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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/08/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1931/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente est. dr.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da
(P.IVA/C.F. ), già Parte_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro ARÌA, Parte_2 presso il cui studio in Milano, Corso Genova n. 14 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
(P.IVA ), elettivamente domiciliata in Catania, via Torino n. 61, Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. Grazia Maria TOMARCHIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5198/2024, pubblicata il
20.5.2024, non notificata.
Conclusioni:
Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 10 “IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n.
5198/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 20/05/2024, rigettare l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. 12146/22, R.G. 24910/2022 emesso Controparte_1 dal Tribunale di Milano il 21/07/2022 e, per l'effetto, confermare tale decreto ingiuntivo, con ogni conseguenza di legge;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Controparte_1
IVA , con sede legale in Gela (CL), viale Enrico Mattei sn, a pagare a favore di P.IVA_2 società benefit la somma di euro 16.065,40 in linea capitale, oltre interessi Parte_1 moratori dal dovuto al saldo ed oltre alle spese processuali, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
In ogni caso, con condanna della società in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla refusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e con condanna altresì della convenuta appellata a restituire ad società benefit le somme Parte_1 da quest'ultima versate a suo favore a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza di primo grado e che, all'esito del presente giudizio di appello, dovessero risultare non dovute.”
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettare l'appello della per Controparte_2
i motivi di fatto e di diritto evidenziati nel corso del giudizio e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 5198/2024 del Tribunale di Milano”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società (già Parte_1 [...]
di seguito, per brevità, anche solo ”) Parte_2 Parte_1 esponeva: a) di aver ottenuto da in forza di assemblea straordinaria con contestuale Parte_1 conferimento, il ramo d'azienda denominato “Retail Market Gas & Power” e ogni potere necessario per il recupero dei relativi crediti maturati;
b) di vantare un credito di € 16.065,40 nei confronti della società come risultante dalle fatture nn. 4011258 e 4012453 Controparte_1 per somministrazione continua di gas;
c) di aver richiesto alla società il Controparte_1 pagamento dell'importo dovuto, senza esito alcuno;
d) di avere diritto al pagamento della somma capitale e degli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. n. 231/02, maturati dalle singole scadenze sino al saldo effettivo. produceva, a sostegno del proprio ricorso, vari Parte_1 documenti, tra cui un estratto conto autenticato da notaio;
la fattura n. 4011258; il contratto pagina 2 di 10 23.8.2016 per la somministrazione continua di gas naturale;
p.e.c. di messa in mora dell'Avv.
Alessandro Arìa del 26.1.2022.
Il Tribunale in data 21.7.2022 concedeva il decreto ingiuntivo n. 12146/22, con il quale ingiungeva a di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, la Controparte_1 somma di € 16.065,40, gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
Con atto di citazione del 10.10.2022 la società (di seguito, per brevità, Controparte_1 CP_1
”) proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo osservando: a) la mancata
[...] formale trasmissione delle fatture azionate;
b) la non corrispondenza tra l'importo della fattura n. 4011258 e l'estratto autentico notarile prodotto da controparte;
c) la mancata allegazione della fattura n. 4012543; d) l'omessa valutazione, nei rapporti dare/avere tra le parti, della nota Part di credito n. 62705938 del 19.12.2018 di € 10.198,50 emessa da a rapporto negoziale concluso, a seguito del reclamo proposto da relativo alle accise applicate rispetto a CP_1 tutte le fatture emesse nei confronti di quest'ultima; e) la non debenza degli interessi di mora, in assenza di accordo specifico relativamente al saggio da applicare.
Si costituiva in giudizio che sottolineava nuovamente il mancato pagamento da Parte_1 parte di del residuo della fattura n. 4011258 (pari a € 6.298,56) e dell'intero importo CP_1 della fattura n. 4012453 del 19.10.2017 pari a € 9.766,84, per una somma complessiva azionata di € 16.065,40. Quanto alla nota di credito, deduceva che, con il pagamento di € Parte_1
30.199,66 effettuato da controparte il 22.8.2017, erano state regolarizzate le fatture nn.
4006136, 4007463 e 4008680, non azionate;
l'emissione della nota di credito di € 10.198,50 aveva compensato integralmente il residuo della fattura n. 4004865 (di € 2,99), la fattura n.
4009991 (pari a € 5.600,11) e solo parzialmente la fattura n. 4011258, azionata per il residuo di € 6.298,56 (su un importo totale di € 10.893,96), cui occorreva sommare l'importo dell'altra fattura azionata n. 4012543 di € 9.766,84, integralmente scoperta, residuando pertanto un credito nei confronti di di complessivi € 16.065,40 (come certificato anche CP_1 dall'estratto conto autenticato prodotto sub doc. 2 fascicolo monitorio). Per maggiori chiarimenti, inseriva la seguente tabella:
pagina 3 di 10
Quanto alla legittimità della richiesta di interessi moratori contestata da controparte, osservava che nel contratto di somministrazione sottoscritto dalle parti, alla clausola c) delle Condizioni
Generali di contratto specificatamente sottoscritte da , si prevedeva espressamente che CP_1
Part
“in caso di ritardato pagamento delle fatture sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari a 1/365, sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento;
tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio d'interesse di periodo previsto dall'art. 5 del D. Lgs. N. 231/2002”.
2. All'udienza del 30.1.2023, il GOP non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla base di un asserito “allargamento della causa petendi che potrebbe portare alla revoca del decreto ingiuntivo”. Alla successiva udienza del 19.6.2023, respingeva
“la prova orale formulata da parte opponente così come richiesta in quanto valutativa e vertente su circostanze da provarsi documentalmente” e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.12.2023.
3. Con sentenza n. 5198 del 20.5.2024, il Tribunale riteneva fondata l'opposizione e revocava pertanto il decreto ingiuntivo n. 12146/2022, evidenziando i seguenti profili in fatto della vicenda: i) la cessazione del rapporto commerciale tra le parti in data 1.10.2017, quando era avvenuto il cambio di somministrante da parte di;
ii) l'emissione delle fatture azionate CP_1 nel corso del 2017 relative a un periodo di somministrazione precedente all'1.10.2017; iii) la nota di credito del 19.8.2018 [rectius: 19.12.2018] relativa a un rimborso per il periodo dall'1.10.2017 al 31.12.2017, emessa a seguito di reclamo del 13.4.2018; iv) la contestazione da parte di delle fatture azionate, mai pervenute - a detta di quest'ultima - prima CP_1 dell'emissione del decreto ingiuntivo e senza prova del loro fondamento e legittimità.
pagina 4 di 10 Il Tribunale ha ritenuto che le fatture contestate, in quanto di provenienza unilaterale, non costituissero idonea prova delle pretese economiche di , che avrebbe dovuto Parte_1 dimostrare, a fronte della contestazione di controparte, le effettive forniture di gas e la corrispondenza in fattura tra i costi pattuiti e i consumi forniti. Inoltre, essendo stato prodotto Part un unico sollecito di ffettuato a distanza di più di quattro anni dalla cessazione del rapporto e di pochi mesi precedente all'instaurazione del procedimento monitorio, non corredato dalla copia delle fatture, risultava pertanto plausibile, secondo il Tribunale, che fosse CP_1 venuta a conoscenza delle stesse solo con l'istanza di visibilità e che per tale motivo non avesse avuto la possibilità di contestarle tempestivamente.
Sulla base di tali considerazioni, riteneva l'opposizione fondata.
4. ha interposto gravame, affidato a tre motivi. Parte_1
4.1 Con il primo (rubricato “Omessa declaratoria di inammissibilità delle eccezioni ed allegazioni dedotte da parte attrice opponente solo negli scritti conclusivi. Omessa e/o erronea applicazione dei principi di diritto in materia di assolvimento, contenuto e riparto dell'onere probatorio tra le parti. Omessa e/o erronea applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.”), l'appellante sottolinea che la società debitrice “non ha mai eccepito CP_1 nel giudizio di opposizione la mancanza di prova del fondamento e della legittimità delle fatture azionate e non ha minimamente contestato tali documenti, il loro contenuto, i consumi fatturati
e gli importi esposti”, se non - e comunque genericamente - solo in comparsa conclusionale, evocando “l'inesistenza della prestazione dedotta nelle fatture”. non avrebbe dunque CP_1 sollevato tempestivamente alcuna contestazione, né dimostrato l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito azionato da , che invece - dal canto Parte_1 suo - ha pienamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico. L'appellante rileva di non aver ricevuto alcuna contestazione da parte di in merito alla mancata CP_1 somministrazione di gas e puntualizza che , sebbene lamenti l'omessa ricezione delle CP_1 fatture (senza peraltro aver prodotto il registro IVA per dimostrare la loro mancata registrazione, come invece aveva fatto per provare la ricezione della nota di credito), ha ricevuto al medesimo recapito tale nota, successiva a tutte le fatture emesse.
In ordine all'asserita omessa contabilizzazione, nei rapporti tra le parti, della nota di credito e alla ritenuta non corrispondenza tra l'importo della fattura n. 40011258 e l'estratto autentico delle scritture contabili, l'appellante ha ricostruito i rapporti contabili tra le parti come già fatto in primo grado, smentendo la tesi di e dimostrando che la somma ingiunta CP_1 corrispondeva esattamente alla residua pretesa creditoria vantata nei confronti di quest'ultima.
pagina 5 di 10 Quanto agli interessi moratori, ha ribadito che il contratto di somministrazione Parte_1 sottoscritto dalle parti (doc. 4 – fascicolo monitorio) alla clausola c) delle condizioni generali prevedeva espressamente che gli interessi di mora fossero calcolati al tasso d'interesse di cui all'art. 5 D. Lgs. 231 del 2002.
