CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente GENOVESE GIOVANNI, Relatore ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 264/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 124 2024 00179425 61 000 IVA-ALTRO 2023
- sul ricorso n. 265/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Società_1 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 124 2024 00174697 76 000 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 535/2025 depositato il 16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con i ricorsi introduttivi dei rispettivi giudizi, di identico tenore e successivamente riuniti, s.r.l. e Società_1 s.r.l. impugnavano le cartelle di pagamento in epigrafe meglio emarginate, emesse a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni Iva ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972, a causa dell'omesso versamento degli importi dichiarati ma non versati. Le ricorrenti esponevano di essere affiliate al Società_2 e di aver maturato consistenti esposizioni debitorie nei confronti della Società_3 s.p.a., ammontanti, alla data del 16/09/2022, rispettivamente ad € 1.984.995,94 per Saturno e ad € 1.008.361,27 per Terra. Per tale ragione, in data 13/10/2022 sottoscrivevano un accordo quadro, parzialmente modificato in data 11/11/2022, con Società_3i quali cedevano tutti i propri asset a in cambio della rinunzia della predetta a tutti i crediti. Seguivano l'atto di remissione dei debiti del 13/12/2022 e la predisposizione dei rispettivi piani di risanamento ex art. 56 CCII, debitamente pubblicati. Società_3Tuttavia, in violazione degli accordi intercorsi, emetteva delle note di variazione con le quali, oltre a rettificare i ricavi per l'importo corrispondente ai debiti rimessi, rettificava altresì l'Iva sulle vendite (per € 348.849,80 quanto a Saturno ed € 142.544,03 quanto a Società_1), con ciò costringendo le due società a diminuire in misura corrispondente l'Iva in detrazione sugli acquisti;
da tale operazione scaturivano i debiti emersi a seguito di controllo automatizzato, che non venivano versati per mancanza di liquidità, ed in quanto non ricompresi nei piani di risanamento. Società_3Le ricorrenti argomentavano l'illegittimità delle note di variazione in quanto emesse da ben oltre il termine di un anno previsto dall'art. 26 comma 3 D.P.R. 633/1972, sicché le stesse non avrebbero neppure dovuto essere registrate dalle società riceventi. Sul piano sostanziale, né l'accordo sottoscritto né il piano di risanamento prevedevano alcun aggravio a carico delle società a seguito delle note di variazione, che avrebbero perciò dovuto essere emesse senza applicazione dell'Iva, come previsto dal predetto art. 26. Le ricorrenti contestavano inoltre l'inapplicabilità delle sanzioni per mancanza di colpevolezza;
la mancata applicazione del favor rei con la riduzione del 25% prevista dall'art. 2 D.Lgs. 87/2024; l'incomprensibilità del conteggio degli interessi;
l'omessa indicazione del responsabile del procedimento di formazione ruolo, essendo stato indicato il nominativo del Direttore Provinciale;
l'omessa sottoscrizione delle cartelle e la mancanza di prova della sussistenza degli elementi essenziali ruolo ex art. 12 comma 3 D.P.R. 602/1973. L'Agenzia delle Entrate di Vicenza si costituiva osservando che l'iscrizione a ruolo si limitava a prendere atto dell'omesso versamento di quanto dichiarato dalle ricorrenti e che, ai fini fiscali, Società_3risultavano irrilevanti gli accordi interni con . Deduceva come la colpa risultasse implicita nell'omesso versamento del dichiarato e che la cartella riportava già gli essenziali del ruolo. Rinviava per il resto alle difese dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e chiedeva il rigetto dei ricorsi. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva contestando anch'essa, per quanto di competenza, la fondatezza dei ricorsi ed evidenziando come nessuna norma prescriva che sia distintamente indicato il computo degli interessi;
la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 D.M. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo. Quanto agli interessi moratori essi non sono applicati, trattandosi di accessori solo eventuali ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 602/1973, ma soltanto menzionati, al fin e di avvertire il contribuente delle conseguenze dell'eventuale, ulteriore mancato pagamento. In ordine all'indicazione del responsabile procedimento, richiamava Cass. 3533/2016, per la quale può essere indicato anche il soggetto con funzione apicale, trattandosi della persona nei confronti della quale possono essere esercitate le opportune azioni nel caso in cui siano commesse irregolarità amministrative o di altro genere, e che può correttamente indirizzare il contribuente ai diversi uffici competenti, non essendo viceversa necessario che si identifichi nel soggetto che provvede a compilare materialmente la cartella. Quanto all'omessa sottoscrizione, deduceva trattarsi di formalità non prevista, dovendo la cartella essere formata nel rispetto di un modello vincolato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono infondati. Le eccezioni relative ai vizi di sottoscrizione, conteggio degli interessi ed omessa indicazione del responsabile del procedimento sono infondate, per quanto motivatamente esposto dalle parti resistenti. Difatti, quanto agli elementi della cartella, alla sottoscrizione ed agli interessi, “a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass. 19327/2024). In merito all'indicazione del responsabile del procedimento, giurisprudenza ormai consolidata ritiene che “In tema di cartelle di pagamento, l'indicazione del responsabile del procedimento prevista a pena di nullità per quelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in l. n. 31 del 2008, deve intendersi riferita alla persona responsabile del procedimento a prescindere dalla funzione apicale o meno dalla stessa effettivamente esercitata, essendo tale indicazione sufficiente ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino nonché la garanzia del diritto di difesa” (Cass. 29652/2019). Le doglianze di merito risultano invece inammissibili in questa sede, in quanto non si riferiscono alle cartelle impugnate, ma a vicende sostanziali del tutto estranee al procedimento di iscrizione a ruolo dell'imposta dichiarata e non versata. E' appena il caso di osservare che, se è vero che la dichiarazione è sempre emendabile (cfr., ex multis, Cass. 16592/2025), ciò non significa che quanto dichiarato possa essere ritrattato in sede giurisdizionale, ma che al contribuente dev'essere consentito emendarla in sede amministrativa;
facoltà che, nel caso di specie, non è stata esercitata dalle ricorrenti. Del merito sarebbe lecito discutere soltanto ove l'Amministrazione non accettasse la rettifica operata dal contribuente;
viceversa, se questi non vi provvede, l'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati è invece un atto dovuto, e non v'è spazio per contestazioni riguardanti profili diversi. Da ciò discende altresì l'elemento colposo delle ricorrenti, mentre il trattamento sanzionatorio ha correttamente applicabile la normativa vigente ratione temporis. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico di ciascuna parte ricorrente ed in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura ordinaria del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado rigetta i ricorsi riuniti e condanna ciascuna parte ricorrente alle spese che liquida in complessivi € 5.000,00 a favore di ciascuna controparte resistente.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente GENOVESE GIOVANNI, Relatore ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 264/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 124 2024 00179425 61 000 IVA-ALTRO 2023
- sul ricorso n. 265/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Società_1 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Vicenza
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 124 2024 00174697 76 000 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 535/2025 depositato il 16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con i ricorsi introduttivi dei rispettivi giudizi, di identico tenore e successivamente riuniti, s.r.l. e Società_1 s.r.l. impugnavano le cartelle di pagamento in epigrafe meglio emarginate, emesse a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni Iva ex art. 54-bis D.P.R. 633/1972, a causa dell'omesso versamento degli importi dichiarati ma non versati. Le ricorrenti esponevano di essere affiliate al Società_2 e di aver maturato consistenti esposizioni debitorie nei confronti della Società_3 s.p.a., ammontanti, alla data del 16/09/2022, rispettivamente ad € 1.984.995,94 per Saturno e ad € 1.008.361,27 per Terra. Per tale ragione, in data 13/10/2022 sottoscrivevano un accordo quadro, parzialmente modificato in data 11/11/2022, con Società_3i quali cedevano tutti i propri asset a in cambio della rinunzia della predetta a tutti i crediti. Seguivano l'atto di remissione dei debiti del 13/12/2022 e la predisposizione dei rispettivi piani di risanamento ex art. 56 CCII, debitamente pubblicati. Società_3Tuttavia, in violazione degli accordi intercorsi, emetteva delle note di variazione con le quali, oltre a rettificare i ricavi per l'importo corrispondente ai debiti rimessi, rettificava altresì l'Iva sulle vendite (per € 348.849,80 quanto a Saturno ed € 142.544,03 quanto a Società_1), con ciò costringendo le due società a diminuire in misura corrispondente l'Iva in detrazione sugli acquisti;
da tale operazione scaturivano i debiti emersi a seguito di controllo automatizzato, che non venivano versati per mancanza di liquidità, ed in quanto non ricompresi nei piani di risanamento. Società_3Le ricorrenti argomentavano l'illegittimità delle note di variazione in quanto emesse da ben oltre il termine di un anno previsto dall'art. 26 comma 3 D.P.R. 633/1972, sicché le stesse non avrebbero neppure dovuto essere registrate dalle società riceventi. Sul piano sostanziale, né l'accordo sottoscritto né il piano di risanamento prevedevano alcun aggravio a carico delle società a seguito delle note di variazione, che avrebbero perciò dovuto essere emesse senza applicazione dell'Iva, come previsto dal predetto art. 26. Le ricorrenti contestavano inoltre l'inapplicabilità delle sanzioni per mancanza di colpevolezza;
