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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 06/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
* * * * * * * * * * * *
in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1296 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2022, promosso da:
C.F. ) Email_1 C.F._1
DIFENSORE: Avv. SARA CIUFFI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. MARCO ROSSI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di fideiussione.
* * * * * * * * * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 28/01/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, assunta riserva in data 29/01/2025 all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 06/02/2025 con cui ha assegnato alle parti i termini di 20 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data 06/02/2025, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica.
In data 26/02/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 18/03/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica.
In data 21/03/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
1 * * * * * * * * * * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il
Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
* * *
Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice-opponente, in data 17.12.1998, a fronte Parte_1 dell'apertura di una linea di credito in favore della società Politeama di Controparte_2
SE e VE & C. S.n.c. da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., il sig. prestava garanzia fideiussoria fino a Lire 120.000.000. A seguito del mutamento Pt_1
della compagine sociale, in data 25/10/2002 confermò la garanzia prestata. In data
15/09/2008 il sig. cedeva tutte le partecipazioni nella società. In quest'ultima Pt_1 occasione l'istituto di credito non richiese la conferma o la concessione di nuova garanzia.
In data 06/10/2010 Monte dei Paschi di Siena intimava ai soci ed al fideiussore il
2 pagamento della somma di Euro 21.719,41. Con raccomandata del 28/07/2017 la banca revocava alla società tutti gli affidamenti concessi e comunicava il recesso da tutti i rapporti. In data 28.12.2018 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. cedeva pro soluto il credito vantato nei confronti della società Parte_2
a
[...] Controparte_1
Tutto ciò premesso, il sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
194/2022 Tribunale di Massa per i seguenti motivi.
1) il contratto di fideiussione sarebbe parzialmente nullo in quanto il punto n. 6 riprodurrebbe la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. contenuta nel modello ABI del 2002 dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento del 12/05/2005 n. 55 per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990. Dalla nullità di suddetta clausola conseguirebbe la decadenza del diritto della società ad escutere la garanzia per non aver azionato giudizialmente il credito nei confronti del debitore principale entro i termini di cui all'art. 1957 c.c.
2) Il fideiussore sarebbe stato liberato dall'obbligazione, ai sensi dell'art. 1956 c.c., in quanto la banca avrebbe continuato a concedere credito al debitore principale nonostante fosse a conoscenza del suo stato di insolvenza.
Chiedeva: in via principale, dichiarare la società decaduta Controparte_1 dal diritto di escutere la predetta garanzia fideiussoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.; in via subordinata, dichiarare la liberazione del fideiussore, Sig. , Parte_1 dalla garanzia prestata ai sensi e per gi effetti di cui all'art. 1956 c.c.; in ogni caso
“dichiarare l'inesigibilità e l'insussistenza del credito monitoriamente azionato dalla società
e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto
n.194/2022, emesso in data 06.04.2022 nel procedimento R.G. n.590/2022”. Con vittoria di spese di giudizio.
Parte convenuta-opposta, , si costituiva eccependo che: 1) la Controparte_1
fideiussione in oggetto era stata stipulata nel 1998, pertanto non potrebbe essere conforme al modello ABI adottato nel 2003; 2) tale modello ABI non sarebbe mai stato diffuso fra le banche associate;
3) la disciplina di cui alla L. n. 287/1990 (c.d antitrust) non si applicherebbe alla fideiussione in quanto quest'ultima sarebbe una proposta che proviene dal fideiussore e non dalla banca;
3) le deroghe peggiorative alla disciplina del
Codice civile soddisferebbero anche l'interesse del fideiussore, che vedrà finanziato il cliente bancario garantito;
4) nelle fideiussioni non esisterebbe un mercato concorrenziale
3 da tutelare, in quanto “la fideiussione è un “prodotto contrattuale” creato dal solo fideiussore e che può avere come destinataria solo la banca dichiaratasi disposta a finanziare il soggetto garantito”; 5) l'art. 1957 c.c. sarebbe inapplicabile poiché, nel contratto di specie, non sarebbe prevista una scadenza dell'obbligazione, in quanto la clausola n. 6 prevederebbe che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”; 6) in ogni caso “la lettera di revoca degli affidamenti, notificata al debitore il 10/8/2017 (doc. 6), quindi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (avvenuta in data 28/7/2017, come confessato altresì da controparte), è sufficiente ad escludere la decadenza prevista dall'art. 1957 cc”.
