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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 656/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 656/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Int. 1, Avezzano (AQ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela
Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Avezzano (AQ), via XX
Settembre 426/E come da procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], domiciliato Parte_2 C.F._2 in Avezzano, Via Bagnoli 151, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Presutti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano (AQ), via Via Carso n.8, come da procura in calce al ricorso congiunto;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 20.09.2024, chiedono, concordemente, regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale per i figli minori e SO Per_2
, nati fuori dal matrimonio, alle seguenti
[...]
CONDIZIONI Per_
“1.i figli e verranno affidati in via esclusiva alla madre che potrà assumere Per_1 qualunque decisione riguardo ai figli, anche quelle più importanti per i minori, quali salute, educazione, istruzione e residenza abituale, senza dover interpellare il padre degli stessi;
2.i figli continueranno ad abitare nella casa familiare unitamente alla madre a cui viene assegnata
l'abitazione e da cui il signor se n'è già allontanato portando con sé i suoi effetti Parte_2 personali;
3.allo stato attuale il diritto di visita del padre viene sospeso, almeno sino a quando i minori non avranno completato il percorso di ascolto;
dopo tale momento qualunque modifica sul diritto di visita dovrà tener conto della volontà dei ragazzi stante l'età degli stessi (17 anni – 15 Per_1
Per_ anni );
4.il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla signora mediante Parte_1 bonifico sul conto corrente intestato alla stessa ( IBAN [...], la Per_ somma di euro 250,00 (di cui euro 125,00 per il figlio ed euro 125,00 per la figlia ) Per_1
a partire dal corrente mese di luglio 2024.
5.Detto pagamento di complessivi euro 250,00 mensili dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese. La predetta somma è soggetta a rivalutazione monetaria automatica secondo gli Indici Istat, purché l'indice sia positivo.
6.Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli come da
Protocollo d'Intesa sulle Spese Straordinarie siglato tra il Tribunale Civile di Avezzano e il C.O.A. in data 11/12/19, che si considera parte integrante del presente atto. Le parti espressamente prevedono che le spese per gli abbonamenti degli autobus dei due minori sono spese straordinarie che andranno ripartite al 50%;
7.l'assegno universale dell'Inps verrà percepito esclusivamente dalla madre quale genitore affidatario esclusivo dei minori già dal prossimo mese di luglio 2024;
2
8.Il signor si impegna a seguire un percorso di formazione, di aiuto e di ascolto Parte_2 finalizzato a recuperare il rapporto con i figli minori. Inoltre, si impegna a non avvicinarsi ed a non contattare la compagna per nessuna ragione e a non frequentare e/o stazionare nei luoghi in cui è presente la stessa;
9.il signor a prescindere da quando verrà emesso il provvedimento giudiziario Parte_2 invocato con il presente ricorso congiunto, si impegna a versare gli importi dovuti a titolo di mantenimento per i minori a partire dal mese di luglio 2024.”
All'udienza del 19/02/2025, la difesa di ha chiesto “che venga dichiarata Parte_1 improcedibile la procedura previa liquidazione delle spese legali, essendo la parte Ammesso ammessa al patrocinio a spese dello stato.”, mentre la difesa di ha dichiarato Parte_2
l'indisponibilità del predetto di confermare le condizioni di cui al ricorso, considerato il peggioramento della propria condizione economica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso su domanda congiunta ex art.473 bis.51 c.p.c. depositato dalle parti in data
20 settembre 2024, hanno chiesto la Parte_3
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei due figli minori, nati fuori dal matrimonio, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
I ricorrenti hanno dedotto di aver intrattenuto una relazione more uxorio per oltre 25 anni, dalla quale sono nati quattro figli, dei quali due ad oggi ancora minorenni: SO
, nato il [...] e , nata il [...].
[...] Persona_2
Venuta meno l'unione spirituale e materiale tra gli stessi, gli odierni ricorrenti hanno adìto questo Tribunale al fine di ottenere un provvedimento che regolamenti l'affidamento e le modalità di mantenimento dei minori.