4.2 Con il secondo motivo di impugnazione (intitolato “Erronea attribuzione di rilevanza probatoria, a favore delle tesi dell'opponente, ad alcuni parziali elementi di fatto emersi nel giudizio ed omesso esame di altri elementi di fatto rilevanti ai fini del decidere”), Parte_1 sottolinea che il Tribunale avrebbe omesso di rilevare alcune incongruenze nella ricostruzione offerta da . Sebbene, infatti, le fatture azionate in via monitoria siano relative agli CP_1 ultimi tre mesi di durata del rapporto tra le parti (somministrazioni di gas effettuate nei mesi di luglio, agosto e settembre 2017), che l'opponente ha confermato essere cessato il 30.9.2017,
non si sarebbe accorta di non aver pagato la somministrazione di gas relativa a quel CP_1 periodo o, comunque, di non aver ricevuto le relative fatture, senza peraltro aver mai contestato la mancata somministrazione nelle tre mensilità indicate. Si è però resa conto, a distanza di Part tempo (reclamo del 4.6.2018 – doc. 2) che le aveva erroneamente addebitato dei costi successivamente alla cessazione del rapporto, circostanza che ha portato all'emissione da parte di quest'ultima, una volta verificato l'errore, della nota di credito n. 62705938 imputata a parziale deconto delle partite ancora aperte e portate dalle fatture già emesse e non pagate dalla debitrice. Part Nella prospettazione dell'appellante, considerate anche le “dimensioni vastissime” di
“composta da molteplici divisioni, strutture, reparti”, il trascorrere di un lasso di tempo più o meno lungo dal maturare di un credito all'attivazione dei rimedi necessari al suo recupero non può certo essere considerato, seguendo il ragionamento del primo giudice, indice dell'insussistenza di tale credito.
Inoltre, la difesa di riconosce di non aver allegato al sollecito di pagamento del Parte_1
26.1.2022 le fatture poi azionate, ma precisa di aver indicato chiaramente in tale missiva che la somma richiesta costituiva il residuo importo dovuto in relazione alle fatture n. 4011258 del
19.9.2017 e n. 4012543 del 19.10.2017, senza che controparte fornisse alcun riscontro a tale comunicazione, non avendo contestato l'esistenza del debito, né avendo eccepito di non aver ricevuto le fatture e nemmeno chiesto di poterle ricevere per esaminarle, con ciò rimanendo smentita l'opinione espressa dal giudice di primo grado secondo il quale parte opponente sarebbe venuta a conoscenza delle fatture “solo con l'istanza di visibilità” e per tale motivo non avrebbe “avuto la possibilità di contestarle”.
pagina 6 di 10 4.3 Con il terzo motivo di censura (“L'illegittima condanna di al Parte_1 pagamento delle spese di lite”) parte appellante chiede, infine, che la sia condannata CP_1 al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre che alla restituzione degli importi versati a controparte in forza della condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza impugnata.
5. L'appello proposto da è fondato e merita pertanto accoglimento. Parte_1
Pur avendo il Tribunale delineato correttamente gli oneri probatori spettanti alle parti in causa
- incombendo sulla società creditrice allegare e provare la fonte negoziale o legale Parte_1 dell'obbligazione e, assolto tale onere, sulla debitrice allegare e provare l'avvenuto CP_1 adempimento o i fatti idonei a contrastare la pretesa creditoria - il primo giudice è tuttavia giunto a conclusioni non coerenti con le premesse e con la portata del principio di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c.
, infatti, ha dimostrato in giudizio la fonte del suo credito, allegando al ricorso per Parte_1 decreto ingiuntivo il contratto di somministrazione concluso con , una delle due fatture CP_1 di cui chiedeva il pagamento (la fattura n. 4011258) e l'estratto conto delle scritture contabili da cui risultava anche l'indicazione dell'altra fattura azionata (n. 4012543), poi prodotta nel giudizio instaurato a seguito dell'opposizione proposta dalla società ingiunta.
È ben vero che le fatture sono documenti di provenienza unilaterale che non integrano la piena prova del credito in esse indicato e, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non determinano alcuna inversione dell'onere probatorio, ma si è limitata a contestarne CP_1 la ricezione, avendo eccepito solo in sede di comparsa conclusionale che la fornitura di gas indicata nelle fatture azionate non sarebbe stata effettivamente erogata. Tale contestazione è, all'evidenza, tardiva, con l'effetto della relevatio ab onere probandi in favore di , Parte_1 il cui credito deve pertanto essere riconosciuto. Si consideri, inoltre, l'incoerenza della difesa di che, da una parte, nega di aver ricevuto le fatture azionate in giudizio e, dall'altra CP_1 parte, non risulta aver mai contestato la mancata somministrazione di gas, se non -appunto- solo in sede di comparsa conclusionale.
Inoltre, si consideri che: i) nega di avere ricevuto le fatture, il cui indirizzo coincide CP_1 però con il recapito portato dalla nota di credito del dicembre 2018 (Via Enrico Mattei s.n.
93012 Gela CL), indirizzata a e da questa pacificamente ricevuta;
ii) con riferimento CP_1 all'emissione della nota di credito, ha offerto una puntuale e documentata Parte_1 ricostruzione contabile che non è stata contestata da controparte la quale, anzi, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., ha affermato: “ non intende procedere al Controparte_1 contraddittorio in merito all'imputazione dei pagamenti e all'analisi all'esistenza di tali pagina 7 di 10 pregressi rapporti commerciali (quelli individuati nella tabella riepilogativa di controparte).
Ciò perché, l'unica verifica dei rapporti di dare avere, semmai, dovrà riguardare solo le fatture-forniture richieste in ricorso monitorio con i rapporti ivi dedotti considerato che è necessario cristallizzare il thema decidendum senza consentire un illegittimo ampliamento dello stesso rispetto alla fase monitoria” (pag. 2).
Occorre sul punto affermare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, nessun ampliamento illegittimo del thema decidendum vi è stato, ove si consideri che l'appellante ha sempre e solo richiesto il pagamento delle stesse due fatture, mentre il riferimento ad altre fatture è stato reso necessario proprio per fornire adeguata spiegazione alle asserite incongruenze sollevate in sede di opposizione da , e ciò mediante una puntuale e CP_1 documentata ricostruzione dei rapporti di dare/avere inter partes e dell'imputazione della nota di credito, asseritamente “tombale” secondo la difesa dell'opponente e che, viceversa,
[...]
così illustrava, a dimostrazione del residuo credito ancora vantato nei confronti di Parte_1
e azionato in via monitoria: “in data 22.8.2017 è pervenuto da parte di CP_1 Controparte_1 un pagamento di euro 30.199,66, con cui sono state regolarizzate le fatture n. 4006136 di euro
9.690,70, n. 4007463 di euro 10.328,91 e n. 4008680 di euro 10.180,05 (doc. 10); successivamente, ha emesso: la fattura n. 4009991 del 21.08.2017 di euro Parte_1
5.600,11 (doc. 6); la fattura n. 4011258 del 19.09.2017 di euro 10.893,96 (doc. 7); la fattura
n. 4012543 del 19.10.2017 di euro 9.766,84 (doc. 8) e, infine, la nota di credito n. 62705938 del 19.12.2018 di euro 10.198,50 (doc. 9); l'importo della nota di credito ha compensato integralmente il piccolo residuo della fattura 4004865 (euro 2,99 – doc. 11)), la fattura
4009991 (euro 5.600,11) e solo parzialmente, per euro 4.595,40, la fattura 4011258 di euro
10.893,96; ha quindi agito in via monitoria per ottenere il pagamento del Parte_1 residuo dovuto sulla fattura 40011258, pari ad euro 6.298,56 (e questo è l'importo risultante
a debito nell'estratto autentico notarile prodotto sub doc. 2, diverso quindi dall'importo integrale della fattura) ed il pagamento della fattura 4012543 di euro 9.766,84, per un totale appunto di euro 16.065,40”.
A fronte di tale puntuale ricostruzione e in assenza di idonee contestazioni (limitate sostanzialmente, nel sintetico atto di opposizione, alla mancata ricezione delle fatture azionate, all'asserita mancata contabilizzazione della nota di credito e alla misura degli interessi moratori richiesti) ovvero di valide letture alternative, si impone pertanto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.
Va sul punto considerato che la sentenza di primo grado di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione ha un effetto sostitutivo del decreto ingiuntivo opposto, secondo quanto pagina 8 di 10 dispone l'art. 653 comma 2 c.p.c., e comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio sicché, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello, proprio in ragione dell'effetto sostitutivo nei termini anzidetti, non determina alcuna “reviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato e definitivamente caducato (cfr. Cass. ord. n. 20868 del 06/09/2017 e ord. n. 22874 del
16/08/2024) il cui contenuto deve essere pertanto sostituito da apposita pronuncia di condanna.
Consegue pertanto la condanna di al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di € 16.065,40, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo, come previsto dalla clausola c) delle Condizioni generali del contratto di somministrazione del 23.8.2016 (cfr. pag. 6 contratto di somministrazione in atti).
6. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico di parte appellata e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – da € 5.201,00 a € 26.000,00 – e con l'applicazione, per entrambi i gradi, come da note spese in atti, dei valori medi per tutte le fasi.
Vanno altresì poste a carico di parte appellata le spese della procedura di ingiunzione come liquidate nel D.I. opposto e revocato.
In accoglimento della specifica domanda dell'appellante sul punto, va disposta a carico di CP_1
la restituzione dell'importo versatole dalla società appellante per spese processuali relative
[...] al giudizio di primo grado (liquidate nella complessiva somma di € 4.500,00, oltre oneri di legge) con riserva di ripetizione in forza della provvisoria esecutività della sentenza gravata
(cfr. sul punto, ex multis: Cassazione ordinanze n. 6225 del 24.2.2022 e n. 25247 del
25.10.2017; Cassazione sentenza n. 1526 del 27.1.2016; Cassazione sentenza n. 8215 del
4.4.2013).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] vverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5198/2024, pubblicata in Parte_1 data 20.5.2024, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna CP_1 CP_1 al pagamento in favore di già Parte_1 Parte_2 della somma di € 16.065,40, oltre interessi moratori ex D. Lgs n. 231/2002 dalle
[...] singole scadenze al saldo effettivo;
2. condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese CP_1 processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi €
4.996,00 per compensi, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € pagina 9 di 10 1.600,00 per la fase di trattazione ed € 1.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettario al 15%, iva e c.p.a., e, quanto al presente grado di giudizio, in € 382,50 per spese e in complessivi € 5.809,00 per compensi, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge, oltre alle spese della procedura di ingiunzione;
3. condanna infine l'appellata alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo corrispostole a titolo di spese processuali, in esecuzione della
[...] sentenza di primo grado.
Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Nelle persone dei magistrati:
dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente est. dr.ssa Maria Grazia Federici Consigliere dr.ssa Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da
(P.IVA/C.F. ), già Parte_1 P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro ARÌA, Parte_2 presso il cui studio in Milano, Corso Genova n. 14 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
(P.IVA ), elettivamente domiciliata in Catania, via Torino n. 61, Controparte_1 P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. Grazia Maria TOMARCHIO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5198/2024, pubblicata il
20.5.2024, non notificata.
Conclusioni:
Per l'appellante Parte_1
pagina 1 di 10 “IN VIA PRINCIPALE: in accoglimento del proposto appello ed in riforma della sentenza n.
5198/2024 emessa dal Tribunale di Milano il 20/05/2024, rigettare l'opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo n. 12146/22, R.G. 24910/2022 emesso Controparte_1 dal Tribunale di Milano il 21/07/2022 e, per l'effetto, confermare tale decreto ingiuntivo, con ogni conseguenza di legge;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Controparte_1
IVA , con sede legale in Gela (CL), viale Enrico Mattei sn, a pagare a favore di P.IVA_2 società benefit la somma di euro 16.065,40 in linea capitale, oltre interessi Parte_1 moratori dal dovuto al saldo ed oltre alle spese processuali, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
In ogni caso, con condanna della società in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, alla refusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e con condanna altresì della convenuta appellata a restituire ad società benefit le somme Parte_1 da quest'ultima versate a suo favore a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza di primo grado e che, all'esito del presente giudizio di appello, dovessero risultare non dovute.”
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettare l'appello della per Controparte_2
i motivi di fatto e di diritto evidenziati nel corso del giudizio e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 5198/2024 del Tribunale di Milano”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la società (già Parte_1 [...]
di seguito, per brevità, anche solo ”) Parte_2 Parte_1 esponeva: a) di aver ottenuto da in forza di assemblea straordinaria con contestuale Parte_1 conferimento, il ramo d'azienda denominato “Retail Market Gas & Power” e ogni potere necessario per il recupero dei relativi crediti maturati;
b) di vantare un credito di € 16.065,40 nei confronti della società come risultante dalle fatture nn. 4011258 e 4012453 Controparte_1 per somministrazione continua di gas;
c) di aver richiesto alla società il Controparte_1 pagamento dell'importo dovuto, senza esito alcuno;
d) di avere diritto al pagamento della somma capitale e degli interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. n. 231/02, maturati dalle singole scadenze sino al saldo effettivo. produceva, a sostegno del proprio ricorso, vari Parte_1 documenti, tra cui un estratto conto autenticato da notaio;
la fattura n. 4011258; il contratto pagina 2 di 10 23.8.2016 per la somministrazione continua di gas naturale;
p.e.c. di messa in mora dell'Avv.
Alessandro Arìa del 26.1.2022.
Il Tribunale in data 21.7.2022 concedeva il decreto ingiuntivo n. 12146/22, con il quale ingiungeva a di pagare alla parte ricorrente, per le causali di cui al ricorso, la Controparte_1 somma di € 16.065,40, gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
Con atto di citazione del 10.10.2022 la società (di seguito, per brevità, Controparte_1 CP_1
”) proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo osservando: a) la mancata
[...] formale trasmissione delle fatture azionate;
b) la non corrispondenza tra l'importo della fattura n. 4011258 e l'estratto autentico notarile prodotto da controparte;
c) la mancata allegazione della fattura n. 4012543; d) l'omessa valutazione, nei rapporti dare/avere tra le parti, della nota Part di credito n. 62705938 del 19.12.2018 di € 10.198,50 emessa da a rapporto negoziale concluso, a seguito del reclamo proposto da relativo alle accise applicate rispetto a CP_1 tutte le fatture emesse nei confronti di quest'ultima; e) la non debenza degli interessi di mora, in assenza di accordo specifico relativamente al saggio da applicare.
Si costituiva in giudizio che sottolineava nuovamente il mancato pagamento da Parte_1 parte di del residuo della fattura n. 4011258 (pari a € 6.298,56) e dell'intero importo CP_1 della fattura n. 4012453 del 19.10.2017 pari a € 9.766,84, per una somma complessiva azionata di € 16.065,40. Quanto alla nota di credito, deduceva che, con il pagamento di € Parte_1
30.199,66 effettuato da controparte il 22.8.2017, erano state regolarizzate le fatture nn.
4006136, 4007463 e 4008680, non azionate;
l'emissione della nota di credito di € 10.198,50 aveva compensato integralmente il residuo della fattura n. 4004865 (di € 2,99), la fattura n.
4009991 (pari a € 5.600,11) e solo parzialmente la fattura n. 4011258, azionata per il residuo di € 6.298,56 (su un importo totale di € 10.893,96), cui occorreva sommare l'importo dell'altra fattura azionata n. 4012543 di € 9.766,84, integralmente scoperta, residuando pertanto un credito nei confronti di di complessivi € 16.065,40 (come certificato anche CP_1 dall'estratto conto autenticato prodotto sub doc. 2 fascicolo monitorio). Per maggiori chiarimenti, inseriva la seguente tabella:
pagina 3 di 10
Quanto alla legittimità della richiesta di interessi moratori contestata da controparte, osservava che nel contratto di somministrazione sottoscritto dalle parti, alla clausola c) delle Condizioni
Generali di contratto specificatamente sottoscritte da , si prevedeva espressamente che CP_1
Part
“in caso di ritardato pagamento delle fatture sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari a 1/365, sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento;
tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio d'interesse di periodo previsto dall'art. 5 del D. Lgs. N. 231/2002”.
2. All'udienza del 30.1.2023, il GOP non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sulla base di un asserito “allargamento della causa petendi che potrebbe portare alla revoca del decreto ingiuntivo”. Alla successiva udienza del 19.6.2023, respingeva
“la prova orale formulata da parte opponente così come richiesta in quanto valutativa e vertente su circostanze da provarsi documentalmente” e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.12.2023.
3. Con sentenza n. 5198 del 20.5.2024, il Tribunale riteneva fondata l'opposizione e revocava pertanto il decreto ingiuntivo n. 12146/2022, evidenziando i seguenti profili in fatto della vicenda: i) la cessazione del rapporto commerciale tra le parti in data 1.10.2017, quando era avvenuto il cambio di somministrante da parte di;
ii) l'emissione delle fatture azionate CP_1 nel corso del 2017 relative a un periodo di somministrazione precedente all'1.10.2017; iii) la nota di credito del 19.8.2018 [rectius: 19.12.2018] relativa a un rimborso per il periodo dall'1.10.2017 al 31.12.2017, emessa a seguito di reclamo del 13.4.2018; iv) la contestazione da parte di delle fatture azionate, mai pervenute - a detta di quest'ultima - prima CP_1 dell'emissione del decreto ingiuntivo e senza prova del loro fondamento e legittimità.
pagina 4 di 10 Il Tribunale ha ritenuto che le fatture contestate, in quanto di provenienza unilaterale, non costituissero idonea prova delle pretese economiche di , che avrebbe dovuto Parte_1 dimostrare, a fronte della contestazione di controparte, le effettive forniture di gas e la corrispondenza in fattura tra i costi pattuiti e i consumi forniti. Inoltre, essendo stato prodotto Part un unico sollecito di ffettuato a distanza di più di quattro anni dalla cessazione del rapporto e di pochi mesi precedente all'instaurazione del procedimento monitorio, non corredato dalla copia delle fatture, risultava pertanto plausibile, secondo il Tribunale, che fosse CP_1 venuta a conoscenza delle stesse solo con l'istanza di visibilità e che per tale motivo non avesse avuto la possibilità di contestarle tempestivamente.
Sulla base di tali considerazioni, riteneva l'opposizione fondata.
4. ha interposto gravame, affidato a tre motivi. Parte_1
4.1 Con il primo (rubricato “Omessa declaratoria di inammissibilità delle eccezioni ed allegazioni dedotte da parte attrice opponente solo negli scritti conclusivi. Omessa e/o erronea applicazione dei principi di diritto in materia di assolvimento, contenuto e riparto dell'onere probatorio tra le parti. Omessa e/o erronea applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.”), l'appellante sottolinea che la società debitrice “non ha mai eccepito CP_1 nel giudizio di opposizione la mancanza di prova del fondamento e della legittimità delle fatture azionate e non ha minimamente contestato tali documenti, il loro contenuto, i consumi fatturati
e gli importi esposti”, se non - e comunque genericamente - solo in comparsa conclusionale, evocando “l'inesistenza della prestazione dedotta nelle fatture”. non avrebbe dunque CP_1 sollevato tempestivamente alcuna contestazione, né dimostrato l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito azionato da , che invece - dal canto Parte_1 suo - ha pienamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico. L'appellante rileva di non aver ricevuto alcuna contestazione da parte di in merito alla mancata CP_1 somministrazione di gas e puntualizza che , sebbene lamenti l'omessa ricezione delle CP_1 fatture (senza peraltro aver prodotto il registro IVA per dimostrare la loro mancata registrazione, come invece aveva fatto per provare la ricezione della nota di credito), ha ricevuto al medesimo recapito tale nota, successiva a tutte le fatture emesse.
In ordine all'asserita omessa contabilizzazione, nei rapporti tra le parti, della nota di credito e alla ritenuta non corrispondenza tra l'importo della fattura n. 40011258 e l'estratto autentico delle scritture contabili, l'appellante ha ricostruito i rapporti contabili tra le parti come già fatto in primo grado, smentendo la tesi di e dimostrando che la somma ingiunta CP_1 corrispondeva esattamente alla residua pretesa creditoria vantata nei confronti di quest'ultima.
pagina 5 di 10 Quanto agli interessi moratori, ha ribadito che il contratto di somministrazione Parte_1 sottoscritto dalle parti (doc. 4 – fascicolo monitorio) alla clausola c) delle condizioni generali prevedeva espressamente che gli interessi di mora fossero calcolati al tasso d'interesse di cui all'art. 5 D. Lgs. 231 del 2002.
4.2 Con il secondo motivo di impugnazione (intitolato “Erronea attribuzione di rilevanza probatoria, a favore delle tesi dell'opponente, ad alcuni parziali elementi di fatto emersi nel giudizio ed omesso esame di altri elementi di fatto rilevanti ai fini del decidere”), Parte_1 sottolinea che il Tribunale avrebbe omesso di rilevare alcune incongruenze nella ricostruzione offerta da . Sebbene, infatti, le fatture azionate in via monitoria siano relative agli CP_1 ultimi tre mesi di durata del rapporto tra le parti (somministrazioni di gas effettuate nei mesi di luglio, agosto e settembre 2017), che l'opponente ha confermato essere cessato il 30.9.2017,
non si sarebbe accorta di non aver pagato la somministrazione di gas relativa a quel CP_1 periodo o, comunque, di non aver ricevuto le relative fatture, senza peraltro aver mai contestato la mancata somministrazione nelle tre mensilità indicate. Si è però resa conto, a distanza di Part tempo (reclamo del 4.6.2018 – doc. 2) che le aveva erroneamente addebitato dei costi successivamente alla cessazione del rapporto, circostanza che ha portato all'emissione da parte di quest'ultima, una volta verificato l'errore, della nota di credito n. 62705938 imputata a parziale deconto delle partite ancora aperte e portate dalle fatture già emesse e non pagate dalla debitrice. Part Nella prospettazione dell'appellante, considerate anche le “dimensioni vastissime” di
“composta da molteplici divisioni, strutture, reparti”, il trascorrere di un lasso di tempo più o meno lungo dal maturare di un credito all'attivazione dei rimedi necessari al suo recupero non può certo essere considerato, seguendo il ragionamento del primo giudice, indice dell'insussistenza di tale credito.
Inoltre, la difesa di riconosce di non aver allegato al sollecito di pagamento del Parte_1
26.1.2022 le fatture poi azionate, ma precisa di aver indicato chiaramente in tale missiva che la somma richiesta costituiva il residuo importo dovuto in relazione alle fatture n. 4011258 del
19.9.2017 e n. 4012543 del 19.10.2017, senza che controparte fornisse alcun riscontro a tale comunicazione, non avendo contestato l'esistenza del debito, né avendo eccepito di non aver ricevuto le fatture e nemmeno chiesto di poterle ricevere per esaminarle, con ciò rimanendo smentita l'opinione espressa dal giudice di primo grado secondo il quale parte opponente sarebbe venuta a conoscenza delle fatture “solo con l'istanza di visibilità” e per tale motivo non avrebbe “avuto la possibilità di contestarle”.
pagina 6 di 10 4.3 Con il terzo motivo di censura (“L'illegittima condanna di al Parte_1 pagamento delle spese di lite”) parte appellante chiede, infine, che la sia condannata CP_1 al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, oltre che alla restituzione degli importi versati a controparte in forza della condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza impugnata.
5. L'appello proposto da è fondato e merita pertanto accoglimento. Parte_1
Pur avendo il Tribunale delineato correttamente gli oneri probatori spettanti alle parti in causa
- incombendo sulla società creditrice allegare e provare la fonte negoziale o legale Parte_1 dell'obbligazione e, assolto tale onere, sulla debitrice allegare e provare l'avvenuto CP_1 adempimento o i fatti idonei a contrastare la pretesa creditoria - il primo giudice è tuttavia giunto a conclusioni non coerenti con le premesse e con la portata del principio di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c.
, infatti, ha dimostrato in giudizio la fonte del suo credito, allegando al ricorso per Parte_1 decreto ingiuntivo il contratto di somministrazione concluso con , una delle due fatture CP_1 di cui chiedeva il pagamento (la fattura n. 4011258) e l'estratto conto delle scritture contabili da cui risultava anche l'indicazione dell'altra fattura azionata (n. 4012543), poi prodotta nel giudizio instaurato a seguito dell'opposizione proposta dalla società ingiunta.
È ben vero che le fatture sono documenti di provenienza unilaterale che non integrano la piena prova del credito in esse indicato e, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non determinano alcuna inversione dell'onere probatorio, ma si è limitata a contestarne CP_1 la ricezione, avendo eccepito solo in sede di comparsa conclusionale che la fornitura di gas indicata nelle fatture azionate non sarebbe stata effettivamente erogata. Tale contestazione è, all'evidenza, tardiva, con l'effetto della relevatio ab onere probandi in favore di , Parte_1 il cui credito deve pertanto essere riconosciuto. Si consideri, inoltre, l'incoerenza della difesa di che, da una parte, nega di aver ricevuto le fatture azionate in giudizio e, dall'altra CP_1 parte, non risulta aver mai contestato la mancata somministrazione di gas, se non -appunto- solo in sede di comparsa conclusionale.
Inoltre, si consideri che: i) nega di avere ricevuto le fatture, il cui indirizzo coincide CP_1 però con il recapito portato dalla nota di credito del dicembre 2018 (Via Enrico Mattei s.n.
93012 Gela CL), indirizzata a e da questa pacificamente ricevuta;
ii) con riferimento CP_1 all'emissione della nota di credito, ha offerto una puntuale e documentata Parte_1 ricostruzione contabile che non è stata contestata da controparte la quale, anzi, nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., ha affermato: “ non intende procedere al Controparte_1 contraddittorio in merito all'imputazione dei pagamenti e all'analisi all'esistenza di tali pagina 7 di 10 pregressi rapporti commerciali (quelli individuati nella tabella riepilogativa di controparte).
Ciò perché, l'unica verifica dei rapporti di dare avere, semmai, dovrà riguardare solo le fatture-forniture richieste in ricorso monitorio con i rapporti ivi dedotti considerato che è necessario cristallizzare il thema decidendum senza consentire un illegittimo ampliamento dello stesso rispetto alla fase monitoria” (pag. 2).
Occorre sul punto affermare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, nessun ampliamento illegittimo del thema decidendum vi è stato, ove si consideri che l'appellante ha sempre e solo richiesto il pagamento delle stesse due fatture, mentre il riferimento ad altre fatture è stato reso necessario proprio per fornire adeguata spiegazione alle asserite incongruenze sollevate in sede di opposizione da , e ciò mediante una puntuale e CP_1 documentata ricostruzione dei rapporti di dare/avere inter partes e dell'imputazione della nota di credito, asseritamente “tombale” secondo la difesa dell'opponente e che, viceversa,
[...]
così illustrava, a dimostrazione del residuo credito ancora vantato nei confronti di Parte_1
e azionato in via monitoria: “in data 22.8.2017 è pervenuto da parte di CP_1 Controparte_1 un pagamento di euro 30.199,66, con cui sono state regolarizzate le fatture n. 4006136 di euro
9.690,70, n. 4007463 di euro 10.328,91 e n. 4008680 di euro 10.180,05 (doc. 10); successivamente, ha emesso: la fattura n. 4009991 del 21.08.2017 di euro Parte_1
5.600,11 (doc. 6); la fattura n. 4011258 del 19.09.2017 di euro 10.893,96 (doc. 7); la fattura
n. 4012543 del 19.10.2017 di euro 9.766,84 (doc. 8) e, infine, la nota di credito n. 62705938 del 19.12.2018 di euro 10.198,50 (doc. 9); l'importo della nota di credito ha compensato integralmente il piccolo residuo della fattura 4004865 (euro 2,99 – doc. 11)), la fattura
4009991 (euro 5.600,11) e solo parzialmente, per euro 4.595,40, la fattura 4011258 di euro
10.893,96; ha quindi agito in via monitoria per ottenere il pagamento del Parte_1 residuo dovuto sulla fattura 40011258, pari ad euro 6.298,56 (e questo è l'importo risultante
a debito nell'estratto autentico notarile prodotto sub doc. 2, diverso quindi dall'importo integrale della fattura) ed il pagamento della fattura 4012543 di euro 9.766,84, per un totale appunto di euro 16.065,40”.
A fronte di tale puntuale ricostruzione e in assenza di idonee contestazioni (limitate sostanzialmente, nel sintetico atto di opposizione, alla mancata ricezione delle fatture azionate, all'asserita mancata contabilizzazione della nota di credito e alla misura degli interessi moratori richiesti) ovvero di valide letture alternative, si impone pertanto l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.
Va sul punto considerato che la sentenza di primo grado di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione ha un effetto sostitutivo del decreto ingiuntivo opposto, secondo quanto pagina 8 di 10 dispone l'art. 653 comma 2 c.p.c., e comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio sicché, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello, proprio in ragione dell'effetto sostitutivo nei termini anzidetti, non determina alcuna “reviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato e definitivamente caducato (cfr. Cass. ord. n. 20868 del 06/09/2017 e ord. n. 22874 del
16/08/2024) il cui contenuto deve essere pertanto sostituito da apposita pronuncia di condanna.
Consegue pertanto la condanna di al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di € 16.065,40, oltre interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo effettivo, come previsto dalla clausola c) delle Condizioni generali del contratto di somministrazione del 23.8.2016 (cfr. pag. 6 contratto di somministrazione in atti).
6. Le spese di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, vanno poste a carico di parte appellata e sono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – da € 5.201,00 a € 26.000,00 – e con l'applicazione, per entrambi i gradi, come da note spese in atti, dei valori medi per tutte le fasi.
Vanno altresì poste a carico di parte appellata le spese della procedura di ingiunzione come liquidate nel D.I. opposto e revocato.
In accoglimento della specifica domanda dell'appellante sul punto, va disposta a carico di CP_1
la restituzione dell'importo versatole dalla società appellante per spese processuali relative
[...] al giudizio di primo grado (liquidate nella complessiva somma di € 4.500,00, oltre oneri di legge) con riserva di ripetizione in forza della provvisoria esecutività della sentenza gravata
(cfr. sul punto, ex multis: Cassazione ordinanze n. 6225 del 24.2.2022 e n. 25247 del
25.10.2017; Cassazione sentenza n. 1526 del 27.1.2016; Cassazione sentenza n. 8215 del
4.4.2013).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] vverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5198/2024, pubblicata in Parte_1 data 20.5.2024, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, condanna CP_1 CP_1 al pagamento in favore di già Parte_1 Parte_2 della somma di € 16.065,40, oltre interessi moratori ex D. Lgs n. 231/2002 dalle
[...] singole scadenze al saldo effettivo;
2. condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese CP_1 processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi €
4.996,00 per compensi, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € pagina 9 di 10 1.600,00 per la fase di trattazione ed € 1.700,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettario al 15%, iva e c.p.a., e, quanto al presente grado di giudizio, in € 382,50 per spese e in complessivi € 5.809,00 per compensi, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge, oltre alle spese della procedura di ingiunzione;
3. condanna infine l'appellata alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo corrispostole a titolo di spese processuali, in esecuzione della
[...] sentenza di primo grado.
Così deciso, in Milano, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Laura Sara Tragni
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