TAR
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
>
CS
Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04436/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00081 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04436/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4436 del 2025, proposto da:
NI SE, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Izzo e Rosa
Maria Laria, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Consiglio superiore della magistratura e Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi,
12;
Presidenza della Repubblica, non costituita in giudizio;
nei confronti N. 04436/2025 REG.RIC.
Rosa OL, rappresentata e difesa dall'avvocato IG GN, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n.
9820 del 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rosa OL e delle amministrazioni in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere UR NO;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025, gli avvocati Francesco Izzo,
IG GN e l'avvocato dello Stato Marina Russo;
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. Beniamino SE ha impugnato la sentenza n. 9820 del 22 maggio 2025, pronunciata dal Tar Lazio, sezione prima, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento della deliberazione del Plenum del Consiglio superiore della magistratura (Csm) del 6 novembre 2024, con la quale la dott.ssa Rosa OL è stata nominata Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno, sede vacante dal
3 agosto 2023.
Le parti appellate, amministrazione e controinteressata, si sono costituite in appello con atto di stile e successivamente hanno depositato rispettive memorie difensive con le quali hanno chiesto la reiezione dell'appello. N. 04436/2025 REG.RIC.
Alla camera di consiglio dell'8 luglio 2025 la causa è stata rinviata al merito, su concorde richiesta delle parti.
In vista della trattazione la controinteressata ha depositato memoria conclusiva con allegata documentazione.
L'appellante ha depositato documentazione successiva ai fatti per cui è causa.
A seguire, entrambe le parti hanno depositato memorie di replica.
All'udienza pubblica dell'11 dicembre 2025, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il dott. Beniamino SE, magistrato titolare della VII valutazione di professionalità, Avvocato generale (con funzioni semidirettive apicali di secondo grado) della Corte di appello di Catanzaro presso cui, per la durata complessiva di due anni e quattro mesi, ha ricoperto anche l'incarico di Procuratore generale f.f., ha presentato la propria candidatura per il conferimento dell'incarico direttivo di secondo grado di Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno.
All'esito della valutazione delle domande, la quinta commissione del consiglio superiore della magistratura all'unanimità ha proposto al Plenum la nomina della dott.ssa Rosa OL per il suddetto incarico.
Il Plenum, con la deliberazione adottata nella seduta del 6 novembre 2024, ha approvato la proposta (seppur con tre astensioni motivate).
3. Tale delibera è stata impugnata dall'odierno appellante dinanzi al Tar Lazio il quale, con la sentenza n. 9820 del 22 maggio 2025, ha respinto il ricorso in sintesi osservando quanto segue.
Con riferimento alla censura relativa al parametro attitudinale specifico delle
“esperienze maturate in funzioni di secondo grado”, la delibera non appare viziata laddove ha riconosciuto anche in capo alla controinteressata il possesso del suddetto parametro, dal momento del l'art. 20, lett. a) del testo unico sulla dirigenza giudiziaria richiede solo di aver maturato “esperienze” in secondo grado, senza altro specificare N. 04436/2025 REG.RIC.
e che la controinteressata è stata applicata alla Procura generale di Salerno per la celebrazione di un processo di particolare rilievo.
Inoltre la delibera ha sì riconosciuto ad entrambi i candidati il possesso del predetto parametro della lett. a) dell'art. 20 del testo unico, ma ha anche messo in luce la netta differenza sul punto, a favore del ricorrente, tra i due percorsi professionali, sicché egli non potrebbe lamentare che il Csm abbia omesso di considerare le sue rilevanti esperienze professionali in secondo grado. Né potrebbe pretendere che la sua prevalente esperienza in secondo grado gli garantisse, per ciò solo, e quindi a prescindere dalla considerazione anche degli ulteriori elementi attitudinali, la preferenza per l'incarico per cui è causa.
Riguardo all'ulteriore parametro attitudinale specifico relativo all'“esperienza di direzione di Uffici di primo grado” di cui all'art. 20, lett. d), del testo unico il Csm ha correttamente ritenuto che alla nominata debba essere riconosciuto il parametro attitudinale in esame, in quanto ella ha svolto funzioni direttive (di fatto) di due
Procure, quella presso il Tribunale di Napoli e, in precedenza, quella del Tribunale di
Sant'Angelo dei Lombardi: l'avvenuta valorizzazione della direzione in via di fatto di una Procura risulta pienamente conforme alle prescrizioni del testo unico.
Appare ragionevole che l'esperienza direttiva di fatto maturata dalla controinteressata sia stata ritenuta dal Csm particolarmente indicativa di rilevanti competenze gestorie e organizzative acquisite, né appare manifestamente irragionevole che questa esperienza direttiva della Procura di Napoli (ufficio di grandi dimensioni e distrettuale) sia stata ritenuta più pregnante rispetto alle esperienze direttive della
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Catanzaro e della
Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro (di fatto), maturate dal ricorrente.
Non si pone alcun profilo di contraddittorietà tra la valutazione di preferenza espressa dal Csm per il profilo della controinteressata nella procedura di cui è causa e il giudizio N. 04436/2025 REG.RIC.
di subvalenza formulato, invece, nei confronti della medesima nelle procedure per l'assegnazione del posto di Procuratore della Repubblica di Firenze e di Napoli, trattandosi di procedure diverse.
Non risultano fondate le censure relative al parametro di cui all'art. 32 del testo unico
(che impone al Csm di valutare, nel conferimento delle funzioni di Procuratore generale aventi sede in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità di tipo mafioso, le esperienze maturate dai candidati nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 51, comma 3 bis, c.p.p.), volte a sostenere la non applicabilità tout court di questo parametro alla procedura in oggetto, dal momento che i “dati Eurispes” e l'“indice di permeabilità dei territori alla criminalità organizzata” indicano che il territorio della Provincia di Salerno è qualificato a
“medio-alta permeabilità” mafiosa.
Quanto alla considerazione degli indicatori generali, la delibera non presenta omissioni istruttorie e valutative.
Rispetto al “progetto organizzativo” redatto dal ricorrente, non è stato formulato un giudizio negativo o deteriore rispetto ad altri progetti, di cui il ricorrente abbia interesse a dolersi.
Con riferimento al parametro delle “esperienze maturate nel lavoro giudiziario” (art. 8 del testo unico), la delibera non ha omesso di considerare che il ricorrente ha maturato esperienze anche nel settore del diritto civile né si rinviene una sperequazione nell'analisi dei due profili sul punto.
Con riferimento, infine, alla valutazione complessiva di preferenza espressa in favore della controinteressata, tale giudizio, per quanto possa presentare margini di opinabilità, non appare comunque manifestamente irragionevole o illogico. Il Csm si
è trovato, infatti, a dover individuare il candidato più idoneo a ricoprire l'incarico de quo tra due aspiranti che vantano entrambi un elevatissimo percorso professionale. N. 04436/2025 REG.RIC.
4. Non condividendo la sentenza, l'appellante l'ha impugnata formulando un unico motivo (di violazione del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e della Circolare n. P-14858-
2015 del 28 luglio 2015, eccesso di potere nella valutazione comparativa dei profili curriculari e dei rispettivi indicatori sotto le figure della irragionevolezza, irrazionalità, illogicità travisamento, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonché per manifesta ingiustizia) articolato nei seguenti gruppi di censure.
4.1. Con il primo gruppo di censure osserva che, con riguardo all'indicatore specifico delle “esperienze in secondo grado”, la sentenza appellata, pur avendo riconosciuto che «la controinteressata ha maturato una esperienza inferiore al ricorrente», avrebbe erroneamente omesso di valorizzare nella prospettiva della valutazione finale le esperienze maturate nel secondo grado dal dott. SE, limitandosi a ribadire acriticamente la posizione espressa del Csm nella delibera di conferimento dell'incarico.
La sentenza avrebbe omesso di affrontare funditus la censura formulata in primo grado, limitandosi ad affermare che l'indicatore delle “esperienza di secondo grado” sarebbe «solo uno dei quattro parametri attitudinali» previsti dall'art. 20 del testo unico e che «i quattro parametri sono, inoltre, equiordinati tra loro».
Se è vero che il testo unico non gradua gli indicatori specifici, è altrettanto vero che la pari ordinazione non significa che non debba essere doverosamente valutata una differenza in punto di merito e attitudini tra i singoli indicatori giacché la titolarità, in capo all'odierno appellante, delle funzioni semi-direttive requirenti di secondo grado
(Avvocato generale) e lo svolgimento di fatto delle funzioni direttive apicali
(Procuratore generale f.f.), per la durata di due anni e quattro mesi, non potrebbero risultare ininfluenti e privi di apprezzamento ai fini della complessiva valutazione finale che, peraltro, deve svolgersi nel prisma del principio di funzionalità ai sensi dell'art. 25, comma 1, del testo unico. N. 04436/2025 REG.RIC.
Sostiene che gli indicatori specifici sarebbero “equiordinati” solo sul piano astratto, mentre la loro applicazione in concreto dovrebbe tener conto dell'esigenza di
«preporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove esistenti, a particolari profili ambientali» come dispone l'art. 25 del testo unico: nel caso di specie, l'applicazione del principio di funzionalità avrebbe dovuto condurre a valorizzare prioritariamente l'esperienza dell'appellante quale Avvocato generale e Procuratore generale f.f., in quanto direttamente pertinente (omologa) alle funzioni da svolgere presso la Procura generale di Salerno.
4.2. Con il secondo gruppo di censure l'appellante ritiene la sentenza erronea e ingiusta anche nella parte in cui ha affrontato il parametro attitudinale della
“esperienza di direzione in primo grado”.
Innanzitutto sarebbe illogico attribuire alla ridotta esperienza direttiva “di fatto” maturata in primo grado dalla dott.ssa OL (complessivamente un anno e sette mesi) un valore prevalente rispetto all'esperienza direttiva “di diritto” del dott. SE nel primo grado (per otto anni Procuratore distrettuale presso il Tribunale dei minorenni), alle funzioni semidirettive in appello (per sette anni Avvocato generale) e a quelle direttive di “fatto” svolte sempre in appello (per 2 anni e quattro mesi Procuratore generale f.f.).
La delibera impugnata in primo grado sarebbe viziata da eccesso di potere nella parte in cui ha ritenuto prevalente (e non recessiva) l'esperienza direttiva “di fatto” della dott.ssa OL rispetto alla ben più consistente esperienza del dott. SE.
4.3. Con il terzo gruppo di censure afferma che l'oggettiva consistenza dei dati curriculari relativi agli indicatori specifici, sia di secondo grado che di primo grado, avrebbe richiesto un più adeguato onere motivazionale che non potrebbe ritenersi assolto dagli scarni passaggi erroneamente enfatizzati dal Tar. I giudici di primo grado, infatti, al pari del Csm, avrebbero indebitamente valorizzato: a) le grandi dimensioni N. 04436/2025 REG.RIC.
della Procura di Napoli; b) le attività organizzative poste in essere dalla dott.ssa OL nell'anno di reggenza della predetta Procura; c) il fatto che la dirigenza di fatto si sarebbe “protratta per un anno, dunque per un apprezzabile lasso temporale”
(paragrafo 13.1).
Osserva che le “dimensioni” della Procura di Napoli potrebbero rilevare solo nell'ambito di (altre) procedure, ossia quelle per il conferimento di incarichi direttivi di uffici di primo grado e di “grandi dimensioni”, con conseguente irrilevanza nella procedura oggetto del presente giudizio, che ha per oggetto un ufficio di secondo grado e oggettivamente di piccole dimensioni.
Le “plurime attività organizzative tipiche del dirigente” poste in essere dalla controinteressata nel periodo della reggenza, sarebbero attività “neutre” ai fini della valutazione degli “indicatori specifici” e, comunque, recessive rispetto alle esperienze direttive dell'appellante.
Non sarebbe utile lo sforzo argomentativo (a suo dire non riuscito) con cui il Tar avrebbe “tentato di giustificare le presunte ragioni” per cui un'esperienza direttiva “di fatto” di primo grado della durata di appena un anno abbia una rilevanza “più pregnante” rispetto a quella maturata dall'appellante per una durata temporale notevolmente maggiore e presso un ufficio omologo (Procura generale di Catanzaro)
a quello posto a concorso.
Sul punto, le argomentazioni contenute in sentenza non considererebbero che l'esperienza maturata dall'appellante, al di là del profilo quantitativo temporale di maggiore consistenza, denoterebbe una maggiore idoneità in concreto all'attribuzione dell'incarico oggetto del concorso.
Il pregresso svolgimento delle funzioni direttive di primo grado del dott. SE non potrebbe essere sminuito facendo riferimento, in modo anche erroneo, al “ridotto organico” oppure alla “elevata specializzazione” dell'ufficio di Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni, trattandosi di elementi N. 04436/2025 REG.RIC.
che esulano dall'indicatore specifico. Il testo unico, infatti, non richiede di valutare il grado di “specializzazione” delle funzioni, ponendo l'attenzione unicamente sulla
“esperienza direttiva di uffici di primo grado” che l'appellante possiederebbe in modo più pregnante sia sul piano qualitativo (trattandosi di funzioni ottenute a seguito di concorso e non di mera reggenza) sia sul piano quantitativo temporale (in quanto svolte per otto anni e non un solo anno).
L'esito della valutazione (erroneamente avallato dal Tar) avrebbe premiato un candidato in possesso di indicatori specifici meno significativi (la dott.ssa OL) senza neanche assolvere l'obbligo motivazionale rafforzato.
4.4. Con il quarto gruppo di censure l'appellante sostiene che la sentenza appellata sarebbe errata anche nella parte in cui enfatizza oltremodo il parametro di cui all'art. 32 del testo unico, che impone di valutare le esperienze nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 51, comma 3 bis, c.p.p., in zone caratterizzate da “rilevante” presenza di criminalità di tipo mafioso.
Anche con riguardo a tale parametro sia il Csm sia il Tar avrebbero trascurato che (al di là della dubbia classificazione del distretto di Salerno come zona caratterizzata da
“rilevante” presenza di criminalità di tipo mafioso) il dott. SE possiede l'indicatore di cui all'art. 32, comma 2, lett. b), del testo unico proprio nelle funzioni requirenti di secondo grado, ossia nelle medesime funzioni del posto oggetto del concorso: in prospettiva funzionale dovrebbe ritenersi di maggiore pregnanza l'esperienza nel grado di appello, tenuto conto della natura del posto messo a concorso.
4.5. Con il quinto mezzo l'appellante afferma che sarebbero irrilevanti le “superficiali considerazioni” riguardo agli indicatori generali, i quali non avrebbero valenza selettiva. Ad ogni modo, anche nell'ambito degli indicatori generali, l'appellante sostiene di possedere competenze professionali che confermerebbero il profilo attitudinale tra cui (i) le funzioni direttive di primo grado, (ii) quelle semi-direttive di secondo grado, (iii) quelle direttive “di fatto” di secondo grado per ventiquattro mesi, N. 04436/2025 REG.RIC.
(iv) la redazione di plurimi progetti organizzativi, (v) la partecipazione a due consecutivi Consigli giudiziari quale membro di diritto.
Allega una tabella riepilogativa degli indicatori specifici dei candidati SE e
OL con l'annotazione delle censure mosse avverso la delibera del Csm e la sentenza appellata che, a suo dire in modo del tutto erroneo ed ingiusto, ne avrebbe acriticamente recepito ed avallato il contenuto.
5. La controinteressata dott.ssa OL, oltre ad aver controdedotto, nella prima memoria, rispetto ad ogni singola censura, sostenendone l'infondatezza, nella memoria conclusiva dubita della permanenza dell'interesse a ricorrere in capo all'appellante dal momento che, come dallo stesso affermato, egli, essendo ormai prossimo al compimento del 66° anno di età (previsto per il prossimo 21 gennaio
2026), nella eventualità di annullamento degli atti impugnati e di conseguente rinnovazione della procedura, si troverebbe nella impossibilità di riproporre la propria candidatura non potendo più garantire, alla suddetta data, l'esercizio delle funzioni messe a concorso per almeno quattro anni.
Inoltre fa presente che l'eventuale accoglimento dell'appello prima della maturazione del succitato limite temporale non comporterebbe l'automatica attribuzione del posto al dott. SE dal momento che costui (al pari degli altri aspiranti) non è risultato destinatario in sede referente di alcuna proposta: quindi la questione dovrebbe ritornare in commissione, la quale dovrebbe rifare la comparazione e, all'esito, eventualmente proporre al Plenum un'unica diversa proposta (in ipotesi in favore dell'appellante) ovvero due distinte proposte in favore di entrambi i candidati, lasciandone poi la scelta al Plenum. Il tutto con tempistiche incompatibili con la possibile presa di servizio dell'appellante nel posto messo a concorso, stante la mancanza del necessario quadriennio di permanenza.
6. L'appellante ha depositato documentazione da cui risulta che la dott.ssa OL è stata da ultimo nominata Procuratore presso il Tribunale di Firenze dove ha preso N. 04436/2025 REG.RIC.
possesso il 5 novembre 2025 e, nella replica, prima di riproporre le proprie argomentazioni, ha contestato la tesi secondo cui egli potrebbe non avere più interesse alla decisione per ragioni di età, osservando che il requisito del quadriennio da garantire nel posto messo a concorso, deve essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Al contrario ha evidenziato che sarebbe la controinteressata a non avere più interesse a resistere, avendo assunto l'incarico direttivo presso la Procura di Firenze.
Inoltre ha eccepito l'irrilevanza dei precedenti richiamati dalla controparte, in quanto a suo dire non pertinenti.
7. La controinteressata, nella replica, ha dichiarato il suo persistente interesse a resistere, non solo perché l'eventuale annullamento della nomina contestata le arrecherebbe un danno curriculare ma anche perché la sua recente nomina a
Procuratore del Tribunale di Firenze è ancora sub judice, essendo stata impugnata da un suo contendente.
8. Preliminarmente va respinta, perché infondata, la tesi di parte appellata secondo cui l'appellante non avrebbe più interesse alla decisione dal momento che essendo ormai prossimo al compimento del 66° anno di età (previsto per il prossimo 21 gennaio
2026), nella eventualità di annullamento degli atti impugnati e di conseguente rinnovazione della procedura, si troverebbe nella impossibilità di riproporre la propria candidatura non potendo più garantire, alla suddetta data, l'esercizio delle funzioni messe a concorso per almeno quattro anni.
La riportata argomentazione non considera che, in caso di annullamento della delibera del Plenum, la comparazione fra i candidati andrebbe rifatta “ora per allora”, ossia con riferimento ad un momento in cui l'appellante possedeva il requisito in parola.
9. Sempre in via preliminare va respinta, poiché infondata, l'eccezione riguardante il presunto venir meno dell'interesse della controinteressata a resistere, dal momento che l'eventuale annullamento della delibera del Plenum sarebbe certamente N. 04436/2025 REG.RIC.
pregiudizievole per la dott.ssa OL, quanto meno in termini curriculari e per la legittimazione a partecipare a successive procedure, quantunque ella abbia ormai assunto un diverso incarico, peraltro sub judice.
10. Passando all'esame del merito, deve premettersi la sintetica ricostruzione del quadro normativo.
La procedura per cui è causa è disciplinata, oltre che dal decreto legislativo del 5 aprile
2006, n. 160 (che disciplina anche la progressione economica e le funzioni dei magistrati), dalla circolare P-14858 del 28 luglio 2015, recante il testo unico sulla dirigenza giudiziaria (nella versione antecedente alle modifiche introdotte con delibera del 3 dicembre 2024 integrata il 15 gennaio 2025, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 44 del 2024), che individua nella parte I, sui Principi generali, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.
I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.
Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.
Quanto alle attitudini, il testo unico affianca agli indicatori generali, disciplinati nella sezione I della parte II, gli indicatori specifici, ai quali è dedicata la sezione II.
Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica,
e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse), con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti. N. 04436/2025 REG.RIC.
Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici a concorso, individuandosi, per ciascuna categoria, le esperienze giudiziarie reputate espressione di una particolare idoneità alle funzioni.
L'art. 20 del testo unico, nella suindicata versione anteriore alle modifiche, dispone che costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti negli uffici di secondo grado: l'esperienza in secondo grado, nella legittimità, l'attività di coordinamento nazionale, l'esperienza di direzione di uffici di primo grado, tutte valutate secondo gli elementi di cui all'articoli
7, 8 e 9.
Il successivo capo II del testo unico detta le coordinate del giudizio comparativo.
L'art. 25 del testo unico ne tipizza innanzitutto la finalità, ovvero preporre all'Ufficio il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali.
Quanto alle attitudini, l'art. 26 del testo unico impone la valutazione, complessiva e unitaria (non meramente cumulativa), degli indicatori generali e specifici, attuativi dei parametri di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12, del decreto legislativo n. 160 del 2006, ponendo l'accento sullo “speciale rilievo” accordato ai secondi.
L'art. 30 del testo unico, riguardante i criteri di valutazione per il conferimento della dirigenza in Uffici giudicanti e requirenti di secondo grado, prevede che abbiano
“speciale rilievo”, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui al citato art. 20.
Infine l'art. 32 del testo unico, recante “Criteri di valutazione per gli Uffici collocati in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso”, alla lett. b), quanto all'Ufficio di Procuratore generale, assegna rilievo alle esperienze maturate nella trattazione di procedimenti relativi ai reati indicati dall'art. 51, comma
3 bis, c.p.p., desunte concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata dell'attività inquirente e requirente. N. 04436/2025 REG.RIC.
11. La quinta commissione del Csm, la cui unica e unanime proposta il Plenum ha approvato, ha condotto la valutazione comparativa alla stregua del delineato quadro normativo.
Ciò posto va condivisa l'affermazione del Tar secondo cui l'apprezzamento discrezionale della commissione, nel caso di specie, non è sfociato in un giudizio manifestamente illogico o irragionevole, né ha violato le prescrizioni dettate dal testo unico.
La delibera ha premesso che tutti i concorrenti vantano un profilo di merito di ottimo livello, sicché, in relazione a tale parametro, non può che assumersi un giudizio di piena equivalenza.
L'equiparazione sul piano del merito non è contestata dall'appellante il quale, invece, lamenta, con i primi quattro gruppi di censure, che non sarebbero stati rispettati i criteri relativi agli indicatori specifici, che egli possiederebbe in misura prevalente rispetto alla candidata proposta e che, di per sé, avrebbero dovuto condurre ad una proposta favorevole nei suoi confronti.
Le suddette censure, che si possono esaminare in modo congiunto, sono tuttavia infondate.
Come evidenziato dal primo giudice, l'indicatore di cui all'art. 20 del testo unico (il
Tar si riferisce alla elencazione contenuta nella nuova versione della norma, all'epoca della delibera tuttavia non ancora in vigore, versione peraltro citata anche nella delibera) richiede solo di aver maturato “esperienze” in secondo grado, senza altro specificare ed ha osservato che il curriculum della controinteressata non può ritenersi del tutto privo di elementi rilevanti ai questi fini, per l'assorbente ragione che è stata applicata alla Procura generale di Salerno per la celebrazione di un processo di particolare rilievo.
Il primo giudice ha anche correttamente evidenziato che, infatti, al dott. SE sono state riconosciute «significative esperienze in secondo grado», mentre della N. 04436/2025 REG.RIC.
controinteressata si è semplicemente detto che «non [è] priva di esperienze in secondo grado».
La delibera aggiunge che inoltre, «nell'ambito delle proprie funzioni di Procuratore aggiunto e Procuratore f.f. presso il Tribunale di Napoli, la candidata ha
“efficacemente interagito con la Procura Generale e con la Corte d'Appello di
Napoli, dimostrando piena conoscenza sia delle procedure di secondo grado che dei compiti di coordinamento che spettano al Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello” (così il parere attitudinale specifico)»: a seguire ha elencato tali esperienze.
Sempre l'art. 20 prevede, quale indicatore specifico, l'esperienza nella direzione di
Uffici di primo grado che, riguardo alla dott.ssa OL, la quinta commissione ha ritenuto “rilevante”, indicandone di seguito la consistenza.
Infine la delibera dà atto che non risultano per la dott.ssa OL esperienze nella legittimità ovvero di coordinamento nazionale, così esaurendo l'analisi degli indicatori specifici di cui all'art. 20.
Quanto al dott. SE la delibera, in ordine al profilo attitudinale e agli indicatori specifici di cui all'art. 20, rileva innanzitutto l'attuale esperienza in secondo grado in quanto egli svolge funzioni di Avvocato generale presso la Corte d'appello di
Catanzaro dall'8 maggio 2017 (6 anni e 3 mesi alla vacanza) e, in precedenza, era stato applicato alla Procura generale di Catanzaro dal 4 al 25 febbraio 1994 e nella data del
15 giugno 1998, precisando che l'Ufficio consta di una pianta organica di 7 sostituti procuratori generali e 3 magistrati della pianta organica flessibile requirente (oltre al
Procuratore generale e all'Avvocato generale).
A seguire ne sono elencate le competenze.
Si dà atto che il dott. SE è stato anche Procuratore generale f.f. dal 31 luglio
2017 al 7 gennaio 2018 e, nuovamente, dal 31 gennaio 2020 al 29 novembre 21, N. 04436/2025 REG.RIC.
dimostrando notevoli capacità organizzative anche in congiunture assai sfavorevoli che di seguito nella delibera sono riportate.
La delibera analizza poi ampiamente le esperienze di direzione di Uffici di primo grado del dott. SE e, infine, conclude riferendo che non ricorrono esperienze nella legittimità e di coordinamento nazionale.
12. Dalla sintetica descrizione che precede risulta, dunque, che tutte le esperienze dei due candidati sono state analizzate, quindi non vi sono state omissioni tali da ridondare in errori di fatto.
Ciò che l'appellante contesta è, dunque, la valutazione attribuita alle esperienze dei candidati e il giudizio di prevalenza della dott.ssa OL.
Sul punto non è superfluo ricordare che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, nonché quello di difetto di istruttoria, può ritenersi sussistente soltanto quando l'amministrazione abbia ingiustificatamente negato ingresso, nelle sue determinazioni, ad elementi di valutazione risultanti dagli atti del procedimento, dotati di una valenza idonea a scardinare l'impianto motivazionale del provvedimento; non, invece, quando l'amministrazione abbia espresso, nell'esercizio della propria discrezionalità, una valutazione delle risultanze istruttorie diversa da quella auspicata dal ricorrente.
Alla stessa stregua, di illogicità e contraddittorietà della motivazione può parlarsi solo quando gli atti del procedimento siano affetti da aporie logico-motivazionali tali da inficiare radicalmente il complessivo apparato motivazionale e non, dunque, quando i fattori di valutazione siano stati, invece, compiutamente ed esaustivamente analizzati nel provvedimento impugnato, sebbene in termini divergenti da quelli prospettati dal ricorrente.
Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo deve infatti limitarsi a verificare se la motivazione del provvedimento (i) sia effettiva e non meramente apparente, e cioè idonea ad esplicitare le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione N. 04436/2025 REG.RIC.
adottata; (ii) non sia “manifestatamente illogica”, in quanto sorretta, nei suoi passaggi essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole imposte dalla logica; (iii) non intrinsecamente contraddittoria, ovverosia esente da insormontabili incongruenze nel suo sviluppo argomentativo o da insuperabili inconciliabilità logiche (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 6 agosto 2025, n. 6964).
13. Ciò posto, nella comparazione, con riferimento agli indicatori specifici di cui all'art. 20 del testo unico, la delibera riferisce che la dott.ssa OL e il dott. SE annoverano esperienze in funzioni di secondo grado (la prima in applicazione) e nella direzione di Uffici di primo grado.
Aggiunge che il dott. SE «possiede significative esperienze in secondo grado
(Procura Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro), nell'incarico semidirettivo di Avvocato Generale e, per due intervalli temporali, quale Procuratore
Generale f.f. L'Ufficio, come visto, consta di una pianta organica di 7 sostituti procuratori generali e 3 magistrati della pianta organica flessibile requirente (oltre al Procuratore Generale e all'Avvocato Generale). In precedenza era stato
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, alla guida di un Ufficio composto da 2 sostituti procuratori.
Nel raffronto con la dott.ssa OL – comunque non priva di esperienze in secondo grado (oltre a proficue collaborazioni nel coordinamento distrettuale con il
Procuratore Generale, che restituiscono competenze specifiche di utile spendibilità)
– nuovamente rileva in termini selettivi il trascorso dirigenziale della candidata proposta alla Procura di Napoli (per gli argomenti già spesi), che prevale sull'esperienza direttiva del dott. SE in Ufficio a ridotto organico e, peraltro,
a elevata specializzazione, dunque di inferiore aderenza alle esigenze che animano
l'odierna procedura (art. 25 T.U.), come da separata considerazione dei percorsi nel settore minorile di cui all'art. 19 T.U. N. 04436/2025 REG.RIC.
La dott.ssa OL nettamente prevale sul dott. SE pure con riferimento al parametro di cui all'art. 32, lett. b), T.U., non annoverando questi esperienze di primo grado in indagini e processi di criminalità organizzata».
In un precedente passaggio infatti, nell'ambito della comparazione con altri candidati, la delibera ha osservato che «occorre al riguardo rammentare l'imponente organico dell'Ufficio partenopeo (che non conosce pari nel panorama italiano), costituito da
102 sostituti procuratori e 107 viceprocuratori onorari (oltre al Procuratore e ai 9
Procuratori Aggiunti), risultando la sola D.D.A. composta da 32 magistrati. …
L'impegnativa e proficua direzione della Procura di Napoli, per adeguato lasso temporale, invero precipita in solidissime competenze in gestioni complesse e legittima, pertanto, un giudizio di superiore idoneità all'Ufficio a concorso (art. 25
T.U.), del pari distrettuale e con non dissimili funzioni di coordinamento.
In altri termini, le indubbie attitudini della dott.ssa OL risultano, nell'apprezzamento prognostico, più proficuamente spendibili (…) nell'esercizio dei poteri di vigilanza riconosciuti al Procuratore Generale ex art. 6, d.lgs. n. 106/06, nell'accezione positiva di ricognizione e diffusione delle buone prassi nonché di costante impulso e sollecitazione alla condivisione di comuni moduli organizzativi e alla procedimentalizzazione della collaborazione fra Uffici in alcuni settori strategici
o in quelli che fisiologicamente esulano da competenze territoriali settoriali».
14. Osserva il Collegio che l'enfatizzazione della natura di ufficio di grandi dimensioni della Procura di Napoli, a lungo diretta dalla dott.ssa OL, non ha lo scopo di introdurre nella valutazione un parametro non previsto per il conferimento del posto in esame, come opina l'appellante, bensì di evidenziare le particolari attitudini direttive della candidata, che ha dimostrato di essere particolarmente abile nel dirigere un ufficio di imponenti dimensioni, coordinando l'attività di un numero rilevante di magistrati. N. 04436/2025 REG.RIC.
Invero non va dimenticato che il più volte citato art. 20, dispone che gli indicatori ivi contemplati vanno valutati «secondo gli elementi di cui agli articoli 7, 8 e 9».