la mancata applicazione del favor rei con la riduzione del 25% prevista dall'art. 2 D.Lgs. 87/2024; l'incomprensibilità del conteggio degli interessi;
l'omessa indicazione del responsabile del procedimento di formazione ruolo, essendo stato indicato il nominativo del Direttore Provinciale;
l'omessa sottoscrizione delle cartelle e la mancanza di prova della sussistenza degli elementi essenziali ruolo ex art. 12 comma 3 D.P.R. 602/1973. L'Agenzia delle Entrate di Vicenza si costituiva osservando che l'iscrizione a ruolo si limitava a prendere atto dell'omesso versamento di quanto dichiarato dalle ricorrenti e che, ai fini fiscali, Società_3risultavano irrilevanti gli accordi interni con . Deduceva come la colpa risultasse implicita nell'omesso versamento del dichiarato e che la cartella riportava già gli essenziali del ruolo. Rinviava per il resto alle difese dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e chiedeva il rigetto dei ricorsi. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva contestando anch'essa, per quanto di competenza, la fondatezza dei ricorsi ed evidenziando come nessuna norma prescriva che sia distintamente indicato il computo degli interessi;
la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 D.M. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo. Quanto agli interessi moratori essi non sono applicati, trattandosi di accessori solo eventuali ai sensi dell'art. 30 D.P.R. 602/1973, ma soltanto menzionati, al fin e di avvertire il contribuente delle conseguenze dell'eventuale, ulteriore mancato pagamento. In ordine all'indicazione del responsabile procedimento, richiamava Cass. 3533/2016, per la quale può essere indicato anche il soggetto con funzione apicale, trattandosi della persona nei confronti della quale possono essere esercitate le opportune azioni nel caso in cui siano commesse irregolarità amministrative o di altro genere, e che può correttamente indirizzare il contribuente ai diversi uffici competenti, non essendo viceversa necessario che si identifichi nel soggetto che provvede a compilare materialmente la cartella. Quanto all'omessa sottoscrizione, deduceva trattarsi di formalità non prevista, dovendo la cartella essere formata nel rispetto di un modello vincolato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono infondati. Le eccezioni relative ai vizi di sottoscrizione, conteggio degli interessi ed omessa indicazione del responsabile del procedimento sono infondate, per quanto motivatamente esposto dalle parti resistenti. Difatti, quanto agli elementi della cartella, alla sottoscrizione ed agli interessi, “a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass. 19327/2024). In merito all'indicazione del responsabile del procedimento, giurisprudenza ormai consolidata ritiene che “In tema di cartelle di pagamento, l'indicazione del responsabile del procedimento prevista a pena di nullità per quelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 dall'art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., in l. n. 31 del 2008, deve intendersi riferita alla persona responsabile del procedimento a prescindere dalla funzione apicale o meno dalla stessa effettivamente esercitata, essendo tale indicazione sufficiente ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino nonché la garanzia del diritto di difesa” (Cass. 29652/2019). Le doglianze di merito risultano invece inammissibili in questa sede, in quanto non si riferiscono alle cartelle impugnate, ma a vicende sostanziali del tutto estranee al procedimento di iscrizione a ruolo dell'imposta dichiarata e non versata. E' appena il caso di osservare che, se è vero che la dichiarazione è sempre emendabile (cfr., ex multis, Cass. 16592/2025), ciò non significa che quanto dichiarato possa essere ritrattato in sede giurisdizionale, ma che al contribuente dev'essere consentito emendarla in sede amministrativa;
facoltà che, nel caso di specie, non è stata esercitata dalle ricorrenti. Del merito sarebbe lecito discutere soltanto ove l'Amministrazione non accettasse la rettifica operata dal contribuente;
viceversa, se questi non vi provvede, l'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati è invece un atto dovuto, e non v'è spazio per contestazioni riguardanti profili diversi. Da ciò discende altresì l'elemento colposo delle ricorrenti, mentre il trattamento sanzionatorio ha correttamente applicabile la normativa vigente ratione temporis. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, a carico di ciascuna parte ricorrente ed in favore di ciascuna parte resistente, in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura ordinaria del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado rigetta i ricorsi riuniti e condanna ciascuna parte ricorrente alle spese che liquida in complessivi € 5.000,00 a favore di ciascuna controparte resistente.