Chiedeva: il rigetto dell'opposizione. Con vittoria di spese, anche con riferimento al giudizio monitorio.
OSSERVA
Con riferimento alla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., si rileva che le
Sezioni Unite n. 41994/2021 hanno espresso il seguente, condivisibile, principio di diritto: "I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del
1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata
e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti" .
Nel caso di specie il contratto di fideiussione è stato stipulato in data 17/12/1998, mentre l'intesa dichiarata illegittima dal provvedimento della Banca d'Italia n. Contr 55/2005 per violazione dell'art. 2 L. 287/1990 è stata adottata dall' solo nell'ottobre 2002 e comunicato all'autorità di vigilanza il 07/03/2003.
Stante l'anteriorità del contratto di fideiussione rispetto all'intesa dichiarata illecita dalla Banca d'Italia, ai fini della prova della violazione della normativa antitrust, “in mancanza di un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita, gravava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990” (Trib. Roma sez. specializzata impresa n. 6749/2023).
Nel caso di specie, invece, parte attrice-opponente neppure ha allegato che prima del 2002 vi fosse un'intesa fra istituti di credito potenzialmente idonea a violare la disciplina antitrust.
4 Tutto ciò premesso, non può applicarsi il principio di diritto espresso dalle summenzionate Sezioni Unite che sanziona con la nullità parziale i contratti “a valle” riproduttivi di uno schema contrattuale frutto di un accordo anticoncorrenziale “a monte” che non è stato provato.
Non essendo dimostrato che la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. sia frutto di un'intesa anticoncorrenziale, essa deve essere considerata perfettamente legittima, come enunciato da consolidata giurisprudenza di legittimità: “La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, n.3989, Cassazione civile sez. III, 13/01/2025, n.835).
Di conseguenza il motivo di opposizione appare destituito di fondamento e deve essere rigettato.
Col secondo motivo di opposizione il sig. deduce che l'istituto di credito Pt_1 avrebbe continuato a concedere credito all'obbligato principale nonostante fosse a conoscenza del suo stato di insolvenza.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito: “Il fideiussore, il quale intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 1956 del codice civile, deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche;
l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussist e se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale” (Cassazione civile sez. III, 13/03/2024, n.6685,
Tribunale Roma sez. XVII, 04/06/2020, n.8102).
A sostegno della propria tesi, l'attore-opponente produce unicamente la raccomandata a.r del 06/10/2010 (doc. n. 5 allegato alla citazione) con la quale
Contr intimava il pagamento della somma pari ad Euro 21.719,41 e la raccomandata a.r. del 28/07/2017 (doc. n. 5 allegato alla citazione) con la quale l'istituto di credito revocava gli affidamenti, recedeva da ogni rapporto e classificava la posizione a sofferenza.
5 Dette produzioni sono atte a dimostrare unicamente l'inadempimento del debitore principale, mentre non possono provare il peggioramento delle sue condizioni economiche e tantomeno la conoscenza di tale aggravamento da parte del creditore garantito.
Di conseguenza anche questo motivo appare infondato.
Pertanto, in conclusione, la spiegata opposizione non può trovare accoglimento.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese processuali, sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, per i “Giudizi di cognizione davanti al tribunale”, scaglione di valore da Euro 26.001 Euro 52.000 (valore della causa: Euro 49.614,54, credito di cui al decreto ingiuntivo opposto), nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta;
2. DICHIARA TENUTO e, per l'effetto, CONDANNA a rifondere a Parte_1 [...]
le spese processuali del presente giudizio di opposizione, Controparte_1 che liquida in Euro 7.616,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e
C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Massa, in data 06.04.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
Settore civile
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in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di cognizione ordinaria, in primo grado, iscritto al N. 1296 R.G. A.C.C.
(Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi) dell'anno 2022, promosso da:
C.F. ) Email_1 C.F._1
DIFENSORE: Avv. SARA CIUFFI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE ATTRICE - OPPONENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
DIFENSORE: Avv. MARCO ROSSI
DOMICILIO ELETTO: come in atti
PARTE CONVENUTA – OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di fideiussione.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni definitive come da note di trattazione scritta depositate in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in data 28/01/2025, in modalità cartolare, davanti allo scrivente G.I. che, assunta riserva in data 29/01/2025 all'esito di tale udienza, ha sciolto la riserva con ordinanza depositata in data 06/02/2025 con cui ha assegnato alle parti i termini di 20 giorni, decorrenti dalla data della comunicazione, avvenuta in pari data 06/02/2025, della suddetta ordinanza, per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del primo termine, per il deposito di memorie di replica.
In data 26/02/2025 è scaduto il termine per il deposito di comparse conclusionali;
in data 18/03/2025 è scaduto il termine per il deposito di memorie di replica.
In data 21/03/2025 il fascicolo è stato, dal sistema informatico e dalla cancelleria, rimesso allo scrivente per la decisione.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette – quale parte fissa della sentenza facente parte del modello elettronico predisposto, in conformità ad una nota prassi virtuosa, dallo scrivente in funzione di attuazione del principio di economia processuale e del principio di ragionevole durata del processo – che la presente sentenza è redatta senza trascrizione letterale delle conclusioni delle parti, ma con indicazione delle medesime mediante rinvio specifico agli atti in cui sono contenute le conclusioni definitive, conformemente ad orientamento consolidato, espresso dalla Corte di Cassazione (e seguito altresì da altri tribunali, quali il
Tribunale Ordinario di Genova) sintetizzabile nella seguente massima:
«La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10853 del
05/05/2010; precedenti conformi: Sez. 1, Sentenza n. 16999 del 02/08/2007; Sez. 3,
Sentenza n. 4208 del 23/02/2007; Sez. 3, Sentenza n. 12991 del 31/05/2006; Sez. 2,
Sentenza n. 13785 del 22/07/2004).
La presente sentenza è altresì redatta senza esposizione dello svolgimento del processo.
L'art. 45, comma 17, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ha modificato l'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c., espungendo l'esposizione dello svolgimento del processo dal contenuto della sentenza.
Per espressa disposizione dell'art. 58, comma 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 la novella è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore di tale legge, 4 luglio 2009 (e, conseguentemente, a maggior ragione ai processi instaurati in data successiva).
Pertanto, il testo dell'art. 132 comma secondo n. 4) c.p.c. vigente ed applicabile al presente giudizio è il seguente: «4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione».
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Ciò posto, il Giudice,
RILEVATO CHE:
parte attrice-opponente, in data 17.12.1998, a fronte Parte_1 dell'apertura di una linea di credito in favore della società Politeama di Controparte_2
SE e VE & C. S.n.c. da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., il sig. prestava garanzia fideiussoria fino a Lire 120.000.000. A seguito del mutamento Pt_1
della compagine sociale, in data 25/10/2002 confermò la garanzia prestata. In data
15/09/2008 il sig. cedeva tutte le partecipazioni nella società. In quest'ultima Pt_1 occasione l'istituto di credito non richiese la conferma o la concessione di nuova garanzia.