L'art. 7, stabilisce che per le funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse
«rilevano i risultati conseguiti desunti:
a) dalla gestione dei flussi di lavoro e delle risorse e dai tempi di definizione degli affari…;
b) dalla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dalla gestione dei rapporti all'interno dell'ufficio …;
c) dalle soluzioni organizzative adottate nell'ambito del progetto e del programma tabellare, …;
d) dall'adozione di buone prassi di organizzazione validate dal CSM;
e) dalla gestione e dal coordinamento delle forze di polizia giudiziaria e dalla corretta ed efficace attività di direzione e coordinamento delle indagini;
f) dalla gestione e dai rapporti con il dirigente e il personale amministrativo, …;
g) dall'impiego e l'organizzazione dei magistrati onorari;
h) dai rapporti con la classe forense e i suoi organismi di rappresentanza;
i) dai rapporti con i rappresentanti del personale amministrativo nel settore dell'organizzazione del lavoro, con le autorità amministrative in materia di gestione delle dotazioni dell'ufficio e in materia di sicurezza, con le altre categorie professionali e con l'utenza in relazione alla predisposizione e gestione dei servizi,
…;
j) dalla capacità di assicurare la tempestiva adozione dei programmi per
l'informatizzazione …».
L'art. 8, riferito alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, dispone che assumono rilievo:
«… c) le esperienze e le competenze organizzative e di coordinamento investigativo». N. 04436/2025 REG.RIC.
L'art. 9, relativamente alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici, dispone che assumono rilievo:
«a) le deleghe organizzative ricevute e l'attività svolta in esecuzione delle deleghe …;
b) l'attività di magistrato di riferimento per l'informatica,
c) l'attività di coordinamento di fatto di settori o sezioni e i risultati conseguiti;
d) la collaborazione con la dirigenza su specifici progetti, …».
15. Alla luce delle disposizioni riportate la valorizzazione della specifica esperienza direttiva di primo grado della dott.ssa OL si spiega, dunque, non in ragione del fatto, di per sé neutro, che la stessa sia stata svolta in un ufficio di grandi dimensioni, bensì perché estremamente articolata e complessa, tale da richiedere rilevanti doti organizzative e attitudini direttive, stante anche il numero di magistrati da coordinare, doti che la candidata ha dimostrato ampiamente di possedere e tali da farla prevalere sugli altri candidati.
Si tratta di un giudizio che, al sindacato esterno consentito a questo giudice, non risulta né illogico né irragionevole e, tanto meno, sfornito di una motivazione rafforzata.
16. Del pari non è illegittimo l'aver valorizzato il fatto che la dott.ssa OL abbia
«significative competenze nella trattazione di procedimenti ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.» trattandosi di indicatore specifico previsto dall'art. 32, lett. b), del testo unico.
La delibera dà atto che la dott.ssa OL, «Allorquando sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è stata destinata alla locale D.D.A. dal giugno 2001 al giugno 2011 (per l'intero decennio).
Successivamente, pur assegnata alla Sezione Misure di Prevenzione e reati pertinenti, riciclaggio e contrasto agli accumuli illeciti, ha curato la definizione di molteplici procedimenti di D.D.A. che al giugno 2011 erano in fase processuale e altri in fase di indagini preliminari avanzate. Nel contempo (come da provvedimenti negli anni
2011/2014), è stata più volte applicata alla D.D.A. per la trattazione di delicati N. 04436/2025 REG.RIC.
procedimenti e la gestione di importanti collaborazioni con la giustizia (la dott.ssa
OL all'ottobre 2014 risultava aver raccolto direttamente le dichiarazioni di oltre
40 collaboratori e 3 testimoni di giustizia)».
In definitiva il giudizio comparativo riferito agli indicatori specifici risulta immune dalle censure di parte appellante.
17. Quanto agli indicatori generali, su cui si appunta il quinto gruppo di censure di parte appellante, la delibera afferma che «L'apprezzamento degli indicatori generali
– premessa l'elaborazione da parte di tutti i concorrenti di una proposta organizzativa coerente con le peculiarità dell'Ufficio a concorso (art. 10 T.U.) – conforta la preferenza accordata alla dott.ssa OL».
L'appellante lamenta che la sua esperienza sia stata sminuita laddove è stata definita settoriale in quanto svolta in funzioni unicamente minorili.
Si tratta di una doglianza infondata.
Infatti, se è vero che nella comparazione la quinta commissione rammenta «la sperimentazione di funzioni unicamente minorili in capo al dott. SE, titolare dunque di un percorso di primo grado altamente settoriale e recessivo nel confronto con le trasversali competenze investigative della dott.ssa OL», la suddetta affermazione segue alla precedente considerazione per cui «Ella, …., è titolare del più esteso tragitto in funzioni requirenti di primo grado (35 anni e 8 mesi), durante il quale ha ampiamente sperimentato ogni settore d'investigazione, con diretta specializzazione operativa – presso le sedi distrettuali di Salerno e Napoli (ivi parallelamente al coordinamento quale Procuratore Aggiunto) – in reati contro la pubblica amministrazione, misure di prevenzione e reati pertinenti, riciclaggio e contrasto agli accumuli patrimoniali illeciti, esecuzione penale, terrorismo, reati predatori (furti aggravati, rapine ed estorsioni), traffico di stupefacenti, delitti di sangue (omicidi e tentati omicidi), usura e reati in materia di armi, al netto N. 04436/2025 REG.RIC.
dell'impegno nel contrasto alla criminalità organizzata, di cui si è già detto (art. 8
T.U.)».
Non si tratta, dunque, di aver sottovalutato l'esperienza dell'appellante laddove è stata definita settoriale, bensì di averla comparata a quella poliedrica e più variegata, per consistenza e rilevo, svolta dalla dottoressa OL.
Infatti, prosegue la delibera, «A ciò si aggiunge, in termini definitivamente dirimenti, il rilevante percorso della dott.ssa OL nella gestione giudiziaria (in Uffici di grandi dimensioni, ancora), a far tempo dal periodo salernitano (contrassegnato da significative collaborazioni in incombenti tipicamente apicali, quali i contributi alla redazione di due progetti organizzativi nonché alla realizzazione dell'Ufficio Centrale
Intercettazioni) e, massimamente, quale Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di
Napoli …. In tale contesto (vero e proprio unicum per peculiarità dell'Ufficio, come sopra) la dott.ssa OL ha assunto deleghe assai varie, nel coordinamento di numerose articolazioni interne, tra cui la Sezione X (Esecuzione penale), la Sezione
IX (Affari civili), la Sezione VII (Sicurezza urbana), la Sezione VIII (Misure di prevenzione e reati collegati), la locale D.D.A. (e Gruppi di lavoro in seno istituiti) nonché il Gruppo di lavoro per i reati di terrorismo. Rinviando a quanto già illustrato in ordine agli encomiabili risultati conseguiti (pure in significative attività di coordinamento investigativo, nazionale e internazionale), pare qui doveroso soffermarsi sull'esperienza di collaborazione nella direzione della locale D.D.A. (non solo per il rilievo che assume ai sensi del Testo Unico). Alla candidata, come detto, è stato affidato il coordinamento dell'Area 2 (province di Napoli – ad esclusione del comune capoluogo – e Avellino) e, successivamente (da gennaio 2021), anche dell'Area 3 (province di Caserta e Benevento), strutture alle quali sono complessivamente destinati 20 dei 32 magistrati del settore. N. 04436/2025 REG.RIC.
Peraltro, per sovrapposizione temporale delle varie deleghe, la dott.ssa OL si è contestualmente occupata del coordinamento di articolazioni di consistente organico complessivo.
Significativi dati numerici, che restituiscono indubbie capacità gestionali, convalidate da qualificanti collaborazioni con la Dirigenza, in tipici incombenti apicali (come già presso la Procura salernitana), tra cui la partecipazione fattiva all'elaborazione dei progetti organizzativi (per l'ultimo nella personale compilazione di taluni paragrafi, in particolare sulla locale D.D.A.), alla pubblicazione dei Bilanci sociali 2020 e 2022, alla redazione dei rapporti informativi per i colleghi appartenenti alle Sezioni e
Gruppi coordinati, oltre al supporto offerto nella trattazione dei procedimenti ex art.
11 codice di rito, al coordinamento del Comitato consultivo per i problemi dell'organizzazione (con compiti di collaborazione per la tutela delle pari opportunità
e della genitorialità), dell'Ufficio Studi e Documentazione e dell'Ufficio
Intercettazioni, quale incaricata del rilascio delle deleghe per l'espletamento di rogatorie passive nazionali e delle attività strumentali alle comunicazioni dovute agli
Ordini professionali ovvero in rappresentanza della Procura in plurime sedi e nella stesura di numerosi protocolli, intese e raccordi con soggetti terzi (Autorità giudiziarie, pure straniere, e pubbliche amministrazioni).
In definitiva, si riscontrano nella molteplicità stratificata di incarichi e deleghe buona parte dei compiti che l'ordinamento assegna alla figura del Dirigente.
Tanto vede recessivi i profili dei concorrenti, privi di trascorsi semidirettivi di primo grado e portatori di non paragonabili esperienze di coordinamento gestionale (per estensione e latitudine tematica).
La dott.ssa OL annovera, infine, pregressi ordinamentali – quale componente del
Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Salerno per due mandati, anche in veste di Presidente della Commissione per i magistrati ordinari in tirocinio e del
Comitato pari opportunità (art. 11 T.U.) – al pari … del dott. SE, N. 04436/2025 REG.RIC.
adeguatamente compensativi degli altri incarichi organizzativi ex artt. 11 e/o 13 T.U. dei concorrenti (…)».
Infine la delibera conclude affermando che «quand'anche si predicasse una piena equivalenza attitudinale tra i candidati (non creduta, per i superiori argomenti), la dott.ssa OL comunque prevarrebbe sui dott.ri …. SE, in ragione del residuale criterio della maggior anzianità nel ruolo della magistratura (ex art. 24, comma 3, T.U.), …».
Anche con riferimento agli indicatori generali, dunque, la delibera non contiene omissioni tali da denotare un difetto di istruttoria, infatti non ha omesso di riportare le esperienze dell'appellante, avendole tuttavia valutate non comparabili a quelle della controinteressata: giudizio tecnico-discrezionale che, per quanto non sia ritenuto soddisfacente dall'appellante, non risultando illogico o irragionevole e comunque, essendo ampiamente motivato, si sottrae al sindacato di questo giudice.
Conclusivamente, per quanto precede, l'appello deve essere respinto.
18. Le spese del presente grado di giudizio, stante la peculiarità della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere N. 04436/2025 REG.RIC.
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
UR NO, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
UR NO
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco RI
Pubblicato il 05/01/2026
N. 00081 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04436/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4436 del 2025, proposto da:
NI SE, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Izzo e Rosa
Maria Laria, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
contro
Consiglio superiore della magistratura e Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi,
12;
Presidenza della Repubblica, non costituita in giudizio;
nei confronti N. 04436/2025 REG.RIC.
Rosa OL, rappresentata e difesa dall'avvocato IG GN, con domicilio digitale pec in registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, n.
