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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/04/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5568/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 5568/2019 promossa da:
, p. IVA , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Antonio D'Adamo, presso il cui studio in Salerno al C.so V. Emanuele n. 126 elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa in virtù di procura in Controparte_1 atti dall'Avv. Ludovico Montera ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla Via
Diaz n. 12
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da udienza del 23.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1116/2019, resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, al fine di ottenerne la integrale riforma e per l'effetto ottenere il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado da avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. ALA000000294039.
A sostegno del gravame ha dedotto la erroneità della sentenza nella parte in cui il GdP ha concluso per la tardività della costituzione da parte di , ritenendola “tamquam non esset” e pe Parte_1
l'effetto ritenuto non provata la contestazione mossa nei confronti dell'odierna appellata. Regolarmente si è costituita in giudizio contestando il gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, senza i termini ex art. 190 c.p.c.
*
Tanto premesso, l'appello va accolto per i motivi di seguito indicati.
Primo e dirimente motivo di impugnazione concerne l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto “tamquam non esset” la costituzione in giudizio da parte di , in Parte_1
quanto a suo dire, tardiva.
Ora, dalla disamina degli atti di causa emerge chiaramente che l'odierna appellante ha affidato la propria costituzione in giudizio all'invio di plico contenente memoria di costituzione e documenti allegati, per il tramite del servizio postale ( ). È agevole riscontrare che il plico è Controparte_2
stato consegnato il 23.1.2019 e consegnato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore il 28.1.2019.
A fronte di tali emergenze documentali, il Giudice di prime cure ha ritenuto tardiva la costituzione de qua, in quanto successiva al termine di 10 gg. previsto ex lege, con udienza di prima trattazione fissata per il giorno 04.2.2019; da tale ritenuta tardività ha poi fatto discendere una sorta di nullità assoluta della costituzione medesima, con conseguente irricevibilità della documentazione depositata.
Ebbene, dette conclusioni non possono essere condivise.
In primo luogo è bene ribadire che la Giurisprudenza maggioritaria ritiene ammissibile la costituzione in giudizio mediante invio degli atti alla Cancelleria del Tribunale mediante plico raccomandato (il che è quanto avvenuto nel caso di specie).
In tal senso: Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 12509/15 secondo cui “Deve essere considerata rituale la costituzione in giudizio avvenuta a mezzo del servizio postale in quanto, a tal fine, è rilevante l'apposizione del timbro depositato da parte del cancelliere e l'acquisizione degli atti nel fascicolo e non le modalità di consegna”. In termini ancora più perentori si è espressa la SC con la sentenza n.18670/10 che in riferimento alla ritenuta inammissibilità della costituzione in giudizio a mezzo servizio postale (e non consegna fisica degli atti presso la Cancelleria) ha ritenuto:
“Tale opinione è del tutto erronea, particolarmente alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale 13.3.04 n. 98, per la quale - in conformità all'indirizzo già introdotto con la sentenza
16.12.02 n. 520 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.
22, commi 1 e 2 - è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione, id est, in senso generale, nella parte in cui non consente, per il deposito di qualsiasi atto ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale”.
Con riguardo poi alla specifica questione del momento temporale rilevante ai fini della valutazione della tempestività della costituzione le SS UU della Suprema Corte hanno così statuito: “L'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di
costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) -al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione- realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto
non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un "nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con
conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione” (cfr. Cass. Sez.
U, Sentenza n. 5160 del 04/03/2009; conf. Cass. ez. 6 - 2, Sentenza n. 1027 del
17/01/2017).
A contrario dunque è possibile inferire che nel caso di giudizi di opposizione, quale quello che oggi ci occupa, la costituzione a mezzo posta è rituale e dunque i suoi effetti retroagiscono, senza bisogno di sanatoria alcuna, al momento in cui il plico è consegnato all'Ufficiale deputato all'invio.
Acclarata dunque la ritualità e tempestività della costituzione in giudizio in primo grado da parte di , consegue la erroneità della decisione impugnata nella parte in Parte_1
cui non ha tenuto conto della documentazione dalla stessa depositata, ritenendo pertanto non dimostrato l'addebito mosso nei confronti di Controparte_1
Affrontando dunque il merito della questione, l'ordinanza ingiunzione n.
ALA000000294039 oggetto della presente controversia, vede il suo presupposto nel verbale di contestazione elevato in suo danno il 18.03.2017, per aver ella viaggiato a bordo del treno 9427 sprovvista di regolare titolo di viaggio.
Agli atti è depositata copia del verbale elevato dal capotreno allora in servizio e ritualmente sottoscritto dalla appellata. Detto documento non è stato specificamente disconosciuto.
È evidente che a fronte della contestazione immediata della violazione, quale il caso di specie, alcuna altra notifica del verbale è richiesta, essendo la prima – anzi- modalità privilegiata di contestazione di infrazioni o illeciti amministrativi, essendo per converso la notifica successiva limitata ai soli casi in cui la contestazione non è immediatamente possibile.
Pertanto privo di pregio è il motivo concernente l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Quanto poi alla dedotta genericità dell'ordinanza, il motivo è del pari infondato, atteso che l'ordinanza reca chiaro rinvio al verbale di contestazione e ciò è sufficiente per costane giurisprudenza a ritenere correttamente integrato l'obbligo motivazionale.
Alla luce di quanto illustrato ed in accoglimento dell'appello, l'opposizione proposta in primo grado da va rigettata con conferma della regolarità dell'ordinanza ingiunzione n. Controparte_1
ALA000000294039.
Le spese del doppio grado di lite vanno poste a carico del soccombente e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come successivamente modificati).
L'assenza di attività istruttoria e la semplicità della decisione giustificano la riduzione dei compensi rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1116/2019, rigetta l'opposizione proposta in primo grado;
2) Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della controparte, liquidate in euro 650,00 per il grado d'appello ed in euro 400,00 per il primo grado, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 22.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aurelia Cuomo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 5568/2019 promossa da:
, p. IVA , in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Antonio D'Adamo, presso il cui studio in Salerno al C.so V. Emanuele n. 126 elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa in virtù di procura in Controparte_1 atti dall'Avv. Ludovico Montera ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Salerno alla Via
Diaz n. 12
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da udienza del 23.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1116/2019, resa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, al fine di ottenerne la integrale riforma e per l'effetto ottenere il rigetto dell'opposizione proposta in primo grado da avverso Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione n. ALA000000294039.
A sostegno del gravame ha dedotto la erroneità della sentenza nella parte in cui il GdP ha concluso per la tardività della costituzione da parte di , ritenendola “tamquam non esset” e pe Parte_1
l'effetto ritenuto non provata la contestazione mossa nei confronti dell'odierna appellata. Regolarmente si è costituita in giudizio contestando il gravame e chiedendone il Controparte_1
rigetto.
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, senza i termini ex art. 190 c.p.c.
*
Tanto premesso, l'appello va accolto per i motivi di seguito indicati.
Primo e dirimente motivo di impugnazione concerne l'erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto “tamquam non esset” la costituzione in giudizio da parte di , in Parte_1
quanto a suo dire, tardiva.
Ora, dalla disamina degli atti di causa emerge chiaramente che l'odierna appellante ha affidato la propria costituzione in giudizio all'invio di plico contenente memoria di costituzione e documenti allegati, per il tramite del servizio postale ( ). È agevole riscontrare che il plico è Controparte_2
stato consegnato il 23.1.2019 e consegnato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Nocera
Inferiore il 28.1.2019.
A fronte di tali emergenze documentali, il Giudice di prime cure ha ritenuto tardiva la costituzione de qua, in quanto successiva al termine di 10 gg. previsto ex lege, con udienza di prima trattazione fissata per il giorno 04.2.2019; da tale ritenuta tardività ha poi fatto discendere una sorta di nullità assoluta della costituzione medesima, con conseguente irricevibilità della documentazione depositata.
Ebbene, dette conclusioni non possono essere condivise.
In primo luogo è bene ribadire che la Giurisprudenza maggioritaria ritiene ammissibile la costituzione in giudizio mediante invio degli atti alla Cancelleria del Tribunale mediante plico raccomandato (il che è quanto avvenuto nel caso di specie).
In tal senso: Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza n. 12509/15 secondo cui “Deve essere considerata rituale la costituzione in giudizio avvenuta a mezzo del servizio postale in quanto, a tal fine, è rilevante l'apposizione del timbro depositato da parte del cancelliere e l'acquisizione degli atti nel fascicolo e non le modalità di consegna”. In termini ancora più perentori si è espressa la SC con la sentenza n.18670/10 che in riferimento alla ritenuta inammissibilità della costituzione in giudizio a mezzo servizio postale (e non consegna fisica degli atti presso la Cancelleria) ha ritenuto:
“Tale opinione è del tutto erronea, particolarmente alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale 13.3.04 n. 98, per la quale - in conformità all'indirizzo già introdotto con la sentenza
16.12.02 n. 520 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art.
22, commi 1 e 2 - è costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22 nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione, id est, in senso generale, nella parte in cui non consente, per il deposito di qualsiasi atto ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale”.
Con riguardo poi alla specifica questione del momento temporale rilevante ai fini della valutazione della tempestività della costituzione le SS UU della Suprema Corte hanno così statuito: “L'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, memoria di
costituzione in giudizio comprensiva di domanda riconvenzionale) -al di fuori delle ipotesi speciali relative al giudizio di cassazione, al giudizio tributario ed a quello di opposizione ad ordinanza ingiunzione- realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto
non previsto dalla legge, ma che, riguardando un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un "nuncius", può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con
conseguente sanatoria del vizio ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.; in tal caso, la sanatoria si produce con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere ai fini processuali, ed in nessun caso da quella di spedizione” (cfr. Cass. Sez.
U, Sentenza n. 5160 del 04/03/2009; conf. Cass. ez. 6 - 2, Sentenza n. 1027 del
17/01/2017).
A contrario dunque è possibile inferire che nel caso di giudizi di opposizione, quale quello che oggi ci occupa, la costituzione a mezzo posta è rituale e dunque i suoi effetti retroagiscono, senza bisogno di sanatoria alcuna, al momento in cui il plico è consegnato all'Ufficiale deputato all'invio.
Acclarata dunque la ritualità e tempestività della costituzione in giudizio in primo grado da parte di , consegue la erroneità della decisione impugnata nella parte in Parte_1
cui non ha tenuto conto della documentazione dalla stessa depositata, ritenendo pertanto non dimostrato l'addebito mosso nei confronti di Controparte_1
Affrontando dunque il merito della questione, l'ordinanza ingiunzione n.
ALA000000294039 oggetto della presente controversia, vede il suo presupposto nel verbale di contestazione elevato in suo danno il 18.03.2017, per aver ella viaggiato a bordo del treno 9427 sprovvista di regolare titolo di viaggio.
Agli atti è depositata copia del verbale elevato dal capotreno allora in servizio e ritualmente sottoscritto dalla appellata. Detto documento non è stato specificamente disconosciuto.
È evidente che a fronte della contestazione immediata della violazione, quale il caso di specie, alcuna altra notifica del verbale è richiesta, essendo la prima – anzi- modalità privilegiata di contestazione di infrazioni o illeciti amministrativi, essendo per converso la notifica successiva limitata ai soli casi in cui la contestazione non è immediatamente possibile.
Pertanto privo di pregio è il motivo concernente l'omessa notifica dell'atto presupposto.
Quanto poi alla dedotta genericità dell'ordinanza, il motivo è del pari infondato, atteso che l'ordinanza reca chiaro rinvio al verbale di contestazione e ciò è sufficiente per costane giurisprudenza a ritenere correttamente integrato l'obbligo motivazionale.
Alla luce di quanto illustrato ed in accoglimento dell'appello, l'opposizione proposta in primo grado da va rigettata con conferma della regolarità dell'ordinanza ingiunzione n. Controparte_1
ALA000000294039.
Le spese del doppio grado di lite vanno poste a carico del soccombente e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (come successivamente modificati).
L'assenza di attività istruttoria e la semplicità della decisione giustificano la riduzione dei compensi rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1116/2019, rigetta l'opposizione proposta in primo grado;
2) Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore della controparte, liquidate in euro 650,00 per il grado d'appello ed in euro 400,00 per il primo grado, oltre spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Nocera Inferiore, 22.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo