Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/03/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE - LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 10745/2024 R.G., avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-
ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
PROMOSSA DA
, cod. fisc. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv.to CACOPARDO SERGIO, PI RT AD ) ; C.F._1
, cod. fisc. , con il patrocinio dell'Avv.to CACOPARDO Parte_2 C.F._2
SERGIO, PI RT AD ) ; C.F._1
RICORRENTI
CONTRO
, con il Patrocinio dell'Avv.to VETRI Controparte_1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in PIAZZA DELLA
REPUBBLICA 26 CATANIA
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi del'art. 127 ter c.p.c.,
come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, secondo l'orientamento consolidato del Supremo Collegio, si verifica allorquando viene totalmente a mancare la posizione
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ex multis, Cass.4079/84; Cass. 3970/78), ovvero allorquando, pur sopravvivendo formalmente un contrasto o comunque una domanda di parte, sono tuttavia intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronunzia (cfr. Cass. 3279/79;
Cass 1264/78).
Nel caso di specie, il Procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuta cessazione della contesa, insistendo solo sulla condanna alle spese. Parte resistente ha effettivamente prodotto provvedimento di annullamento in autotutela successivo alla proposizione e notifica del ricorso e relativo proprio all'ordinanza ingiunzione oggetto della presente causa di opposizione.
Risulta pertanto cessata la materia del contendere
Le spese devono seguire la soccombenza, trattandosi di annullamento successivo alla notifica del ricorso e risultando per tabulas la violazione dell'art. 14 l. 689/1981 e dunque l'intervenuta decadenza dell'ente previdenziale.
Corretto pertanto appare il provvedimento in autotutela, anche alla luce dell'indirizzo ormai pacifico della giurisprudenza.
Il contegno tenuto dall' , che ha evitato di resistere senza motivo, giustifica CP_1
l'applicazione di importi prossimi ai minimi.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida CP_1
in €.1863,5, oltre IVA, C.P., rimborso forfettario al 15 %, come per legge, da distrarsi ex art. 93 in favore del Procuratore che ha formulato la relativa istanza.
Così deciso e pubblicato, in Catania, 17/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Mario Fiorentino)
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