9820 del 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rosa OL e delle amministrazioni in epigrafe;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere UR NO;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025, gli avvocati Francesco Izzo,
IG GN e l'avvocato dello Stato Marina Russo;
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. Beniamino SE ha impugnato la sentenza n. 9820 del 22 maggio 2025, pronunciata dal Tar Lazio, sezione prima, con cui è stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento della deliberazione del Plenum del Consiglio superiore della magistratura (Csm) del 6 novembre 2024, con la quale la dott.ssa Rosa OL è stata nominata Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno, sede vacante dal
3 agosto 2023.
Le parti appellate, amministrazione e controinteressata, si sono costituite in appello con atto di stile e successivamente hanno depositato rispettive memorie difensive con le quali hanno chiesto la reiezione dell'appello. N. 04436/2025 REG.RIC.
Alla camera di consiglio dell'8 luglio 2025 la causa è stata rinviata al merito, su concorde richiesta delle parti.
In vista della trattazione la controinteressata ha depositato memoria conclusiva con allegata documentazione.
L'appellante ha depositato documentazione successiva ai fatti per cui è causa.
A seguire, entrambe le parti hanno depositato memorie di replica.
All'udienza pubblica dell'11 dicembre 2025, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il dott. Beniamino SE, magistrato titolare della VII valutazione di professionalità, Avvocato generale (con funzioni semidirettive apicali di secondo grado) della Corte di appello di Catanzaro presso cui, per la durata complessiva di due anni e quattro mesi, ha ricoperto anche l'incarico di Procuratore generale f.f., ha presentato la propria candidatura per il conferimento dell'incarico direttivo di secondo grado di Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno.
All'esito della valutazione delle domande, la quinta commissione del consiglio superiore della magistratura all'unanimità ha proposto al Plenum la nomina della dott.ssa Rosa OL per il suddetto incarico.
Il Plenum, con la deliberazione adottata nella seduta del 6 novembre 2024, ha approvato la proposta (seppur con tre astensioni motivate).
3. Tale delibera è stata impugnata dall'odierno appellante dinanzi al Tar Lazio il quale, con la sentenza n. 9820 del 22 maggio 2025, ha respinto il ricorso in sintesi osservando quanto segue.
Con riferimento alla censura relativa al parametro attitudinale specifico delle
“esperienze maturate in funzioni di secondo grado”, la delibera non appare viziata laddove ha riconosciuto anche in capo alla controinteressata il possesso del suddetto parametro, dal momento del l'art. 20, lett. a) del testo unico sulla dirigenza giudiziaria richiede solo di aver maturato “esperienze” in secondo grado, senza altro specificare N. 04436/2025 REG.RIC.
e che la controinteressata è stata applicata alla Procura generale di Salerno per la celebrazione di un processo di particolare rilievo.
Inoltre la delibera ha sì riconosciuto ad entrambi i candidati il possesso del predetto parametro della lett. a) dell'art. 20 del testo unico, ma ha anche messo in luce la netta differenza sul punto, a favore del ricorrente, tra i due percorsi professionali, sicché egli non potrebbe lamentare che il Csm abbia omesso di considerare le sue rilevanti esperienze professionali in secondo grado. Né potrebbe pretendere che la sua prevalente esperienza in secondo grado gli garantisse, per ciò solo, e quindi a prescindere dalla considerazione anche degli ulteriori elementi attitudinali, la preferenza per l'incarico per cui è causa.
Riguardo all'ulteriore parametro attitudinale specifico relativo all'“esperienza di direzione di Uffici di primo grado” di cui all'art. 20, lett. d), del testo unico il Csm ha correttamente ritenuto che alla nominata debba essere riconosciuto il parametro attitudinale in esame, in quanto ella ha svolto funzioni direttive (di fatto) di due
Procure, quella presso il Tribunale di Napoli e, in precedenza, quella del Tribunale di
Sant'Angelo dei Lombardi: l'avvenuta valorizzazione della direzione in via di fatto di una Procura risulta pienamente conforme alle prescrizioni del testo unico.
Appare ragionevole che l'esperienza direttiva di fatto maturata dalla controinteressata sia stata ritenuta dal Csm particolarmente indicativa di rilevanti competenze gestorie e organizzative acquisite, né appare manifestamente irragionevole che questa esperienza direttiva della Procura di Napoli (ufficio di grandi dimensioni e distrettuale) sia stata ritenuta più pregnante rispetto alle esperienze direttive della
Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Catanzaro e della
Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro (di fatto), maturate dal ricorrente.
Non si pone alcun profilo di contraddittorietà tra la valutazione di preferenza espressa dal Csm per il profilo della controinteressata nella procedura di cui è causa e il giudizio N. 04436/2025 REG.RIC.
di subvalenza formulato, invece, nei confronti della medesima nelle procedure per l'assegnazione del posto di Procuratore della Repubblica di Firenze e di Napoli, trattandosi di procedure diverse.
Non risultano fondate le censure relative al parametro di cui all'art. 32 del testo unico
(che impone al Csm di valutare, nel conferimento delle funzioni di Procuratore generale aventi sede in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità di tipo mafioso, le esperienze maturate dai candidati nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 51, comma 3 bis, c.p.p.), volte a sostenere la non applicabilità tout court di questo parametro alla procedura in oggetto, dal momento che i “dati Eurispes” e l'“indice di permeabilità dei territori alla criminalità organizzata” indicano che il territorio della Provincia di Salerno è qualificato a
“medio-alta permeabilità” mafiosa.
Quanto alla considerazione degli indicatori generali, la delibera non presenta omissioni istruttorie e valutative.
Rispetto al “progetto organizzativo” redatto dal ricorrente, non è stato formulato un giudizio negativo o deteriore rispetto ad altri progetti, di cui il ricorrente abbia interesse a dolersi.
Con riferimento al parametro delle “esperienze maturate nel lavoro giudiziario” (art. 8 del testo unico), la delibera non ha omesso di considerare che il ricorrente ha maturato esperienze anche nel settore del diritto civile né si rinviene una sperequazione nell'analisi dei due profili sul punto.
Con riferimento, infine, alla valutazione complessiva di preferenza espressa in favore della controinteressata, tale giudizio, per quanto possa presentare margini di opinabilità, non appare comunque manifestamente irragionevole o illogico. Il Csm si
è trovato, infatti, a dover individuare il candidato più idoneo a ricoprire l'incarico de quo tra due aspiranti che vantano entrambi un elevatissimo percorso professionale. N. 04436/2025 REG.RIC.
4. Non condividendo la sentenza, l'appellante l'ha impugnata formulando un unico motivo (di violazione del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 e della Circolare n. P-14858-
2015 del 28 luglio 2015, eccesso di potere nella valutazione comparativa dei profili curriculari e dei rispettivi indicatori sotto le figure della irragionevolezza, irrazionalità, illogicità travisamento, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, nonché per manifesta ingiustizia) articolato nei seguenti gruppi di censure.
4.1. Con il primo gruppo di censure osserva che, con riguardo all'indicatore specifico delle “esperienze in secondo grado”, la sentenza appellata, pur avendo riconosciuto che «la controinteressata ha maturato una esperienza inferiore al ricorrente», avrebbe erroneamente omesso di valorizzare nella prospettiva della valutazione finale le esperienze maturate nel secondo grado dal dott. SE, limitandosi a ribadire acriticamente la posizione espressa del Csm nella delibera di conferimento dell'incarico.
La sentenza avrebbe omesso di affrontare funditus la censura formulata in primo grado, limitandosi ad affermare che l'indicatore delle “esperienza di secondo grado” sarebbe «solo uno dei quattro parametri attitudinali» previsti dall'art. 20 del testo unico e che «i quattro parametri sono, inoltre, equiordinati tra loro».
Se è vero che il testo unico non gradua gli indicatori specifici, è altrettanto vero che la pari ordinazione non significa che non debba essere doverosamente valutata una differenza in punto di merito e attitudini tra i singoli indicatori giacché la titolarità, in capo all'odierno appellante, delle funzioni semi-direttive requirenti di secondo grado
(Avvocato generale) e lo svolgimento di fatto delle funzioni direttive apicali
(Procuratore generale f.f.), per la durata di due anni e quattro mesi, non potrebbero risultare ininfluenti e privi di apprezzamento ai fini della complessiva valutazione finale che, peraltro, deve svolgersi nel prisma del principio di funzionalità ai sensi dell'art. 25, comma 1, del testo unico. N. 04436/2025 REG.RIC.
Sostiene che gli indicatori specifici sarebbero “equiordinati” solo sul piano astratto, mentre la loro applicazione in concreto dovrebbe tener conto dell'esigenza di
«preporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove esistenti, a particolari profili ambientali» come dispone l'art. 25 del testo unico: nel caso di specie, l'applicazione del principio di funzionalità avrebbe dovuto condurre a valorizzare prioritariamente l'esperienza dell'appellante quale Avvocato generale e Procuratore generale f.f., in quanto direttamente pertinente (omologa) alle funzioni da svolgere presso la Procura generale di Salerno.
4.2. Con il secondo gruppo di censure l'appellante ritiene la sentenza erronea e ingiusta anche nella parte in cui ha affrontato il parametro attitudinale della
“esperienza di direzione in primo grado”.
Innanzitutto sarebbe illogico attribuire alla ridotta esperienza direttiva “di fatto” maturata in primo grado dalla dott.ssa OL (complessivamente un anno e sette mesi) un valore prevalente rispetto all'esperienza direttiva “di diritto” del dott. SE nel primo grado (per otto anni Procuratore distrettuale presso il Tribunale dei minorenni), alle funzioni semidirettive in appello (per sette anni Avvocato generale) e a quelle direttive di “fatto” svolte sempre in appello (per 2 anni e quattro mesi Procuratore generale f.f.).
La delibera impugnata in primo grado sarebbe viziata da eccesso di potere nella parte in cui ha ritenuto prevalente (e non recessiva) l'esperienza direttiva “di fatto” della dott.ssa OL rispetto alla ben più consistente esperienza del dott. SE.
4.3. Con il terzo gruppo di censure afferma che l'oggettiva consistenza dei dati curriculari relativi agli indicatori specifici, sia di secondo grado che di primo grado, avrebbe richiesto un più adeguato onere motivazionale che non potrebbe ritenersi assolto dagli scarni passaggi erroneamente enfatizzati dal Tar. I giudici di primo grado, infatti, al pari del Csm, avrebbero indebitamente valorizzato: a) le grandi dimensioni N. 04436/2025 REG.RIC.
della Procura di Napoli; b) le attività organizzative poste in essere dalla dott.ssa OL nell'anno di reggenza della predetta Procura; c) il fatto che la dirigenza di fatto si sarebbe “protratta per un anno, dunque per un apprezzabile lasso temporale”
(paragrafo 13.1).
Osserva che le “dimensioni” della Procura di Napoli potrebbero rilevare solo nell'ambito di (altre) procedure, ossia quelle per il conferimento di incarichi direttivi di uffici di primo grado e di “grandi dimensioni”, con conseguente irrilevanza nella procedura oggetto del presente giudizio, che ha per oggetto un ufficio di secondo grado e oggettivamente di piccole dimensioni.
Le “plurime attività organizzative tipiche del dirigente” poste in essere dalla controinteressata nel periodo della reggenza, sarebbero attività “neutre” ai fini della valutazione degli “indicatori specifici” e, comunque, recessive rispetto alle esperienze direttive dell'appellante.
Non sarebbe utile lo sforzo argomentativo (a suo dire non riuscito) con cui il Tar avrebbe “tentato di giustificare le presunte ragioni” per cui un'esperienza direttiva “di fatto” di primo grado della durata di appena un anno abbia una rilevanza “più pregnante” rispetto a quella maturata dall'appellante per una durata temporale notevolmente maggiore e presso un ufficio omologo (Procura generale di Catanzaro)
a quello posto a concorso.
Sul punto, le argomentazioni contenute in sentenza non considererebbero che l'esperienza maturata dall'appellante, al di là del profilo quantitativo temporale di maggiore consistenza, denoterebbe una maggiore idoneità in concreto all'attribuzione dell'incarico oggetto del concorso.
Il pregresso svolgimento delle funzioni direttive di primo grado del dott. SE non potrebbe essere sminuito facendo riferimento, in modo anche erroneo, al “ridotto organico” oppure alla “elevata specializzazione” dell'ufficio di Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni, trattandosi di elementi N. 04436/2025 REG.RIC.
che esulano dall'indicatore specifico. Il testo unico, infatti, non richiede di valutare il grado di “specializzazione” delle funzioni, ponendo l'attenzione unicamente sulla
“esperienza direttiva di uffici di primo grado” che l'appellante possiederebbe in modo più pregnante sia sul piano qualitativo (trattandosi di funzioni ottenute a seguito di concorso e non di mera reggenza) sia sul piano quantitativo temporale (in quanto svolte per otto anni e non un solo anno).
L'esito della valutazione (erroneamente avallato dal Tar) avrebbe premiato un candidato in possesso di indicatori specifici meno significativi (la dott.ssa OL) senza neanche assolvere l'obbligo motivazionale rafforzato.
4.4. Con il quarto gruppo di censure l'appellante sostiene che la sentenza appellata sarebbe errata anche nella parte in cui enfatizza oltremodo il parametro di cui all'art. 32 del testo unico, che impone di valutare le esperienze nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall'articolo 51, comma 3 bis, c.p.p., in zone caratterizzate da “rilevante” presenza di criminalità di tipo mafioso.
Anche con riguardo a tale parametro sia il Csm sia il Tar avrebbero trascurato che (al di là della dubbia classificazione del distretto di Salerno come zona caratterizzata da
“rilevante” presenza di criminalità di tipo mafioso) il dott. SE possiede l'indicatore di cui all'art. 32, comma 2, lett. b), del testo unico proprio nelle funzioni requirenti di secondo grado, ossia nelle medesime funzioni del posto oggetto del concorso: in prospettiva funzionale dovrebbe ritenersi di maggiore pregnanza l'esperienza nel grado di appello, tenuto conto della natura del posto messo a concorso.
4.5. Con il quinto mezzo l'appellante afferma che sarebbero irrilevanti le “superficiali considerazioni” riguardo agli indicatori generali, i quali non avrebbero valenza selettiva. Ad ogni modo, anche nell'ambito degli indicatori generali, l'appellante sostiene di possedere competenze professionali che confermerebbero il profilo attitudinale tra cui (i) le funzioni direttive di primo grado, (ii) quelle semi-direttive di secondo grado, (iii) quelle direttive “di fatto” di secondo grado per ventiquattro mesi, N. 04436/2025 REG.RIC.
(iv) la redazione di plurimi progetti organizzativi, (v) la partecipazione a due consecutivi Consigli giudiziari quale membro di diritto.
Allega una tabella riepilogativa degli indicatori specifici dei candidati SE e
OL con l'annotazione delle censure mosse avverso la delibera del Csm e la sentenza appellata che, a suo dire in modo del tutto erroneo ed ingiusto, ne avrebbe acriticamente recepito ed avallato il contenuto.
5. La controinteressata dott.ssa OL, oltre ad aver controdedotto, nella prima memoria, rispetto ad ogni singola censura, sostenendone l'infondatezza, nella memoria conclusiva dubita della permanenza dell'interesse a ricorrere in capo all'appellante dal momento che, come dallo stesso affermato, egli, essendo ormai prossimo al compimento del 66° anno di età (previsto per il prossimo 21 gennaio
2026), nella eventualità di annullamento degli atti impugnati e di conseguente rinnovazione della procedura, si troverebbe nella impossibilità di riproporre la propria candidatura non potendo più garantire, alla suddetta data, l'esercizio delle funzioni messe a concorso per almeno quattro anni.
Inoltre fa presente che l'eventuale accoglimento dell'appello prima della maturazione del succitato limite temporale non comporterebbe l'automatica attribuzione del posto al dott. SE dal momento che costui (al pari degli altri aspiranti) non è risultato destinatario in sede referente di alcuna proposta: quindi la questione dovrebbe ritornare in commissione, la quale dovrebbe rifare la comparazione e, all'esito, eventualmente proporre al Plenum un'unica diversa proposta (in ipotesi in favore dell'appellante) ovvero due distinte proposte in favore di entrambi i candidati, lasciandone poi la scelta al Plenum. Il tutto con tempistiche incompatibili con la possibile presa di servizio dell'appellante nel posto messo a concorso, stante la mancanza del necessario quadriennio di permanenza.
6. L'appellante ha depositato documentazione da cui risulta che la dott.ssa OL è stata da ultimo nominata Procuratore presso il Tribunale di Firenze dove ha preso N. 04436/2025 REG.RIC.
possesso il 5 novembre 2025 e, nella replica, prima di riproporre le proprie argomentazioni, ha contestato la tesi secondo cui egli potrebbe non avere più interesse alla decisione per ragioni di età, osservando che il requisito del quadriennio da garantire nel posto messo a concorso, deve essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Al contrario ha evidenziato che sarebbe la controinteressata a non avere più interesse a resistere, avendo assunto l'incarico direttivo presso la Procura di Firenze.
Inoltre ha eccepito l'irrilevanza dei precedenti richiamati dalla controparte, in quanto a suo dire non pertinenti.
7. La controinteressata, nella replica, ha dichiarato il suo persistente interesse a resistere, non solo perché l'eventuale annullamento della nomina contestata le arrecherebbe un danno curriculare ma anche perché la sua recente nomina a
Procuratore del Tribunale di Firenze è ancora sub judice, essendo stata impugnata da un suo contendente.
8. Preliminarmente va respinta, perché infondata, la tesi di parte appellata secondo cui l'appellante non avrebbe più interesse alla decisione dal momento che essendo ormai prossimo al compimento del 66° anno di età (previsto per il prossimo 21 gennaio
2026), nella eventualità di annullamento degli atti impugnati e di conseguente rinnovazione della procedura, si troverebbe nella impossibilità di riproporre la propria candidatura non potendo più garantire, alla suddetta data, l'esercizio delle funzioni messe a concorso per almeno quattro anni.
La riportata argomentazione non considera che, in caso di annullamento della delibera del Plenum, la comparazione fra i candidati andrebbe rifatta “ora per allora”, ossia con riferimento ad un momento in cui l'appellante possedeva il requisito in parola.
9. Sempre in via preliminare va respinta, poiché infondata, l'eccezione riguardante il presunto venir meno dell'interesse della controinteressata a resistere, dal momento che l'eventuale annullamento della delibera del Plenum sarebbe certamente N. 04436/2025 REG.RIC.
pregiudizievole per la dott.ssa OL, quanto meno in termini curriculari e per la legittimazione a partecipare a successive procedure, quantunque ella abbia ormai assunto un diverso incarico, peraltro sub judice.
10. Passando all'esame del merito, deve premettersi la sintetica ricostruzione del quadro normativo.
La procedura per cui è causa è disciplinata, oltre che dal decreto legislativo del 5 aprile
2006, n. 160 (che disciplina anche la progressione economica e le funzioni dei magistrati), dalla circolare P-14858 del 28 luglio 2015, recante il testo unico sulla dirigenza giudiziaria (nella versione antecedente alle modifiche introdotte con delibera del 3 dicembre 2024 integrata il 15 gennaio 2025, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 44 del 2024), che individua nella parte I, sui Principi generali, le precondizioni (indipendenza, imparzialità ed equilibrio) e i parametri generali per il conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.
I parametri generali sono costituiti dal merito e dalle attitudini.
Il profilo del merito investe la verifica dell'attività giudiziaria svolta e ha lo scopo di ricostruire in maniera completa la figura professionale del magistrato.
Quanto alle attitudini, il testo unico affianca agli indicatori generali, disciplinati nella sezione I della parte II, gli indicatori specifici, ai quali è dedicata la sezione II.
Gli indicatori generali (artt. 7-13) sono costituiti da esperienze giudiziarie ed esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica,
e conoscenze ordinamentali. Rispetto a tali indicatori, fondamentale rilevanza assume la previsione di cui all'art. 7 (Funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse), con la quale viene introdotto il principio per cui ciò che rileva non è il formale possesso della carica direttiva o semidirettiva quanto, piuttosto, i risultati conseguiti. N. 04436/2025 REG.RIC.
Gli indicatori specifici (artt. 15-23) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici a concorso, individuandosi, per ciascuna categoria, le esperienze giudiziarie reputate espressione di una particolare idoneità alle funzioni.
L'art. 20 del testo unico, nella suindicata versione anteriore alle modifiche, dispone che costituiscono specifici indicatori di attitudine direttiva per il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti negli uffici di secondo grado: l'esperienza in secondo grado, nella legittimità, l'attività di coordinamento nazionale, l'esperienza di direzione di uffici di primo grado, tutte valutate secondo gli elementi di cui all'articoli
7, 8 e 9.
Il successivo capo II del testo unico detta le coordinate del giudizio comparativo.
L'art. 25 del testo unico ne tipizza innanzitutto la finalità, ovvero preporre all'Ufficio il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali.
Quanto alle attitudini, l'art. 26 del testo unico impone la valutazione, complessiva e unitaria (non meramente cumulativa), degli indicatori generali e specifici, attuativi dei parametri di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12, del decreto legislativo n. 160 del 2006, ponendo l'accento sullo “speciale rilievo” accordato ai secondi.
