TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 1943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1943 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4854/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Veronica Vernetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4854 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione il 6 febbraio 2025
TRA
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, C.F._1
dall'avv. Francesca Farina presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Santa Maria C.V., via De Michele n.29;
- ATTORE
E
nata a [...] il [...] C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, C.F._2
dall'avv. Mariarosaria Di Dona presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Trentola Ducenta (CE) alla Via N. S. Antonio, 26; pagi na 1 di 13 - CONVENUTO
E
nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, C.F._3
dall'avv. Francesca Farina presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Santa Maria C.V., via De Michele n.29;
- INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI
come da verbali di causa e scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo, conveniva in Parte_1
giudizio poiché la stessa, dopo il reciproco scambio Controparte_1
di promesse solenni avvenuto nel giorno 25/6/2020, rifiutava senza giustificato motivo il matrimonio fissato per il 10/9/2020.
Premesso di aver già ricevuto dalla controparte la somma di € 8.000,00,
l'attore chiedeva la restituzione delle spese sostenute per l'acconto per il viaggio di nozze;
per l'acquisto dell'abito da sposo;
per l'acquisto di quanto necessario per la ristrutturazione dell'immobile destinato a casa familiare di proprietà di nonché la restituzione dei Parte_2
doni ricevuti.
Concludeva, in via principale, chiedendo la condanna al pagamento in suo favore delle somme sostenute in ragione del matrimonio, pari complessivamente ad € 48.980,00 come da CTP allegata agli atti e la pagi na 2 di 13 restituzione di tutti i doni ricevuti in ragione del fidanzamento ex art. 81
c.c.; in via subordinata la condanna all'indennizzo per la diminuzione patrimoniale ai sensi dell'art. 2041 c.c., nei limiti dell'arricchimento della controparte, pari ad € 48.980,00 corrispondenti alle spese sostenute e ad €
2.750,00 per i regali ricevuti da parenti e amici;
e, ancora in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento della domanda principale, chiedeva la condanna al risarcimento del danno morale subìto pari ad €
48.980,00.
La convenuta, costituitasi in giudizio eccepiva, in via preliminare, la tardività della domanda introduttiva avanzata in violazione dell'art. 81 cc. perché proposta ben oltre l'anno dalla rottura di matrimonio;
in secondo luogo, adduceva gravi e giustificati motivi che l'avevano condotta a rompere il fidanzamento.
Nella specie, evidenziava che dal giorno in cui lei e il avevano Parte_1
stabilito la data del matrimonio la relazione diventava solo una questione economica, tant'è vero che i problemi tra i due promessi sposi si aggravavano quando lei veniva convinta dal futuro marito a sottoscrivere un modello 730 non veritiero dal quale ne derivavano una sanzione dall'Agenzia dell'Entrate e un accertamento da parte della Guardia di
Finanza di Giugliano a suo carico.
Secondo la prospettazione difensiva della convenuta, la vicenda, per i motivi di cui sopra, le aveva cagionato un forte stress, ulteriormente aggravato da un comportamento ossessivo, denigratorio e vessatorio che il le riservava anche innanzi ai familiari. Parte_1
Per tali ragioni, ella aveva deciso di rompere il fidanzamento e i suoi genitori, spontaneamente e per ragioni affettive, si accordavano con i pagi na 3 di 13 genitori del affinché venisse lui restituita la somma complessiva Parte_1
di € 20.000,00 così ripartita: € 10.000 (diecimila/00) da versare nell'immediato (come comprovato dall'atto di accettazione del pagamento dell'importo di € 10.000,00 depositato in atti e firmato da P_
padre dell'attore) e € 10.000 da versare in rate mensili (come
[...]
comprovato dagli scontrini delle ricariche postepay allegati agli atti).
Accordo rispettato quasi del tutto, tranne che per le due ultime mensilità poiché in quel periodo la famiglia aveva dovuto farsi carico CP_1
anche delle rate del verbale dell'Agenzia dell'Entrate.
La convenuta concludeva, in via preliminare ed assorbente, chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione;
in via subordinata, di rigettare la domanda per la sussistenza del recesso giustificato.
Con provvedimento del 6/9/2022 il Giudice fissava udienza per il
9/11/2022 sostituendo la stessa con il deposito telematico di note scritte di trattazione.
In data 24/10/2022 si costitutiva quale interventore volontario P_
per contestare e disconoscere la firma da lui asseritamente
[...]
apposta all'atto di accettazione del pagamento dell'importo di € 10.000,00 depositato dalla convenuta e per rendere edotto il Tribunale di aver proceduto per tale fatto a sporgere formale denuncia/querela presso il
Comando dei Carabinieri – Stazione di Sant'Antimo (depositata insieme alla comparsa di costituzione).
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione e ammessa ed espletata prova testimoniale la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 6/2/2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagi na 4 di 13 Il 17/4/2025 veniva depositato il certificato di morte di P_
.
[...]
In diritto.
In via preliminare, il Tribunale rileva che la morte dell'interventore, essendo stata notificata dopo l'emissione del provvedimento di rimessione in decisione volontario, non comporta l'interruzione del giudizio.
Ai sensi dell'art. 300 comma V c.p.c., invero, non produce effetto la morte di una delle parti notificata dopo la chiusura della discussione davanti al collegio.
Nei giudizi in cui non si dà luogo a discussione orale, il termine oltre il quale l'evento interruttivo non è più idoneo a provocare la stasi del giudizio è individuato dalla dottrina nel termine per il deposito delle memorie di replica.
Inoltre, nel caso di specie, la morte dell'interventore volontario non ha impatto sulla sentenza e dunque non rende necessari ulteriori passaggi per garantire che i diritti degli eredi siano tutelati.
Tanto premesso, la fattispecie oggetto di giudizio va ricondotta nell'ambito della disciplina di cui all'art. 81 c.c., secondo cui “La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte
e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti. Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che
pagi na 5 di 13 con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio”.
Alla fattispecie trova altresì applicazione la disciplina di cui all'art. 80 c.c. secondo cui “il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La disposizione è inerente a quei doni che è uso fare per il solo fatto di considerarsi fidanzati, che non potrebbero trovare altra plausibile giustificazione all'infuori del fidanzamento, nell'ambito dei quali, pertanto, va ricompreso il finanziamento di opere di ristrutturazione di un immobile da destinarsi a futura residenza familiare” (Cass. 2974/2005).
È principio pacifico che la promessa di matrimonio rappresenta una libera dichiarazione che non obbliga né a contrarre le nozze, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto in caso di mancata celebrazione, né può essere in alcun modo coartata, alla luce del fatto che la facoltà di sposarsi (o di non farlo) è un diritto fondamentale della persona.
L'art. 79 c.c., data l'importanza del matrimonio e la gravità delle sue conseguenze, garantisce, infatti, la massima libertà del consenso delle parti sino al momento della celebrazione e nega la possibilità che dal mancato adempimento della promessa derivino conseguenze patrimoniali diverse da quelle previste, in modo tassativo, dagli artt. 80 e 81 c.c.
Ne deriva che il risarcimento dei danni disciplinato dall'art. 81 c.c. va circoscritto alle spese fatte e alle obbligazioni contratte dal promissario in vista delle nozze, con esclusione, quindi, dei danni non patrimoniali.
“La scelta di non contrarre matrimonio un atto di libertà incoercibile, colui il quale receda ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio può
pagi na 6 di 13 andare incontro alla speciale responsabilità di cui all'art. 81 cod. civ., consistente nell'obbligazione di rimborsare l'importo delle spese affrontate
e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, ma non alla generale responsabilità aquiliana ai sensi art. 2043 cod. civ., e, ancor meno, all'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale" (Cass. Sez. civ.
n. 9/2012).
Invero, la responsabilità di cui all'art. 81 c.c. sostanzia, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, una singolare obbligazione ex lege, costituendo una particolare forma di riparazione riconosciuta al di fuori di un presupposto di illiceità, essendo ricollegata direttamente dalla legge alla rottura della promessa di matrimonio senza giusto motivo. Il tenore letterale della norma è chiaro nell'individuare i presupposti e le condizioni di operatività dell'obbligazione riparatoria, nonché i limiti della stessa, segnatamente individuando l'assenza di giustificato motivo quale fatto negativo costitutivo della pretesa dell'altra parte ("la promessa di matrimonio obbliga il promettente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte ..."), sicché l'onere della prova del fatto positivo (dell'esistenza, cioè, di un giusto motivo) incombe ex art 2697 c.c. sul recedente (cfr. Cass. 9051/2010, in motivazione).
Incombe quindi al recedente, qualora voglia sottrarsi all'obbligazione riparatoria in discorso, l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo, quale fatto costitutivo negativo della pretesa dell'altra parte, ossia fatti che, se conosciuti prima della promessa, avrebbero impedito il realizzarsi della stessa, quali l'infedeltà, la commissione di reati o,
pagi na 7 di 13 comunque, situazioni prematrimoniali che determinerebbero l'invalidità delle nozze ex art. 122 c.c.
Ai sensi di tale ultima disposizione, il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivanti da cause esterne allo sposo, oppure per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale sulle qualità personali dell'altro (riguardanti, in sintesi,
l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di provvedimenti penali di condanna). Quanto alla violenza a cui fa riferimento la norma, essa non è diversa dalla violenza che nella materia delle obbligazioni viene prevista quale causa di annullamento del contratto (Cass. 72/2017), sicché deve ricorrere, anche nel caso di violenza in ipotesi usata per costringere alla promessa di matrimonio, il requisito indispensabile dell'art. 1435 c.c., dell'attitudine della violenza posta in essere a far temere un male ingiusto, oltre che notevole, da valutarsi con gli stessi criteri stabiliti dagli artt.
1434 e 1438 c.c. (Cass. 68/1993).
In ultimo, per quanto attiene al termine di decadenza di cui all'art. 81 c.c., esso deve essere letto in combinato disposto con l'art. 2966 c.c. ai sensi del quale “La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza”.
Applicando alla fattispecie i predetti principi e sulla scorta dell'acquisizione probatoria in atti, la domanda principale è parzialmente pagi na 8 di 13 fondata nei confronti della convenuta e, pertanto, andrà accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza che la parte convenuta, invocando l'art. 81, comma III, c,c, ha sollevato con la propria comparsa di costituzione.
Invero, non essendo la decadenza in questione rilevabile d'ufficio, e vertendosi in materia di diritti disponibili trova applicazione il disposto di cui all'art. 2966 c.c. comma II, ai sensi del quale la decadenza può essere impedita dal riconoscimento del diritto effettuato dalla parte nei cui confronti deve essere fatta valere.
Nel caso di specie, la convenuta ha dimostrato in più occasioni di riconoscere il diritto dell'attore alla restituzione delle spese effettuate in vista del matrimonio e la circostanza è comprovata sia dal messaggio
Whatsapp allegato agli atti con il quale la stessa, all'esito della rottura della promessa, si impegna a restituire al promesso sposo quanto dovuto;
sia dall'accordo intercorso tra la sua famiglia e quella dell'attore in merito alla restituzione della di € 20.000 a titolo di rimborso spese sostenute in vista del matrimonio ed in adempimento del quale la famiglia CP_1
ha restituito all'attore circa € 8.000.
Si può concludere quindi che la convenuta ha in più circostanze riconosciuto il diritto che l'attore fa valere con il presente giudizio, e ciò ne ha sicuramente e definitivamente impedito l'estinzione per decadenza.
Quanto al merito della controversia, occorre innanzitutto precisare che nella fattispecie è pacifico e non contestato che in data 25/6/2020 i fidanzati si scambiavano vicendevole promessa solenne di matrimonio, fissandone la data del 10/9/2020.
pagi na 9 di 13 È altresì pacifico che il fidanzamento si era protratto per tre anni;
che in vista del matrimonio e della futura convivenza era stato ristrutturato e arredato un appartamento sito in Trentola Ducenta (CE) alla via Pietro
Nenni di proprietà di attualmente nella disponibilità Parte_2
dalla famiglia;
che lo sposo aveva versato un acconto per il CP_1
viaggio di nozze ed aveva acquistato l'abito da sposo.
È contestato invece il giustificato motivo del rifiuto.
Secondo l'allegazione della la volontà di non contrarre il CP_1
matrimonio era stata determinata dallo stress e dall'ansia provocatole dal promesso sposo in ragione dei preparativi del matrimonio, con particolare riferimento ad un episodio in cui lui l'avrebbe indotta a falsificare il modello 730 per ricevere dei benefici economici, dai quali derivavano accertamento amministrativo e un relativo verbale a suo carico, la cui responsabilità addossava al nubendo.
A ciò aggiungeva un asserito comportamento ossessivo e denigratorio dell'attore nei suoi confronti.
Sennonché, l'allegazione della convenuta in riferimento ai giusti motivi che l'avrebbero determinata a recedere dalla promessa di matrimonio non ha trovato riscontro probatorio.
Atteso che i giustificati motivi che potrebbero legittimamente essere addotti per sciogliere la promessa di matrimonio sono sostanzialmente quei fatti che, se conosciuti prima della promessa, avrebbero dissuaso il nubendo dal prestarla, i quali corrispondono ai motivi per i quali può essere impugnato il matrimonio ai sensi dell'art. 122 c.c., anche a voler ritenere ammissibile quale giustificato motivo della rottura della promessa il sentimento di ansia e di stress prematrimoniale, nel caso concreto tale pagi na 10 di 13 stato psicologico non è stato in alcun modo provato dalla convenuta e neppure è provato in alcun modo il comportamento denigratorio e offensivo attribuito al . Parte_1
Nemmeno l'episodio relativo alla falsa certificazione del modello 730 può assurgere a giustificato motivo per la rottura della promessa.
