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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14773/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14773/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. RAGNI ANDREA e con l'avv. Parte_1 C.F._1
BRESCIANI ADRIANA
e
(c.f. ), con l'avv. RAGNI ANDREA e con l'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
BRESCIANI ADRIANA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27.02.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione e residenza Per_1 Per_2
prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, anche religiosa, ed alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente solo per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione;
3. l'abitazione familiare, di proprietà esclusiva della IG.ra meglio identificata al catasto Parte_1
del Comune di Brescia come A/2, foglio 5, mappale 741, sub. 178, sita in Rezzato (Bs), Via Almici
n. 38, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti, ad eccezione di quelli di cui al successivo punto n.
6, viene assegnata alla medesima, la quale continuerà a viverci con i figli e Saranno a Per_1 Per_2
carico della IG.ra le rate del mutuo fondiario, tutte le relative utenze nonché gli Parte_1
oneri ordinari e straordinari;
4. in merito alle frequentazioni padre -figli i coniugi convengono che il IG. terrà e CP_1 Per_1
Per_2
− week-end alternati al mese dal venerdì alle ore 18:00 (prima di cena), prelevandoli dalla casa materna o presso i centri ove i figli svolgeranno le attività sportive/extra -scolastiche, fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, o durante le vacanze estive presso il centro ricreativo frequentato;
− il mercoledì sera con prelevamento presso i centri ove i figli svolgono le attività sportive/extra - scolastiche o presso la casa materna alle ore 19:00 (prima di cena), fino al giorno successivo con riaccompagnamento a scuola, o durante le vacanze estive presso il centro ricreativo frequentato;
− durante le settimane in cui il weekend sarà di competenza della madre, anche un'altra sera da concordare, con o senza pernottamento a seconda degli impegni dei figli, con prelevamento presso i centri ove e svolgono le attività sportive/extra -scolastiche o presso la casa materna alle Per_1 Per_2
ore 19:00 (prima di cena). Nel caso di pernottamento il padre si impegna a riaccompagnare e Per_1
il giorno successivo a scuola, o durante le vacanze estive presso il centro ricreativo frequentato, Per_2
viceversa la stessa sera entro le ore 22:00 presso la casa materna;
− durante le vacanze di Natale una settimana ad anni alterni con la IG.ra dalla mattina Parte_1
del 23 dicembre fino alle ore 9:00 del 30 dicembre, e dalla mattina del 30 dicembre fino alle ore 18:00
(prima di cena) del 6 gennaio. Nel rispetto delle tradizioni familiari, e trascorreranno Per_1 Per_2
ogni anno la Vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre. Tale alternanza inizierà alle ore 11:30 della Vigilia fino alle ore 10:00 del giorno di Natale per la IG.ra dalle ore Parte_1
10:00 del giorno di Natale fino alle ore 10:00 del giorno di Santo Stefano per il IG. Si CP_1
precisa che nel 2024 e trascorreranno con la madre la prima settimana delle vacanze Per_1 Per_2
natalizie;
− durante le vacanze pasquali in base al calendario ordinario. Se il fine settimana sarà di competenza paterna, il IG. terrà i figli anche il giorno del lunedì dell'Angelo con riaccompagnamento CP_1
presso la casa materna alle ore 18:00 (prima di cena); − durante le vacanze estive tre settimane, di cui al massimo due consecutive. In ogni caso:
− i genitori si impegneranno a comunicarsi i rispettivi periodi di vacanza con i figli entro il 30/04 di ogni anno, nonché i luoghi di villeggiatura con anticipo rispetto alla partenza;
− le altre festività (ovvero 25 aprile, 1maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1novembre e 8 dicembre) seguiranno il calendario ordinario di ciascun genitore;
− e trascorreranno ogni anno la giornata del 7 agosto, compleanno della IG.ra Per_1 Per_2
con la madre, mentre la giornata del 26 di ottobre, compleanno del IG. con il Parte_1 CP_1
padre;
− e trascorreranno, durante i rispettivi compleanni, ad anni alterni, il pranzo con un Per_1 Per_2 genitore e la cena con l'altro. Si precisa che:
− i fine settimana di ciascun genitore con i figli si interrompono durante le vacanze estive o natalizie e riprenderanno normalmente appena dopo;
− ciascun genitore consentirà i contatti quotidiani dei minori con l'altro, mediante chiamate e videochiamate;
− ciascuno genitore sarà tenuto ad essere flessibile e collaborativo, a mantenere una comunicazione regolare con l'altro ed a condividere tutte le informazioni che riguardano i minori (a titolo esemplificativo, salute, documentazione medica, prenotazione ed esito delle visite, alimentazione, scuola ed esito colloqui con insegnanti, amici e frequentazioni dei minori, attività dei minori etc.);
− entrambi i genitori avranno accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute, alla sicurezza della prole, potranno conferire separatamente con gli insegnanti e con gli operatori socio sanitari che si occupano dei minori;
− ciascuno genitore si obbliga a mantenere una comunicazione funzionale con i figli e a sostenere il rapporto con l'altro; − entrambi i genitori si obbligano a non coinvolgere i minori nelle loro discussioni;
− entrambi i genitori si obbligano a non considerare i minori come messaggeri, o mezzi di consegna o mezzi di comunicazione con l'altro;
