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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15208 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.49735 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Maria Luisa Missiaggia, giusta procura in atti
Ricorrente
E , nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
AR AP, giusta procura in atti Resistente
Con l'intervento del curatore speciale del figlio minore, avv. Maria Lucia
Rotondi, giusto provvedimento di nomina del 10.4.25
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 1.4.25
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da che, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio in data 15.9.2018 a Roma con CP_1
; che dall'unione coniugale erano nato un figlio, minore al deposito del
[...]
ricorso; che in data 8.4.22 era omologata la separazione personale delle parti;
chiedeva dichiararsi lo scioglimento del vincolo, alle condizioni di cui al ricorso, istando per l'autorizzazione al trasferimento del minore con sé
all'estero;
letta la memoria difensiva del resistente che aderiva alla domanda di divorzio,
chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla memoria di costituzione,
opponendosi alla richiesta di trasferimento;
letto il verbale di udienza del 1.4.2025 e visto il provvedimento del G.D. che riservava la decisione al Collegio;
ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 n. 2 lettera b della legge
1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale omologata (art. 3 n.
2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione, come dalla parti riferito;
che la causa deve essere restituita al ruolo istruttorio, giusto provvedimento del G.D. del 10.4.25;
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 49735/ 2024 R.G.A.C così provvede:
A) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data
15.9.2018 a Roma da , nata a [...] il Parte_1
27.12.1986 e , nato a [...] il [...], Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma dell'anno 2018, atto n. 00476, parte I, serie 04;
B) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970
n. 898;
C) restituisce la causa al ruolo istruttorio, giusto provvedimento del G.D. del 10.4.25; D) spese all'esito.
Così deciso in Roma il 20.9.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi