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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/06/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 15814/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15814/2024 R.G. LAVORO
TRA
. a SCAFATI (SA) il 05/06/1966 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHI ANTONIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
La società in persona del legale rapp.te p.t., dott.ssa. Controparte_1 Parte_2
, nata il [...] ad [...] con sede legale in Aversa
[...] C.F._1
(CE) alla via Raffaello Sanzio n. 66, P.I. rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Consiglia Anna Sepe
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento ritorsivo
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 11/12/2024, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio la società resistente deducendo: di aver prestato la propria attività lavorativa presso la società dal 01/05/2022 sino alla data del licenziamento Controparte_1 avvenuto in data 15/10/2024, con qualifica Impiegato livello Q del C.C.N.L. Multiservizi –
Mansione: Quadri;
che, oltre ad essere stato dipendente della società, era stato anche socio della Soc. Publiparking s.r.l., per la quota pari al 18,52% del capitale sociale;
che la vicenda per cui è causa faceva seguito all'esercizio del dritto di accesso ai documenti
1 sociali ai sensi dell'art. 2476 co. 2 c.c., da parte del socio di minoranza, odierno ricorrente, per l'ottenimento dei quali erano state necessarie molteplici richieste e diffide;
che, a seguito dell'accesso ai documenti contabili, ed alla consegna degli stessi nelle mani del socio, erano emerse molteplici criticità in merito alla gestione sociale, tali da spingere il
IG. ad esperire il ricorso ex art. 2409 c.c. dinnanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Pt_1
Specializzata in materia di Imprese (R.G. n. 20944/2024); che, immediatamente dopo le vicende societarie de quibus, a distanza di meno di 15 giorni dall'ultima richiesta dei documenti, l'Amministratore Unico della Soc. Publiparking s.r.l., IG.ra , Parte_2 aveva inviato al ricorrente ben due contestazioni disciplinari a brevissima distanza l'una dall'altra; che, in particolare, con la prima contestazione disciplinare, inviata a mezzo
Raccomandata A/R in data 23/09/2024, la società resistente, premettendo che la stessa aveva concesso (con decorrenza dal 11/03/2024) al dipendente, odierno ricorrente, il trasferimento dalla sede di NA (CE) alla sede di Pompei (NA) “quale mera sede di appoggio” - da quest'ultimo richiesto per motivi di salute - contestava al sig. in Pt_1 maniera del tutto generica, di non aver “(…) mai inoltrato note e/o relazioni descrittive circa le attività (…)” poste in essere dallo stesso nell'esercizio delle proprie mansioni, e contestando ancor più genericamente, “(…) la mancata diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta”; che, con la seconda contestazione disciplinare ricevuta in data
24/09/2024, la società gli contestava di aver sottoscritto in data 7.12.2023, con il Comune di Boscoreale (NA), un atto negoziale, del quale la società non avrebbe avuto “memoria”; che alla contestazione de qua il IG. provvedeva a dare riscontro (così come in Pt_1 precedenza fatto anche per la prima contestazione), con comunicazione a mezzo pec inviata il giorno 26/09/2024, palesando la evidente strumentalità delle affermazioni della società. Evidenziava, in particolare, l'istante: che la Soc. Publiparking s.r.l. aveva dato esecuzione al contratto con il di Boscoreale, originariamente sottoscritto in data CP_2
28.10.2020 (cig.n.77287752ES-Contratto di concessione, rep.n. 4); che l'organo amministrativo della Società aveva diretta cognizione della formale appendice esecutiva del negozio (“accordo consensuale di natura pattizia”) del 07/12/2023, ( all.n.11), come poteva evincersi dalla comunicazione-mail interna ed organizzativa del 13/12/2023 (All.
12); che nel corpo della mail del 13/12/2023 erano chiaramente elencati tutti i lavori necessari per l'attuazione del contratto, di guisa che la affermazione della società resistente di “non avere memoria” di tale sottoscrizione era assolutamente pretestuosa, strumentale e con chiarissimi intenti di rappresaglia e ritorsione, a seguito dell'esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale ex art. 2476 co. 2 c.c.4.
2 Lamentava, ancora, l'istante: la mancata adozione ed affissione in un luogo accessibile a tutti i dipendenti da parte della società del Codice Disciplinare;
l'assoluta decadenza dal potere disciplinare in quanto intempestivo;
l'assoluta genericità dei fatti contestati con la prima missiva. Precisava, infine, il ricorrente: che, durante tutto il periodo lavorativo (dal
01/05/2022 sino al licenziamento avvenuto in data 15/10/2024), non aveva mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare neanche verbale da parte del datore di lavoro, di guisa da rendersi ancor più palese il comportamento vendicativo della società Controparte_1 nei confronti del lavoratore;
che, nonostante le precise eccezioni formulate alle infondate contestazioni disciplinari, con comunicazione del 15/10/2024 (All. 14), l'Amministratore
Unico della società, sig.ra , comunicava al IG. che i Parte_2 Pt_1 comportamenti del lavoratore avevano creato “seri e gravi danni economici e di immagine rispetto alla Stazione Appaltante”, senza null'altro specificare e di non poter accogliere le giustificazioni rese dal lavoratore “stante la gravità dei fatti (…)”, procedendo per tale motivo a irrogare la sanzione del licenziamento disciplinare, con decorrenza dal
23/09/2024; di avere impugnato il licenziamento con atto stragiudiziale del 17.10.2024 e con il presente ricorso rappresentando la nullità del licenziamento perché ritorsivo o comunque perché determinato da motivo illecito.
Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo: “In via Principale: - Accertare e dichiarare per le ragioni superiormente esposte, l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità e/o l'annullamento del licenziamento disciplinare intimato al IG. odierno ricorrente in data Parte_1
15/10/2024 dalla società nella persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 con sede legale in legale in Aversa (CE) alla Via Raffaello Sanzio n. 66 in quanto ritorsivo
e non sorretto da giusta causa e/o da giustificato motivo soggettivo addotti dal datore di lavoro per insussistenza dei fatti contestati;
- Per l'effetto annullare, ovvero dichiarare nullo ed illegittimo il licenziamento e condannare ai sensi dell'art. 18, Legge n. 300 del 1970, la società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra Controparte_1 dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuto licenziamento e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-
Condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni patiti dal lavoratore in conseguenza dell'illegittimo licenziamento qui impugnato, nella misura prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 23/2015 e cioè non inferiore a cinque mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale percepita pari ad 6.308,59; - Condannare la
3 società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro. In ogni caso con condanna alle spese di lite ed al compenso professionale oltre oneri accessori, CPA e IVA da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Fissata l'udienza di discussione, con memoria tempestivamente depositata, si costituiva la società convenuta chiedendo, con diffuse argomentazioni, il rigetto del ricorso avversario.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con prova orale e documentale e, quindi, decisa, a seguito della trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025, sulle note di trattazione scritta delle parti.
Il ricorso è infondato.
Deve, innanzitutto, ritenersi che il licenziamento è stato tempestivamente irrogato.
Il requisito dell'immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero al momento della contestazione, va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso (al riguardo v. Cass. civ. Sez. lavoro, 10-09-2013, n. 20719 e giurisprudenza ivi richiamata).
Nel caso di specie, come rilevabile dai documenti prodotti in giudizio, l'accertamento da parte della società dei fatti addebitati al ricorrente, con particolare riguardo al secondo addebito posto alla base del licenziamento e contestato dopo quasi 10 mesi dalla commissione del fatto (la sottoscrizione in data 7.12.2023 di un atto integrativo e modificativo dei rapporti con il firmato dal ricorrente, “nella qualità Controparte_3 di rappresentante della ditta senza che mai fosse stato conferito alcun Controparte_1 potere al che gli permettesse di sottoscrivere tale contratto) è avvenuto nella sua Pt_1 completezza solo in data 09.07.2024, a seguito della ricezione della PEC, con la quale il informava la società resistente dell'esistenza del predetto accordo. Controparte_3
A tali considerazioni, va aggiunta la necessità evidenziata dalla società resistente di effettuare tutti gli accertamenti del caso, rilevato che all'amministratrice non risultava sottoscritto alcunché e solo a settembre 2024, dopo varie richieste di incontri e vari accertamenti, da un incontro tra il RUP, comandante Magg. e la CP_4 CP_1 nella persona dei delegati, dott. e sig. , la società CP_5 Controparte_6 resistente aveva appreso che l'accordo richiamato nella pec del Comune del 09.07.2024
4 era una modifica alle condizioni già oggetto dell'appalto con il e Controparte_3 che trattavasi di un accordo sottoscritto dal sig. per conto della società resistente, Pt_1 senza che la gli avesse mai conferito alcun potere di sottoscrivere tale Controparte_1 contratto. La società provvedeva così ad inoltrare nell'immediatezza la contestazione disciplinare al ricorrente per avere spiegazioni in merito.
In conclusione, considerando che la predetta contestazione di addebito è stata comunicata al ricorrente il 24.9.2024, si deve escludere la violazione del principio dell'immediatezza della contestazione e del provvedimento espulsivo lamentata dal ricorrente.
Parimenti infondata deve ritenersi la censura formulata in ordine alla genericità e tardività della prima contestazione disciplinare.
Da vari passaggi della lettera di contestazione, e di licenziamento, in cui si fa riferimento alla violazione dell'obbligo di diligenza, si può ricavare agevolmente che i fatti addebitati al ricorrente, descritti con sufficiente precisione in tale missiva (“la mancanza dell'osservanza delle disposizioni aziendali impartitole, poiché a tutt'oggi, inspiegabilmente, non ha mai inoltrato note e/o relazioni descrittive circa le attività da Lei poste in essere, sebbene le stesse siano state più volte sollecitate telefonicamente dall' amministrazione aziendale”), sono riconducibili alla violazione di un obbligo siffatto e risultano quindi finalizzati a contestare tale infrazione.
E' consolidato, inoltre, in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale la contestazione disciplinare deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, senza che sia richiesto ai fini della sua validità l'indicazione di ulteriori dettagli sovrabbondati rispetto al nucleo essenziale dell'addebito mosso al dipendente, soprattutto se le indicazioni fornite consentono al lavoratore di esercitare il proprio diritto di difesa, come avvenuto nel caso di specie.
Quanto poi all'eccezione di tardività della predetta contestazione disciplinare, anche in questo caso, risulta provato dall'istruttoria svolta che la convenuta ha prudenzialmente atteso l'invio delle relazioni richieste al dott. in virtù del lavoro svolto quale Pt_1 responsabile settore marketing per la provincia di Salerno e, solo dopo ripetute richieste e a fronte del perdurante inadempimento dell'istante, ha formulato la relativa contestazione disciplinare (v. sul punto, le dichiarazioni dei testi escussi).
La natura ritorsiva del licenziamento
5 Il ricorrente ha eccepito la nullità del licenziamento evidenziando che, dalla mera scansione temporale degli eventi, rilevati nella loro oggettività, emergerebbe - da una serie di presunzioni gravi precisi e concordanti - la sua natura ritorsiva: 1) il 29/05/2024 la prima comunicazione del sig. er la richiesta di accesso alla documentazione (All.3 ric.); 2) Pt_1 il 02/09/2024 la seconda diffida effettuata dall'istante (All.4 ric.); 3) il 16/09/2024 la terza comunicazione (All.5 ric.), in cui oltre alla richiesta di accesso alla documentazione veniva altresì sollecitato il Collegio Sindacale alla verifica della sussistenza degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili;
4) in data 23/09/2024, la società apriva il procedimento disciplinare nei confronti della dott. per una presunta violazione degli Pt_1 obblighi di diligenza asseritamente ascrivibile allo stesso con la prima contestazione disciplinare poi seguita dalla seconda contestazione disciplinare del 24.9.2024; 5) il suddetto procedimento disciplinare sarebbe stato peraltro aperto – secondo la prospettazione attorea - trascorso un enorme lasso di tempo (circa un anno) dalla presunta commissione dell'illecito disciplinare e senza che l'istante avesse mai avuto nemmeno una contestazione disciplinare durante tutto il periodo lavorativo (dal 01/05/2022 sino al licenziamento avvenuto in data 15/10/2024).
La prospettazione del ricorrente deve essere valutata in ragione dei principi di diritto costantemente espressi dalla Corte di Cassazione (cfr per tutte Cassazione civile sez. lav.,
27/01/2022, n.2414 “…in ipotesi di allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento e quindi di una domanda di accertamento della nullità del provvedimento datoriale per motivo illecito ai sensi dell'articolo 1345 c.c., occorre che
l'intento ritorsivo del datore di lavoro, la cui prova è a carico del lavoratore (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 26035/2018, Cass. n. 20742/2018), sia determinante, cioè tale costituire
l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dallo st. lav. novellato, articolo 18, comma 1, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (v. in particolare Cass. n. 9468 del
2019); la prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva, invece, nel caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo (Cass. n. 28453 del 2018, Cass. n. 6575 del 2016) …”.
In particolare, il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è un licenziamento nullo, quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, secondo comma, 1345 e 1324 c.c.
6 Esso costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di un'altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta.
Siffatto tipo di licenziamento è stato ricondotto dalla giurisprudenza di legittimità, data l'analogia di struttura, alla fattispecie di licenziamento discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del 1966, 15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge n. 108 del 1990
- interpretate in maniera estensiva - che ad esso riconnettono le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di cui all'art. 18 S.L. (Cass. 18 marzo 2011 n. 6282).
La Suprema Corte ha precisato che "L'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava, evidentemente, sul lavoratore che deduce ciò in giudizio". Si è altresì evidenziato che trattasi di prova non certo agevole, "...sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole" (Cass., n. 17087 dell'8 agosto 2011).
Con riguardo al motivo ritorsivo, la Corte di Cassazione ha chiarito che "L'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5
l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso". (Cass. n.
6501/2013; Cass. n. 3986/2015; Cass. n. 27325/2017)
In ogni caso, la rilevanza del motivo illecito può venir meno in presenza di un giustificato motivo o di una giusta causa di licenziamento: “nel caso in cui risulti sussistente il giustificato motivo di licenziamento è automaticamente escluso l'intento ritorsivo che, in quanto motivo illecito, deve essere unico e determinante” (Cass. 11353/2019); “l'esistenza di una giusta causa di recesso rende irrilevante l'accertamento di un'eventuale natura ritorsiva del licenziamento” (Cass. 14197/2018).
Dunque, l'accertamento del motivo illecito deve logicamente seguire l'avvenuta esclusione di una legittima giustificazione della scelta datoriale;
tuttavia, l'assenza di quest'ultima non porta a ritenere automaticamente sussistente un motivo illecito.
Il licenziamento ritorsivo, infatti, non copre tutte le ipotesi di fatti non rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass.
7 20232/2010). È onere del lavoratore, dunque, provare rigorosamente l'intento ritorsivo del datore di lavoro. In conclusione, una volta accertata la insussistenza/apparenza del motivo posto a base del licenziamento, il giudice deve verificare la sussistenza o meno dell'intento ritorsivo. Il lavoratore, pertanto, è tenuto non solo a provare l'esistenza di un motivo ritorsivo, ma deve anche fornire prova che detto motivo sia stato l'unico a determinare la volontà datoriale di recedere dal contratto in essere, dovendo indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causalità tra il recesso e l'asserito intento di rappresaglia.
Ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 2, commi 1 e 2, del D.lgs. 23 del 2015, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento.
I fatti posti a fondamento del licenziamento
La documentazione prodotta in giudizio e la prova orale raccolta consentono di ritenere la dimostrazione dei fatti contestati e posti a fondamento del licenziamento impugnato.
In merito alla prima contestazione disciplinare, la società resistente contestava al Pt_1 testualmente che: “….che in data 28.2.2024, a mezzo mail, lei faceva richiesta di trasferimento della sua sede di lavoro, per motivi di salute e personali, dalla nostra sede amministrativa di NA alla sede di appoggio di Pompei;
che in data 11.3.2024 con comunicazione di servizio a mezzo mail le fu accordato di poter svolgere la sua attività lavorativa presso la sede di Pompei, come da Lei richiesto, quale mera sede di appoggio logistico, con competenze per le province di Salerno ed Avellino;
che conformemente alle sue mansioni avrebbe dovuto produrre di volta in volta rapporti e relazioni periodiche circostanziando l'attività svolta;
che a tutt'oggi nulla è pervenuto a questa direzione;
LE
CONTESTIAMO ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 300/70 e del codice disciplinare aziendale, la mancanza dell'osservanza delle disposizioni aziendali impartitole, poiché a tutt'oggi, inspiegabilmente, non ha mai inoltrato note e/o relazioni descrittive circa le attività da Lei poste in essere, sebbene le stesse siano state più volte sollecitate telefonicamente dall' amministrazione aziendale. Le contestiamo ancora la mancata diligenza richiesta sia dalla natura della prestazione dovuta che dall'interesse dell'impresa…”.
Ciò posto, va preliminarmente osservato che è pacifico che, con il trasferimento del ricorrente alla sede di Pompei, la aveva predisposto presso tale sede Controparte_1
8 un'area back office, una postazione per il sig. con computer e stampante e Pt_1 connessione ad internet.
E' rimasto altresì provato, dalla complessiva istruttoria svolta che, a seguito di tale trasferimento, benché più volte la società resistente avesse richiesto al sig. le Pt_1 dovute relazioni in virtù del lavoro svolto, quale responsabile settore marketing per la provincia di Salerno, costui non aveva fornito le dovute e chieste relazioni sulla attività svolta. Il sig. ha allegato che non avrebbe potuto farlo in quanto la società non Pt_1 aveva mai effettivamente provveduto ad organizzare la sua postazione lavorativa, non risultando neppure allestita la connessione alla rete internet, idonea alla trasmissione di note e di comunicazioni;
che, nonostante tali difficoltà, il ricorrente aveva sempre provveduto a fornire correttamente ogni comunicazione ed informazione inerenti il settore di sua competenza.
Ebbene, tali circostanze allegate dall'istante non risultano documentalmente provate e, in ogni caso, risultano smentite dai testi escussi (“So che l'amministratore della società dopo il trasferimento del sig. a più volte richiesto allo stesso la relazione sul lavoro Pt_1 svolto e so questa circostanza sia perché riferitami dallo stesso amministratore sia perché essendo le nostre postazioni di lavoro separate da una vetrata ho sentito anche una telefonata avente ad oggetto tale richiesta. Da quello che mi ha riferito l'amministratore il sig. non ha mai ottemperato a tale richiesta. Confermo che presso gli uffici di Pt_1
Pompei il ricorrente aveva a disposizione una postazione completa dotata di pc, stampante ed accesso ad internet oltre ad avere un telefono cellulare con sim aziendale con collegamento ad Internet e possibilità di inviare o ricevere mail, le quali quando sono inviate dal telefono si riconoscono per la dicitura…” – teste;
“Ho Controparte_6 sentito personalmente l'amministratore richiedere al ricorrente dopo Parte_2 il suo trasferimento presso la sede di POMPEI la relazione sul lavoro svolto, la quale da quanto mi risulta non è mai stata inviata e di sicuro una email con tale relazione sul lavoro svolto non è mai stata inviata e dico ciò perché mi occupo personalmente dei servizi informatici e di segreteria della società. Confermo che anche nella sede di Pompei vi è una postazione completa e quindi dotata di pc, stampante, connessione ad internet e se
c'è qualche guasto vengo personalmente informato e il sig. non mi ha mai Pt_1 contattato per eventuali guasti o malfunzionamenti… Relativamente al capo 11 della memoria di costituzione della società convenuta confermo che è vero che il sig. a Pt_1 sempre avuto oltre all'auto aziendale e alle due schede di carburante e apparecchio
9 telepass anche cellulare con sim aziendale ed accesso internet illimitato abilitato anche all'invio e recezione delle mail e delle pec” – teste ). Testimone_1
Quanto alla seconda contestazione disciplinare, la società contestava testualmente al che: “In data 09/07/2024, a mezzo pec, siamo stati sollecitati dal Comando della Pt_1
Polizia Municipale del comune di Boscoreale per dare esecuzione “all'art.3 dell'accordo consensuale di natura pattizia stipulato in data 07/12/2023”; non avendo memoria di tale atto, abbiamo intrapreso delle interlocuzioni con i Funzionari del suddetto comune affinché venisse chiarita la presunta inadempienza. Oggi al termine dei propedeutici accertamenti siamo venuti a conoscenza che Lei si è autoattribuito dei poteri negoziali, dichiarandosi rappresentante della sottoscrivendo un accordo con il suddetto Controparte_1 CP_2 in data 07/12/2023, che esula dalle sue competenze. TANTO PREMESSO Le contestiamo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 300/70, le gravi violazioni sopra riportate, ritendo che detto suo comportamento ha creato seri e gravi danni economici e di immagine rispetto alla Stazione Appaltante..”.
Ebbene, risulta pacifica – in quanto non contestata - la circostanza della sottoscrizione da parte del ricorrente, in qualità di “rappresentante della società convenuta”, del contratto del
7.12.2023, con il quale il dott. conveniva con il la Pt_1 Controparte_7 gestione di aree di parcheggio, con modifica delle condizioni già esistenti (previste dal precedente contratto stipulato nel 2020 tra la società resistente e il predetto . CP_2
E' altresì pacifica – in quanto non contestata – la circostanza che tale accordo pattizio era stato sottoscritto dal senza aver ricevuto alcuna espressa delega o potere di Pt_1 rappresentanza.
E, invero, sul punto l'istante nel ricorso si limita a contestare che “l'organo amministrativo della Società aveva diretta cognizione della formale appendice esecutiva del negozio
(“accordo consensuale di natura pattizia”) del 07/12/2023, ( all.n.11) come può evincersi dalla comunicazione-mail interna ed organizzativa del 13/12/2023 (All. 12) in virtù della quale veniva dato atto dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate in contraddittorio con il
Comune, nonché del posizionamento necessario della segnaletica e delle planimetrie relative all'area interessata dal contratto. Detta mail veniva indirizzata in data 13/12/2023 alle ore 11:48 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Email_1
t3” (v. ricorso, Email_2 Email_3 Email_4 sul punto).
Il ricorrente ribadisce, invero, che nel corpo della mail del 13/12/2023, erano chiaramente elencati tutti i lavori necessari per l'attuazione di tale contratto, di guisa che la
10 affermazione della società resistente di “non avere memoria” di tale sottoscrizione era assolutamente pretestuosa, strumentale e con chiarissimi intenti di rappresaglia e ritorsione.
Detto in altri termini, secondo la prospettazione attorea, il fatto che la società avesse eseguito una serie di riunioni organizzative aventi ad oggetto segnaletica, sopralluoghi e posizionamento delle telecamere nonché dato esecuzione parziale al contratto avrebbe dovuto sanare la mancanza di una espressa delega alla sottoscrizione del predetto accordo.
Giova, tuttavia, rilevare che, anche se tale circostanza fosse provata dall'istante, ciò comunque non escluderebbe la rilevanza disciplinare del comportamento del dipendente, atteso che l'asserita successiva “ratifica tacita” avrebbe effetto esclusivamente tra le parti contrattuali (società e ) ma non andrebbe di certo a cancellare la Controparte_3 rilevanza disciplinare della condotta interna al rapporto di lavoro (l'aver sottoscritto il lavoratore un contratto in qualità di “rappresentante” della società, senza valida delega o potere di rappresentanza).
E, invero, il lavoratore, andando a sottoscrivere un contratto in nome e per conto della società, senza avere il relativo potere di rappresentanza, ha violato il proprio ruolo e le norme interne aziendali, mettendo a rischio la società, esponendola a obbligazioni senza autorizzazione.
Del tutto tardiva e, quindi, inammissibile appare poi la circostanza nuova – dedotta solo in sede di note conclusive autorizzate del 13.6.2024 – secondo cui l'accordo modificativo con il sarebbe stato sottoscritto dal con potere di rappresentanza in quanto CP_2 Pt_1 costituirebbe soltanto l'integrazione del precedente contratto (ugualmente sottoscritto dal ricorrente) e intervenuto tra le medesime parti in data 28/10/2020.
In ogni caso, fino al 30/04/2022, l'istante aveva pacificamente ricoperto la carica di amministratore della , di cui quindi aveva, soltanto fino a tale data, il relativo CP_1 potere di rappresentanza.
Trattandosi – quello del 7.12.2023– di un accordo nuovo tra le parti e modificativo del precedente contratto del 2020 lo stesso richiedeva, come il precedente accordo del
28.10.2020, un espresso potere di rappresentanza o una espressa delega alla sottoscrizione di tale atto, pacificamente (la circostanza non è mai stata contestata in ricorso) non sussistente, nel caso di specie.
La circostanza che l'istante abbia agito oltre i poteri conferiti è stata, peraltro, confermata dai testi escussi i quali hanno dichiarato: “Confermo che la società solo nel mese di luglio
11 2024 a seguito della segnalazione del Comune di è venuta a conoscenza CP_3 dell'esistenza dell'accordo modificativo dei rapporti con il Comune firmato il 07.12.2023 in quanto la stessa si riferiva ad una serie di attività come l'illuminazione pubblica, pulizia dell'aria e taglio dell'erba non oggetto dell'appalto con il e quindi comportante una CP_2 serie di oneri aggiuntivi per la società; tale accordo era stato sottoscritto dal sig. Pt_1
Confermo che la società non ha mai conferito al a delega per la sottoscrizione Pt_1 dell'accordo del 07.12.2023 né rientrava tra le sue mansioni quale responsabile commerciale-marketing sottoscrivere accordi di tale tipo, anzi che io sappia nel mese di dicembre 2023 il ricorrente svolgeva ancora mansioni di responsabile degli acquisti;
comunque, in generale, solo l'amministratore o un suo delegato può sottoscrivere accordi come quello in esame e in questo caso l'amministratore mi ha confermato di non aver mai delegato er la sottoscrizione di tale accordo..” – teste Pt_1 [...]
“Sono il comandante della polizia municipale di Non so se la CP_6 CP_3 società resistente ha eseguito in esecuzione dell'accordo con il Comune di CP_3 del 7 dicembre 2023 delle riunioni organizzative avente ad oggetto segnaletica, sopralluoghi ecc., ma so che questo accordo è stato concluso dal ricorrente e da me in rappresentanza del Comune di Io ero fiducioso che poi arrivasse la CP_3 delega dell'amministratore ma la stessa non è mai arrivata, anche se il sig. Pt_1 non mi ha mai detto di essere stato delegato alla conclusione di tale accordo….” – teste
CP_4
Dubbi non sussistono sull'attendibilità dei predetti testi, trattandosi di soggetti indifferenti rispetto alle parti in causa, per cui non vi è motivo di dubitare della loro attendibilità.
Orbene, tali deposizioni testimoniali si reputano attendibili in quanto precise, concordanti e circostanziate e prive di elementi di contraddizione intrinseca.
Quanto al profilo soggettivo, si osserva peraltro che il ricorrente, nella lettera di giustificazione, non ha negato di avere sottoscritto tale accordo senza il potere di rappresentanza né ha giustificato tale condotta, limitandosi ad evidenziare come la società fosse a conoscenza di tale accordo e gli avesse dato successivamente anche parziale esecuzione, come dimostrerebbe la mail del 13/12/2023 (All. 12), in virtù della quale si dava dato atto dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate in contraddittorio con il CP_2 nonché del posizionamento necessario della segnaletica e delle planimetrie relative all'area interessata dal contratto.
E allora, anche volendo ammettere che la mail del 13.12.2023 sia stata effettivamente inviata da un indirizzo mail del dott. anche alla società convenuta (pur non Parte_3
12 riconoscendo il sig. , escusso in qualità di teste, la predetta mail, precisando di Parte_3 avere un diverso indirizzo mail utilizzato per l'attività lavorativa e di non ricordare se l'indirizzo mail fosse uno dei sui indirizzi email – cfr. Email_5 dichiarazioni del teste, sul punto) è del tutto evidente che una tale mail (con la quale ci si limitava, peraltro, a comunicare che si sarebbero dovute fare delle attività in merito alla segnaletica verticale nel Parco Pozzi di Aversa e nel Comune di Boscoreale) non potesse di per sé sanare un precedente illecito disciplinare (la sottoscrizione per conto della società di un accordo modificativo di un contratto di appalto con un Ente pubblico da parte del lavoratore, quale rappresentante della società, senza averne alcun potere di rappresentanza).
In ogni caso, il ricorrente non ha provato che ci siano state delle effettive riunioni tra il
Comune e la società per attività da svolgere riportate nell'accordo sottoscritto CP_1 dal ricorrente in data 07.12.2023 né che la società abbia dato esecuzione proprio a tale accordo, essendo del tutto tardiva – e, quindi, inutilizzabile – la documentazione allegata alle denunce-querele di falsa testimonianza e depositata dal ricorrente solo in data
13.6.2025.
Nemmeno rileva la circostanza – anch'essa dedotta solo in sede di note conclusive e, quindi, in ogni caso, tardiva – che il predetto accordo non avesse apportato modifiche in peius rispetto al contratto originario del 2020, ma solo un ampliamento del sevizio in concessione già previsto, con conseguente aumento del compenso in favore della poiché ciò che rileva è l'aver sottoscritto un contratto in qualità di Controparte_1 rappresentante della società benché privo del relativo potere di rappresentanza.
In nessun modo, il ricorrente è riuscito a fornire una spiegazione plausibile, tale da confutare l'unica plausibile ricostruzione dei fatti sostenuta dalla società convenuta ed ampiamente avallata dalla complessiva istruttoria orale e documentale.
Per quanto emerso è perciò possibile ritenere che gli elementi raccolti in sede istruttoria dimostrino la responsabilità del ricorrente per le circostanze contestate dalla convenuta.
Il Tribunale ritiene che le risultanze processuali emerse nel presente giudizio possano essere considerate sufficienti a ritenere sussistenti i fatti contestati all'odierno ricorrente e posti a base del suo licenziamento per giusta causa.
La giusta causa di licenziamento
Accertati i fatti nella loro materialità, quale fatti suscettibili di rilievo disciplinare, occorre valutare la sussistenza della giusta causa di recesso.
13 In via generale è noto che i licenziamenti motivati da ragioni inerenti il comportamento del lavoratore (come nel caso di specie), sono provvedimenti ontologicamente disciplinari che si sostanziano in un notevole inadempimento del prestatore di lavoro.
La condotta del lavoratore, tale da determinare la lesione del vincolo fiduciario, può costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Per stabilire, in concreto, l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario e la cui prova incombe sul datore di lavoro, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare" (Cass. n. 35/2011).
Alla luce di tali considerazioni deve pertanto ritenersi che sussistano gli estremi della giusta causa di licenziamento.
Dal punto di vista soggettivo deve evidenziarsi come rispetto ai fatti contestati emerga un elemento intenzionale di elevata intensità, avuto riguardo, per quanto detto, alla consapevolezza in capo al ricorrente del compimento di azioni volte in violazione dei propri doveri. Nonostante questa consapevolezza, il ricorrente non si è minimamente astenuto dal porre in essere i fatti addebitati, nonostante il ruolo e le mansioni rivestite, come tali richiedenti un elevato grado di affidamento da parte del proprio datore di lavoro.
Dal punto di vista oggettivo, costituisce senza dubbio grave illecito disciplinare il comportamento del dipendente, atteso che le condotte contestate erano idonee a creare danni per la società esponendola a obbligazioni nei confronti della Stazione appaltante, senza autorizzazione da parte della società medesima.
Alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, deve ritenersi che le condotte illecite accertate nel presente procedimento – soprattutto con riguardo al secondo addebito contestato, che appare da solo sufficiente a giustificare il licenziamento intimato per giusta causa - siano tali da considerare un fatto grave, idoneo, come tale, e per le ragioni evidenziate, a minare in maniera irreversibile la fiducia del datore di lavoro nel corretto adempimento delle proprie obbligazioni.
È evidente quindi, che la gravità della condotta ascritta al dipendente, incidendo profondamente sulle aspettative del datore di lavoro circa l'esatta e puntuale osservanza
14 degli obblighi lavorativi e di diligenza nella esecuzione delle proprie mansioni, abbia legittimato il datore di lavoro a recedere con immediatezza dal rapporto di lavoro.
Si tratta, infatti, di un comportamento che incide fortemente sul rapporto di fiducia insito nel rapporto di lavoro, che nel caso in esame è anche idoneo a produrre un rilevante pregiudizio all'azienda, in quanto la società con la seconda condotta contestata all'istante
– si ripete, da sola sufficiente a giustificare l'intimato licenziamento - si è trovata vincolata ad un impegno esterno non voluto, indipendentemente dalla prova della sussistenza o meno di danni economici.
E, invero, l'accertata condotta del dipendente non rileva solo in ragione del possibile danno economico ma soprattutto ai fini della rottura del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente che deve necessariamente connotare il rapporto di lavoro subordinato. In ordine alla presunta mancata affissione del codice disciplinare, ciò non rileva ai fini della decisione della presente controversia, operando il principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte in tema di sanzioni disciplinari secondo cui “la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il provvedimento disciplinare faccia riferimento a situazioni che concretizzano una violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro (v. fra tante Cass. sez. lav. n. 20270 del 18/9/2009, Cass. sez. lav. n. 4778 del 9/3/2004, Cass. sez. lav. n. 5434 del 07/04/2003)”.
In particolare, “ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione;
ne consegue che i comportamenti del lavoratore costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno all'interno del codice disciplinare, ed anche in difetto di affissione dello stesso, purché siano osservate le garanzie previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3. (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 16291 del
19/08/2004)” (cfr. ex multis Cass., 13/06/2012, n. 9644).
Orbene, nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che anche l'omesso invio della relazione sull'attività svolta malgrado le reiterate richieste della parte datoriale concretizzi la violazione di uno dei doveri fondamentali nascenti al rapporto di lavoro, quale quello di rendere diligentemente la prestazione lavorativa, per cui non si imponeva nella fattispecie, ai fini della validità della sanzione irrogata, la garanzia della pubblicità del codice disciplinare.
15 Quanto al secondo fatto contestato al lavoratore (sottoscrivere un contratto in qualità di rappresentante della società senza alcuna delega o potere di rappresentanza) lo stesso rientra tra i cd. mala in sé, cioè la cui riprovevolezza risiede nel comune sentire sociale, sicchè il lavoratore si sarebbe dovuto astenere dal commetterlo anche in assenza di una specifica previsione disciplinare in merito. Sul punto si rammenta Cass. sez. lav. 3 ottobre
2013, n. 22626 secondo cui “in materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano la violazione di norme penali o che contrastano con il cosidetto minimo etico”.
Trattasi, invero, di una condotta grave e comunque incompatibile con l'affidabilità professionale e, in quanto tale, idonea a ledere il rapporto fiduciario con la parte datoriale.
Nella fattispecie il comportamento è aggravato dalla posizione del ricorrente nell'organigramma aziendale (con mansione di ) così come pacificamente Pt_4 ricostruito nel presente giudizio.
La sussistenza della giusta causa di recesso esclude, pertanto, la possibilità che il licenziamento sia sorretto da un motivo illecito che, per quanto detto, non risulta essere stato determinante.
E, invero, l'esistenza di una giusta causa di recesso da parte del datore di lavoro rende del tutto irrilevante l'accertamento di un'eventuale natura ritorsiva del licenziamento.
Ad ogni buon conto, la natura ritorsiva del licenziamento è stata solo genericamente dedotta dal ricorrente: nella sua prospettazione il recesso datoriale- se non si è male inteso - avrebbe trovato origine e giustificazione unicamente a causa dell'esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale ex art. 2476 co. 2 c.c.
4. Ebbene detto assunto, oltre che del tutto generico, è rimasto altresì privo di qualsivoglia riscontro probatorio (non avendo il ricorrente articolato alcun capitolo di prova sul punto), anche di ordine presuntivo. E' ben vero - riscontrato passo passo documentalmente – che gli addebiti disciplinari posti alla base del licenziamento, seguono temporalmente le rivendicazioni di accesso alla documentazione sociale sfociate nel deposito del ricorso x art. 2409 c.c. dinnanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Imprese
(peraltro deciso, nelle more del presente giudizio, in senso sfavorevole all'istante e, comunque, notificato alla società in data successiva al licenziamento) ma emerge chiaramente che la cessazione del rapporto di lavoro è derivata dalle gravi condotte poste
16 in essere dall'istante integranti la giusta causa di recesso e ciò vale automaticamente ad escludere la ritorsività quale motivo illecito unico e determinante ex art. 1345 c.c.
Alla luce di tali considerazioni deve pertanto ritenersi la infondatezza della domanda di accertamento della invalidità e/o nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e c.p.a, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 25.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15814/2024 R.G. LAVORO
TRA
. a SCAFATI (SA) il 05/06/1966 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. BIANCHI ANTONIO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
La società in persona del legale rapp.te p.t., dott.ssa. Controparte_1 Parte_2
, nata il [...] ad [...] con sede legale in Aversa
[...] C.F._1
(CE) alla via Raffaello Sanzio n. 66, P.I. rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Consiglia Anna Sepe
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento ritorsivo
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 11/12/2024, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio la società resistente deducendo: di aver prestato la propria attività lavorativa presso la società dal 01/05/2022 sino alla data del licenziamento Controparte_1 avvenuto in data 15/10/2024, con qualifica Impiegato livello Q del C.C.N.L. Multiservizi –
Mansione: Quadri;
che, oltre ad essere stato dipendente della società, era stato anche socio della Soc. Publiparking s.r.l., per la quota pari al 18,52% del capitale sociale;
che la vicenda per cui è causa faceva seguito all'esercizio del dritto di accesso ai documenti
1 sociali ai sensi dell'art. 2476 co. 2 c.c., da parte del socio di minoranza, odierno ricorrente, per l'ottenimento dei quali erano state necessarie molteplici richieste e diffide;
che, a seguito dell'accesso ai documenti contabili, ed alla consegna degli stessi nelle mani del socio, erano emerse molteplici criticità in merito alla gestione sociale, tali da spingere il
IG. ad esperire il ricorso ex art. 2409 c.c. dinnanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Pt_1
Specializzata in materia di Imprese (R.G. n. 20944/2024); che, immediatamente dopo le vicende societarie de quibus, a distanza di meno di 15 giorni dall'ultima richiesta dei documenti, l'Amministratore Unico della Soc. Publiparking s.r.l., IG.ra , Parte_2 aveva inviato al ricorrente ben due contestazioni disciplinari a brevissima distanza l'una dall'altra; che, in particolare, con la prima contestazione disciplinare, inviata a mezzo
Raccomandata A/R in data 23/09/2024, la società resistente, premettendo che la stessa aveva concesso (con decorrenza dal 11/03/2024) al dipendente, odierno ricorrente, il trasferimento dalla sede di NA (CE) alla sede di Pompei (NA) “quale mera sede di appoggio” - da quest'ultimo richiesto per motivi di salute - contestava al sig. in Pt_1 maniera del tutto generica, di non aver “(…) mai inoltrato note e/o relazioni descrittive circa le attività (…)” poste in essere dallo stesso nell'esercizio delle proprie mansioni, e contestando ancor più genericamente, “(…) la mancata diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta”; che, con la seconda contestazione disciplinare ricevuta in data
24/09/2024, la società gli contestava di aver sottoscritto in data 7.12.2023, con il Comune di Boscoreale (NA), un atto negoziale, del quale la società non avrebbe avuto “memoria”; che alla contestazione de qua il IG. provvedeva a dare riscontro (così come in Pt_1 precedenza fatto anche per la prima contestazione), con comunicazione a mezzo pec inviata il giorno 26/09/2024, palesando la evidente strumentalità delle affermazioni della società. Evidenziava, in particolare, l'istante: che la Soc. Publiparking s.r.l. aveva dato esecuzione al contratto con il di Boscoreale, originariamente sottoscritto in data CP_2
28.10.2020 (cig.n.77287752ES-Contratto di concessione, rep.n. 4); che l'organo amministrativo della Società aveva diretta cognizione della formale appendice esecutiva del negozio (“accordo consensuale di natura pattizia”) del 07/12/2023, ( all.n.11), come poteva evincersi dalla comunicazione-mail interna ed organizzativa del 13/12/2023 (All.
12); che nel corpo della mail del 13/12/2023 erano chiaramente elencati tutti i lavori necessari per l'attuazione del contratto, di guisa che la affermazione della società resistente di “non avere memoria” di tale sottoscrizione era assolutamente pretestuosa, strumentale e con chiarissimi intenti di rappresaglia e ritorsione, a seguito dell'esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale ex art. 2476 co. 2 c.c.4.
2 Lamentava, ancora, l'istante: la mancata adozione ed affissione in un luogo accessibile a tutti i dipendenti da parte della società del Codice Disciplinare;
l'assoluta decadenza dal potere disciplinare in quanto intempestivo;
l'assoluta genericità dei fatti contestati con la prima missiva. Precisava, infine, il ricorrente: che, durante tutto il periodo lavorativo (dal
01/05/2022 sino al licenziamento avvenuto in data 15/10/2024), non aveva mai ricevuto alcuna contestazione disciplinare neanche verbale da parte del datore di lavoro, di guisa da rendersi ancor più palese il comportamento vendicativo della società Controparte_1 nei confronti del lavoratore;
che, nonostante le precise eccezioni formulate alle infondate contestazioni disciplinari, con comunicazione del 15/10/2024 (All. 14), l'Amministratore
Unico della società, sig.ra , comunicava al IG. che i Parte_2 Pt_1 comportamenti del lavoratore avevano creato “seri e gravi danni economici e di immagine rispetto alla Stazione Appaltante”, senza null'altro specificare e di non poter accogliere le giustificazioni rese dal lavoratore “stante la gravità dei fatti (…)”, procedendo per tale motivo a irrogare la sanzione del licenziamento disciplinare, con decorrenza dal
23/09/2024; di avere impugnato il licenziamento con atto stragiudiziale del 17.10.2024 e con il presente ricorso rappresentando la nullità del licenziamento perché ritorsivo o comunque perché determinato da motivo illecito.
Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo: “In via Principale: - Accertare e dichiarare per le ragioni superiormente esposte, l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità e/o l'annullamento del licenziamento disciplinare intimato al IG. odierno ricorrente in data Parte_1
15/10/2024 dalla società nella persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 con sede legale in legale in Aversa (CE) alla Via Raffaello Sanzio n. 66 in quanto ritorsivo
e non sorretto da giusta causa e/o da giustificato motivo soggettivo addotti dal datore di lavoro per insussistenza dei fatti contestati;
- Per l'effetto annullare, ovvero dichiarare nullo ed illegittimo il licenziamento e condannare ai sensi dell'art. 18, Legge n. 300 del 1970, la società in persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegra Controparte_1 dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la stessa qualifica, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuto licenziamento e fino alla data dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
-
Condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni patiti dal lavoratore in conseguenza dell'illegittimo licenziamento qui impugnato, nella misura prevista dall'art. 2 del D.Lgs. 23/2015 e cioè non inferiore a cinque mensilità commisurata all'ultima retribuzione globale percepita pari ad 6.308,59; - Condannare la
3 società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, dalla data del licenziamento e fino a quella dell'effettiva reintegrazione nel posto di lavoro. In ogni caso con condanna alle spese di lite ed al compenso professionale oltre oneri accessori, CPA e IVA da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Fissata l'udienza di discussione, con memoria tempestivamente depositata, si costituiva la società convenuta chiedendo, con diffuse argomentazioni, il rigetto del ricorso avversario.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita con prova orale e documentale e, quindi, decisa, a seguito della trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025, sulle note di trattazione scritta delle parti.
Il ricorso è infondato.
Deve, innanzitutto, ritenersi che il licenziamento è stato tempestivamente irrogato.
Il requisito dell'immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero al momento della contestazione, va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso (al riguardo v. Cass. civ. Sez. lavoro, 10-09-2013, n. 20719 e giurisprudenza ivi richiamata).
Nel caso di specie, come rilevabile dai documenti prodotti in giudizio, l'accertamento da parte della società dei fatti addebitati al ricorrente, con particolare riguardo al secondo addebito posto alla base del licenziamento e contestato dopo quasi 10 mesi dalla commissione del fatto (la sottoscrizione in data 7.12.2023 di un atto integrativo e modificativo dei rapporti con il firmato dal ricorrente, “nella qualità Controparte_3 di rappresentante della ditta senza che mai fosse stato conferito alcun Controparte_1 potere al che gli permettesse di sottoscrivere tale contratto) è avvenuto nella sua Pt_1 completezza solo in data 09.07.2024, a seguito della ricezione della PEC, con la quale il informava la società resistente dell'esistenza del predetto accordo. Controparte_3
A tali considerazioni, va aggiunta la necessità evidenziata dalla società resistente di effettuare tutti gli accertamenti del caso, rilevato che all'amministratrice non risultava sottoscritto alcunché e solo a settembre 2024, dopo varie richieste di incontri e vari accertamenti, da un incontro tra il RUP, comandante Magg. e la CP_4 CP_1 nella persona dei delegati, dott. e sig. , la società CP_5 Controparte_6 resistente aveva appreso che l'accordo richiamato nella pec del Comune del 09.07.2024
4 era una modifica alle condizioni già oggetto dell'appalto con il e Controparte_3 che trattavasi di un accordo sottoscritto dal sig. per conto della società resistente, Pt_1 senza che la gli avesse mai conferito alcun potere di sottoscrivere tale Controparte_1 contratto. La società provvedeva così ad inoltrare nell'immediatezza la contestazione disciplinare al ricorrente per avere spiegazioni in merito.
In conclusione, considerando che la predetta contestazione di addebito è stata comunicata al ricorrente il 24.9.2024, si deve escludere la violazione del principio dell'immediatezza della contestazione e del provvedimento espulsivo lamentata dal ricorrente.
Parimenti infondata deve ritenersi la censura formulata in ordine alla genericità e tardività della prima contestazione disciplinare.
Da vari passaggi della lettera di contestazione, e di licenziamento, in cui si fa riferimento alla violazione dell'obbligo di diligenza, si può ricavare agevolmente che i fatti addebitati al ricorrente, descritti con sufficiente precisione in tale missiva (“la mancanza dell'osservanza delle disposizioni aziendali impartitole, poiché a tutt'oggi, inspiegabilmente, non ha mai inoltrato note e/o relazioni descrittive circa le attività da Lei poste in essere, sebbene le stesse siano state più volte sollecitate telefonicamente dall' amministrazione aziendale”), sono riconducibili alla violazione di un obbligo siffatto e risultano quindi finalizzati a contestare tale infrazione.
E' consolidato, inoltre, in giurisprudenza l'orientamento secondo il quale la contestazione disciplinare deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, senza che sia richiesto ai fini della sua validità l'indicazione di ulteriori dettagli sovrabbondati rispetto al nucleo essenziale dell'addebito mosso al dipendente, soprattutto se le indicazioni fornite consentono al lavoratore di esercitare il proprio diritto di difesa, come avvenuto nel caso di specie.
Quanto poi all'eccezione di tardività della predetta contestazione disciplinare, anche in questo caso, risulta provato dall'istruttoria svolta che la convenuta ha prudenzialmente atteso l'invio delle relazioni richieste al dott. in virtù del lavoro svolto quale Pt_1 responsabile settore marketing per la provincia di Salerno e, solo dopo ripetute richieste e a fronte del perdurante inadempimento dell'istante, ha formulato la relativa contestazione disciplinare (v. sul punto, le dichiarazioni dei testi escussi).
La natura ritorsiva del licenziamento
5 Il ricorrente ha eccepito la nullità del licenziamento evidenziando che, dalla mera scansione temporale degli eventi, rilevati nella loro oggettività, emergerebbe - da una serie di presunzioni gravi precisi e concordanti - la sua natura ritorsiva: 1) il 29/05/2024 la prima comunicazione del sig. er la richiesta di accesso alla documentazione (All.3 ric.); 2) Pt_1 il 02/09/2024 la seconda diffida effettuata dall'istante (All.4 ric.); 3) il 16/09/2024 la terza comunicazione (All.5 ric.), in cui oltre alla richiesta di accesso alla documentazione veniva altresì sollecitato il Collegio Sindacale alla verifica della sussistenza degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili;
4) in data 23/09/2024, la società apriva il procedimento disciplinare nei confronti della dott. per una presunta violazione degli Pt_1 obblighi di diligenza asseritamente ascrivibile allo stesso con la prima contestazione disciplinare poi seguita dalla seconda contestazione disciplinare del 24.9.2024; 5) il suddetto procedimento disciplinare sarebbe stato peraltro aperto – secondo la prospettazione attorea - trascorso un enorme lasso di tempo (circa un anno) dalla presunta commissione dell'illecito disciplinare e senza che l'istante avesse mai avuto nemmeno una contestazione disciplinare durante tutto il periodo lavorativo (dal 01/05/2022 sino al licenziamento avvenuto in data 15/10/2024).
La prospettazione del ricorrente deve essere valutata in ragione dei principi di diritto costantemente espressi dalla Corte di Cassazione (cfr per tutte Cassazione civile sez. lav.,
27/01/2022, n.2414 “…in ipotesi di allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento e quindi di una domanda di accertamento della nullità del provvedimento datoriale per motivo illecito ai sensi dell'articolo 1345 c.c., occorre che
l'intento ritorsivo del datore di lavoro, la cui prova è a carico del lavoratore (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 26035/2018, Cass. n. 20742/2018), sia determinante, cioè tale costituire
l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dallo st. lav. novellato, articolo 18, comma 1, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (v. in particolare Cass. n. 9468 del
2019); la prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva, invece, nel caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo (Cass. n. 28453 del 2018, Cass. n. 6575 del 2016) …”.
In particolare, il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta, è un licenziamento nullo, quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418, secondo comma, 1345 e 1324 c.c.
6 Esso costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di un'altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta.
Siffatto tipo di licenziamento è stato ricondotto dalla giurisprudenza di legittimità, data l'analogia di struttura, alla fattispecie di licenziamento discriminatorio, vietato dagli artt. 4 della legge n. 604 del 1966, 15 della legge n. 300 del 1970 e 3 della legge n. 108 del 1990
- interpretate in maniera estensiva - che ad esso riconnettono le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di cui all'art. 18 S.L. (Cass. 18 marzo 2011 n. 6282).
La Suprema Corte ha precisato che "L'onere della prova della esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava, evidentemente, sul lavoratore che deduce ciò in giudizio". Si è altresì evidenziato che trattasi di prova non certo agevole, "...sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione della inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole" (Cass., n. 17087 dell'8 agosto 2011).
Con riguardo al motivo ritorsivo, la Corte di Cassazione ha chiarito che "L'allegazione, da parte del lavoratore, del carattere ritorsivo del licenziamento intimatogli non esonera il datore di lavoro dall'onere di provare, ai sensi della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 5
l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
solo ove tale prova sia stata almeno apparentemente fornita, incombe sul lavoratore l'onere di dimostrare l'intento ritorsivo e, dunque, l'illiceità del motivo unico e determinante del recesso". (Cass. n.
6501/2013; Cass. n. 3986/2015; Cass. n. 27325/2017)
In ogni caso, la rilevanza del motivo illecito può venir meno in presenza di un giustificato motivo o di una giusta causa di licenziamento: “nel caso in cui risulti sussistente il giustificato motivo di licenziamento è automaticamente escluso l'intento ritorsivo che, in quanto motivo illecito, deve essere unico e determinante” (Cass. 11353/2019); “l'esistenza di una giusta causa di recesso rende irrilevante l'accertamento di un'eventuale natura ritorsiva del licenziamento” (Cass. 14197/2018).
Dunque, l'accertamento del motivo illecito deve logicamente seguire l'avvenuta esclusione di una legittima giustificazione della scelta datoriale;
tuttavia, l'assenza di quest'ultima non porta a ritenere automaticamente sussistente un motivo illecito.
Il licenziamento ritorsivo, infatti, non copre tutte le ipotesi di fatti non rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (Cass.
7 20232/2010). È onere del lavoratore, dunque, provare rigorosamente l'intento ritorsivo del datore di lavoro. In conclusione, una volta accertata la insussistenza/apparenza del motivo posto a base del licenziamento, il giudice deve verificare la sussistenza o meno dell'intento ritorsivo. Il lavoratore, pertanto, è tenuto non solo a provare l'esistenza di un motivo ritorsivo, ma deve anche fornire prova che detto motivo sia stato l'unico a determinare la volontà datoriale di recedere dal contratto in essere, dovendo indicare elementi idonei ad individuare la sussistenza di un rapporto di causalità tra il recesso e l'asserito intento di rappresaglia.
Ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dall'art. 2, commi 1 e 2, del D.lgs. 23 del 2015, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento.
I fatti posti a fondamento del licenziamento
La documentazione prodotta in giudizio e la prova orale raccolta consentono di ritenere la dimostrazione dei fatti contestati e posti a fondamento del licenziamento impugnato.
In merito alla prima contestazione disciplinare, la società resistente contestava al Pt_1 testualmente che: “….che in data 28.2.2024, a mezzo mail, lei faceva richiesta di trasferimento della sua sede di lavoro, per motivi di salute e personali, dalla nostra sede amministrativa di NA alla sede di appoggio di Pompei;
che in data 11.3.2024 con comunicazione di servizio a mezzo mail le fu accordato di poter svolgere la sua attività lavorativa presso la sede di Pompei, come da Lei richiesto, quale mera sede di appoggio logistico, con competenze per le province di Salerno ed Avellino;
che conformemente alle sue mansioni avrebbe dovuto produrre di volta in volta rapporti e relazioni periodiche circostanziando l'attività svolta;
che a tutt'oggi nulla è pervenuto a questa direzione;
LE
CONTESTIAMO ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 300/70 e del codice disciplinare aziendale, la mancanza dell'osservanza delle disposizioni aziendali impartitole, poiché a tutt'oggi, inspiegabilmente, non ha mai inoltrato note e/o relazioni descrittive circa le attività da Lei poste in essere, sebbene le stesse siano state più volte sollecitate telefonicamente dall' amministrazione aziendale. Le contestiamo ancora la mancata diligenza richiesta sia dalla natura della prestazione dovuta che dall'interesse dell'impresa…”.
Ciò posto, va preliminarmente osservato che è pacifico che, con il trasferimento del ricorrente alla sede di Pompei, la aveva predisposto presso tale sede Controparte_1
8 un'area back office, una postazione per il sig. con computer e stampante e Pt_1 connessione ad internet.
E' rimasto altresì provato, dalla complessiva istruttoria svolta che, a seguito di tale trasferimento, benché più volte la società resistente avesse richiesto al sig. le Pt_1 dovute relazioni in virtù del lavoro svolto, quale responsabile settore marketing per la provincia di Salerno, costui non aveva fornito le dovute e chieste relazioni sulla attività svolta. Il sig. ha allegato che non avrebbe potuto farlo in quanto la società non Pt_1 aveva mai effettivamente provveduto ad organizzare la sua postazione lavorativa, non risultando neppure allestita la connessione alla rete internet, idonea alla trasmissione di note e di comunicazioni;
che, nonostante tali difficoltà, il ricorrente aveva sempre provveduto a fornire correttamente ogni comunicazione ed informazione inerenti il settore di sua competenza.
Ebbene, tali circostanze allegate dall'istante non risultano documentalmente provate e, in ogni caso, risultano smentite dai testi escussi (“So che l'amministratore della società dopo il trasferimento del sig. a più volte richiesto allo stesso la relazione sul lavoro Pt_1 svolto e so questa circostanza sia perché riferitami dallo stesso amministratore sia perché essendo le nostre postazioni di lavoro separate da una vetrata ho sentito anche una telefonata avente ad oggetto tale richiesta. Da quello che mi ha riferito l'amministratore il sig. non ha mai ottemperato a tale richiesta. Confermo che presso gli uffici di Pt_1
Pompei il ricorrente aveva a disposizione una postazione completa dotata di pc, stampante ed accesso ad internet oltre ad avere un telefono cellulare con sim aziendale con collegamento ad Internet e possibilità di inviare o ricevere mail, le quali quando sono inviate dal telefono si riconoscono per la dicitura…” – teste;
“Ho Controparte_6 sentito personalmente l'amministratore richiedere al ricorrente dopo Parte_2 il suo trasferimento presso la sede di POMPEI la relazione sul lavoro svolto, la quale da quanto mi risulta non è mai stata inviata e di sicuro una email con tale relazione sul lavoro svolto non è mai stata inviata e dico ciò perché mi occupo personalmente dei servizi informatici e di segreteria della società. Confermo che anche nella sede di Pompei vi è una postazione completa e quindi dotata di pc, stampante, connessione ad internet e se
c'è qualche guasto vengo personalmente informato e il sig. non mi ha mai Pt_1 contattato per eventuali guasti o malfunzionamenti… Relativamente al capo 11 della memoria di costituzione della società convenuta confermo che è vero che il sig. a Pt_1 sempre avuto oltre all'auto aziendale e alle due schede di carburante e apparecchio
9 telepass anche cellulare con sim aziendale ed accesso internet illimitato abilitato anche all'invio e recezione delle mail e delle pec” – teste ). Testimone_1
Quanto alla seconda contestazione disciplinare, la società contestava testualmente al che: “In data 09/07/2024, a mezzo pec, siamo stati sollecitati dal Comando della Pt_1
Polizia Municipale del comune di Boscoreale per dare esecuzione “all'art.3 dell'accordo consensuale di natura pattizia stipulato in data 07/12/2023”; non avendo memoria di tale atto, abbiamo intrapreso delle interlocuzioni con i Funzionari del suddetto comune affinché venisse chiarita la presunta inadempienza. Oggi al termine dei propedeutici accertamenti siamo venuti a conoscenza che Lei si è autoattribuito dei poteri negoziali, dichiarandosi rappresentante della sottoscrivendo un accordo con il suddetto Controparte_1 CP_2 in data 07/12/2023, che esula dalle sue competenze. TANTO PREMESSO Le contestiamo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 300/70, le gravi violazioni sopra riportate, ritendo che detto suo comportamento ha creato seri e gravi danni economici e di immagine rispetto alla Stazione Appaltante..”.
Ebbene, risulta pacifica – in quanto non contestata - la circostanza della sottoscrizione da parte del ricorrente, in qualità di “rappresentante della società convenuta”, del contratto del
7.12.2023, con il quale il dott. conveniva con il la Pt_1 Controparte_7 gestione di aree di parcheggio, con modifica delle condizioni già esistenti (previste dal precedente contratto stipulato nel 2020 tra la società resistente e il predetto . CP_2
E' altresì pacifica – in quanto non contestata – la circostanza che tale accordo pattizio era stato sottoscritto dal senza aver ricevuto alcuna espressa delega o potere di Pt_1 rappresentanza.
E, invero, sul punto l'istante nel ricorso si limita a contestare che “l'organo amministrativo della Società aveva diretta cognizione della formale appendice esecutiva del negozio
(“accordo consensuale di natura pattizia”) del 07/12/2023, ( all.n.11) come può evincersi dalla comunicazione-mail interna ed organizzativa del 13/12/2023 (All. 12) in virtù della quale veniva dato atto dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate in contraddittorio con il
Comune, nonché del posizionamento necessario della segnaletica e delle planimetrie relative all'area interessata dal contratto. Detta mail veniva indirizzata in data 13/12/2023 alle ore 11:48 ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Email_1
t3” (v. ricorso, Email_2 Email_3 Email_4 sul punto).
Il ricorrente ribadisce, invero, che nel corpo della mail del 13/12/2023, erano chiaramente elencati tutti i lavori necessari per l'attuazione di tale contratto, di guisa che la
10 affermazione della società resistente di “non avere memoria” di tale sottoscrizione era assolutamente pretestuosa, strumentale e con chiarissimi intenti di rappresaglia e ritorsione.
Detto in altri termini, secondo la prospettazione attorea, il fatto che la società avesse eseguito una serie di riunioni organizzative aventi ad oggetto segnaletica, sopralluoghi e posizionamento delle telecamere nonché dato esecuzione parziale al contratto avrebbe dovuto sanare la mancanza di una espressa delega alla sottoscrizione del predetto accordo.
Giova, tuttavia, rilevare che, anche se tale circostanza fosse provata dall'istante, ciò comunque non escluderebbe la rilevanza disciplinare del comportamento del dipendente, atteso che l'asserita successiva “ratifica tacita” avrebbe effetto esclusivamente tra le parti contrattuali (società e ) ma non andrebbe di certo a cancellare la Controparte_3 rilevanza disciplinare della condotta interna al rapporto di lavoro (l'aver sottoscritto il lavoratore un contratto in qualità di “rappresentante” della società, senza valida delega o potere di rappresentanza).
E, invero, il lavoratore, andando a sottoscrivere un contratto in nome e per conto della società, senza avere il relativo potere di rappresentanza, ha violato il proprio ruolo e le norme interne aziendali, mettendo a rischio la società, esponendola a obbligazioni senza autorizzazione.
Del tutto tardiva e, quindi, inammissibile appare poi la circostanza nuova – dedotta solo in sede di note conclusive autorizzate del 13.6.2024 – secondo cui l'accordo modificativo con il sarebbe stato sottoscritto dal con potere di rappresentanza in quanto CP_2 Pt_1 costituirebbe soltanto l'integrazione del precedente contratto (ugualmente sottoscritto dal ricorrente) e intervenuto tra le medesime parti in data 28/10/2020.
In ogni caso, fino al 30/04/2022, l'istante aveva pacificamente ricoperto la carica di amministratore della , di cui quindi aveva, soltanto fino a tale data, il relativo CP_1 potere di rappresentanza.
Trattandosi – quello del 7.12.2023– di un accordo nuovo tra le parti e modificativo del precedente contratto del 2020 lo stesso richiedeva, come il precedente accordo del
28.10.2020, un espresso potere di rappresentanza o una espressa delega alla sottoscrizione di tale atto, pacificamente (la circostanza non è mai stata contestata in ricorso) non sussistente, nel caso di specie.
La circostanza che l'istante abbia agito oltre i poteri conferiti è stata, peraltro, confermata dai testi escussi i quali hanno dichiarato: “Confermo che la società solo nel mese di luglio
11 2024 a seguito della segnalazione del Comune di è venuta a conoscenza CP_3 dell'esistenza dell'accordo modificativo dei rapporti con il Comune firmato il 07.12.2023 in quanto la stessa si riferiva ad una serie di attività come l'illuminazione pubblica, pulizia dell'aria e taglio dell'erba non oggetto dell'appalto con il e quindi comportante una CP_2 serie di oneri aggiuntivi per la società; tale accordo era stato sottoscritto dal sig. Pt_1
Confermo che la società non ha mai conferito al a delega per la sottoscrizione Pt_1 dell'accordo del 07.12.2023 né rientrava tra le sue mansioni quale responsabile commerciale-marketing sottoscrivere accordi di tale tipo, anzi che io sappia nel mese di dicembre 2023 il ricorrente svolgeva ancora mansioni di responsabile degli acquisti;
comunque, in generale, solo l'amministratore o un suo delegato può sottoscrivere accordi come quello in esame e in questo caso l'amministratore mi ha confermato di non aver mai delegato er la sottoscrizione di tale accordo..” – teste Pt_1 [...]
“Sono il comandante della polizia municipale di Non so se la CP_6 CP_3 società resistente ha eseguito in esecuzione dell'accordo con il Comune di CP_3 del 7 dicembre 2023 delle riunioni organizzative avente ad oggetto segnaletica, sopralluoghi ecc., ma so che questo accordo è stato concluso dal ricorrente e da me in rappresentanza del Comune di Io ero fiducioso che poi arrivasse la CP_3 delega dell'amministratore ma la stessa non è mai arrivata, anche se il sig. Pt_1 non mi ha mai detto di essere stato delegato alla conclusione di tale accordo….” – teste
CP_4
Dubbi non sussistono sull'attendibilità dei predetti testi, trattandosi di soggetti indifferenti rispetto alle parti in causa, per cui non vi è motivo di dubitare della loro attendibilità.
Orbene, tali deposizioni testimoniali si reputano attendibili in quanto precise, concordanti e circostanziate e prive di elementi di contraddizione intrinseca.
Quanto al profilo soggettivo, si osserva peraltro che il ricorrente, nella lettera di giustificazione, non ha negato di avere sottoscritto tale accordo senza il potere di rappresentanza né ha giustificato tale condotta, limitandosi ad evidenziare come la società fosse a conoscenza di tale accordo e gli avesse dato successivamente anche parziale esecuzione, come dimostrerebbe la mail del 13/12/2023 (All. 12), in virtù della quale si dava dato atto dei sopralluoghi e delle verifiche effettuate in contraddittorio con il CP_2 nonché del posizionamento necessario della segnaletica e delle planimetrie relative all'area interessata dal contratto.