− ciascuno genitore si rende disponibile, compatibilmente con i propri impegni pregressi, in caso di richiesta dell'altro, a collaborare nella gestione degli impegni sportivi, scolastici o extrascolastici dei figli anche al di fuori dei giorni di propria spettanza;
5. il padre corrisponderà a titolo di contributo di mantenimento ordinario dei figli e Per_1 Per_2
fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00, trecento Euro a figlio), che verrà versata entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, ed il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati che di seguito si trascrive.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le seguenti spese:
− Spese per la salute A. spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte del medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
B. spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
− Spese per l'istruzione A. spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
B. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
C. spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
− Spese per la custodia di prole minorenne: A. spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
− Spese per il divertimento A. spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Le spese straordinarie dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta. Con specifico riferimento alle spese per le vacanze trascorse dai figli con ciascun genitore, i coniugi precisano che ognuno provvederà a sostenere il relativo costo. Con specifico riferimento alle spese per l'istruzione, i coniugi danno atto che la IG.ra continuerà a pagare in via esclusiva per Parte_1 entrambi i figli, e fino al termine del ciclo scolastico secondario inferiore, la retta dell'istituto privato
Lonati Anglo-American School scelto dai genitori durante gli anni di convivenza;
6. quanto alla suddivisione degli arredi/oggetti e beni mobili presenti presso la casa familiare, i coniugi concordano che sono di spettanza del IG. CP_1
− due comodini della camera da letto dei coniugi
− una cassapanca della camera da letto dei coniugi
− una angoliera posizionata nel corridoio − una consolle posizionata nel corridoio
− il pianoforte del salotto − un settimanale posizionato in salotto
− un quadro posizionato nella camera del figlio Persona_3 Per_2
− un quadro posizionato nella sala giochi − n. 5 stampe con cornice rossa posizionate Persona_4
nella sala giochi
− un quadro a forma croce posizionato nel salotto Per_3
− n. 2 quadri dei nonni del IG. osizionati nel salotto CP_1
− n. 2 piccoli quadri posizionati sulla colonna di ingresso del salotto
− un quadro RI con sfondo nero posizionato nel salotto
− n. 2 stampe posizionate nel bagno degli ospiti
− una lampada ottone e vetro verde posizionata nel salotto
− n. 2 vasi color avorio di provenienza della famiglia di origine del IG. osizionati nel salotto CP_1
− un abbattitore
− un set di coltelli
− elettrodomestico BI
− un servizio posate ricevuto come regalo di nozze
− una bicicletta
− alcuni libri
− alcune fotografie incorniciate che ritraggono i figli
7. I coniugi concordano altresì che sono di spettanza del IG. nche la poltrona Chaise longue CP_1
marca Cassina collocata presso la residenza del lago di Garda della famiglia della IG.ra Parte_1
nonché un tavolo di legno ed un divano grigio siti nel locale deposito sempre della famiglia della ricorrente;
8. il IG. i impegna a spostare la residenza entro il 31.12.2024; CP_1
9. i coniugi si impegnano ad estinguere, entro una settimana dalla sottoscrizione del presente accordo, il conto corrente cointestato n. 67311368 acceso presso Banca Fideuram, filiale di Brescia;
10. entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, e di aver risolto ogni questione patrimoniale ed economica e di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra ad alcun titolo e/o ragione;
11. entrambi i coniugi si impegnano a darsi comunicazione di ogni eventuale cambiamento di residenza;
12. entrambi i coniugi si concedono il nullaosta per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di documenti equipollenti per sé ed i figli minori e Per_1 Per_2
13. tali condizioni avranno valore a far data dalla sottoscrizione congiunta del presente ricorso;
14. tutte le condizioni di cui sopra potranno subire negli anni, di comune accordo tra i coniugi, delle modifiche in virtù delle esigenze scolastiche e non dei figli, o degli impegni lavorativi dei genitori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/07/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DE IA (atto n. 40, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14773/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. RAGNI ANDREA e con l'avv. Parte_1 C.F._1
BRESCIANI ADRIANA
e
(c.f. ), con l'avv. RAGNI ANDREA e con l'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
BRESCIANI ADRIANA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa per l'udienza del 27.02.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1. vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. affido condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione e residenza Per_1 Per_2
prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, anche religiosa, ed alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente solo per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione;
3. l'abitazione familiare, di proprietà esclusiva della IG.ra meglio identificata al catasto Parte_1
del Comune di Brescia come A/2, foglio 5, mappale 741, sub. 178, sita in Rezzato (Bs), Via Almici
n. 38, con tutti i mobili e gli arredi ivi contenuti, ad eccezione di quelli di cui al successivo punto n.