All'udienza del 13 novembre 2024, dinanzi al giudice istruttore, le parti hanno rappresentato che è sottoposto alla misura cautelare del divieto di Parte_2
avvicinamento nei confronti di e, pertanto, hanno chiesto di disporre la Parte_1 trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per una più agevole definizione.
3 All'udienza del 19 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il difensore di ha richiesto al Tribunale di adottare le Parte_1
misure ritenute idonee per salvaguardare l'incolumità della signora e dei suoi Pt_1 figli e di disporre che il pagamento del mantenimento dovuto dal padre per i figli venga effettuato direttamente dall'Inps, tenuto a corrispondere mensilmente la pensione al
. Pt_2
Il giudice istruttore, rilevata la natura consensuale del presente giudizio, iscritto alla volontaria giurisdizione, con applicazione del rito previsto dall'art. 473bis.51 c.p.c., ha invitato le parti a depositare eventuali integrazioni dell'accordo introduttivo sottoscritte da entrambe.
L'udienza del 12 febbraio 2025 è stata poi differita al 19 febbraio 2025 al fine di verificare la persistenza di un accordo in merito alle condizioni originarie del ricorso ovvero rispetto ad eventuali modiche/integrazioni.
All'udienza del 19 febbraio 2025 il giudice, preso atto dell'assenza di un accordo, ha riservato la causa al collegio per la decisione.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia improcedibile, essendo venuto meno il consenso delle parti in merito alle condizioni indicate nel ricorso.
Alla luce delle allegazioni delle parti, le mutate circostanze di fatto hanno indotto i genitori a revocare il consenso precedentemente prestato rispetto alle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori.
Essendo venuto meno il consenso, il presente ricorso, iscritto in volontaria giurisdizione in quanto instaurato ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., è divenuto improcedibile, in quanto carente di un presupposto essenziale per l'accoglimento della domanda congiunta.
3. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'intera vicenda, delle ragioni della revoca del consenso, anche considerato che tale circostanza si è verificata in capo ad entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
4 DICHIARA improcedibile il ricorso.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 656/2024 V.G. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], Int. 1, Avezzano (AQ), rappresentata e difesa dall'avv. Daniela
Bianchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Avezzano (AQ), via XX
Settembre 426/E come da procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], domiciliato Parte_2 C.F._2 in Avezzano, Via Bagnoli 151, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Presutti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Avezzano (AQ), via Via Carso n.8, come da procura in calce al ricorso congiunto;
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, figli nati fuori dal matrimonio.
1 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 20.09.2024, chiedono, concordemente, regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale per i figli minori e SO Per_2
, nati fuori dal matrimonio, alle seguenti
[...]
CONDIZIONI Per_
“1.i figli e verranno affidati in via esclusiva alla madre che potrà assumere Per_1 qualunque decisione riguardo ai figli, anche quelle più importanti per i minori, quali salute, educazione, istruzione e residenza abituale, senza dover interpellare il padre degli stessi;
2.i figli continueranno ad abitare nella casa familiare unitamente alla madre a cui viene assegnata
l'abitazione e da cui il signor se n'è già allontanato portando con sé i suoi effetti Parte_2 personali;
3.allo stato attuale il diritto di visita del padre viene sospeso, almeno sino a quando i minori non avranno completato il percorso di ascolto;
dopo tale momento qualunque modifica sul diritto di visita dovrà tener conto della volontà dei ragazzi stante l'età degli stessi (17 anni – 15 Per_1
Per_ anni );
4.il padre contribuirà al mantenimento dei figli versando alla signora mediante Parte_1 bonifico sul conto corrente intestato alla stessa ( IBAN [...], la Per_ somma di euro 250,00 (di cui euro 125,00 per il figlio ed euro 125,00 per la figlia ) Per_1
a partire dal corrente mese di luglio 2024.
5.Detto pagamento di complessivi euro 250,00 mensili dovrà avvenire entro il giorno 5 di ogni mese. La predetta somma è soggetta a rivalutazione monetaria automatica secondo gli Indici Istat, purché l'indice sia positivo.
