TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/11/2025, n. 3109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3109 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10971/2023
TRIBUNALE OG
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 25/11/2025 ad ore 10.30 innanzi alla dott.ssa Anna Rita Ippolito, è comparsa:
L'avv. Antonia Cannizzaro, in sostituzione dell'avv. Claudia Santoro, la quale dichiara di precisare le conclusioni da ricorso introduttivo, facendo presente che tutt'ora non è possibile visionare alcuna lista di attesa sul sito del Consolato Italiano di san Paolo. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione. Ad ore 10.55 nessuno è comparso per il Ministero dell'Interno, né è presente il PM.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare e fissa per le ore 14.15 la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
Ad ore 14.15 nessuno è presente. Viene data lettura della sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. di cui all'allegato foglio, da considerarsi parte integrante del presente verbale che viene chiuso alle ore 14.25
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OG
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 10971/2023 RG. promossa da:
(CPF: ), nata il [...], a [...]é do Rio Preto- Parte_1 C.F._1 SP;
(CPF: ) nato il [...], a [...]-SP; Controparte_1 C.F._2
(CPF: ), nato il [...], a [...]-SP; Controparte_2 C.F._3
(CPF: ) nata il [...] a [...]-SP; Controparte_3 C.F._4
(CPF: ,) nato il [...], a [...]- Controparte_4 C.F._5 SP
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. SANTORO CLAUDIA con domicilio eletto in VIA VERNIERI 23 SALERNO contro
MINISTERO DELL'INTERNO
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
pagina 2 di 6
1. accertare lo status di Cittadino italiano dei ricorrenti, tutti per discendenza diretta dall'italiano per averla legittimamente trasmessa ai propri discendenti sino all'odierno ricorrente;
Persona_1
2. ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso all'Ufficio del competente Stato Civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. in ogni caso, anche in considerazione della necessità di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto Ministero dell'Interno sia condannato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 29/08/2023, i ricorrenti, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] Persona_1 emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.n.1).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 30/09/2025, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 20/03/2025, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento delle domande.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari: i ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati da un difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero.
Infatti, deve ricordarsi che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività
pagina 3 di 6 certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015), come nel caso di specie.
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del Ministero dell'Interno. È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Poalo deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue: nacque il 24/09/1890, a Portomaggiore (FE), sposò il 26/06/1930, a Persona_1 Persona_2 RA (Brasile)ove morì il 31/03/1964, senza mai naturalizzarsi, come da certificazione allegata. (all.1).
Dall'unione coniugale nacque, il 05/05/1932, a RA, , la Parte_2 pagina 4 di 6 quale ivi sposò, , il 14/07/1957. (all.2); Persona_3 dalla predetta unione nascevano: (A) (B) (C).
A. il 16/07/1960 a Mirassol-SP ove sposò il Persona_4 Persona_5 19/02/1990. (all.3).
Dall'unione nacquero, entrambi ricorrenti nel processo: (a) e (b).
a. nata il [...], a [...]é do Rio Preto-SP ove sposò Parte_1 [...]
, il 24/02/2018, a São José do Rio Preto-SP. (3.a.) Persona_6
b. nato il [...], a [...]-SP. (3.b) Controparte_1
B. il 04/12/1962, a Mirassol-SP che ivi sposò Persona_7 Persona_8
, il 03/02/1989. (all.4)
[...]
Dall'unione nacquero, entrambi ricorrenti nel processo: (a) e (b).
a. nato il [...], a [...]-SP. (all.
4.a) Controparte_2
b. nata il [...] a [...]-SP che sposò Controparte_3 Persona_9
, il 15/12/2018, a São José do Rio Preto-SP. (all.
4.b)
[...]
, l'08/02/1970, a Mirassol-SP ove sposò Persona_10 [...]
, il 02/06/1990. (all.5) Persona_11
Dall'unione nacque ricorrente nel processo il 26/08/1994, Controparte_4 a Mirassol-SP (all.
5.a)”.
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti, in linea paterna, dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Peraltro, dall'esame della documentazione in atti non figurano passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale e, pertanto, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dalle successive pronunce della giurisprudenza costituzionale e si legittimità.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Irrilevanti le eventuali lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua portoghese, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.
Del resto, il Ministero non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
pagina 5 di 6 Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Parte_3 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del Ministero dell'Interno.
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
(CPF: ), nata il [...], a [...]é do Rio Preto- Parte_1 C.F._1 SP;
(CPF: ) nato il [...], a [...]-SP; Controparte_1 C.F._2
(CPF: ), nato il [...], a [...]-SP; Controparte_2 C.F._3
(CPF: ) nata il [...] a [...]-SP; Controparte_3 C.F._4
(CPF: ,) nato il [...], a [...]- Controparte_4 C.F._5 SP sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 25/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 6 di 6
TRIBUNALE OG
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 25/11/2025 ad ore 10.30 innanzi alla dott.ssa Anna Rita Ippolito, è comparsa:
L'avv. Antonia Cannizzaro, in sostituzione dell'avv. Claudia Santoro, la quale dichiara di precisare le conclusioni da ricorso introduttivo, facendo presente che tutt'ora non è possibile visionare alcuna lista di attesa sul sito del Consolato Italiano di san Paolo. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione. Ad ore 10.55 nessuno è comparso per il Ministero dell'Interno, né è presente il PM.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare e fissa per le ore 14.15 la lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
Ad ore 14.15 nessuno è presente. Viene data lettura della sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c. di cui all'allegato foglio, da considerarsi parte integrante del presente verbale che viene chiuso alle ore 14.25
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OG
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 10971/2023 RG. promossa da:
(CPF: ), nata il [...], a [...]é do Rio Preto- Parte_1 C.F._1 SP;
(CPF: ) nato il [...], a [...]-SP; Controparte_1 C.F._2
(CPF: ), nato il [...], a [...]-SP; Controparte_2 C.F._3
(CPF: ) nata il [...] a [...]-SP; Controparte_3 C.F._4
(CPF: ,) nato il [...], a [...]- Controparte_4 C.F._5 SP
RICORRENTI tutti rappresentati e difesi dall'avv. SANTORO CLAUDIA con domicilio eletto in VIA VERNIERI 23 SALERNO contro
MINISTERO DELL'INTERNO
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
* * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da atto introduttivo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
pagina 2 di 6
1. accertare lo status di Cittadino italiano dei ricorrenti, tutti per discendenza diretta dall'italiano per averla legittimamente trasmessa ai propri discendenti sino all'odierno ricorrente;
Persona_1
2. ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso all'Ufficio del competente Stato Civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
3. in ogni caso, anche in considerazione della necessità di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto Ministero dell'Interno sia condannato al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo”.
CONCLUSIONI per parte resistente – non depositate
CONCLUSIONI per il Pubblico Ministero – non depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c., depositato il 29/08/2023, i ricorrenti, tutti cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto diretti discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...] Persona_1 emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi brasiliano (doc.n.1).
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione udienza venivano regolarmente notificati, in data 30/09/2025, a parte resistente che, in assenza di costituzione, deve dichiararsi contumace.
Gli atti sono stati regolarmente comunicati dalla cancelleria, in data 20/03/2025, anche al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Bologna, che non ha precisato le conclusioni.
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo, insistendo per l'accoglimento delle domande.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Altrettanto pacifica la natura monocratica della controversia ai sensi dell'art. 3 comma 4 d, decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica».
Le procure alle liti appaiono regolari: i ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati da un difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero.
Infatti, deve ricordarsi che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art. 12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività
pagina 3 di 6 certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018, Cass. n. 11165/2015), come nel caso di specie.
In via sempre preliminare, va osservato che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Corte di Cassazione, SS. UU., Sentenza n.25317 del 2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha, infatti, natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del Ministero dell'Interno. È “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire può ritenersi sussistente atteso che gli attori hanno documentato di aver inoltrato a mezzo raccomandata i moduli recanti l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis al competente Consolato d'Italia di San Poalo deducendo altresì il ritardo pressoché ultradecennale con il quale detta amministrazione sta procedendo a convocare i richiedenti.
Più in generale è ormai noto che presso i consolati - quantomeno in Brasile, Argentina e Venezuela - le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni e che il termine di 730gg. previsto dall'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione.
Esaminando il merito, dalla documentazione riversata telematicamente in atti, è possibile ricostruire la genealogia dei ricorrenti come segue: nacque il 24/09/1890, a Portomaggiore (FE), sposò il 26/06/1930, a Persona_1 Persona_2 RA (Brasile)ove morì il 31/03/1964, senza mai naturalizzarsi, come da certificazione allegata. (all.1).
Dall'unione coniugale nacque, il 05/05/1932, a RA, , la Parte_2 pagina 4 di 6 quale ivi sposò, , il 14/07/1957. (all.2); Persona_3 dalla predetta unione nascevano: (A) (B) (C).
A. il 16/07/1960 a Mirassol-SP ove sposò il Persona_4 Persona_5 19/02/1990. (all.3).
Dall'unione nacquero, entrambi ricorrenti nel processo: (a) e (b).
a. nata il [...], a [...]é do Rio Preto-SP ove sposò Parte_1 [...]
, il 24/02/2018, a São José do Rio Preto-SP. (3.a.) Persona_6
b. nato il [...], a [...]-SP. (3.b) Controparte_1
B. il 04/12/1962, a Mirassol-SP che ivi sposò Persona_7 Persona_8
, il 03/02/1989. (all.4)
[...]
Dall'unione nacquero, entrambi ricorrenti nel processo: (a) e (b).
a. nato il [...], a [...]-SP. (all.
4.a) Controparte_2
b. nata il [...] a [...]-SP che sposò Controparte_3 Persona_9
, il 15/12/2018, a São José do Rio Preto-SP. (all.
4.b)
[...]
, l'08/02/1970, a Mirassol-SP ove sposò Persona_10 [...]
, il 02/06/1990. (all.5) Persona_11
Dall'unione nacque ricorrente nel processo il 26/08/1994, Controparte_4 a Mirassol-SP (all.
5.a)”.
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani in qualità di discendenti, in linea paterna, dell'avo italiano il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano né aver Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana - come è evincibile dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti - ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al proprio figlio e questi ai propri discendenti sino ad arrivare agli odierni ricorrenti.
Peraltro, dall'esame della documentazione in atti non figurano passaggi per linea femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale e, pertanto, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dalle successive pronunce della giurisprudenza costituzionale e si legittimità.
La linea di discendenza illustrata in ricorso e riportata sopra trova riscontro nella documentazione in atti, munita di apostille e di traduzioni.
Irrilevanti le eventuali lievi modificazioni apportate alle generalità dell'avo, a seguito della traduzione in lingua portoghese, e della presumibile scarsa alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, nonché dei metodi di trascrizione delle certificazioni di identità personale: queste lievi divergenze non precludono di riconoscere chiaramente la discendenza dei ricorrenti dal loro capostipite.
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta dai ricorrenti che devono essere dichiarati cittadini italiani, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.
Del resto, il Ministero non si è costituito e non ha allegato fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
pagina 5 di 6 Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva.
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal cittadino italiano Persona_1
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente (convenuto solo “formale”, che non ha dato causa alla lite, dal momento che i ritardi nella trattazione dei procedimenti di cittadinanza pendenti presso i Parte_3 sono ascrivibili ad altra amministrazione estranea a questo processo), sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la contumacia del Ministero dell'Interno.
ACCOGLIE la domanda dei ricorrenti e, per l'effetto, dichiara che:
(CPF: ), nata il [...], a [...]é do Rio Preto- Parte_1 C.F._1 SP;
(CPF: ) nato il [...], a [...]-SP; Controparte_1 C.F._2
(CPF: ), nato il [...], a [...]-SP; Controparte_2 C.F._3
(CPF: ) nata il [...] a [...]-SP; Controparte_3 C.F._4
(CPF: ,) nato il [...], a [...]- Controparte_4 C.F._5 SP sono cittadini italiani iure sanguinis.
ORDINA al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Bologna, lì 25/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 6 di 6