Articolo 2228 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2228.

(Impossibilita' sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera).

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilita' della parte dell'opera compiuta.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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