TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/03/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 3593/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto altre ipotesi di responsabilità extracon- trattuale non ricomprese nelle altre materie e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Gaetano Bruno, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
in proprio e nella qualità di legale rappresen- Controparte_1
tante p.t. della , rappre- Controparte_2
sentato e difeso dall'avv.to Anna Bianchito, elettivamente domiciliato come in atti;
in qualità di legale rappresentante p.t. Controparte_3
della e della CP_2 Controparte_4
, elettivamente domiciliato come in atti;
[...]
- CONVENUTI –
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti cui per brevità si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun- que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato e successivo ricorso ex art
700 c.p.c., , conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, le Parrocchie convenute, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Dichiarare la illegittimità e/o intollerabilità delle lamentate immissioni ex art. 844 c.c. e, per lo effetto, in accogli- mento della domanda avente carattere reale e natura negatoria, di- spone inibitoria negativa che consiste nell'ordine di cessazione del funzionamento delle campane che provocano l'immissione ovvero ini- bitoria positiva per evitare turbative nel godimento della casa di abi- tazione degli attori condannando i convenuti al compimento di tutte le modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse o
a ridurre nei limiti della tollerabilità le lamentate immissioni del si- stema campanario delle due parrocchie, nonché condannare i conve- nuti al risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla lesione del diritto dominicale o per deprezzamento dell' immobile;
b) Acco- gliere la domanda risarcitoria di , avente carattere Parte_1
personale, intesa ad ottenere il risarcimento del pregiudizio derivato,
e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento dei danni alla salute di cui all'art. 32 costituzione, dei danni ex art. 2043 c.c., del danno ex art. 2059 c.c., del danno esistenziale per il mutamento del modo di vivere, del danno da diminuzione di valore e comunque al ri-
2 sarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, da quantificarsi in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa;
c) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfet- tario spese generali, cpa ed iva, con attribuzione al sottoscritto procu- ratore antistatario”.
L'attore precisava quanto segue: di essere proprietario di un villino, si- to in Mercato San Severino, località , (riportato in catasto edili- CP_4
zio alla partita 2845, fol. 15 n. 445 e in catasto terreni alla partita 7302, fol. 15, particelle 521 e 736) e di abitare presso l'immobile in questio- ne unitamente alla propria famiglia;
che il predetto villino si trova in mezzo a due chiese, quella di e quella di;
che il suono CP_2 CP_4
delle vicine campane per numero e costanza dei rintocchi nel corso della giornata e per l'intensità del rumore, assume la natura di fattore di inquinamento acustico ed è tale da impedire di svolgere le normali attività della vita quotidiana, ed in particolare di lavoro e studio;
che ciascuna campana, oltre ai rintocchi ogni mezz'ora ( dalle 07.00 alle
22.00 quella di Costa e dalle 08.00 alle 22.00 quella di Ospizio) effet- tua ritornelli (cd Saluti a Maria) alle ore 07,00 (Costa) e alle ore 08,00
(Ospizio) e poi entrambe alle ore 12,00 e alle ore 20,00, oltre a scam- panii continui, soprattutto pomeridiani e ad orari variabili, a seconda della stagione;
di aver accertato, tramite il proprio CTP, che il rumore supera la normale tollerabilità.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano i parroci delle menzionate chiese, i quali, chiedevano il rigetto, di tutte le do- mande contenute nell'atto di citazione in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, chiedevano la condanna al solo ripristino dei limiti così come accertati ed imposti, lasciando la indenne CP_2
3 dal risarcimento del danno, essendo lo stesso non provato da parte ri- corrente.
Nel corso della fase cautelare, con ordinanza del 9 ottobre 2023, il Tri- bunale letti gli atti di causa ed a scioglimento della riserva, rigettava la domanda, ritenendo non sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Avverso detto provvedimento, Parte_2
[..
, proponeva reclamo al Collegio chiedendone la riforma. Con ordi- nanza del 28/02/2025, il Collegio, in riforma dell'ordinanza impugna- ta, accoglieva la domanda proposta da , accertando Parte_1
l'intollerabilità di tali immissioni.
La causa principale veniva istruita solo documentalmente e successi- vamente rinviata per le conclusioni.
Rassegnate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Tanto atteso, s'impone di scrutinare la fondatezza della proposta do- manda.
Ai fini della decisione della causa va affermata in via preliminare la condivisione dell'orientamento giurisprudenziale e dottrinario, afferma- tosi dopo la risalente pronuncia della Corte costituzionale n. 247/74, se- condo cui in caso di immissioni sonore illecite sono esercitabili, alter- nativamente o cumulativamente, due azioni: una personale, fondata sull'art. 2043 c.c. e sull'art. 32 Cost. (disposizione, ormai ritenuta im- mediatamente precettiva in tutti i settori della responsabilità civile), che può esercitata, nei confronti del responsabile delle immissioni dannose per la salute, al fine di far cessare le immissioni stesse e ottenere il ri- sarcimento del pregiudizio all'integrità psico-fisica da loro provocato;
l'altra, di natura reale, fondata sull'art. 844 c.c. e soggetta alla disciplina di tale disposizione, che può essere esercitata, nei confronti del proprie-
4 tario del fondo vicino, per ottenere l'imposizione delle misure necessa- rie per far cessare le immissioni intollerabili in relazione a tutte le atti- vità esercitabili sul fondo interessato ed il risarcimento dei danni pro- vocati o eventualmente (nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 844 c.c.) un'indennità commisurata alla diminuzione di valore del fondo, determinata dall'esposizione alle immissioni.
Le due azioni tendono a sovrapporsi nella prassi giudiziaria, in quanto l'accertamento dell'illiceità delle immissioni spesso avviene in modo speculare, atteso che: a) nell'azione ex art. 844 c.c., ormai dalla fine de- gli anni '60, l'intollerabilità viene accertata con un criterio comparativo, secondo cui l'immissione di rumori diviene intollerabile quando supera di 3 db, o di 5 db nel periodo diurno, la rumorosità di fondo (intesa co- me il complesso di suoni di origine varia, continui e caratteristici di una determinata zona, ossia il c.d. "silenzio relativo", consistente in quel li- vello acustico che insiste per lo meno per il 95 % del tempo di osserva- zione, in conformità alla direttiva ISO 1996/71, e quindi nel livello mi- nimo più frequente, definito come il livello della distribuzione cumula- tiva superato per il 95 % del tempo, espresso dal valore statistico cumu- lativo LAF95), in quanto l'aumento di 3 db determina un raddoppio dell'intensità sonora se i suoni puri che sommano sono diversa intensità
e tale intensità crea una fonte di disturbo per l'uomo medio, tale da pre- cludere tutte le attività inerenti l'esercizio del suo diritto dominicale;
b) nell'azione ex art. 2043 cc e 32 Cost. l'accertamento della potenzialità lesiva della salute in relazione alle immissioni sonore avviene sulla ba- se dei medesimi criteri, in quanto il livello di intensità sonora raggiunto in caso di superamento del differenziale di 3 db è ritenuto idoneo ad in- cidere sull'equilibrio psico-fisico dell'uomo medio;
c) in entrambe le azioni si esclude la rilevanza della normativa pubblicistica (ad iniziare
5 dalla legge n. 447/96 per finire al DPR n. 304/01), in quanto finalizzata alla tutela della quiete pubblica e riguardante i rapporti tra l'autore delle immissioni rumorose e la collettività (a tutela della quale vigila l'ente pubblico preposto), mentre l'azione ex art. 844 c.c. è finalizzata alla tu- tela del diritto dominicale nei rapporti tra privati e l'azione ex art. 2043
c.c. e 32 Cost. è finalizzata alla tutela del diritto alla salute sempre nei rapporti tra privati e, d'altra parte, la misurazione delle immissioni se- condo la normativa pubblicistica si basa su valori espressi in LAeq, che rappresentano una media energetica nel tempo nel quale possono na- scondersi livelli di molto superiori al limite consentito, sicuramente pregiudizievoli del diritto alla salute e del diritto dominicale del singolo
(cfr., Tribunale Verona, sez. IV, 27/09/2011, in motivazione).
Tanto premesso, la domanda può trovare parziale accoglimento sulla base delle considerazioni che di seguito si riportano.
Al riguardo è sufficiente richiamare la CTU espletata in fase di reclamo al Collegio, dal dott. Ing. al quale venivano posti i se- Persona_1
guenti quesiti: “esaminati gli atti di causa, i documenti allegati e pro- dotti, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici, esperiti tutti gli accer- tamenti ritenuti necessari a) Accerti e descriva lo stato dei luoghi di causa e la tipologia della zona;
b) Accerti e descriva lo stato dell'immobile indicato in ricorso c) Dica il CTU se nell'abitazione del ricorrente si verificano immissioni di rumore, conseguenti allo svolgi- mento dell'attività (suono delle campane) delle resistenti con riferimen- to a tutte le condizioni possibili di utilizzo dei locali, d) Rilevi il CTU, con l'impiego di idonea strumentazione di rilevazione fonometrica, i li- velli delle suddette immissioni raffigurando e documentando l'anda- mento dell'evento sonoro associato all' immissione sonora;
e) Dica il
CTU se i valori delle suddette immissioni, rilevate presso l'abitazione
6 del ricorrente, superino i limiti di legge e/o superino i limiti della nor- male tollerabilità e accettabilità, f) accerti e descriva il CTU se da eventuali rumori e immissioni del tipo di quelli descritti in citazione possa derivare oppure no un danno o un pericolo di danno”.
In particolare, il CTU, con misurazioni effettuati all'interno degli am- bienti abitativi di , rispondenti ai criteri su indicati, ha Parte_1
accertato quanto segue: “…Dalla relazione di valutazione impatto acu- stico redatta dal tecnico competente, è emerso che: per quanto concer- ne la tutte le misure, eseguite con CP_4 Controparte_4
impianto su volume 5 e 6 sono oltre i 3 dB(A). Pertanto, sono da consi- derare, entro i limiti della tollerabilità, solo le attività con volume im- pianti 4 o meno. Per quel che riguarda la Chiesa Della Santissima An- nunziata o Addolorata, tutte le emissioni della chiesa con impianto su
Impostazione I, II e III determinano immissioni che superano i limiti dei 3 dB(A) sul rumore di fondo. Solo i saluti alla rien- CP_5
trano nei limiti della tollerabilità. (…) Per quanto sopra ampiamente descritto le immissioni, dovute al funzionamento dell'impianto di diffu- sione sonora, detenuto dalle due chiese, con le regolazioni, riportate in relazione, determinano nell'appartamento del sig. , Parte_1
immissioni che possono essere considerate intollerabili”.
Il CTU infine concludeva: “La Controparte_4
dovrebbe far installare un dispositivo vicino al proprio impianto sono- ro, in modo tale che il volume non si posso mai regolare al di sopra del valore 4; la Chiesa Della Santissima Annunziata o Addolorata, do- vrebbe (se è possibile data le vetustà dell'impianto) far installare un di- spositivo vicino al proprio impianto sonoro, in modo tale da regolare il volume, e poi bloccarsi arrivato ad un volume limite (proprio come nel
7 caso della chiesa precedente), oppure visto l'impianto datato, dotarsi di un impianto sonoro nuovo”.
Gli accertamenti e le conclusioni del CTU appaiono immuni da censure di carattere logico o tecnico. Invero, va sottolineata la precisione e la completezza dell'accertamento tecnico, i cui passaggi argomentativi ri- sultano pienamente supportati da criteri di logica e razionalità nonché si rivelano del tutto coerenti rispetto alle premesse di fatto da cui prendo- no spunto e si sviluppano (costituiti dalla verifica diretta dello stato dei luoghi del fatto e dalle relative misurazioni ivi compite), dovendosi al- tresì tenere conto delle esaurienti risposte e chiarimenti resi dal consu- lente d'ufficio alle critiche ed osservazioni effettuate dai consulente delle parti convenute. Deve, quindi, concludersi che il consulente d'ufficio non ha chiaramente tralasciato alcun elemento utile ai fini del- la formulazione delle proprie determinazioni, congruamente ed esau- rientemente motivate, così come in precedenza riportate.
Dunque, l'accertamento tecnico d'ufficio in esame non può ritenersi in- sufficiente od inidoneo allo scopo della verifica circa la fondatezza del- le premesse di fatto su cui si basa la pretesa azionata dall'originaria par- te attrice, né emergono sul punto risultanze poco chiare o non complete, tenuto appunto conto, tra l'altro, della puntuale ed attendibile confuta- zione delle critiche e dei rilievi di parte effettuata dal consulente d'ufficio in sede di osservazioni alle stesse (cfr. sul punto, a contrario,
Cass., sez. I, sent. n. 23637 del 21/11/2016: “Allorché ad una consulen- za tecnica d' ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del pro- prio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esami-
8 nare e confutare i rilievi di parte (incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 5,
c.p.c.)”).
Al riguardo, rileva altresì il Tribunale, che nessun dubbio sussiste in or- dine alla piena valenza probatoria delle relazioni in atti del consulente d'ufficio che, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come stru- mento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (cfr., ex multis,
Cass. Civ. 8.1.2004, n. 88; Cass. Civ. 21.7.2003, n. 11332; Cass. Civ.
10.3.2000, n. 2802), come appunto verificatosi nel caso di specie.
Deve dunque essere ordinato ai parroci delle Chiese convenute la ces- sazione immediata delle immissioni rumorose denunciate mediante l'a- dozione dei provvedimenti opportuni più idonei allo scopo. Per quanto attiene agli accorgimenti tecnici da adottare al fine di ovviare ai lamen- tati inconvenienti si rimanda al punto c) della consulenza (pag. 15).
La difesa dell'attore ha invocato altresì una tutela risarcitoria intesa ad ottenere il risarcimento del pregiudizio derivato dalle immissioni intol- lerabili, e, per l'effetto, chiedeva condannare i convenuti al risarcimen- to dei danni alla salute di cui all'art. 32 costituzione, dei danni ex art. 2043 c.c., del danno ex art. 2059 c.c., del danno esistenziale per il mu- tamento del modo di vivere, del danno da diminuzione di valore e co- munque al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, da quantificar- si in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa.
Fatta questa doverosa premessa, è chiaro che a fronte dell'intollerabilità
(accertata dal giudice di merito) delle immissioni, il soggetto leso può ottenere il risarcimento della lesione subita.
9 Il danno risarcibile è sia il danno patrimoniale che il danno non patri- moniale, oltre al danno biologico.
Il primo si compone del danno emergente (ossia la perdita subita) e del lucro cessante (ossia il mancato guadagno). Rientrano nella voce di danno patrimoniale, ad esempio, la perdita patrimoniale consistente nel- le spese sostenute per provvedere all'isolamento acustico, ovvero le spese sostenute per limitare le immissioni o, ancora, la perdita patrimo- niale derivante dall'eventuale riduzione dell'attività lavorativa causata delle esalazioni. Tale voce di danno dovrà essere allegata e provata, an- che attraverso la prova documentale.
Il danno non patrimoniale, invece, che, ai sensi dell'art 2059 c.c. può essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge, include tutti i pregiudi- zi non immediatamente quantificabili in termini economici, quali la sof- ferenza interiore, l'invalidità fisica e psichica o il peggioramento della qualità della vita di una persona. Esso ricomprende, perciò, varie voci di danno quale il danno biologico, il danno morale, il danno esistenzia- le, che secondo le note sentenze della Cassazione del 2008 (le c.d. sen- tenze di San Martino) non vanno scomposte, ma unitariamente intese.
Ciò al deliberato scopo di scongiurare automatismi o duplicazioni risar- citorie che svuotino la portata della tutela risarcitoria, improntata alla sola reintegrazione del danno subito e non anche ad un ingiustificato ar- ricchimento del danneggiato.
Il danno morale è un danno soggettivo costituito dalle alterazioni nor- mali di vita del soggetto leso. Esso è definito dalla giurisprudenza come l'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato o anche co- me il patema d'animo o lo stato d'angoscia transeunte generato dall'illecito.
10 Il danno esistenziale è, invece, quel danno che comporta un peggiora- mento della qualità della vita di relazione di un soggetto, riconducibile non ad un danno psico-fisico, ma ai valori che caratterizzano l'esistenza della persona, dal momento che tali danni comportano una compressio- ne delle attività attraverso cui si realizza la personalità dell'individuo o la rinunzia forzata ad occasioni felici.
Infine, il danno biologico consiste nella menomazione permanente e/o temporanea dell'integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali, dinamico-relazionali, passibili di accertamento medi- co legale e indipendentemente da ogni riferimento alla capacità di pro- durre reddito.
Secondo giurisprudenza consolidata, nell'ambito delle immissioni acu- stiche, il risarcimento del danno non patrimoniale deve riguardare non la potenziale lesività del rumore prodotto, ma le sole conseguenze che il rumore comportava sulla salute psico-fisica del soggetto, sulla base del nesso di causalità la cui dimostrazione spetta al danneggiato. In sostan- za, secondo la giurisprudenza, il danno deve essere escluso, anche nel caso di attività rumorosa eccedente il limite della normale tollerabilità, ove mancava la prova di un'effettiva lesione alla salute del molestato.
Tale orientamento si basa prevalentemente sul principio, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui quello che rileva ai fini della risarcibilità del danno è il danno conseguenza e non il danno evento.
Sulla scorta di tale considerazione, la Suprema Corte, pronunciatasi nel
2019, ha ritenuto, che il danno non patrimoniale da immissioni superio- ri alla normale tollerabilità non possa ritenersi sussistente in re ipsa, giacché identificare il danno con la lesione del diritto al normale svol- gimento della vita familiare e a mantenere le proprie abitudini di vita tra le mura domestiche, sganciandolo dalla prova specifica, trasforme-
11 rebbe il danno de quo in un vero e proprio danno punitivo, la cui am- missibilità nel nostro ordinamento è, per altro, dibattuta, mancandone di un'espressa copertura normativa.
Ne consegue che il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimen- to è tenuto a provare di aver subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, poten- dosi a tal fine avvalere anche di presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, sulla base di elementi indiziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità.
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, essendosi l'attore limi- tato ad affermare che le immissioni intollerabili avrebbero causato in- sonnia, depressione e mancanza di ogni necessaria concentrazione, oltre che costante nervosismo, senza però fornire alcun supporto a sostegno di tali affermazioni. Pertanto, la domanda di risarcimento proposta da va rigettata perché priva di adeguato riscontro probato- Parte_1
rio.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'accoglimento parziale della domanda attorea.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico delle parti conve- nute.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da Parte_1
e, per l'effetto, condanna i parroci delle Chiese convenute, alla
[...]
cessazione delle immissioni di rumore nei termini e nei limiti indicati in parte motiva;
12 b) rigetta la domanda di risarcimento proposta da Parte_1
perché non provata;
c) compensa integralmente le spese di lite;
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti conve- nute così come liquidate con separato decreto di liquidazione nella fase cautelare (RG 4507/23).
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 31/03/2025 Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 3593/2021 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi, avente ad oggetto altre ipotesi di responsabilità extracon- trattuale non ricomprese nelle altre materie e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Gaetano Bruno, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
- ATTORE -
in proprio e nella qualità di legale rappresen- Controparte_1
tante p.t. della , rappre- Controparte_2
sentato e difeso dall'avv.to Anna Bianchito, elettivamente domiciliato come in atti;
in qualità di legale rappresentante p.t. Controparte_3
della e della CP_2 Controparte_4
, elettivamente domiciliato come in atti;
[...]
- CONVENUTI –
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali depositate telematicamente dalle parti cui per brevità si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dun- que, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132
C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009, trattandosi di disposi- zione normativa applicabile anche ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare preliminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato e successivo ricorso ex art
700 c.p.c., , conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, le Parrocchie convenute, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Dichiarare la illegittimità e/o intollerabilità delle lamentate immissioni ex art. 844 c.c. e, per lo effetto, in accogli- mento della domanda avente carattere reale e natura negatoria, di- spone inibitoria negativa che consiste nell'ordine di cessazione del funzionamento delle campane che provocano l'immissione ovvero ini- bitoria positiva per evitare turbative nel godimento della casa di abi- tazione degli attori condannando i convenuti al compimento di tutte le modifiche strutturali del bene indispensabili per far cessare le stesse o
a ridurre nei limiti della tollerabilità le lamentate immissioni del si- stema campanario delle due parrocchie, nonché condannare i conve- nuti al risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla lesione del diritto dominicale o per deprezzamento dell' immobile;
b) Acco- gliere la domanda risarcitoria di , avente carattere Parte_1
personale, intesa ad ottenere il risarcimento del pregiudizio derivato,
e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento dei danni alla salute di cui all'art. 32 costituzione, dei danni ex art. 2043 c.c., del danno ex art. 2059 c.c., del danno esistenziale per il mutamento del modo di vivere, del danno da diminuzione di valore e comunque al ri-
2 sarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, da quantificarsi in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa;
c) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfet- tario spese generali, cpa ed iva, con attribuzione al sottoscritto procu- ratore antistatario”.
L'attore precisava quanto segue: di essere proprietario di un villino, si- to in Mercato San Severino, località , (riportato in catasto edili- CP_4
zio alla partita 2845, fol. 15 n. 445 e in catasto terreni alla partita 7302, fol. 15, particelle 521 e 736) e di abitare presso l'immobile in questio- ne unitamente alla propria famiglia;
che il predetto villino si trova in mezzo a due chiese, quella di e quella di;
che il suono CP_2 CP_4
delle vicine campane per numero e costanza dei rintocchi nel corso della giornata e per l'intensità del rumore, assume la natura di fattore di inquinamento acustico ed è tale da impedire di svolgere le normali attività della vita quotidiana, ed in particolare di lavoro e studio;
che ciascuna campana, oltre ai rintocchi ogni mezz'ora ( dalle 07.00 alle
22.00 quella di Costa e dalle 08.00 alle 22.00 quella di Ospizio) effet- tua ritornelli (cd Saluti a Maria) alle ore 07,00 (Costa) e alle ore 08,00
(Ospizio) e poi entrambe alle ore 12,00 e alle ore 20,00, oltre a scam- panii continui, soprattutto pomeridiani e ad orari variabili, a seconda della stagione;
di aver accertato, tramite il proprio CTP, che il rumore supera la normale tollerabilità.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituivano i parroci delle menzionate chiese, i quali, chiedevano il rigetto, di tutte le do- mande contenute nell'atto di citazione in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in subordine, chiedevano la condanna al solo ripristino dei limiti così come accertati ed imposti, lasciando la indenne CP_2
3 dal risarcimento del danno, essendo lo stesso non provato da parte ri- corrente.
Nel corso della fase cautelare, con ordinanza del 9 ottobre 2023, il Tri- bunale letti gli atti di causa ed a scioglimento della riserva, rigettava la domanda, ritenendo non sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Avverso detto provvedimento, Parte_2
[..
, proponeva reclamo al Collegio chiedendone la riforma. Con ordi- nanza del 28/02/2025, il Collegio, in riforma dell'ordinanza impugna- ta, accoglieva la domanda proposta da , accertando Parte_1
l'intollerabilità di tali immissioni.
La causa principale veniva istruita solo documentalmente e successi- vamente rinviata per le conclusioni.
Rassegnate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Tanto atteso, s'impone di scrutinare la fondatezza della proposta do- manda.
Ai fini della decisione della causa va affermata in via preliminare la condivisione dell'orientamento giurisprudenziale e dottrinario, afferma- tosi dopo la risalente pronuncia della Corte costituzionale n. 247/74, se- condo cui in caso di immissioni sonore illecite sono esercitabili, alter- nativamente o cumulativamente, due azioni: una personale, fondata sull'art. 2043 c.c. e sull'art. 32 Cost. (disposizione, ormai ritenuta im- mediatamente precettiva in tutti i settori della responsabilità civile), che può esercitata, nei confronti del responsabile delle immissioni dannose per la salute, al fine di far cessare le immissioni stesse e ottenere il ri- sarcimento del pregiudizio all'integrità psico-fisica da loro provocato;
l'altra, di natura reale, fondata sull'art. 844 c.c. e soggetta alla disciplina di tale disposizione, che può essere esercitata, nei confronti del proprie-
4 tario del fondo vicino, per ottenere l'imposizione delle misure necessa- rie per far cessare le immissioni intollerabili in relazione a tutte le atti- vità esercitabili sul fondo interessato ed il risarcimento dei danni pro- vocati o eventualmente (nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 844 c.c.) un'indennità commisurata alla diminuzione di valore del fondo, determinata dall'esposizione alle immissioni.
Le due azioni tendono a sovrapporsi nella prassi giudiziaria, in quanto l'accertamento dell'illiceità delle immissioni spesso avviene in modo speculare, atteso che: a) nell'azione ex art. 844 c.c., ormai dalla fine de- gli anni '60, l'intollerabilità viene accertata con un criterio comparativo, secondo cui l'immissione di rumori diviene intollerabile quando supera di 3 db, o di 5 db nel periodo diurno, la rumorosità di fondo (intesa co- me il complesso di suoni di origine varia, continui e caratteristici di una determinata zona, ossia il c.d. "silenzio relativo", consistente in quel li- vello acustico che insiste per lo meno per il 95 % del tempo di osserva- zione, in conformità alla direttiva ISO 1996/71, e quindi nel livello mi- nimo più frequente, definito come il livello della distribuzione cumula- tiva superato per il 95 % del tempo, espresso dal valore statistico cumu- lativo LAF95), in quanto l'aumento di 3 db determina un raddoppio dell'intensità sonora se i suoni puri che sommano sono diversa intensità
e tale intensità crea una fonte di disturbo per l'uomo medio, tale da pre- cludere tutte le attività inerenti l'esercizio del suo diritto dominicale;
b) nell'azione ex art. 2043 cc e 32 Cost. l'accertamento della potenzialità lesiva della salute in relazione alle immissioni sonore avviene sulla ba- se dei medesimi criteri, in quanto il livello di intensità sonora raggiunto in caso di superamento del differenziale di 3 db è ritenuto idoneo ad in- cidere sull'equilibrio psico-fisico dell'uomo medio;
c) in entrambe le azioni si esclude la rilevanza della normativa pubblicistica (ad iniziare
5 dalla legge n. 447/96 per finire al DPR n. 304/01), in quanto finalizzata alla tutela della quiete pubblica e riguardante i rapporti tra l'autore delle immissioni rumorose e la collettività (a tutela della quale vigila l'ente pubblico preposto), mentre l'azione ex art. 844 c.c. è finalizzata alla tu- tela del diritto dominicale nei rapporti tra privati e l'azione ex art. 2043
c.c. e 32 Cost. è finalizzata alla tutela del diritto alla salute sempre nei rapporti tra privati e, d'altra parte, la misurazione delle immissioni se- condo la normativa pubblicistica si basa su valori espressi in LAeq, che rappresentano una media energetica nel tempo nel quale possono na- scondersi livelli di molto superiori al limite consentito, sicuramente pregiudizievoli del diritto alla salute e del diritto dominicale del singolo
(cfr., Tribunale Verona, sez. IV, 27/09/2011, in motivazione).
Tanto premesso, la domanda può trovare parziale accoglimento sulla base delle considerazioni che di seguito si riportano.
Al riguardo è sufficiente richiamare la CTU espletata in fase di reclamo al Collegio, dal dott. Ing. al quale venivano posti i se- Persona_1
guenti quesiti: “esaminati gli atti di causa, i documenti allegati e pro- dotti, sentite le parti ed i loro consulenti tecnici, esperiti tutti gli accer- tamenti ritenuti necessari a) Accerti e descriva lo stato dei luoghi di causa e la tipologia della zona;
b) Accerti e descriva lo stato dell'immobile indicato in ricorso c) Dica il CTU se nell'abitazione del ricorrente si verificano immissioni di rumore, conseguenti allo svolgi- mento dell'attività (suono delle campane) delle resistenti con riferimen- to a tutte le condizioni possibili di utilizzo dei locali, d) Rilevi il CTU, con l'impiego di idonea strumentazione di rilevazione fonometrica, i li- velli delle suddette immissioni raffigurando e documentando l'anda- mento dell'evento sonoro associato all' immissione sonora;
e) Dica il
CTU se i valori delle suddette immissioni, rilevate presso l'abitazione
6 del ricorrente, superino i limiti di legge e/o superino i limiti della nor- male tollerabilità e accettabilità, f) accerti e descriva il CTU se da eventuali rumori e immissioni del tipo di quelli descritti in citazione possa derivare oppure no un danno o un pericolo di danno”.
In particolare, il CTU, con misurazioni effettuati all'interno degli am- bienti abitativi di , rispondenti ai criteri su indicati, ha Parte_1
accertato quanto segue: “…Dalla relazione di valutazione impatto acu- stico redatta dal tecnico competente, è emerso che: per quanto concer- ne la tutte le misure, eseguite con CP_4 Controparte_4
impianto su volume 5 e 6 sono oltre i 3 dB(A). Pertanto, sono da consi- derare, entro i limiti della tollerabilità, solo le attività con volume im- pianti 4 o meno. Per quel che riguarda la Chiesa Della Santissima An- nunziata o Addolorata, tutte le emissioni della chiesa con impianto su
Impostazione I, II e III determinano immissioni che superano i limiti dei 3 dB(A) sul rumore di fondo. Solo i saluti alla rien- CP_5
trano nei limiti della tollerabilità. (…) Per quanto sopra ampiamente descritto le immissioni, dovute al funzionamento dell'impianto di diffu- sione sonora, detenuto dalle due chiese, con le regolazioni, riportate in relazione, determinano nell'appartamento del sig. , Parte_1
immissioni che possono essere considerate intollerabili”.
Il CTU infine concludeva: “La Controparte_4
dovrebbe far installare un dispositivo vicino al proprio impianto sono- ro, in modo tale che il volume non si posso mai regolare al di sopra del valore 4; la Chiesa Della Santissima Annunziata o Addolorata, do- vrebbe (se è possibile data le vetustà dell'impianto) far installare un di- spositivo vicino al proprio impianto sonoro, in modo tale da regolare il volume, e poi bloccarsi arrivato ad un volume limite (proprio come nel
7 caso della chiesa precedente), oppure visto l'impianto datato, dotarsi di un impianto sonoro nuovo”.
Gli accertamenti e le conclusioni del CTU appaiono immuni da censure di carattere logico o tecnico. Invero, va sottolineata la precisione e la completezza dell'accertamento tecnico, i cui passaggi argomentativi ri- sultano pienamente supportati da criteri di logica e razionalità nonché si rivelano del tutto coerenti rispetto alle premesse di fatto da cui prendo- no spunto e si sviluppano (costituiti dalla verifica diretta dello stato dei luoghi del fatto e dalle relative misurazioni ivi compite), dovendosi al- tresì tenere conto delle esaurienti risposte e chiarimenti resi dal consu- lente d'ufficio alle critiche ed osservazioni effettuate dai consulente delle parti convenute. Deve, quindi, concludersi che il consulente d'ufficio non ha chiaramente tralasciato alcun elemento utile ai fini del- la formulazione delle proprie determinazioni, congruamente ed esau- rientemente motivate, così come in precedenza riportate.
Dunque, l'accertamento tecnico d'ufficio in esame non può ritenersi in- sufficiente od inidoneo allo scopo della verifica circa la fondatezza del- le premesse di fatto su cui si basa la pretesa azionata dall'originaria par- te attrice, né emergono sul punto risultanze poco chiare o non complete, tenuto appunto conto, tra l'altro, della puntuale ed attendibile confuta- zione delle critiche e dei rilievi di parte effettuata dal consulente d'ufficio in sede di osservazioni alle stesse (cfr. sul punto, a contrario,
Cass., sez. I, sent. n. 23637 del 21/11/2016: “Allorché ad una consulen- za tecnica d' ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del pro- prio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esami-
8 nare e confutare i rilievi di parte (incorrendo, in tal caso, nel vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, n. 5,
c.p.c.)”).
Al riguardo, rileva altresì il Tribunale, che nessun dubbio sussiste in or- dine alla piena valenza probatoria delle relazioni in atti del consulente d'ufficio che, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come stru- mento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (cfr., ex multis,
Cass. Civ. 8.1.2004, n. 88; Cass. Civ. 21.7.2003, n. 11332; Cass. Civ.
10.3.2000, n. 2802), come appunto verificatosi nel caso di specie.
Deve dunque essere ordinato ai parroci delle Chiese convenute la ces- sazione immediata delle immissioni rumorose denunciate mediante l'a- dozione dei provvedimenti opportuni più idonei allo scopo. Per quanto attiene agli accorgimenti tecnici da adottare al fine di ovviare ai lamen- tati inconvenienti si rimanda al punto c) della consulenza (pag. 15).
La difesa dell'attore ha invocato altresì una tutela risarcitoria intesa ad ottenere il risarcimento del pregiudizio derivato dalle immissioni intol- lerabili, e, per l'effetto, chiedeva condannare i convenuti al risarcimen- to dei danni alla salute di cui all'art. 32 costituzione, dei danni ex art. 2043 c.c., del danno ex art. 2059 c.c., del danno esistenziale per il mu- tamento del modo di vivere, del danno da diminuzione di valore e co- munque al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, da quantificar- si in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa.
Fatta questa doverosa premessa, è chiaro che a fronte dell'intollerabilità
(accertata dal giudice di merito) delle immissioni, il soggetto leso può ottenere il risarcimento della lesione subita.
9 Il danno risarcibile è sia il danno patrimoniale che il danno non patri- moniale, oltre al danno biologico.
Il primo si compone del danno emergente (ossia la perdita subita) e del lucro cessante (ossia il mancato guadagno). Rientrano nella voce di danno patrimoniale, ad esempio, la perdita patrimoniale consistente nel- le spese sostenute per provvedere all'isolamento acustico, ovvero le spese sostenute per limitare le immissioni o, ancora, la perdita patrimo- niale derivante dall'eventuale riduzione dell'attività lavorativa causata delle esalazioni. Tale voce di danno dovrà essere allegata e provata, an- che attraverso la prova documentale.
Il danno non patrimoniale, invece, che, ai sensi dell'art 2059 c.c. può essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge, include tutti i pregiudi- zi non immediatamente quantificabili in termini economici, quali la sof- ferenza interiore, l'invalidità fisica e psichica o il peggioramento della qualità della vita di una persona. Esso ricomprende, perciò, varie voci di danno quale il danno biologico, il danno morale, il danno esistenzia- le, che secondo le note sentenze della Cassazione del 2008 (le c.d. sen- tenze di San Martino) non vanno scomposte, ma unitariamente intese.
Ciò al deliberato scopo di scongiurare automatismi o duplicazioni risar- citorie che svuotino la portata della tutela risarcitoria, improntata alla sola reintegrazione del danno subito e non anche ad un ingiustificato ar- ricchimento del danneggiato.
Il danno morale è un danno soggettivo costituito dalle alterazioni nor- mali di vita del soggetto leso. Esso è definito dalla giurisprudenza come l'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato o anche co- me il patema d'animo o lo stato d'angoscia transeunte generato dall'illecito.
10 Il danno esistenziale è, invece, quel danno che comporta un peggiora- mento della qualità della vita di relazione di un soggetto, riconducibile non ad un danno psico-fisico, ma ai valori che caratterizzano l'esistenza della persona, dal momento che tali danni comportano una compressio- ne delle attività attraverso cui si realizza la personalità dell'individuo o la rinunzia forzata ad occasioni felici.
Infine, il danno biologico consiste nella menomazione permanente e/o temporanea dell'integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti personali, dinamico-relazionali, passibili di accertamento medi- co legale e indipendentemente da ogni riferimento alla capacità di pro- durre reddito.
Secondo giurisprudenza consolidata, nell'ambito delle immissioni acu- stiche, il risarcimento del danno non patrimoniale deve riguardare non la potenziale lesività del rumore prodotto, ma le sole conseguenze che il rumore comportava sulla salute psico-fisica del soggetto, sulla base del nesso di causalità la cui dimostrazione spetta al danneggiato. In sostan- za, secondo la giurisprudenza, il danno deve essere escluso, anche nel caso di attività rumorosa eccedente il limite della normale tollerabilità, ove mancava la prova di un'effettiva lesione alla salute del molestato.
Tale orientamento si basa prevalentemente sul principio, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui quello che rileva ai fini della risarcibilità del danno è il danno conseguenza e non il danno evento.
Sulla scorta di tale considerazione, la Suprema Corte, pronunciatasi nel
2019, ha ritenuto, che il danno non patrimoniale da immissioni superio- ri alla normale tollerabilità non possa ritenersi sussistente in re ipsa, giacché identificare il danno con la lesione del diritto al normale svol- gimento della vita familiare e a mantenere le proprie abitudini di vita tra le mura domestiche, sganciandolo dalla prova specifica, trasforme-
11 rebbe il danno de quo in un vero e proprio danno punitivo, la cui am- missibilità nel nostro ordinamento è, per altro, dibattuta, mancandone di un'espressa copertura normativa.
Ne consegue che il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimen- to è tenuto a provare di aver subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, poten- dosi a tal fine avvalere anche di presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, sulla base di elementi indiziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità.
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita, essendosi l'attore limi- tato ad affermare che le immissioni intollerabili avrebbero causato in- sonnia, depressione e mancanza di ogni necessaria concentrazione, oltre che costante nervosismo, senza però fornire alcun supporto a sostegno di tali affermazioni. Pertanto, la domanda di risarcimento proposta da va rigettata perché priva di adeguato riscontro probato- Parte_1
rio.
Le spese di lite vanno integralmente compensate in ragione dell'accoglimento parziale della domanda attorea.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico delle parti conve- nute.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da Parte_1
e, per l'effetto, condanna i parroci delle Chiese convenute, alla
[...]
cessazione delle immissioni di rumore nei termini e nei limiti indicati in parte motiva;
12 b) rigetta la domanda di risarcimento proposta da Parte_1
perché non provata;
c) compensa integralmente le spese di lite;
d) pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti conve- nute così come liquidate con separato decreto di liquidazione nella fase cautelare (RG 4507/23).
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 31/03/2025 Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
13