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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 14/01/2026, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 369/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
09/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO RE, AT
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 09/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5545/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via G.ppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 10 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1146/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO e pubblicata il 07/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620219000385968000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620080010913314 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620080010913314 IRPEF-ALTRO 2004 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620080010913314 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620080010913314 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: AGE, adesione ai motivi d'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1146/2023 depositata il 7/6/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. 4, ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Resistente_1, avverso l'intimazione di pagamento relativa alle maggiori imposte Irpef, Irap e IVA dovute per l'anno di imposta 2006, liquidate in euro 9.972,50 ex art. 36 bis DPR 600/73, ritenendo la carenza di prova sulla regolare notifica della prodromica cartella di pagamento.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'AGER ha proposto appello deducendo, con allegazioni documentali, la validità ed efficacia della notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti, rilevanti anche per gli effetti interruttivi, tra i quali la comunicazione d'iscrizione ipotecaria.
Nella costituzione in giudizio, l'AGE ha aderito ai motivi d'appello, eccependo la regolarità della notifica degli atti tributari e l'inammissibilità del ricorso.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 9/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In conformità alle risultanze processuali, come confermate ed integrate nella produzione d'appello, il Collegio ritiene la piena fondatezza dei motivi di gravame, in considerazione della validità ed efficacia della notifica della cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento, e degli atti interruttivi della prescrizione, con particolare riferimento alla comunicazione d'iscrizione ipotecaria.
L'appello è pertanto accolto con la riforma della sentenza impugnata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, per il grado d'appello, in complessivi euro 800 (ottocento), da ripartire in quote uguali tra AGER e AGE, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, accoglie l'appello e riforma la sentenza appellata. Condanna la parte contribuente al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello, che liquida in complessivi euro 800 (ottocento), ripartiti in quote uguali tra AGER e AGE, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
09/09/2024 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CARRARA CARMELO, Presidente
PILATO RE, AT
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 09/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5545/2023 depositato il 20/12/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via G.ppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 10 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Domicilio Difensore
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1146/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO e pubblicata il 07/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620219000385968000 IRPEF-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620080010913314 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620080010913314 IRPEF-ALTRO 2004 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620080010913314 IVA-ALTRO 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620080010913314 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento appello e riforma sentenza impugnata;
Resistente/Appellato: AGE, adesione ai motivi d'appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza n. 1146/2023 depositata il 7/6/2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, Sez. 4, ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Resistente_1, avverso l'intimazione di pagamento relativa alle maggiori imposte Irpef, Irap e IVA dovute per l'anno di imposta 2006, liquidate in euro 9.972,50 ex art. 36 bis DPR 600/73, ritenendo la carenza di prova sulla regolare notifica della prodromica cartella di pagamento.
Avverso la sentenza di accoglimento, l'AGER ha proposto appello deducendo, con allegazioni documentali, la validità ed efficacia della notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti, rilevanti anche per gli effetti interruttivi, tra i quali la comunicazione d'iscrizione ipotecaria.
Nella costituzione in giudizio, l'AGE ha aderito ai motivi d'appello, eccependo la regolarità della notifica degli atti tributari e l'inammissibilità del ricorso.
Il giudizio è stato discusso nella pubblica udienza del 9/9/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In conformità alle risultanze processuali, come confermate ed integrate nella produzione d'appello, il Collegio ritiene la piena fondatezza dei motivi di gravame, in considerazione della validità ed efficacia della notifica della cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento, e degli atti interruttivi della prescrizione, con particolare riferimento alla comunicazione d'iscrizione ipotecaria.
L'appello è pertanto accolto con la riforma della sentenza impugnata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, per il grado d'appello, in complessivi euro 800 (ottocento), da ripartire in quote uguali tra AGER e AGE, oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della SICILIA (ex Commissione Tributaria Regionale della SICILIA),
Sezione 12, accoglie l'appello e riforma la sentenza appellata. Condanna la parte contribuente al pagamento delle spese processuali del giudizio d'appello, che liquida in complessivi euro 800 (ottocento), ripartiti in quote uguali tra AGER e AGE, oltre accessori di legge se dovuti.