Sentenza 7 agosto 1973
Massime • 4
L'accertamento, ai fini dell'Azione revocatoria, del consilium fraudis, consistente nella consapevolezza, da parte del terzo, di ledere, con l'atto compiuto, la garanzia del creditore, involge un apprezzamento di mero fatto, devoluto al giudice del merito, che e incensurabile in Cassazione, se risulti adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e giuridici. ( Conf 3002/71 mass n 354282).*
L'attore in revocatoria non deve dimostrare che il terzo fosse a conoscenza dell'esistenza dello specifico credito a tutela del quale egli agisce, essendo sufficiente la dimostrazione che il terzo fosse consapevole del fatto che, attraverso l'atto di disposizione, il suo dante causa diminuiva la sua sostanza patrimoniale e con essa la garanzia spettante ai creditori in modo da recare pregiudizio alle ragioni di costoro. ( Conf 121/62).*
Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, fermi i fatti dedotti dalle parti, ponga a sostegno della propria decisione argomenti diversi da quelli formulati dalle parti stesse o ritenuti dal primo giudice; ne tale vizio - che riguarda soltanto la decisione della controversia e non anche le ragioni di fatto e di diritto assunte a suffragio della decisione stessa - puo essere configurato per il fatto che il giudice abbia sostituito al titolo enunciato un titolo diverso, che valga a sorreggere la domanda, sempreche dalla pronuncia non derivino effetti sostanziali piu ampi di quelli richiesti dalla parte, e sempreche il giudice si mantenga nell'ambito dei fatti allegati e ritualmente acquisiti al processo. ( V 727/73 mass n 362934, 609/73 mass n 362702).*
Al fine di consentire il riesame, da parte del giudice di appello, delle ragioni prospettate in primo grado e tuttavia respinte o non esaminate, la parte rimasta sostanzialmente vittoriosa non ha bisogno di proporre appello incidentale, ma e sufficiente che quelle ragioni torni a rappresentare nella comparsa di risposta o negli altri scritti difensivi. ( V 3532/72 mass n 361480).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/1973, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 7 agosto 1973 |
Testo completo
L'attore in revocatoria non deve dimostrare che il terzo fosse a conoscenza dell'esistenza dello specifico credito a tutela del quale egli agisce, essendo sufficiente la dimostrazione che il terzo fosse consapevole del fatto che, attraverso l'atto di disposizione, il suo dante causa diminuiva la sua sostanza patrimoniale e con essa la garanzia spettante ai creditori in modo da recare pregiudizio alle ragioni di costoro. ( Conf 121/62).*