In data 06/10/2010 Monte dei Paschi di Siena intimava ai soci ed al fideiussore il
2 pagamento della somma di Euro 21.719,41. Con raccomandata del 28/07/2017 la banca revocava alla società tutti gli affidamenti concessi e comunicava il recesso da tutti i rapporti. In data 28.12.2018 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. cedeva pro soluto il credito vantato nei confronti della società Parte_2
a
[...] Controparte_1
Tutto ciò premesso, il sig. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
194/2022 Tribunale di Massa per i seguenti motivi.
1) il contratto di fideiussione sarebbe parzialmente nullo in quanto il punto n. 6 riprodurrebbe la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. contenuta nel modello ABI del 2002 dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento del 12/05/2005 n. 55 per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990. Dalla nullità di suddetta clausola conseguirebbe la decadenza del diritto della società ad escutere la garanzia per non aver azionato giudizialmente il credito nei confronti del debitore principale entro i termini di cui all'art. 1957 c.c.
2) Il fideiussore sarebbe stato liberato dall'obbligazione, ai sensi dell'art. 1956 c.c., in quanto la banca avrebbe continuato a concedere credito al debitore principale nonostante fosse a conoscenza del suo stato di insolvenza.
Chiedeva: in via principale, dichiarare la società decaduta Controparte_1 dal diritto di escutere la predetta garanzia fideiussoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1957 c.c.; in via subordinata, dichiarare la liberazione del fideiussore, Sig. , Parte_1 dalla garanzia prestata ai sensi e per gi effetti di cui all'art. 1956 c.c.; in ogni caso
“dichiarare l'inesigibilità e l'insussistenza del credito monitoriamente azionato dalla società
e, per l'effetto, revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto
n.194/2022, emesso in data 06.04.2022 nel procedimento R.G. n.590/2022”. Con vittoria di spese di giudizio.
Parte convenuta-opposta, , si costituiva eccependo che: 1) la Controparte_1
fideiussione in oggetto era stata stipulata nel 1998, pertanto non potrebbe essere conforme al modello ABI adottato nel 2003; 2) tale modello ABI non sarebbe mai stato diffuso fra le banche associate;
3) la disciplina di cui alla L. n. 287/1990 (c.d antitrust) non si applicherebbe alla fideiussione in quanto quest'ultima sarebbe una proposta che proviene dal fideiussore e non dalla banca;
3) le deroghe peggiorative alla disciplina del
Codice civile soddisferebbero anche l'interesse del fideiussore, che vedrà finanziato il cliente bancario garantito;
4) nelle fideiussioni non esisterebbe un mercato concorrenziale
3 da tutelare, in quanto “la fideiussione è un “prodotto contrattuale” creato dal solo fideiussore e che può avere come destinataria solo la banca dichiaratasi disposta a finanziare il soggetto garantito”; 5) l'art. 1957 c.c. sarebbe inapplicabile poiché, nel contratto di specie, non sarebbe prevista una scadenza dell'obbligazione, in quanto la clausola n. 6 prevederebbe che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore”; 6) in ogni caso “la lettera di revoca degli affidamenti, notificata al debitore il 10/8/2017 (doc. 6), quindi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (avvenuta in data 28/7/2017, come confessato altresì da controparte), è sufficiente ad escludere la decadenza prevista dall'art. 1957 cc”.
Chiedeva: il rigetto dell'opposizione. Con vittoria di spese, anche con riferimento al giudizio monitorio.
OSSERVA
Con riferimento alla nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c., si rileva che le
Sezioni Unite n. 41994/2021 hanno espresso il seguente, condivisibile, principio di diritto: "I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del
1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata
e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti" .
Nel caso di specie il contratto di fideiussione è stato stipulato in data 17/12/1998, mentre l'intesa dichiarata illegittima dal provvedimento della Banca d'Italia n. Contr 55/2005 per violazione dell'art. 2 L. 287/1990 è stata adottata dall' solo nell'ottobre 2002 e comunicato all'autorità di vigilanza il 07/03/2003.
Stante l'anteriorità del contratto di fideiussione rispetto all'intesa dichiarata illecita dalla Banca d'Italia, ai fini della prova della violazione della normativa antitrust, “in mancanza di un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita, gravava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990” (Trib. Roma sez. specializzata impresa n. 6749/2023).
Nel caso di specie, invece, parte attrice-opponente neppure ha allegato che prima del 2002 vi fosse un'intesa fra istituti di credito potenzialmente idonea a violare la disciplina antitrust.
4 Tutto ciò premesso, non può applicarsi il principio di diritto espresso dalle summenzionate Sezioni Unite che sanziona con la nullità parziale i contratti “a valle” riproduttivi di uno schema contrattuale frutto di un accordo anticoncorrenziale “a monte” che non è stato provato.
Non essendo dimostrato che la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. sia frutto di un'intesa anticoncorrenziale, essa deve essere considerata perfettamente legittima, come enunciato da consolidata giurisprudenza di legittimità: “La decadenza sancita dall'art. 1957 c.c. del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti e che non ha natura vessatoria” (Cassazione civile sez. I, 17/02/2025, n.3989, Cassazione civile sez. III, 13/01/2025, n.835).
Di conseguenza il motivo di opposizione appare destituito di fondamento e deve essere rigettato.
Col secondo motivo di opposizione il sig. deduce che l'istituto di credito Pt_1 avrebbe continuato a concedere credito all'obbligato principale nonostante fosse a conoscenza del suo stato di insolvenza.
Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità e di merito: “Il fideiussore, il quale intenda far valere l'esclusione della propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 1956 del codice civile, deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate, cioè, deve dimostrare che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche;
l'onere di richiedere quell'autorizzazione non sussist e se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale” (Cassazione civile sez. III, 13/03/2024, n.6685,
Tribunale Roma sez. XVII, 04/06/2020, n.8102).
A sostegno della propria tesi, l'attore-opponente produce unicamente la raccomandata a.r del 06/10/2010 (doc. n. 5 allegato alla citazione) con la quale
Contr intimava il pagamento della somma pari ad Euro 21.719,41 e la raccomandata a.r. del 28/07/2017 (doc. n. 5 allegato alla citazione) con la quale l'istituto di credito revocava gli affidamenti, recedeva da ogni rapporto e classificava la posizione a sofferenza.
5 Dette produzioni sono atte a dimostrare unicamente l'inadempimento del debitore principale, mentre non possono provare il peggioramento delle sue condizioni economiche e tantomeno la conoscenza di tale aggravamento da parte del creditore garantito.
Di conseguenza anche questo motivo appare infondato.
Pertanto, in conclusione, la spiegata opposizione non può trovare accoglimento.
Le Spese Processuali
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese processuali, sono liquidate, ratione temporis, in applicazione del D.M. Giustizia
10 Marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 – in G.U., Serie Generale 02.04.2014, n. 77, entrato in vigore in data 03.04.2014), s.m.i., tra cui segnatamente il D.M. n. 147 del 13/08/2022, e delle allegate “Tabelle parametri forensi”, per i “Giudizi di cognizione davanti al tribunale”, scaglione di valore da Euro 26.001 Euro 52.000 (valore della causa: Euro 49.614,54, credito di cui al decreto ingiuntivo opposto), nei valori standard per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Massa, Settore civile, in composizione monocratica, nella persona del Dr. Alessandro Pellegri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni contraria o diversa domanda, istanza, azione, eccezione, deduzione e difesa, decide ciò che segue:
1. RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta;
2. DICHIARA TENUTO e, per l'effetto, CONDANNA a rifondere a Parte_1 [...]
le spese processuali del presente giudizio di opposizione, Controparte_1 che liquida in Euro 7.616,00, a titolo di compenso, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e
C.N.P.A., nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Massa, in data 06.04.2025.
Il GIUDICE MONOCRATICO
Dr. Alessandro PELLEGRI
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