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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45800/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45800/2014 promossa da: nato a [...] l'[...], ivi residente a[...]., CF: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Roma Via Costantino Morin 45 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Sebastiano russo e dell'avv. Silvia Caradonna C.F._2 C.F._3 che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
OPPONENTE contro con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 70, CF: , Controparte_1 P.IVA_1 iscritta all'elenco di cui all'art. 106 TUB al n. 38794, in persona del dott. nato a [...] il CP_2
06.11.1965, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, giusta delibera dell'Assemblea ordinaria degli azionisti del 14.01.2008 come da verbale di riunione, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Caprino, con studio in Roma, CF: n. fax: C.F._4
06.68193034, posta elettronica certificata , ed elettivamente Email_1 domiciliata in Roma, Via dei Villini n. 15, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti depositati.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. Parte_1
9219/2014 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 36.878,25 oltre interessi e spese di procedura a favore della cessionaria dei crediti pro soluto in blocco Controparte_1 della IBL BANCA spa con cui l'attuale opponente aveva sottoscritto in data 06.04.2007 contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio.
Motivi di opposizione: continenza ex art. 39 c.p.c.; connessione ex art. 40 c.p.c.; difetto di legittimazione passiva della nullità del decreto ingiuntivo. Controparte_1
Si costituiva la contestando l'opposizione e chiedendo la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Letti gli atti e i verbali di causa;
visti i provvedimenti che hanno deciso sulle eccezioni di continenza e connessione sollevate da parte opponente rigettandole;
concessi i termini istruttori;
venivano respinge le istanze istruttorie, sollecitata la definizione bonaria, la causa veniva assegna a diversi giudici e veniva rinviata per conclusioni come da verbali in atti.
L'opposizione non è fondata e va respinta.
In particolare, parte opponente solleva il difetto di legittimazione della società opposta;
sul punto, si deve evidenziare come chiarito dalla recente Cassazione ord. n. 7243/2024, "dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità", in quanto le norme del TUB "non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri facenti capo all'autorità di vigilanza";
l'eventuale violazione delle norme in materia di vigilanza, dunque, può rilevare esclusivamente nei rapporti con l'autorità di controllo, senza incidere sulla validità degli atti negoziali e processuali posti in essere (cfr. anche Tribunale di Torino 4.11.2024). L'eccezione, pertanto, deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che sono liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Roma, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45800/2014 promossa da: nato a [...] l'[...], ivi residente a[...]., CF: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Roma Via Costantino Morin 45 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Sebastiano russo e dell'avv. Silvia Caradonna C.F._2 C.F._3 che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
OPPONENTE contro con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 70, CF: , Controparte_1 P.IVA_1 iscritta all'elenco di cui all'art. 106 TUB al n. 38794, in persona del dott. nato a [...] il CP_2
06.11.1965, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, giusta delibera dell'Assemblea ordinaria degli azionisti del 14.01.2008 come da verbale di riunione, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Caprino, con studio in Roma, CF: n. fax: C.F._4
06.68193034, posta elettronica certificata , ed elettivamente Email_1 domiciliata in Roma, Via dei Villini n. 15, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti depositati.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma n. Parte_1
9219/2014 con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 36.878,25 oltre interessi e spese di procedura a favore della cessionaria dei crediti pro soluto in blocco Controparte_1 della IBL BANCA spa con cui l'attuale opponente aveva sottoscritto in data 06.04.2007 contratto di mutuo contro cessione pro solvendo di quote dello stipendio.
Motivi di opposizione: continenza ex art. 39 c.p.c.; connessione ex art. 40 c.p.c.; difetto di legittimazione passiva della nullità del decreto ingiuntivo. Controparte_1
Si costituiva la contestando l'opposizione e chiedendo la concessione della Controparte_1 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
Letti gli atti e i verbali di causa;
visti i provvedimenti che hanno deciso sulle eccezioni di continenza e connessione sollevate da parte opponente rigettandole;
concessi i termini istruttori;
venivano respinge le istanze istruttorie, sollecitata la definizione bonaria, la causa veniva assegna a diversi giudici e veniva rinviata per conclusioni come da verbali in atti.
L'opposizione non è fondata e va respinta.
In particolare, parte opponente solleva il difetto di legittimazione della società opposta;
sul punto, si deve evidenziare come chiarito dalla recente Cassazione ord. n. 7243/2024, "dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità", in quanto le norme del TUB "non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri facenti capo all'autorità di vigilanza";
l'eventuale violazione delle norme in materia di vigilanza, dunque, può rilevare esclusivamente nei rapporti con l'autorità di controllo, senza incidere sulla validità degli atti negoziali e processuali posti in essere (cfr. anche Tribunale di Torino 4.11.2024). L'eccezione, pertanto, deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Respinge l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che sono liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Roma, 16 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
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