6.Ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli come da
Protocollo d'Intesa sulle Spese Straordinarie siglato tra il Tribunale Civile di Avezzano e il C.O.A. in data 11/12/19, che si considera parte integrante del presente atto. Le parti espressamente prevedono che le spese per gli abbonamenti degli autobus dei due minori sono spese straordinarie che andranno ripartite al 50%;
7.l'assegno universale dell'Inps verrà percepito esclusivamente dalla madre quale genitore affidatario esclusivo dei minori già dal prossimo mese di luglio 2024;
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8.Il signor si impegna a seguire un percorso di formazione, di aiuto e di ascolto Parte_2 finalizzato a recuperare il rapporto con i figli minori. Inoltre, si impegna a non avvicinarsi ed a non contattare la compagna per nessuna ragione e a non frequentare e/o stazionare nei luoghi in cui è presente la stessa;
9.il signor a prescindere da quando verrà emesso il provvedimento giudiziario Parte_2 invocato con il presente ricorso congiunto, si impegna a versare gli importi dovuti a titolo di mantenimento per i minori a partire dal mese di luglio 2024.”
All'udienza del 19/02/2025, la difesa di ha chiesto “che venga dichiarata Parte_1 improcedibile la procedura previa liquidazione delle spese legali, essendo la parte Ammesso ammessa al patrocinio a spese dello stato.”, mentre la difesa di ha dichiarato Parte_2
l'indisponibilità del predetto di confermare le condizioni di cui al ricorso, considerato il peggioramento della propria condizione economica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso su domanda congiunta ex art.473 bis.51 c.p.c. depositato dalle parti in data
20 settembre 2024, hanno chiesto la Parte_3
regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei due figli minori, nati fuori dal matrimonio, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
I ricorrenti hanno dedotto di aver intrattenuto una relazione more uxorio per oltre 25 anni, dalla quale sono nati quattro figli, dei quali due ad oggi ancora minorenni: SO
, nato il [...] e , nata il [...].
[...] Persona_2
Venuta meno l'unione spirituale e materiale tra gli stessi, gli odierni ricorrenti hanno adìto questo Tribunale al fine di ottenere un provvedimento che regolamenti l'affidamento e le modalità di mantenimento dei minori.
All'udienza del 13 novembre 2024, dinanzi al giudice istruttore, le parti hanno rappresentato che è sottoposto alla misura cautelare del divieto di Parte_2
avvicinamento nei confronti di e, pertanto, hanno chiesto di disporre la Parte_1 trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per una più agevole definizione.
3 All'udienza del 19 febbraio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il difensore di ha richiesto al Tribunale di adottare le Parte_1
misure ritenute idonee per salvaguardare l'incolumità della signora e dei suoi Pt_1 figli e di disporre che il pagamento del mantenimento dovuto dal padre per i figli venga effettuato direttamente dall'Inps, tenuto a corrispondere mensilmente la pensione al
. Pt_2
Il giudice istruttore, rilevata la natura consensuale del presente giudizio, iscritto alla volontaria giurisdizione, con applicazione del rito previsto dall'art. 473bis.51 c.p.c., ha invitato le parti a depositare eventuali integrazioni dell'accordo introduttivo sottoscritte da entrambe.
L'udienza del 12 febbraio 2025 è stata poi differita al 19 febbraio 2025 al fine di verificare la persistenza di un accordo in merito alle condizioni originarie del ricorso ovvero rispetto ad eventuali modiche/integrazioni.
All'udienza del 19 febbraio 2025 il giudice, preso atto dell'assenza di un accordo, ha riservato la causa al collegio per la decisione.
2. Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso sia improcedibile, essendo venuto meno il consenso delle parti in merito alle condizioni indicate nel ricorso.
Alla luce delle allegazioni delle parti, le mutate circostanze di fatto hanno indotto i genitori a revocare il consenso precedentemente prestato rispetto alle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori.
Essendo venuto meno il consenso, il presente ricorso, iscritto in volontaria giurisdizione in quanto instaurato ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., è divenuto improcedibile, in quanto carente di un presupposto essenziale per l'accoglimento della domanda congiunta.
3. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto dell'intera vicenda, delle ragioni della revoca del consenso, anche considerato che tale circostanza si è verificata in capo ad entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
4 DICHIARA improcedibile il ricorso.
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 24 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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