6, viene assegnata alla medesima, la quale continuerà a viverci con i figli e Saranno a Per_1 Per_2
carico della IG.ra le rate del mutuo fondiario, tutte le relative utenze nonché gli Parte_1
oneri ordinari e straordinari;
4. in merito alle frequentazioni padre -figli i coniugi convengono che il IG. terrà e CP_1 Per_1
Per_2
− week-end alternati al mese dal venerdì alle ore 18:00 (prima di cena), prelevandoli dalla casa materna o presso i centri ove i figli svolgeranno le attività sportive/extra -scolastiche, fino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, o durante le vacanze estive presso il centro ricreativo frequentato;
− il mercoledì sera con prelevamento presso i centri ove i figli svolgono le attività sportive/extra - scolastiche o presso la casa materna alle ore 19:00 (prima di cena), fino al giorno successivo con riaccompagnamento a scuola, o durante le vacanze estive presso il centro ricreativo frequentato;
− durante le settimane in cui il weekend sarà di competenza della madre, anche un'altra sera da concordare, con o senza pernottamento a seconda degli impegni dei figli, con prelevamento presso i centri ove e svolgono le attività sportive/extra -scolastiche o presso la casa materna alle Per_1 Per_2
ore 19:00 (prima di cena). Nel caso di pernottamento il padre si impegna a riaccompagnare e Per_1
il giorno successivo a scuola, o durante le vacanze estive presso il centro ricreativo frequentato, Per_2
viceversa la stessa sera entro le ore 22:00 presso la casa materna;
− durante le vacanze di Natale una settimana ad anni alterni con la IG.ra dalla mattina Parte_1
del 23 dicembre fino alle ore 9:00 del 30 dicembre, e dalla mattina del 30 dicembre fino alle ore 18:00
(prima di cena) del 6 gennaio. Nel rispetto delle tradizioni familiari, e trascorreranno Per_1 Per_2
ogni anno la Vigilia di Natale con la madre ed il giorno di Natale con il padre. Tale alternanza inizierà alle ore 11:30 della Vigilia fino alle ore 10:00 del giorno di Natale per la IG.ra dalle ore Parte_1
10:00 del giorno di Natale fino alle ore 10:00 del giorno di Santo Stefano per il IG. Si CP_1
precisa che nel 2024 e trascorreranno con la madre la prima settimana delle vacanze Per_1 Per_2
natalizie;
− durante le vacanze pasquali in base al calendario ordinario. Se il fine settimana sarà di competenza paterna, il IG. terrà i figli anche il giorno del lunedì dell'Angelo con riaccompagnamento CP_1
presso la casa materna alle ore 18:00 (prima di cena); − durante le vacanze estive tre settimane, di cui al massimo due consecutive. In ogni caso:
− i genitori si impegneranno a comunicarsi i rispettivi periodi di vacanza con i figli entro il 30/04 di ogni anno, nonché i luoghi di villeggiatura con anticipo rispetto alla partenza;
− le altre festività (ovvero 25 aprile, 1maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1novembre e 8 dicembre) seguiranno il calendario ordinario di ciascun genitore;
− e trascorreranno ogni anno la giornata del 7 agosto, compleanno della IG.ra Per_1 Per_2
con la madre, mentre la giornata del 26 di ottobre, compleanno del IG. con il Parte_1 CP_1
padre;
− e trascorreranno, durante i rispettivi compleanni, ad anni alterni, il pranzo con un Per_1 Per_2 genitore e la cena con l'altro. Si precisa che:
− i fine settimana di ciascun genitore con i figli si interrompono durante le vacanze estive o natalizie e riprenderanno normalmente appena dopo;
− ciascun genitore consentirà i contatti quotidiani dei minori con l'altro, mediante chiamate e videochiamate;
− ciascuno genitore sarà tenuto ad essere flessibile e collaborativo, a mantenere una comunicazione regolare con l'altro ed a condividere tutte le informazioni che riguardano i minori (a titolo esemplificativo, salute, documentazione medica, prenotazione ed esito delle visite, alimentazione, scuola ed esito colloqui con insegnanti, amici e frequentazioni dei minori, attività dei minori etc.);
− entrambi i genitori avranno accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute, alla sicurezza della prole, potranno conferire separatamente con gli insegnanti e con gli operatori socio sanitari che si occupano dei minori;
− ciascuno genitore si obbliga a mantenere una comunicazione funzionale con i figli e a sostenere il rapporto con l'altro; − entrambi i genitori si obbligano a non coinvolgere i minori nelle loro discussioni;
− entrambi i genitori si obbligano a non considerare i minori come messaggeri, o mezzi di consegna o mezzi di comunicazione con l'altro;
− ciascuno genitore si rende disponibile, compatibilmente con i propri impegni pregressi, in caso di richiesta dell'altro, a collaborare nella gestione degli impegni sportivi, scolastici o extrascolastici dei figli anche al di fuori dei giorni di propria spettanza;
5. il padre corrisponderà a titolo di contributo di mantenimento ordinario dei figli e Per_1 Per_2
fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma mensile di € 600,00 (€ 300,00, trecento Euro a figlio), che verrà versata entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario, rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, ed il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati che di seguito si trascrive.
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le seguenti spese:
− Spese per la salute A. spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte del medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
B. spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
− Spese per l'istruzione A. spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
B. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
C. spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
− Spese per la custodia di prole minorenne: A. spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
− Spese per il divertimento A. spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze. Le spese straordinarie dovranno essere: a) documentate;
b) suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;
c) corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta. Con specifico riferimento alle spese per le vacanze trascorse dai figli con ciascun genitore, i coniugi precisano che ognuno provvederà a sostenere il relativo costo. Con specifico riferimento alle spese per l'istruzione, i coniugi danno atto che la IG.ra continuerà a pagare in via esclusiva per Parte_1 entrambi i figli, e fino al termine del ciclo scolastico secondario inferiore, la retta dell'istituto privato
Lonati Anglo-American School scelto dai genitori durante gli anni di convivenza;
6. quanto alla suddivisione degli arredi/oggetti e beni mobili presenti presso la casa familiare, i coniugi concordano che sono di spettanza del IG. CP_1
− due comodini della camera da letto dei coniugi
− una cassapanca della camera da letto dei coniugi
− una angoliera posizionata nel corridoio − una consolle posizionata nel corridoio
− il pianoforte del salotto − un settimanale posizionato in salotto
− un quadro posizionato nella camera del figlio Persona_3 Per_2
− un quadro posizionato nella sala giochi − n. 5 stampe con cornice rossa posizionate Persona_4
nella sala giochi
− un quadro a forma croce posizionato nel salotto Per_3
− n. 2 quadri dei nonni del IG. osizionati nel salotto CP_1
− n. 2 piccoli quadri posizionati sulla colonna di ingresso del salotto
− un quadro RI con sfondo nero posizionato nel salotto
− n. 2 stampe posizionate nel bagno degli ospiti
− una lampada ottone e vetro verde posizionata nel salotto
− n. 2 vasi color avorio di provenienza della famiglia di origine del IG. osizionati nel salotto CP_1
− un abbattitore
− un set di coltelli
− elettrodomestico BI
− un servizio posate ricevuto come regalo di nozze
− una bicicletta
− alcuni libri
− alcune fotografie incorniciate che ritraggono i figli
7. I coniugi concordano altresì che sono di spettanza del IG. nche la poltrona Chaise longue CP_1
marca Cassina collocata presso la residenza del lago di Garda della famiglia della IG.ra Parte_1
nonché un tavolo di legno ed un divano grigio siti nel locale deposito sempre della famiglia della ricorrente;
8. il IG. i impegna a spostare la residenza entro il 31.12.2024; CP_1
9. i coniugi si impegnano ad estinguere, entro una settimana dalla sottoscrizione del presente accordo, il conto corrente cointestato n. 67311368 acceso presso Banca Fideuram, filiale di Brescia;
10. entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, e di aver risolto ogni questione patrimoniale ed economica e di non aver più nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altra ad alcun titolo e/o ragione;
11. entrambi i coniugi si impegnano a darsi comunicazione di ogni eventuale cambiamento di residenza;
12. entrambi i coniugi si concedono il nullaosta per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di documenti equipollenti per sé ed i figli minori e Per_1 Per_2
13. tali condizioni avranno valore a far data dalla sottoscrizione congiunta del presente ricorso;
14. tutte le condizioni di cui sopra potranno subire negli anni, di comune accordo tra i coniugi, delle modifiche in virtù delle esigenze scolastiche e non dei figli, o degli impegni lavorativi dei genitori”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 21/07/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DE IA (atto n. 40, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le parti hanno chiesto anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dunque, omologata la separazione, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinchè questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473 bis 19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per il divorzio;
Spese di lite al definitivo.
Brescia, camera di consiglio del 06/03/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio