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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/04/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 2 aprile
2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3942/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. GARUFI Parte_1 C.F._1
FEDERICO A.U.
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
pagina 1 di 7 NEL MERITO - Accertare il grave inadempimento della in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (doc. 19), nei confronti del sig. con Parte_1 riferimento al contratto concluso il 30.01.2024 e per l'effetto IN VIA PRINCIPALE -
Dichiarare risolto il suddetto contratto d'appalto ed al contempo - Condannare CP_1 alla restituzione degli acconti versati dal sig. pari ad € 20.300,00; -
[...] Pt_1
Condannare, altresì, la Resistente al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal Ricorrente quantificati in € 16.400,00 oltre iva per danno materiale ed € 4.000,00 per i gravi disagi sofferti in conseguenza dell'inadempimento o nelle rispettive diverse misure maggiori o minori ritenute di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA - Condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione degli acconti ricevuti, al netto del valore delle opere non realizzate;
- In ogni caso con vittoria di spese. IN VIA
ISTRUTTORIA Con ampia riserva anche all'esito dell'avversa costituzione, senza inversione dell'onere della prova, ove ritenuto necessario, si chiede ammettersi la prova per testi sui capitoli dedotti in premessa, anteposto “vero che” ed espunti giudizi e valutazioni.
Disporre, se del caso, apposita CTU per la quantificazione dei danni cagionati dalla
[...]
per la determinazione del valore delle opere non realizzate dalla stessa e per CP_1
determinare i vizi dello scavo eseguito dalla Resistente. Si indicano a testi: - Tes_1
, residente in [...] -
[...] Testimone_2
residente in [...] - , Testimone_3
presso Sn.a.Costruzioni, con sede in Via Cavalieri di Vittorio veneto n.11, Casorate Primo
(PV) - , presso Water & House Srl con sede in via Corso Galileo Ferraris, Persona_1
121 – 10129 TORINO - (elettricista per il ripristino degli impianti Testimone_4
elettrici tranciati)
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la domanda di volta a far Parte_1 accertare il grave inadempimento imputabile a e l'intervenuta Controparte_1
pagina 2 di 7 risoluzione del contratto d'appalto, con condanna alla restituzione di quanto versato a titolo di acconto.
1.1 Il ricorrente allega e deduce:
-che in data 30/01/2024 le parti hanno concluso un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di una piscina presso l'abitazione del ricorrente;
- che le parti hanno concordato la data del 21/02/2024 per l'inizio dei lavori, con consegna al 10/03/2024;
- che a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori è stato pattuito l'importo di complessivi euro 26.000,00;
- di aver provveduto al versamento di tre acconti, rispettivamente in data 01/02/2024 per euro 12.200,00, 02/02/2024 per euro 2.000,00 e 03/05/2024 per euro 6.100,00;
- che i lavori sono iniziati con ritardo rispetto al termine iniziale pattuito e successivamente parte resistente ha abbandonato il cantiere senza portare a termine l'esecuzione concordata;
- che in data 07/06/2024, a mezzo del proprio legale, parte ricorrente ha contestato il grave inadempimento di e ha intimato l'ultimazione delle opere entro il Controparte_2
27/06/2024 pena la risoluzione del contratto;
- che in ragione dell'infruttuoso decorso del termine, il contratto è stato risolto e la richiesta di restituzione degli acconti corrisposti è rimasta priva di riscontro.
Pertanto, ha incardinato la presente causa formulando le conclusioni Parte_1
dianzi riportate;
nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunciato alla domanda risarcitoria.
1.2 Parte resistente, ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Si dà atto che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda risarcitoria formulata nell'atto introduttivo (cfr. verbale di udienza del 29/01/2025): oggetto del presente giudizio
è, pertanto, la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto e la conseguente istanza di condanna alla restituzione degli acconti versati.
pagina 3 di 7 Tale rinuncia incide sul valore del disputatum oggetto di giudizio, che si limita dunque al valore della domanda restitutoria.
3. Venendo al merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
3.1 A fronte della domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto sinallagmatico, si richiama l'assunto – in punto di onere probatorio – per cui grava in capo al ricorrente la prova della fonte del proprio diritto, potendo lo stesso limitarsi all'allegazione dell'inadempimento di controparte;
il debitore, convenuto in giudizio, è gravato dell'onere della prova dell'adempimento ovvero del fatto estintivo dell'altrui pretesa (in termini Cass., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30/01/2001 e conf., tra le tante, Cass., ord. n. 5853 del 27/02/2023).
3.2 Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto in giudizio preventivo proposto da per la realizzazione di una piscina interrata (cfr. doc. n. 1, fasc. Controparte_1
ricorrente).
Dall'esame del documento si evince la dettagliata illustrazione delle caratteristiche dell'opera da realizzarsi, dei materiali da impiegarsi e dei lavori da svolgersi, nonché
l'indicazione dell'importo a titolo di corrispettivo e della data di inizio e fine lavori.
Alla luce della portata complessiva del richiamato preventivo e dell'interpretazione della volontà delle parti, come dallo stesso emergente, si ritengono integrati tutti gli elementi essenziali affinché lo stesso possa considerarsi proposta contrattuale.
Inoltre, la sottoscrizione da parte dell'odierno ricorrente assume valenza di accettazione (come, peraltro, espressamente indicato nel documento), di modo che l'onere della prova relativo alla sussistenza del titolo contrattuale risulta compiutamente assolto.
Si richiama, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “costituisce accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, valutare se l'intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, e, nel compiere tale verifica, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto pagina 4 di 7 sia del loro comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata”. (Cass., sent. n. 14006 del 06/06/2017).
3.4 Parte ricorrente ha altresì rappresentato di aver più volte contestato a controparte il suo grave inadempimento: con comunicazione e-mail in data 02/06/2024 (cfr. doc. n. 9, fasc. ricorrente) e, successivamente con comunicazione pec in data 07/06/2024 (cfr. doc. n.
10, fasc. ricorrente), intimando altresì l'ultimazione dei lavori entro il 27/06/2024.
Pur riconoscendo al tenore letterale della predetta comunicazione astratta idoneità ad integrare di diffida ad adempiere, nel caso di specie tale meccanismo di risoluzione stragiudiziale del contratto – idoneo a determinare lo scioglimento ope legis del vincolo contrattuale con effetti retroattivi – non può ritenersi operante.
Trattandosi, infatti, di atto unilaterale recettizio, la produzione dei suoi effetti è subordinata alla conoscibilità da parte del destinatario del contenuto dell'atto.
Va rilevato che lo strumento di trasmissione concretamente utilizzato, ossia l'invio a mezzo posta elettronica certificata, comporta che parte ricorrente debba comprovare l'avvenuta consegna mediante produzione della relativa ricevuta.
L'assenza di tale prova nel caso in esame non consente di ritenere certo che il rimedio solutorio sia stato reso conoscibile a controparte e dunque efficace.
3.5 Cionondimeno, merita accoglimento la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Il ricorrente ha allegato la mancata esecuzione dei lavori, rappresentandone il mero avvio con la predisposizione dello scavo iniziale (cfr. doc. n. 6 fasc. ricorrente); l'onere di provare l'esatto adempimento dell'esecuzione dei lavori ovvero che l'inadempimento sia dipeso da circostanze alla stessa non imputabili, gravante sul resistente, non è stato adempiuto, stante la mancata costituzione in giudizio.
Con riguardo alla valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c., è fuori di dubbio che il mancato completamento dei lavori commissionati abbia inciso in maniera apprezzabile e determinante sull'equilibrio contrattuale, tanto in astratto – con riferimento agli obblighi gravanti per legge sull'appaltatore – quanto in concreto, in ragione del pregiudizio effettivo lamentato dal pagina 5 di 7 ricorrente e della mancata esecuzione delle obbligazioni primarie dedotte in contratto (in tal senso Cass., n. 22521/2011 e n. 6548/2010).
3.6 Ciò posto, parte ricorrente ha fornito la prova in ordine alla corresponsione in favore di di somme di denaro ed altri beni mobili a titolo di acconto sul Controparte_1
prezzo concordato, come da documentazione prodotta e precisamente: euro 12.200,00 a mezzo bonifico bancario con accredito in data 01/02/2024 (cfr. doc. n. 2, fasc. ricorrente), euro 2.000,00 a mezzo di consegna di telefoni cellulari il cui valore è stato concordemente convenuto tra le parti (cfr. doc. n. 4, fasc. ricorrente) ed euro 6.100,00 a mezzo bonifico bancario con accredito in data 03/05/2024 (cfr. doc. n. 8, fasc. ricorrente). E così per complessivi euro 20.300,00 in questa sede oggetto di domanda restitutoria.
Stante la retroattività degli effetti della risoluzione contrattuale, la ricorrente va condannata alla restituzione, in favore del ricorrente del suddetto importo, ricevuto a titolo di acconto per l'esecuzione del contratto risolto.
Spettano, altresì, gli interessi legali, ex art. 1284 c.c., dalla data di ciascun pagamento al saldo.
4. Quanto alla richiesta di condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. si osserva che la fattispecie di cui al primo comma è da inquadrarsi quale proiezione processuale dell'art. 2043 c.c. e che parte istante non ha fornito la prova del danno subito nonché dell'elemento soggettivo di dolo o colpa grave in capo all'altra parte.
Si richiama, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la parte vittoriosa che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento "oggettivo" e di quello
"soggettivo" della fattispecie (cfr. Cass. sent. n. 24645 del 27/11/2007).
Quanto all'ipotesi di cui al terzo comma, la stessa rappresenta una sanzione di carattere pubblicistico volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. È un'ipotesi di lite temeraria che può prescindere alla domanda di parte e prescinde dalla prova del danno derivato dalla condotta processuale della controparte, ma non prescinde dalla mala fede o colpa grave. (in tal senso, Cass., sent. n. 21570 del 30/11/2012)
pagina 6 di 7 In carenza di prova delle summenzionate circostanze, la domanda deve essere respinta.
5. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del
2014 calcolati per tutte le fasi del presente giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 ed euro 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso;
- dichiara la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di e, Controparte_1 per l'effetto
- condanna al pagamento, a titolo restitutorio, in favore di Controparte_1 Parte_1
del complessivo importo di euro 20.300,00, oltre interessi nella misura legale dalla data di ciascun pagamento al saldo.
- condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
euro 545,00 per anticipazioni ed in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 3 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 2 aprile
2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3942/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. GARUFI Parte_1 C.F._1
FEDERICO A.U.
PARTE RICORRENTE contro
(cf. ) Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE - CONTUMACE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
pagina 1 di 7 NEL MERITO - Accertare il grave inadempimento della in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (doc. 19), nei confronti del sig. con Parte_1 riferimento al contratto concluso il 30.01.2024 e per l'effetto IN VIA PRINCIPALE -
Dichiarare risolto il suddetto contratto d'appalto ed al contempo - Condannare CP_1 alla restituzione degli acconti versati dal sig. pari ad € 20.300,00; -
[...] Pt_1
Condannare, altresì, la Resistente al risarcimento dei danni patiti e patiendi dal Ricorrente quantificati in € 16.400,00 oltre iva per danno materiale ed € 4.000,00 per i gravi disagi sofferti in conseguenza dell'inadempimento o nelle rispettive diverse misure maggiori o minori ritenute di giustizia;
IN VIA SUBORDINATA - Condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione degli acconti ricevuti, al netto del valore delle opere non realizzate;
- In ogni caso con vittoria di spese. IN VIA
ISTRUTTORIA Con ampia riserva anche all'esito dell'avversa costituzione, senza inversione dell'onere della prova, ove ritenuto necessario, si chiede ammettersi la prova per testi sui capitoli dedotti in premessa, anteposto “vero che” ed espunti giudizi e valutazioni.
Disporre, se del caso, apposita CTU per la quantificazione dei danni cagionati dalla
[...]
per la determinazione del valore delle opere non realizzate dalla stessa e per CP_1
determinare i vizi dello scavo eseguito dalla Resistente. Si indicano a testi: - Tes_1
, residente in [...] -
[...] Testimone_2
residente in [...] - , Testimone_3
presso Sn.a.Costruzioni, con sede in Via Cavalieri di Vittorio veneto n.11, Casorate Primo
(PV) - , presso Water & House Srl con sede in via Corso Galileo Ferraris, Persona_1
121 – 10129 TORINO - (elettricista per il ripristino degli impianti Testimone_4
elettrici tranciati)
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è la domanda di volta a far Parte_1 accertare il grave inadempimento imputabile a e l'intervenuta Controparte_1
pagina 2 di 7 risoluzione del contratto d'appalto, con condanna alla restituzione di quanto versato a titolo di acconto.
1.1 Il ricorrente allega e deduce:
-che in data 30/01/2024 le parti hanno concluso un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di una piscina presso l'abitazione del ricorrente;
- che le parti hanno concordato la data del 21/02/2024 per l'inizio dei lavori, con consegna al 10/03/2024;
- che a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei lavori è stato pattuito l'importo di complessivi euro 26.000,00;
- di aver provveduto al versamento di tre acconti, rispettivamente in data 01/02/2024 per euro 12.200,00, 02/02/2024 per euro 2.000,00 e 03/05/2024 per euro 6.100,00;
- che i lavori sono iniziati con ritardo rispetto al termine iniziale pattuito e successivamente parte resistente ha abbandonato il cantiere senza portare a termine l'esecuzione concordata;
- che in data 07/06/2024, a mezzo del proprio legale, parte ricorrente ha contestato il grave inadempimento di e ha intimato l'ultimazione delle opere entro il Controparte_2
27/06/2024 pena la risoluzione del contratto;
- che in ragione dell'infruttuoso decorso del termine, il contratto è stato risolto e la richiesta di restituzione degli acconti corrisposti è rimasta priva di riscontro.
Pertanto, ha incardinato la presente causa formulando le conclusioni Parte_1
dianzi riportate;
nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunciato alla domanda risarcitoria.
1.2 Parte resistente, ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
2. Si dà atto che parte ricorrente ha rinunciato alla domanda risarcitoria formulata nell'atto introduttivo (cfr. verbale di udienza del 29/01/2025): oggetto del presente giudizio
è, pertanto, la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto e la conseguente istanza di condanna alla restituzione degli acconti versati.
pagina 3 di 7 Tale rinuncia incide sul valore del disputatum oggetto di giudizio, che si limita dunque al valore della domanda restitutoria.
3. Venendo al merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
3.1 A fronte della domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto sinallagmatico, si richiama l'assunto – in punto di onere probatorio – per cui grava in capo al ricorrente la prova della fonte del proprio diritto, potendo lo stesso limitarsi all'allegazione dell'inadempimento di controparte;
il debitore, convenuto in giudizio, è gravato dell'onere della prova dell'adempimento ovvero del fatto estintivo dell'altrui pretesa (in termini Cass., Sez. Un., sent. n. 13533 del 30/01/2001 e conf., tra le tante, Cass., ord. n. 5853 del 27/02/2023).
3.2 Nel caso di specie, parte ricorrente ha prodotto in giudizio preventivo proposto da per la realizzazione di una piscina interrata (cfr. doc. n. 1, fasc. Controparte_1
ricorrente).
Dall'esame del documento si evince la dettagliata illustrazione delle caratteristiche dell'opera da realizzarsi, dei materiali da impiegarsi e dei lavori da svolgersi, nonché
l'indicazione dell'importo a titolo di corrispettivo e della data di inizio e fine lavori.
Alla luce della portata complessiva del richiamato preventivo e dell'interpretazione della volontà delle parti, come dallo stesso emergente, si ritengono integrati tutti gli elementi essenziali affinché lo stesso possa considerarsi proposta contrattuale.
Inoltre, la sottoscrizione da parte dell'odierno ricorrente assume valenza di accettazione (come, peraltro, espressamente indicato nel documento), di modo che l'onere della prova relativo alla sussistenza del titolo contrattuale risulta compiutamente assolto.
Si richiama, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “costituisce accertamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, valutare se l'intesa raggiunta dai contraenti abbia ad oggetto un regolamento definitivo del rapporto ovvero un documento con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, e, nel compiere tale verifica, il giudice può fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c. per ricostruire la volontà delle parti, tenendo conto pagina 4 di 7 sia del loro comune comportamento, anche successivo, sia della disciplina complessiva dalle stesse dettata”. (Cass., sent. n. 14006 del 06/06/2017).
3.4 Parte ricorrente ha altresì rappresentato di aver più volte contestato a controparte il suo grave inadempimento: con comunicazione e-mail in data 02/06/2024 (cfr. doc. n. 9, fasc. ricorrente) e, successivamente con comunicazione pec in data 07/06/2024 (cfr. doc. n.
10, fasc. ricorrente), intimando altresì l'ultimazione dei lavori entro il 27/06/2024.
Pur riconoscendo al tenore letterale della predetta comunicazione astratta idoneità ad integrare di diffida ad adempiere, nel caso di specie tale meccanismo di risoluzione stragiudiziale del contratto – idoneo a determinare lo scioglimento ope legis del vincolo contrattuale con effetti retroattivi – non può ritenersi operante.
Trattandosi, infatti, di atto unilaterale recettizio, la produzione dei suoi effetti è subordinata alla conoscibilità da parte del destinatario del contenuto dell'atto.
Va rilevato che lo strumento di trasmissione concretamente utilizzato, ossia l'invio a mezzo posta elettronica certificata, comporta che parte ricorrente debba comprovare l'avvenuta consegna mediante produzione della relativa ricevuta.
L'assenza di tale prova nel caso in esame non consente di ritenere certo che il rimedio solutorio sia stato reso conoscibile a controparte e dunque efficace.
3.5 Cionondimeno, merita accoglimento la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Il ricorrente ha allegato la mancata esecuzione dei lavori, rappresentandone il mero avvio con la predisposizione dello scavo iniziale (cfr. doc. n. 6 fasc. ricorrente); l'onere di provare l'esatto adempimento dell'esecuzione dei lavori ovvero che l'inadempimento sia dipeso da circostanze alla stessa non imputabili, gravante sul resistente, non è stato adempiuto, stante la mancata costituzione in giudizio.
Con riguardo alla valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c., è fuori di dubbio che il mancato completamento dei lavori commissionati abbia inciso in maniera apprezzabile e determinante sull'equilibrio contrattuale, tanto in astratto – con riferimento agli obblighi gravanti per legge sull'appaltatore – quanto in concreto, in ragione del pregiudizio effettivo lamentato dal pagina 5 di 7 ricorrente e della mancata esecuzione delle obbligazioni primarie dedotte in contratto (in tal senso Cass., n. 22521/2011 e n. 6548/2010).
3.6 Ciò posto, parte ricorrente ha fornito la prova in ordine alla corresponsione in favore di di somme di denaro ed altri beni mobili a titolo di acconto sul Controparte_1
prezzo concordato, come da documentazione prodotta e precisamente: euro 12.200,00 a mezzo bonifico bancario con accredito in data 01/02/2024 (cfr. doc. n. 2, fasc. ricorrente), euro 2.000,00 a mezzo di consegna di telefoni cellulari il cui valore è stato concordemente convenuto tra le parti (cfr. doc. n. 4, fasc. ricorrente) ed euro 6.100,00 a mezzo bonifico bancario con accredito in data 03/05/2024 (cfr. doc. n. 8, fasc. ricorrente). E così per complessivi euro 20.300,00 in questa sede oggetto di domanda restitutoria.
Stante la retroattività degli effetti della risoluzione contrattuale, la ricorrente va condannata alla restituzione, in favore del ricorrente del suddetto importo, ricevuto a titolo di acconto per l'esecuzione del contratto risolto.
Spettano, altresì, gli interessi legali, ex art. 1284 c.c., dalla data di ciascun pagamento al saldo.
4. Quanto alla richiesta di condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. si osserva che la fattispecie di cui al primo comma è da inquadrarsi quale proiezione processuale dell'art. 2043 c.c. e che parte istante non ha fornito la prova del danno subito nonché dell'elemento soggettivo di dolo o colpa grave in capo all'altra parte.
Si richiama, sul punto, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la parte vittoriosa che assume di essere stata danneggiata dalla condotta processuale del soccombente ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti normativi della responsabilità della controparte, ossia la sussistenza dell'elemento "oggettivo" e di quello
"soggettivo" della fattispecie (cfr. Cass. sent. n. 24645 del 27/11/2007).
Quanto all'ipotesi di cui al terzo comma, la stessa rappresenta una sanzione di carattere pubblicistico volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. È un'ipotesi di lite temeraria che può prescindere alla domanda di parte e prescinde dalla prova del danno derivato dalla condotta processuale della controparte, ma non prescinde dalla mala fede o colpa grave. (in tal senso, Cass., sent. n. 21570 del 30/11/2012)
pagina 6 di 7 In carenza di prova delle summenzionate circostanze, la domanda deve essere respinta.
5. Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano nel dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del
2014 calcolati per tutte le fasi del presente giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 ed euro 26.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso;
- dichiara la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento di e, Controparte_1 per l'effetto
- condanna al pagamento, a titolo restitutorio, in favore di Controparte_1 Parte_1
del complessivo importo di euro 20.300,00, oltre interessi nella misura legale dalla data di ciascun pagamento al saldo.
- condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
euro 545,00 per anticipazioni ed in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
Pavia, 3 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
pagina 7 di 7