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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2024, n. 18437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18437 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 18457/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente Silvia Albano Giudice rel.
Damiana Colla Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 18457/2024 promossa da nato il [...] a [...], Telengana (IND), e domiciliato a Parte_1 Roma in Via degli Ortaggi n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. ELIDE DI PUMPO (C.F. ); C.F._1
- ricorrente -
contro
, rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente contumace - e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 30/04/2024 l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Roma aveva rigettato la sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Esponeva che era arrivato in Italia il 07/03/2021 con un regolare visto per motivi di studio, ottenuto in seguito all'accettazione della richiesta di iscrizione per l'anno accademico 2020/2021 presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata- Facoltà di Ingegneria Meccanica;
che aveva tempestivamente presentato alla Questura di Roma l'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio ma a causa della chiusura degli uffici universitari per l'emergenza Covid-19 non era riuscito a procedere all'iscrizione all'anno accademico nei termini, con conseguente rigetto della richiesta di permesso di soggiorno da parte della CP_2 che aveva dunque preso contatti con l'Università di Cassino, la quale però non aveva accettato la sua domanda perché sprovvisto di un valido visto per l'anno accademico 2021/2022; che, impossibilitato a fare ritorno in India sia per i costi del viaggio che per la crisi pandemica che affliggeva il paese d'origine, a fronte di un colloquio telefonico con la responsabile del dipartimento di ingegneria la quale aveva confermato che l'Università di Cassino avrebbe accettato l'iscrizione qualora fosse stato in possesso di un valido permesso di soggiorno, in data 13/12/2021 aveva presentato domanda di protezione speciale alla Questura di Roma;
che solo dopo anni, in data 19/04/2024, la Questura di Roma aveva emesso il provvedimento di rigetto, basato unicamente sul parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale, senza considerare che dal suo arrivo in Italia aveva dimostrato la sua volontà di continuare gli studi e l'impegno nel perseguire un'integrazione sociale e lavorativa.
Chiedeva dunque che venisse annullato il provvedimento impugnato e che venisse ordinato alla Questura di rilasciargli un permesso di soggiorno per protezione speciale.
A sostegno della domanda il ricorrente ha depositato la seguente documentazione: copia di comunicazione cessione di fabbricato;
certificato di conoscenza della lingua italiana, livello A2; comunicazione UNILAV di contratto di lavoro a tempo indeterminato come bracciante agricolo e relative buste paga;
copia contratto di prestazione occasionale come corriere e fatture del mese di settembre 2024. Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_3
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7.
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_4 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6 ES c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9 commerciali ( e ME Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero:
(i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di avere avviato in Italia un positivo percorso di integrazione lavorativa, nonostante l'impossibilità di accedere all'istruzione universitaria, motivo che lo aveva condotto in Italia nel 2021 con un regolare visto d'ingresso (dal parere negativo della Commissione territoriale allegato al ricorso si evince che in sede amministrativa il ricorrente aveva prodotto documentazione relativa agli studi in India;
lettera di ammissione alla facoltà di ingegneria dell'Università di Tor Vergata;
documentazione relativa al visto rilasciata dal Consolato d'Italia a Mumbai). Come attestato dalla documentazione in atti, egli ha lavorato con regolare contratto come bracciante agricolo (v. comunicazione UNILAV e buste paga in atti) e attualmente ha un impiego come rider (v. contratto e fatture in atti); ha inoltre trovato una sistemazione alloggiativa e ha frequentato un corso di lingua italiana, conseguendo un attestato di livello A2.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7.
Considerato che
solo in questa sede è stata fornita documentazione sufficiente ad attestare l'inserimento sociale e lavorativo del ricorrente, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di nato il [...] a [...], Telengana Parte_1
(IND), al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 14/11/2024
Il Presidente
dott. Francesco Crisafulli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da:
Francesco Crisafulli Presidente Silvia Albano Giudice rel.