E allora, anche volendo ammettere che la mail del 13.12.2023 sia stata effettivamente inviata da un indirizzo mail del dott. anche alla società convenuta (pur non Parte_3
12 riconoscendo il sig. , escusso in qualità di teste, la predetta mail, precisando di Parte_3 avere un diverso indirizzo mail utilizzato per l'attività lavorativa e di non ricordare se l'indirizzo mail fosse uno dei sui indirizzi email – cfr. Email_5 dichiarazioni del teste, sul punto) è del tutto evidente che una tale mail (con la quale ci si limitava, peraltro, a comunicare che si sarebbero dovute fare delle attività in merito alla segnaletica verticale nel Parco Pozzi di Aversa e nel Comune di Boscoreale) non potesse di per sé sanare un precedente illecito disciplinare (la sottoscrizione per conto della società di un accordo modificativo di un contratto di appalto con un Ente pubblico da parte del lavoratore, quale rappresentante della società, senza averne alcun potere di rappresentanza).
In ogni caso, il ricorrente non ha provato che ci siano state delle effettive riunioni tra il
Comune e la società per attività da svolgere riportate nell'accordo sottoscritto CP_1 dal ricorrente in data 07.12.2023 né che la società abbia dato esecuzione proprio a tale accordo, essendo del tutto tardiva – e, quindi, inutilizzabile – la documentazione allegata alle denunce-querele di falsa testimonianza e depositata dal ricorrente solo in data
13.6.2025.
Nemmeno rileva la circostanza – anch'essa dedotta solo in sede di note conclusive e, quindi, in ogni caso, tardiva – che il predetto accordo non avesse apportato modifiche in peius rispetto al contratto originario del 2020, ma solo un ampliamento del sevizio in concessione già previsto, con conseguente aumento del compenso in favore della poiché ciò che rileva è l'aver sottoscritto un contratto in qualità di Controparte_1 rappresentante della società benché privo del relativo potere di rappresentanza.
In nessun modo, il ricorrente è riuscito a fornire una spiegazione plausibile, tale da confutare l'unica plausibile ricostruzione dei fatti sostenuta dalla società convenuta ed ampiamente avallata dalla complessiva istruttoria orale e documentale.
Per quanto emerso è perciò possibile ritenere che gli elementi raccolti in sede istruttoria dimostrino la responsabilità del ricorrente per le circostanze contestate dalla convenuta.
Il Tribunale ritiene che le risultanze processuali emerse nel presente giudizio possano essere considerate sufficienti a ritenere sussistenti i fatti contestati all'odierno ricorrente e posti a base del suo licenziamento per giusta causa.
La giusta causa di licenziamento
Accertati i fatti nella loro materialità, quale fatti suscettibili di rilievo disciplinare, occorre valutare la sussistenza della giusta causa di recesso.
13 In via generale è noto che i licenziamenti motivati da ragioni inerenti il comportamento del lavoratore (come nel caso di specie), sono provvedimenti ontologicamente disciplinari che si sostanziano in un notevole inadempimento del prestatore di lavoro.
La condotta del lavoratore, tale da determinare la lesione del vincolo fiduciario, può costituire giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Per stabilire, in concreto, l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario e la cui prova incombe sul datore di lavoro, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare" (Cass. n. 35/2011).
Alla luce di tali considerazioni deve pertanto ritenersi che sussistano gli estremi della giusta causa di licenziamento.
Dal punto di vista soggettivo deve evidenziarsi come rispetto ai fatti contestati emerga un elemento intenzionale di elevata intensità, avuto riguardo, per quanto detto, alla consapevolezza in capo al ricorrente del compimento di azioni volte in violazione dei propri doveri. Nonostante questa consapevolezza, il ricorrente non si è minimamente astenuto dal porre in essere i fatti addebitati, nonostante il ruolo e le mansioni rivestite, come tali richiedenti un elevato grado di affidamento da parte del proprio datore di lavoro.
Dal punto di vista oggettivo, costituisce senza dubbio grave illecito disciplinare il comportamento del dipendente, atteso che le condotte contestate erano idonee a creare danni per la società esponendola a obbligazioni nei confronti della Stazione appaltante, senza autorizzazione da parte della società medesima.
Alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, deve ritenersi che le condotte illecite accertate nel presente procedimento – soprattutto con riguardo al secondo addebito contestato, che appare da solo sufficiente a giustificare il licenziamento intimato per giusta causa - siano tali da considerare un fatto grave, idoneo, come tale, e per le ragioni evidenziate, a minare in maniera irreversibile la fiducia del datore di lavoro nel corretto adempimento delle proprie obbligazioni.
È evidente quindi, che la gravità della condotta ascritta al dipendente, incidendo profondamente sulle aspettative del datore di lavoro circa l'esatta e puntuale osservanza
14 degli obblighi lavorativi e di diligenza nella esecuzione delle proprie mansioni, abbia legittimato il datore di lavoro a recedere con immediatezza dal rapporto di lavoro.
Si tratta, infatti, di un comportamento che incide fortemente sul rapporto di fiducia insito nel rapporto di lavoro, che nel caso in esame è anche idoneo a produrre un rilevante pregiudizio all'azienda, in quanto la società con la seconda condotta contestata all'istante
– si ripete, da sola sufficiente a giustificare l'intimato licenziamento - si è trovata vincolata ad un impegno esterno non voluto, indipendentemente dalla prova della sussistenza o meno di danni economici.
E, invero, l'accertata condotta del dipendente non rileva solo in ragione del possibile danno economico ma soprattutto ai fini della rottura del vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente che deve necessariamente connotare il rapporto di lavoro subordinato. In ordine alla presunta mancata affissione del codice disciplinare, ciò non rileva ai fini della decisione della presente controversia, operando il principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte in tema di sanzioni disciplinari secondo cui “la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il provvedimento disciplinare faccia riferimento a situazioni che concretizzano una violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro (v. fra tante Cass. sez. lav. n. 20270 del 18/9/2009, Cass. sez. lav. n. 4778 del 9/3/2004, Cass. sez. lav. n. 5434 del 07/04/2003)”.
In particolare, “ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione;
ne consegue che i comportamenti del lavoratore costituenti gravi violazioni dei doveri fondamentali sono sanzionabili con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno all'interno del codice disciplinare, ed anche in difetto di affissione dello stesso, purché siano osservate le garanzie previste dalla L. n. 300 del 1970, art. 7, commi 2 e 3. (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 16291 del
19/08/2004)” (cfr. ex multis Cass., 13/06/2012, n. 9644).
Orbene, nel caso di specie, non può revocarsi in dubbio che anche l'omesso invio della relazione sull'attività svolta malgrado le reiterate richieste della parte datoriale concretizzi la violazione di uno dei doveri fondamentali nascenti al rapporto di lavoro, quale quello di rendere diligentemente la prestazione lavorativa, per cui non si imponeva nella fattispecie, ai fini della validità della sanzione irrogata, la garanzia della pubblicità del codice disciplinare.
15 Quanto al secondo fatto contestato al lavoratore (sottoscrivere un contratto in qualità di rappresentante della società senza alcuna delega o potere di rappresentanza) lo stesso rientra tra i cd. mala in sé, cioè la cui riprovevolezza risiede nel comune sentire sociale, sicchè il lavoratore si sarebbe dovuto astenere dal commetterlo anche in assenza di una specifica previsione disciplinare in merito. Sul punto si rammenta Cass. sez. lav. 3 ottobre
2013, n. 22626 secondo cui “in materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano la violazione di norme penali o che contrastano con il cosidetto minimo etico”.
Trattasi, invero, di una condotta grave e comunque incompatibile con l'affidabilità professionale e, in quanto tale, idonea a ledere il rapporto fiduciario con la parte datoriale.
Nella fattispecie il comportamento è aggravato dalla posizione del ricorrente nell'organigramma aziendale (con mansione di ) così come pacificamente Pt_4 ricostruito nel presente giudizio.
La sussistenza della giusta causa di recesso esclude, pertanto, la possibilità che il licenziamento sia sorretto da un motivo illecito che, per quanto detto, non risulta essere stato determinante.
E, invero, l'esistenza di una giusta causa di recesso da parte del datore di lavoro rende del tutto irrilevante l'accertamento di un'eventuale natura ritorsiva del licenziamento.
Ad ogni buon conto, la natura ritorsiva del licenziamento è stata solo genericamente dedotta dal ricorrente: nella sua prospettazione il recesso datoriale- se non si è male inteso - avrebbe trovato origine e giustificazione unicamente a causa dell'esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale ex art. 2476 co. 2 c.c.
4. Ebbene detto assunto, oltre che del tutto generico, è rimasto altresì privo di qualsivoglia riscontro probatorio (non avendo il ricorrente articolato alcun capitolo di prova sul punto), anche di ordine presuntivo. E' ben vero - riscontrato passo passo documentalmente – che gli addebiti disciplinari posti alla base del licenziamento, seguono temporalmente le rivendicazioni di accesso alla documentazione sociale sfociate nel deposito del ricorso x art. 2409 c.c. dinnanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Imprese
(peraltro deciso, nelle more del presente giudizio, in senso sfavorevole all'istante e, comunque, notificato alla società in data successiva al licenziamento) ma emerge chiaramente che la cessazione del rapporto di lavoro è derivata dalle gravi condotte poste
16 in essere dall'istante integranti la giusta causa di recesso e ciò vale automaticamente ad escludere la ritorsività quale motivo illecito unico e determinante ex art. 1345 c.c.
Alla luce di tali considerazioni deve pertanto ritenersi la infondatezza della domanda di accertamento della invalidità e/o nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della resistente, delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 oltre il 15% per spese forfettarie, IVA e c.p.a, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si comunichi.
Aversa, 25.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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