Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/1983, n. 1184
CASS
Sentenza 16 febbraio 1983

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Nel caso di nullità di una clausola contrattuale per vizio di una parte di essa, la sostituzione della norma imperativa deve avvenire rispetto all'intera clausola, e non già mediante la trasfusione di una parte soltanto della norma in quella parte della clausola che ne determina la nullità. ( V 1721/79).*

Le norme dei contratti e degli accordi collettivi (postcorporativi) non rientrano tra le fonti del diritto oggettivo, ma costituiscono negozi giuridici privatistici, la cui interpretazione è istituzionalmente demandata al giudice del merito. (nella specie la Corte ha ritenuto non censurabile, perché sorretta da adeguata motivazione, la decisione del giudice del merito che aveva qualificato lavoro straordinario il lavoro prestato nelle ore comprese tra il minimo contrattuale e quello legale a norma dell'art. 9 del C.C.n.L. 12 agosto 1966 (cosiddetto prolungamento dell'orario). ( V 4697/76; ( V 2340/67, mass nn 329579 e 329580).*

Non costituisce motivazione sufficiente a sorreggere la decisione, adottata dal giudice del merito circa la reale portata di una clausola di un contratto collettivo (nella specie art. 8 del C.C.n.L. 31 maggio 1972, prevedente interessi maggiorati in caso di ritardato pagamento di spettanze di lavoro), il richiamo di principi giurisprudenziali, pur esatti, dettati in ordine a specifiche clausole di diverso contratto. ( V 2775/73, mass n 366317).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/1983, n. 1184
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1184
    Data del deposito : 16 febbraio 1983

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