Damiana Colla Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 18457/2024 promossa da nato il [...] a [...], Telengana (IND), e domiciliato a Parte_1 Roma in Via degli Ortaggi n. 12, rappresentato e difeso dall'avv. ELIDE DI PUMPO (C.F. ); C.F._1
- ricorrente -
contro
, rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente contumace - e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 30/04/2024 l'odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Roma aveva rigettato la sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Esponeva che era arrivato in Italia il 07/03/2021 con un regolare visto per motivi di studio, ottenuto in seguito all'accettazione della richiesta di iscrizione per l'anno accademico 2020/2021 presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata- Facoltà di Ingegneria Meccanica;
che aveva tempestivamente presentato alla Questura di Roma l'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio ma a causa della chiusura degli uffici universitari per l'emergenza Covid-19 non era riuscito a procedere all'iscrizione all'anno accademico nei termini, con conseguente rigetto della richiesta di permesso di soggiorno da parte della CP_2 che aveva dunque preso contatti con l'Università di Cassino, la quale però non aveva accettato la sua domanda perché sprovvisto di un valido visto per l'anno accademico 2021/2022; che, impossibilitato a fare ritorno in India sia per i costi del viaggio che per la crisi pandemica che affliggeva il paese d'origine, a fronte di un colloquio telefonico con la responsabile del dipartimento di ingegneria la quale aveva confermato che l'Università di Cassino avrebbe accettato l'iscrizione qualora fosse stato in possesso di un valido permesso di soggiorno, in data 13/12/2021 aveva presentato domanda di protezione speciale alla Questura di Roma;
che solo dopo anni, in data 19/04/2024, la Questura di Roma aveva emesso il provvedimento di rigetto, basato unicamente sul parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale, senza considerare che dal suo arrivo in Italia aveva dimostrato la sua volontà di continuare gli studi e l'impegno nel perseguire un'integrazione sociale e lavorativa.
Chiedeva dunque che venisse annullato il provvedimento impugnato e che venisse ordinato alla Questura di rilasciargli un permesso di soggiorno per protezione speciale.
A sostegno della domanda il ricorrente ha depositato la seguente documentazione: copia di comunicazione cessione di fabbricato;
certificato di conoscenza della lingua italiana, livello A2; comunicazione UNILAV di contratto di lavoro a tempo indeterminato come bracciante agricolo e relative buste paga;
copia contratto di prestazione occasionale come corriere e fatture del mese di settembre 2024. Il , sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_3
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Non trova, infatti, applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7.
Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_1
Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_2
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La Per_3 CP_4 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_4
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_6 ES c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_7 Per_8 Per_9 commerciali ( e ME Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie
(talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero:
(i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente ha dimostrato di avere avviato in Italia un positivo percorso di integrazione lavorativa, nonostante l'impossibilità di accedere all'istruzione universitaria, motivo che lo aveva condotto in Italia nel 2021 con un regolare visto d'ingresso (dal parere negativo della Commissione territoriale allegato al ricorso si evince che in sede amministrativa il ricorrente aveva prodotto documentazione relativa agli studi in India;
lettera di ammissione alla facoltà di ingegneria dell'Università di Tor Vergata;
documentazione relativa al visto rilasciata dal Consolato d'Italia a Mumbai). Come attestato dalla documentazione in atti, egli ha lavorato con regolare contratto come bracciante agricolo (v. comunicazione UNILAV e buste paga in atti) e attualmente ha un impiego come rider (v. contratto e fatture in atti); ha inoltre trovato una sistemazione alloggiativa e ha frequentato un corso di lingua italiana, conseguendo un attestato di livello A2.
In considerazione di quanto esposto e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7.
Considerato che
solo in questa sede è stata fornita documentazione sufficiente ad attestare l'inserimento sociale e lavorativo del ricorrente, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di nato il [...] a [...], Telengana Parte_1
(IND), al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 14/11/2024
Il Presidente
dott. Francesco Crisafulli