L'art. 30 del testo unico, riguardante i criteri di valutazione per il conferimento della dirigenza in Uffici giudicanti e requirenti di secondo grado, prevede che abbiano
“speciale rilievo”, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui al citato art. 20.
Infine l'art. 32 del testo unico, recante “Criteri di valutazione per gli Uffici collocati in zone caratterizzate da rilevante presenza di criminalità organizzata di tipo mafioso”, alla lett. b), quanto all'Ufficio di Procuratore generale, assegna rilievo alle esperienze maturate nella trattazione di procedimenti relativi ai reati indicati dall'art. 51, comma
3 bis, c.p.p., desunte concretamente dalla rilevanza dei procedimenti trattati e dalla durata dell'attività inquirente e requirente. N. 04436/2025 REG.RIC.
11. La quinta commissione del Csm, la cui unica e unanime proposta il Plenum ha approvato, ha condotto la valutazione comparativa alla stregua del delineato quadro normativo.
Ciò posto va condivisa l'affermazione del Tar secondo cui l'apprezzamento discrezionale della commissione, nel caso di specie, non è sfociato in un giudizio manifestamente illogico o irragionevole, né ha violato le prescrizioni dettate dal testo unico.
La delibera ha premesso che tutti i concorrenti vantano un profilo di merito di ottimo livello, sicché, in relazione a tale parametro, non può che assumersi un giudizio di piena equivalenza.
L'equiparazione sul piano del merito non è contestata dall'appellante il quale, invece, lamenta, con i primi quattro gruppi di censure, che non sarebbero stati rispettati i criteri relativi agli indicatori specifici, che egli possiederebbe in misura prevalente rispetto alla candidata proposta e che, di per sé, avrebbero dovuto condurre ad una proposta favorevole nei suoi confronti.
Le suddette censure, che si possono esaminare in modo congiunto, sono tuttavia infondate.
Come evidenziato dal primo giudice, l'indicatore di cui all'art. 20 del testo unico (il
Tar si riferisce alla elencazione contenuta nella nuova versione della norma, all'epoca della delibera tuttavia non ancora in vigore, versione peraltro citata anche nella delibera) richiede solo di aver maturato “esperienze” in secondo grado, senza altro specificare ed ha osservato che il curriculum della controinteressata non può ritenersi del tutto privo di elementi rilevanti ai questi fini, per l'assorbente ragione che è stata applicata alla Procura generale di Salerno per la celebrazione di un processo di particolare rilievo.
Il primo giudice ha anche correttamente evidenziato che, infatti, al dott. SE sono state riconosciute «significative esperienze in secondo grado», mentre della N. 04436/2025 REG.RIC.
controinteressata si è semplicemente detto che «non [è] priva di esperienze in secondo grado».
La delibera aggiunge che inoltre, «nell'ambito delle proprie funzioni di Procuratore aggiunto e Procuratore f.f. presso il Tribunale di Napoli, la candidata ha
“efficacemente interagito con la Procura Generale e con la Corte d'Appello di
Napoli, dimostrando piena conoscenza sia delle procedure di secondo grado che dei compiti di coordinamento che spettano al Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello” (così il parere attitudinale specifico)»: a seguire ha elencato tali esperienze.
Sempre l'art. 20 prevede, quale indicatore specifico, l'esperienza nella direzione di
Uffici di primo grado che, riguardo alla dott.ssa OL, la quinta commissione ha ritenuto “rilevante”, indicandone di seguito la consistenza.
Infine la delibera dà atto che non risultano per la dott.ssa OL esperienze nella legittimità ovvero di coordinamento nazionale, così esaurendo l'analisi degli indicatori specifici di cui all'art. 20.
Quanto al dott. SE la delibera, in ordine al profilo attitudinale e agli indicatori specifici di cui all'art. 20, rileva innanzitutto l'attuale esperienza in secondo grado in quanto egli svolge funzioni di Avvocato generale presso la Corte d'appello di
Catanzaro dall'8 maggio 2017 (6 anni e 3 mesi alla vacanza) e, in precedenza, era stato applicato alla Procura generale di Catanzaro dal 4 al 25 febbraio 1994 e nella data del
15 giugno 1998, precisando che l'Ufficio consta di una pianta organica di 7 sostituti procuratori generali e 3 magistrati della pianta organica flessibile requirente (oltre al
Procuratore generale e all'Avvocato generale).
A seguire ne sono elencate le competenze.
Si dà atto che il dott. SE è stato anche Procuratore generale f.f. dal 31 luglio
2017 al 7 gennaio 2018 e, nuovamente, dal 31 gennaio 2020 al 29 novembre 21, N. 04436/2025 REG.RIC.
dimostrando notevoli capacità organizzative anche in congiunture assai sfavorevoli che di seguito nella delibera sono riportate.
La delibera analizza poi ampiamente le esperienze di direzione di Uffici di primo grado del dott. SE e, infine, conclude riferendo che non ricorrono esperienze nella legittimità e di coordinamento nazionale.
12. Dalla sintetica descrizione che precede risulta, dunque, che tutte le esperienze dei due candidati sono state analizzate, quindi non vi sono state omissioni tali da ridondare in errori di fatto.
Ciò che l'appellante contesta è, dunque, la valutazione attribuita alle esperienze dei candidati e il giudizio di prevalenza della dott.ssa OL.
Sul punto non è superfluo ricordare che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, nonché quello di difetto di istruttoria, può ritenersi sussistente soltanto quando l'amministrazione abbia ingiustificatamente negato ingresso, nelle sue determinazioni, ad elementi di valutazione risultanti dagli atti del procedimento, dotati di una valenza idonea a scardinare l'impianto motivazionale del provvedimento; non, invece, quando l'amministrazione abbia espresso, nell'esercizio della propria discrezionalità, una valutazione delle risultanze istruttorie diversa da quella auspicata dal ricorrente.
Alla stessa stregua, di illogicità e contraddittorietà della motivazione può parlarsi solo quando gli atti del procedimento siano affetti da aporie logico-motivazionali tali da inficiare radicalmente il complessivo apparato motivazionale e non, dunque, quando i fattori di valutazione siano stati, invece, compiutamente ed esaustivamente analizzati nel provvedimento impugnato, sebbene in termini divergenti da quelli prospettati dal ricorrente.
Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo deve infatti limitarsi a verificare se la motivazione del provvedimento (i) sia effettiva e non meramente apparente, e cioè idonea ad esplicitare le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione N. 04436/2025 REG.RIC.
adottata; (ii) non sia “manifestatamente illogica”, in quanto sorretta, nei suoi passaggi essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole imposte dalla logica; (iii) non intrinsecamente contraddittoria, ovverosia esente da insormontabili incongruenze nel suo sviluppo argomentativo o da insuperabili inconciliabilità logiche (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 6 agosto 2025, n. 6964).
13. Ciò posto, nella comparazione, con riferimento agli indicatori specifici di cui all'art. 20 del testo unico, la delibera riferisce che la dott.ssa OL e il dott. SE annoverano esperienze in funzioni di secondo grado (la prima in applicazione) e nella direzione di Uffici di primo grado.
Aggiunge che il dott. SE «possiede significative esperienze in secondo grado
(Procura Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro), nell'incarico semidirettivo di Avvocato Generale e, per due intervalli temporali, quale Procuratore
Generale f.f. L'Ufficio, come visto, consta di una pianta organica di 7 sostituti procuratori generali e 3 magistrati della pianta organica flessibile requirente (oltre al Procuratore Generale e all'Avvocato Generale). In precedenza era stato
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, alla guida di un Ufficio composto da 2 sostituti procuratori.
Nel raffronto con la dott.ssa OL – comunque non priva di esperienze in secondo grado (oltre a proficue collaborazioni nel coordinamento distrettuale con il
Procuratore Generale, che restituiscono competenze specifiche di utile spendibilità)
– nuovamente rileva in termini selettivi il trascorso dirigenziale della candidata proposta alla Procura di Napoli (per gli argomenti già spesi), che prevale sull'esperienza direttiva del dott. SE in Ufficio a ridotto organico e, peraltro,
a elevata specializzazione, dunque di inferiore aderenza alle esigenze che animano
l'odierna procedura (art. 25 T.U.), come da separata considerazione dei percorsi nel settore minorile di cui all'art. 19 T.U. N. 04436/2025 REG.RIC.
La dott.ssa OL nettamente prevale sul dott. SE pure con riferimento al parametro di cui all'art. 32, lett. b), T.U., non annoverando questi esperienze di primo grado in indagini e processi di criminalità organizzata».
In un precedente passaggio infatti, nell'ambito della comparazione con altri candidati, la delibera ha osservato che «occorre al riguardo rammentare l'imponente organico dell'Ufficio partenopeo (che non conosce pari nel panorama italiano), costituito da
102 sostituti procuratori e 107 viceprocuratori onorari (oltre al Procuratore e ai 9
Procuratori Aggiunti), risultando la sola D.D.A. composta da 32 magistrati. …
L'impegnativa e proficua direzione della Procura di Napoli, per adeguato lasso temporale, invero precipita in solidissime competenze in gestioni complesse e legittima, pertanto, un giudizio di superiore idoneità all'Ufficio a concorso (art. 25
T.U.), del pari distrettuale e con non dissimili funzioni di coordinamento.
In altri termini, le indubbie attitudini della dott.ssa OL risultano, nell'apprezzamento prognostico, più proficuamente spendibili (…) nell'esercizio dei poteri di vigilanza riconosciuti al Procuratore Generale ex art. 6, d.lgs. n. 106/06, nell'accezione positiva di ricognizione e diffusione delle buone prassi nonché di costante impulso e sollecitazione alla condivisione di comuni moduli organizzativi e alla procedimentalizzazione della collaborazione fra Uffici in alcuni settori strategici
o in quelli che fisiologicamente esulano da competenze territoriali settoriali».
14. Osserva il Collegio che l'enfatizzazione della natura di ufficio di grandi dimensioni della Procura di Napoli, a lungo diretta dalla dott.ssa OL, non ha lo scopo di introdurre nella valutazione un parametro non previsto per il conferimento del posto in esame, come opina l'appellante, bensì di evidenziare le particolari attitudini direttive della candidata, che ha dimostrato di essere particolarmente abile nel dirigere un ufficio di imponenti dimensioni, coordinando l'attività di un numero rilevante di magistrati. N. 04436/2025 REG.RIC.
Invero non va dimenticato che il più volte citato art. 20, dispone che gli indicatori ivi contemplati vanno valutati «secondo gli elementi di cui agli articoli 7, 8 e 9».
