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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/09/2025, n. 869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 869 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 156/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 156/2025 promossa dalla sig.ra:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Vittorio 18, CF , elettivamente domiciliata in Genova, Via Palestro 2/4, C.F._1 presso lo studio e la persona dell'avv. Anna Fusco che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso (PEC: Email_1
-ricorrente-
CONTRO
l (c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in Genova,
Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Lolli, dall'avv. Pietro Capurso, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato telematicamente il 16.1.2025, la sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio l'INPS, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia Il Giudice del Lavoro di Genova, respinta ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, riconoscere il diritto della ricorrente alla percezione della pensione di vecchiaia a fare data dal
01.08.2024, nonché della pensione supplementare, condannare conseguentemente INPS a liquidare le prestazioni e a corrispondere gli arretrati con gli accessori di legge dal dovuto alla data dell'effettivo pagamento.
Vinte le spese di giudizio con distrazione a favore del legale antistatario che dichiara di averle anticipate”
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo al Tribunale di “respingere la domanda avversaria perché inammissibile ed infondata in fatto e diritto. Spese come per legge”.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione del teste Tes_1
[...]
All'esito della prova orale, il Tribunale ha invitato l'INPS a valutare la possibilità di percorrere una diversa soluzione interpretativa (cioè quella per cui, ai fini della maturazione del diritto a pensione con la decorrenza richiesta, “il periodo di riferimento in relazione all'anno 1976 sia quello tra il 1°.
7.76 e il 31.12.1976”).
Dopo un breve rinvio per le verifiche del caso, l'INPS ha dato atto dell'intervenuta definizione della vertenza in sede amministrativa, depositando “il provvedimento di accoglimento della domanda, con comunicazione di liquidazione della pensione a decorrere dal 1° agosto
2024” (precisando che: “Il provvedimento contiene il dettaglio della contribuzione e i dati di calcolo utilizzati per la liquidazione della pensione. Gli arretrati spettanti verranno corrisposti entro il mese di luglio 2025”). Ha chiesto, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese (memoria dep. 2.6.2025).
Dopo un ulteriore breve rinvio, per consentire, in questo caso alla ricorrente, le proprie verifiche, nell'odierna udienza il difensore della medesima parte ha rappresentato che “nel mese di settembre la prestazione è stata trasformata da provvisoria in definitiva, è in corso di pagamento e la ricorrente ha ricevuto il pagamento degli arretrati”; ha chiesto, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per le spese.
Il difensore dell'INPS ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la compensazione delle spese.
2 Deve conseguentemente ritenersi che siano venuti meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In assenza di accordo, le spese di lite debbono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e, dunque, dell'intervenuto riconoscimento del diritto;
esse vengono liquidate come in dispositivo, a carico dell'INPS, sulla base del valore di causa (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, considerate le limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e la modesta attività processuale), con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.638,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Anna FUSCO.
Genova, il 23 settembre 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 156/2025 promossa dalla sig.ra:
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Vittorio 18, CF , elettivamente domiciliata in Genova, Via Palestro 2/4, C.F._1 presso lo studio e la persona dell'avv. Anna Fusco che la rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso (PEC: Email_1
-ricorrente-
CONTRO
l (c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore - corrente in Roma - elettivamente domiciliato in Genova,
Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Cinzia Lolli, dall'avv. Pietro Capurso, dall'avv. Lilia Bonicioli e dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito del dott. Notaio in Fiumicino Persona_1
-convenuto-
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato telematicamente il 16.1.2025, la sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio l'INPS, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia Il Giudice del Lavoro di Genova, respinta ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, riconoscere il diritto della ricorrente alla percezione della pensione di vecchiaia a fare data dal
01.08.2024, nonché della pensione supplementare, condannare conseguentemente INPS a liquidare le prestazioni e a corrispondere gli arretrati con gli accessori di legge dal dovuto alla data dell'effettivo pagamento.
Vinte le spese di giudizio con distrazione a favore del legale antistatario che dichiara di averle anticipate”
L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo al Tribunale di “respingere la domanda avversaria perché inammissibile ed infondata in fatto e diritto. Spese come per legge”.
La causa è stata istruita documentalmente e con l'escussione del teste Tes_1
[...]
All'esito della prova orale, il Tribunale ha invitato l'INPS a valutare la possibilità di percorrere una diversa soluzione interpretativa (cioè quella per cui, ai fini della maturazione del diritto a pensione con la decorrenza richiesta, “il periodo di riferimento in relazione all'anno 1976 sia quello tra il 1°.
7.76 e il 31.12.1976”).
Dopo un breve rinvio per le verifiche del caso, l'INPS ha dato atto dell'intervenuta definizione della vertenza in sede amministrativa, depositando “il provvedimento di accoglimento della domanda, con comunicazione di liquidazione della pensione a decorrere dal 1° agosto
2024” (precisando che: “Il provvedimento contiene il dettaglio della contribuzione e i dati di calcolo utilizzati per la liquidazione della pensione. Gli arretrati spettanti verranno corrisposti entro il mese di luglio 2025”). Ha chiesto, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese (memoria dep. 2.6.2025).
Dopo un ulteriore breve rinvio, per consentire, in questo caso alla ricorrente, le proprie verifiche, nell'odierna udienza il difensore della medesima parte ha rappresentato che “nel mese di settembre la prestazione è stata trasformata da provvisoria in definitiva, è in corso di pagamento e la ricorrente ha ricevuto il pagamento degli arretrati”; ha chiesto, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere, insistendo per le spese.
Il difensore dell'INPS ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo per la compensazione delle spese.
2 Deve conseguentemente ritenersi che siano venuti meno ogni ragione di contrasto tra le parti e l'interesse a coltivare, da parte di esse, la presente causa, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In assenza di accordo, le spese di lite debbono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale e, dunque, dell'intervenuto riconoscimento del diritto;
esse vengono liquidate come in dispositivo, a carico dell'INPS, sulla base del valore di causa (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, considerate le limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e la modesta attività processuale), con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.638,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Anna FUSCO.
Genova, il 23 settembre 2025.
IL GIUDICE
Stefano Grillo
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