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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/05/2025, n. 4297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4297 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta , pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 15707 /2023 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.CAPUANO MIRKO presso il cui studio in Napoli è Parte_1 elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti BARONE CP_1
CARMINE elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso all'intestato Tribunale il ricorrente ha così concluso:
“
1. Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente, essendo sussistenti tutti i requisiti richiesti per legge, ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale a far data della domanda amministrativa ovvero dal 26.10.2022;
2. Per l'effetto, condannare l' in persona del presidente e legale rapp.te p.t. al pagamento in favore della CP_1 ricorrente delle somme dovute a titolo di assegno sociale, oltre la rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal 120° giorno dal 26.10.2022 ovvero dalla maturazione del diritto fino al soddisfo;
3. Provvedere, come di giustizia, per le spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario per quanto concerne le spese, diritti e gli onorari di difesa”.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
Ldomanda va accolta
Risulta dagli atti che , in data 26.10.2022 inoltrava all'ente previdenziale domanda Parte_1
CP_ per ottenere l'assegno sociale. Domanda che veniva rigettata in quanto l' rilevava che il ricorrente risultava socio di una SNC p.i. nonché titolare di ditta individuale P.Iva P.IVA_1 P.IVA_2 entrambe attive. Per poter beneficiare dell'assegno sociale, che oltre ai requisiti quali l'età di almeno 67 anni – residenza effettiva e abituale in Italia da almeno 10 anni e avere un reddito al di sotto della soglia stabilita anno per anno dalla legge, l'unico requisito richiesto è lo stato di bisogno, che si desume dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti.
Nel caso di specie, il sig. forniva prova dell'assenza dei redditi Parte_1
PQM
Accoglie la domanda e per l'effetto, accerta che il ricorrente ha diritto all'assegno sociale a far data della domanda amministrativa del 26.10.2022; condannare l' al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute a titolo di assegno CP_1 sociale a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre la rivalutazione monetaria ed interessi dal legali condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1200,00 oltre iva a cpa CP_1 secondo legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Napoli, 31/05/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta , pronuncia, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 15707 /2023 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.CAPUANO MIRKO presso il cui studio in Napoli è Parte_1 elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti BARONE CP_1
CARMINE elettivamente domiciliata in Napoli presso lo studio di quest'ultimo
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso all'intestato Tribunale il ricorrente ha così concluso:
“
1. Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente, essendo sussistenti tutti i requisiti richiesti per legge, ha diritto al riconoscimento dell'assegno sociale a far data della domanda amministrativa ovvero dal 26.10.2022;
2. Per l'effetto, condannare l' in persona del presidente e legale rapp.te p.t. al pagamento in favore della CP_1 ricorrente delle somme dovute a titolo di assegno sociale, oltre la rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal 120° giorno dal 26.10.2022 ovvero dalla maturazione del diritto fino al soddisfo;
3. Provvedere, come di giustizia, per le spese di giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario per quanto concerne le spese, diritti e gli onorari di difesa”.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
Ldomanda va accolta
Risulta dagli atti che , in data 26.10.2022 inoltrava all'ente previdenziale domanda Parte_1
CP_ per ottenere l'assegno sociale. Domanda che veniva rigettata in quanto l' rilevava che il ricorrente risultava socio di una SNC p.i. nonché titolare di ditta individuale P.Iva P.IVA_1 P.IVA_2 entrambe attive. Per poter beneficiare dell'assegno sociale, che oltre ai requisiti quali l'età di almeno 67 anni – residenza effettiva e abituale in Italia da almeno 10 anni e avere un reddito al di sotto della soglia stabilita anno per anno dalla legge, l'unico requisito richiesto è lo stato di bisogno, che si desume dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti.
Nel caso di specie, il sig. forniva prova dell'assenza dei redditi Parte_1
PQM
Accoglie la domanda e per l'effetto, accerta che il ricorrente ha diritto all'assegno sociale a far data della domanda amministrativa del 26.10.2022; condannare l' al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute a titolo di assegno CP_1 sociale a decorrere dalla domanda amministrativa, oltre la rivalutazione monetaria ed interessi dal legali condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1200,00 oltre iva a cpa CP_1 secondo legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Napoli, 31/05/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)