesto che la ricognizione sia documentata, trasparente e verificabile e che quindi ai bandi siano allegate tabelle che diano “ evidenza delle modalità della ricognizione dei posti disponibili per ciascuna coorte ”.
Parte ricorrente lamenta in defnitiva che l’Amministrazione avrebbe effettuato una ricognizione meramente dichiarativa, che non consente di controllare se e come siano stati considerati i posti illegittimamente coperti tramite scorrimento, sicché l’Avviso sarebbe nullo in quanto violativo e/o elusivo del dictum giudiziale.
5.- Con ordinanza collegiale n. 23/2026 pubblicata il 19.01.2026, questo Tribunale, ritenendo necessari approfondimenti istruttori ai fini del decidere, ha ordinato all’Università degli Studi G. D'Annunzio di depositare una dettagliata relazione “ che fornisca documentati chiarimenti in ordine ai criteri e alla modalità seguiti ai fini della ricognizione dei posti disponibili per ciascuna coorte e della determinazione complessiva del numero di dieci posti previsti dall’“Avviso di selezione per l’ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia - anno accademico 2025/2026” di cui al D.R. Rep. n. 1878/2025 del 2 dicembre 2025” .
6.- In esecuzione della cennata ordinanza collegiale l’Ateneo resistente ha depositato una dettagliata relazione con cui ha controdedotto alle contestazioni mosse da parte ricorrente, ritenendo nello specifico che con l’Avviso di selezione di cui al D.R. Rep. n. 1878/2025 del 02.12.2025 l’Università abbia ottemperato alla sentenza n. 310/2025 nel rispetto del D.M. 418/2025 e 454/2025 che riservano in via principale i posti dei CdLM di cui si discute ai vincitori del concorso. Secondo la tesi dell’Amministrazione, solo in via residuale, all’esito della stabilizzazione della graduatoria unica nazionale, eventuali posti liberi residui, verrebbero attribuiti alle iscrizioni ad anni successivi al primo.
7.- All’udienza camerale del 27 marzo 2026, sentito il procuratore di parte ricorrente presente, la causa è stata introitata per la decisione.
8. - Il Collegio ritiene che l’Università non abbia ottemperato alla sentenza di questo Tribunale n. 310/2025 e ai principi ivi richiamati secondo cui le iscrizioni ad anni successivi al primo non possono essere assorbite attraverso scorrimenti della graduatoria nazionale, atteso che tale graduatoria ha la diversa funzione di selezionare gli studenti provenienti dalle scuole superiori in relazione alla loro idoneità a frequentare il primo anno del corso di medicina, dovendo l’Università svolgere una selezione, di carattere locale, distinta da quella nazionale, previa ricognizione dei posti disponibili documentata, trasparente e verificabile. L’Università, nella relazione depositata agli atti del giudizio, ha di contro ammesso che i posti disponibili oggetto dell’Avviso sono stati individuati solo in via residuale dopo aver “stabilizzato” la graduatoria unica nazionale.
Sicché l’Avviso di selezione di cui al D.R. Rep. n. 1878/2025 del 02.12.2025, nella misura in cui contrasta con i principi sopra richiamati e non dà conto dei criteri e delle modalità seguiti ai fini della ricognizione dei posti disponibili per ciascuna coorte e della determinazione complessiva del numero di dieci posti previsti, appare chiaramente elusivo del dictum giudiziale.
Alla luce delle considerazioni che precedono va accertata e dichiarata la nullità dell’Avviso di selezione di cui al D.R. Rep. n. 1878/2025 del 02.12.2025 in quanto elusivo della sentenza di questo Tribunale n. 310/2025.
Conseguentemente è accertato l’obbligo dell’Università degli Studi G. D'Annunzio di dare integrale esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 310/2025 con condanna dell’Ateneo a conformarsi alle relative statuizioni mediante l’approvazione di un nuovo Avviso che tenga conto dei principi espressi, entro il termine di giorni trenta (30) dalla notificazione o se anteriore dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Per il caso di ulteriore inadempimento, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta, il Segretario generale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi e, comunque, tutti gli adempimenti necessari a soddisfare le ragioni della ricorrente, entro l’ulteriore termine di sessanta (60) giorni.
La nomina del Commissario assicura il pieno soddisfacimento della pretesa azionata nel presente giudizio di talché non viene fissata alcuna somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) del c.p.a..
9.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) così statuisce:
1. accerta e dichiara la nullità dell’Avviso di selezione di cui al D.R. Rep. n. 1878/2025 del 02.12.2025 in quanto elusivo della sentenza Tribunale n. 310/2025;
2. accerta l’obbligo dell’Università degli Studi G. D'Annunzio di dare integrale esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 310/2025 con condanna della resistente a conformarsi alle relative statuizioni mediante l’approvazione di un nuovo Avviso che tenga conto dei principi espressi, entro il termine di giorni trenta (30) dalla notificazione o se anteriore dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione;
3. per il caso di ulteriore inadempimento, nomina quale Commissario ad acta, il Segretario generale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi e, comunque, tutti gli adempimenti necessari a soddisfare le ragioni della ricorrente, entro l’ulteriore termine di sessanta (60) giorni;
4. condanna l’Università degli Studi G. D'Annunzio al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che vengono liquidate nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO SO, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere
NN RD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN RD | AO SO |
IL SEGRETARIO