L'art. 7, stabilisce che per le funzioni direttive e semidirettive in atto o pregresse
«rilevano i risultati conseguiti desunti:
a) dalla gestione dei flussi di lavoro e delle risorse e dai tempi di definizione degli affari…;
b) dalla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dalla gestione dei rapporti all'interno dell'ufficio …;
c) dalle soluzioni organizzative adottate nell'ambito del progetto e del programma tabellare, …;
d) dall'adozione di buone prassi di organizzazione validate dal CSM;
e) dalla gestione e dal coordinamento delle forze di polizia giudiziaria e dalla corretta ed efficace attività di direzione e coordinamento delle indagini;
f) dalla gestione e dai rapporti con il dirigente e il personale amministrativo, …;
g) dall'impiego e l'organizzazione dei magistrati onorari;
h) dai rapporti con la classe forense e i suoi organismi di rappresentanza;
i) dai rapporti con i rappresentanti del personale amministrativo nel settore dell'organizzazione del lavoro, con le autorità amministrative in materia di gestione delle dotazioni dell'ufficio e in materia di sicurezza, con le altre categorie professionali e con l'utenza in relazione alla predisposizione e gestione dei servizi,
…;
j) dalla capacità di assicurare la tempestiva adozione dei programmi per
l'informatizzazione …».
L'art. 8, riferito alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario, dispone che assumono rilievo:
«… c) le esperienze e le competenze organizzative e di coordinamento investigativo». N. 04436/2025 REG.RIC.
L'art. 9, relativamente alle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici, dispone che assumono rilievo:
«a) le deleghe organizzative ricevute e l'attività svolta in esecuzione delle deleghe …;
b) l'attività di magistrato di riferimento per l'informatica,
c) l'attività di coordinamento di fatto di settori o sezioni e i risultati conseguiti;
d) la collaborazione con la dirigenza su specifici progetti, …».
15. Alla luce delle disposizioni riportate la valorizzazione della specifica esperienza direttiva di primo grado della dott.ssa OL si spiega, dunque, non in ragione del fatto, di per sé neutro, che la stessa sia stata svolta in un ufficio di grandi dimensioni, bensì perché estremamente articolata e complessa, tale da richiedere rilevanti doti organizzative e attitudini direttive, stante anche il numero di magistrati da coordinare, doti che la candidata ha dimostrato ampiamente di possedere e tali da farla prevalere sugli altri candidati.
Si tratta di un giudizio che, al sindacato esterno consentito a questo giudice, non risulta né illogico né irragionevole e, tanto meno, sfornito di una motivazione rafforzata.
16. Del pari non è illegittimo l'aver valorizzato il fatto che la dott.ssa OL abbia
«significative competenze nella trattazione di procedimenti ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.» trattandosi di indicatore specifico previsto dall'art. 32, lett. b), del testo unico.
La delibera dà atto che la dott.ssa OL, «Allorquando sostituto procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno, è stata destinata alla locale D.D.A. dal giugno 2001 al giugno 2011 (per l'intero decennio).
Successivamente, pur assegnata alla Sezione Misure di Prevenzione e reati pertinenti, riciclaggio e contrasto agli accumuli illeciti, ha curato la definizione di molteplici procedimenti di D.D.A. che al giugno 2011 erano in fase processuale e altri in fase di indagini preliminari avanzate. Nel contempo (come da provvedimenti negli anni
2011/2014), è stata più volte applicata alla D.D.A. per la trattazione di delicati N. 04436/2025 REG.RIC.
procedimenti e la gestione di importanti collaborazioni con la giustizia (la dott.ssa
OL all'ottobre 2014 risultava aver raccolto direttamente le dichiarazioni di oltre
40 collaboratori e 3 testimoni di giustizia)».
In definitiva il giudizio comparativo riferito agli indicatori specifici risulta immune dalle censure di parte appellante.
17. Quanto agli indicatori generali, su cui si appunta il quinto gruppo di censure di parte appellante, la delibera afferma che «L'apprezzamento degli indicatori generali
– premessa l'elaborazione da parte di tutti i concorrenti di una proposta organizzativa coerente con le peculiarità dell'Ufficio a concorso (art. 10 T.U.) – conforta la preferenza accordata alla dott.ssa OL».
L'appellante lamenta che la sua esperienza sia stata sminuita laddove è stata definita settoriale in quanto svolta in funzioni unicamente minorili.
Si tratta di una doglianza infondata.
Infatti, se è vero che nella comparazione la quinta commissione rammenta «la sperimentazione di funzioni unicamente minorili in capo al dott. SE, titolare dunque di un percorso di primo grado altamente settoriale e recessivo nel confronto con le trasversali competenze investigative della dott.ssa OL», la suddetta affermazione segue alla precedente considerazione per cui «Ella, …., è titolare del più esteso tragitto in funzioni requirenti di primo grado (35 anni e 8 mesi), durante il quale ha ampiamente sperimentato ogni settore d'investigazione, con diretta specializzazione operativa – presso le sedi distrettuali di Salerno e Napoli (ivi parallelamente al coordinamento quale Procuratore Aggiunto) – in reati contro la pubblica amministrazione, misure di prevenzione e reati pertinenti, riciclaggio e contrasto agli accumuli patrimoniali illeciti, esecuzione penale, terrorismo, reati predatori (furti aggravati, rapine ed estorsioni), traffico di stupefacenti, delitti di sangue (omicidi e tentati omicidi), usura e reati in materia di armi, al netto N. 04436/2025 REG.RIC.
dell'impegno nel contrasto alla criminalità organizzata, di cui si è già detto (art. 8
T.U.)».
Non si tratta, dunque, di aver sottovalutato l'esperienza dell'appellante laddove è stata definita settoriale, bensì di averla comparata a quella poliedrica e più variegata, per consistenza e rilevo, svolta dalla dottoressa OL.
Infatti, prosegue la delibera, «A ciò si aggiunge, in termini definitivamente dirimenti, il rilevante percorso della dott.ssa OL nella gestione giudiziaria (in Uffici di grandi dimensioni, ancora), a far tempo dal periodo salernitano (contrassegnato da significative collaborazioni in incombenti tipicamente apicali, quali i contributi alla redazione di due progetti organizzativi nonché alla realizzazione dell'Ufficio Centrale
Intercettazioni) e, massimamente, quale Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di
Napoli …. In tale contesto (vero e proprio unicum per peculiarità dell'Ufficio, come sopra) la dott.ssa OL ha assunto deleghe assai varie, nel coordinamento di numerose articolazioni interne, tra cui la Sezione X (Esecuzione penale), la Sezione
IX (Affari civili), la Sezione VII (Sicurezza urbana), la Sezione VIII (Misure di prevenzione e reati collegati), la locale D.D.A. (e Gruppi di lavoro in seno istituiti) nonché il Gruppo di lavoro per i reati di terrorismo. Rinviando a quanto già illustrato in ordine agli encomiabili risultati conseguiti (pure in significative attività di coordinamento investigativo, nazionale e internazionale), pare qui doveroso soffermarsi sull'esperienza di collaborazione nella direzione della locale D.D.A. (non solo per il rilievo che assume ai sensi del Testo Unico). Alla candidata, come detto, è stato affidato il coordinamento dell'Area 2 (province di Napoli – ad esclusione del comune capoluogo – e Avellino) e, successivamente (da gennaio 2021), anche dell'Area 3 (province di Caserta e Benevento), strutture alle quali sono complessivamente destinati 20 dei 32 magistrati del settore. N. 04436/2025 REG.RIC.
Peraltro, per sovrapposizione temporale delle varie deleghe, la dott.ssa OL si è contestualmente occupata del coordinamento di articolazioni di consistente organico complessivo.
Significativi dati numerici, che restituiscono indubbie capacità gestionali, convalidate da qualificanti collaborazioni con la Dirigenza, in tipici incombenti apicali (come già presso la Procura salernitana), tra cui la partecipazione fattiva all'elaborazione dei progetti organizzativi (per l'ultimo nella personale compilazione di taluni paragrafi, in particolare sulla locale D.D.A.), alla pubblicazione dei Bilanci sociali 2020 e 2022, alla redazione dei rapporti informativi per i colleghi appartenenti alle Sezioni e
Gruppi coordinati, oltre al supporto offerto nella trattazione dei procedimenti ex art.
11 codice di rito, al coordinamento del Comitato consultivo per i problemi dell'organizzazione (con compiti di collaborazione per la tutela delle pari opportunità
e della genitorialità), dell'Ufficio Studi e Documentazione e dell'Ufficio
Intercettazioni, quale incaricata del rilascio delle deleghe per l'espletamento di rogatorie passive nazionali e delle attività strumentali alle comunicazioni dovute agli
Ordini professionali ovvero in rappresentanza della Procura in plurime sedi e nella stesura di numerosi protocolli, intese e raccordi con soggetti terzi (Autorità giudiziarie, pure straniere, e pubbliche amministrazioni).
In definitiva, si riscontrano nella molteplicità stratificata di incarichi e deleghe buona parte dei compiti che l'ordinamento assegna alla figura del Dirigente.
Tanto vede recessivi i profili dei concorrenti, privi di trascorsi semidirettivi di primo grado e portatori di non paragonabili esperienze di coordinamento gestionale (per estensione e latitudine tematica).
La dott.ssa OL annovera, infine, pregressi ordinamentali – quale componente del
Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Salerno per due mandati, anche in veste di Presidente della Commissione per i magistrati ordinari in tirocinio e del
Comitato pari opportunità (art. 11 T.U.) – al pari … del dott. SE, N. 04436/2025 REG.RIC.
adeguatamente compensativi degli altri incarichi organizzativi ex artt. 11 e/o 13 T.U. dei concorrenti (…)».
Infine la delibera conclude affermando che «quand'anche si predicasse una piena equivalenza attitudinale tra i candidati (non creduta, per i superiori argomenti), la dott.ssa OL comunque prevarrebbe sui dott.ri …. SE, in ragione del residuale criterio della maggior anzianità nel ruolo della magistratura (ex art. 24, comma 3, T.U.), …».
Anche con riferimento agli indicatori generali, dunque, la delibera non contiene omissioni tali da denotare un difetto di istruttoria, infatti non ha omesso di riportare le esperienze dell'appellante, avendole tuttavia valutate non comparabili a quelle della controinteressata: giudizio tecnico-discrezionale che, per quanto non sia ritenuto soddisfacente dall'appellante, non risultando illogico o irragionevole e comunque, essendo ampiamente motivato, si sottrae al sindacato di questo giudice.
Conclusivamente, per quanto precede, l'appello deve essere respinto.
18. Le spese del presente grado di giudizio, stante la peculiarità della controversia, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione settima, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere N. 04436/2025 REG.RIC.
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
UR NO, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
UR NO
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco RI