Anche a voler ritenere che il fidanzato abbia particolarmente insistito, la decisione finale di sottoscrive il falso è frutto della libera autodeterminazione della convenuta;
ciò che ne è scaturito in termini psicologici a causa degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e della
Guardia di Finanza non può essere attribuito al solo e a maggior Parte_1
ragione non può giustificare la rottura della promessa.
Esclusi i giustificati motivi addotti dalla , la domanda CP_1
principale dell'attore deve trovare accoglimento.
Appare sufficientemente dimostrata la circostanza, non contestata specificamente della convenuta, relativa alla effettuazione dei lavori di ristrutturazione e arredamento, a cura e spese dell'attore, dell'immobile destinato ad abitazione familiare di proprietà di Parte_2
In ragione di ciò, è condannata ex art. 81 c.c. a Controparte_1
risarcire il danno cagionato all'attore nei limiti delle spese sostenute cui vanno dedotte le somme già restituite pari ad € 8.000 come allegato dalla convenuta e provato in giudizio nel corso dell'interrogatorio dell'attore che all'udienza del 8/1/2024, su specifica domanda del Giudice ha riferito
“è stata fatta solo una stretta di mano e mi sono state fatte delle ricariche
Postepay, intorno ai 7000 euro totali, che ad un certo punto si sono interrotte”.
pagi na 11 di 13 Nel dettaglio, va risarcito all'attore l'acconto per il viaggio di nozze pari ad €1.000,00; la somma dell'acquisto dell'abito da sposo pari ad
€2.045,00; le spese di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di destinato ad abitazione familiare, per l'importo di Parte_2
€48.980,00 come valutato dalla CTP a firma dell' Arch. Persona_1
depositata agli atti il 9/5/2022 (in relazione alla CTP, l'architetto
[...]
nella propria valutazione ha considerato il costo arredi;
il costo del materiale;
il compenso che mediamente percepisce un falegname stabilito in 30,00€/h; il trasporto dall'officina al luogo di montaggio di circa
100,00€ a viaggio. vengono considerati. Cfr. CTP, pag. 14).
Non possono essere detratti dal quantum complessivo del risarcimento i
€10.000,00 asseritamente versati a favore di come da Controparte_2
atto di accettazione prodotto dalla convenuta poiché la firma apposta sotto di esso è stata disconosciuta e la convenuta non ha avanzato istanza di verificazione.
Non si ritiene dover risarcire la somma per l'acquisto dell'abito della madre dello sposo, anche per evitare ingiustificati arricchimenti, in considerazione che lo stesso potrà essere altrimenti utilizzato.
È altresì esclusa la restituzione dei doni ricevuti dalla convenuta poiché
l'attore all'udienza del 8/1/2024 ha riferito: “abbiamo preso dei regali nostri perché mia madre li voleva. Si tratta di oggettistica per la casa, nonché il regalo della promessa, un paio di orecchini” e quindi gli stessi non sono più in possesso della . CP_1
Circa la fede nuziale, non è provato che sia mai stata in possesso della convenuta quindi non è accolta la domanda di restituzione.
pagi na 12 di 13 In conclusione, la somma complessiva cui è tenuta in Controparte_1
favore dell'attore, sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, è pari
€44.025,00 in tal senso ritenendosi recepita la relazione peritale del C.T.P.
Arch. e considerate già le deduzioni di €8.000 Persona_1
corrispondenti a quanto restituito dalla famiglia sino al CP_1
30/11/2021.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla scorta del d.m. 55/14, tenuto conto dell'attività prestata, della natura delle questioni trattate e al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, I sez. civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento della domanda principale proposta da Parte_1
nei confronti di condanna quest'ultima al
[...] Controparte_1
pagamento, in favore dell'attore della somma di €44.025,00, oltre interessi legali;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore dell'attore, che liquida in € 5.077,00, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Aversa, il 22/5/2025
La Giudice
Veronica Vernetti
pagi na 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Veronica Vernetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4854 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione il 6 febbraio 2025
TRA
nato a [...] il [...] C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, C.F._1
dall'avv. Francesca Farina presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Santa Maria C.V., via De Michele n.29;
- ATTORE
E
nata a [...] il [...] C.F.: Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, C.F._2
dall'avv. Mariarosaria Di Dona presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Trentola Ducenta (CE) alla Via N. S. Antonio, 26; pagi na 1 di 13 - CONVENUTO
E
nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, C.F._3
dall'avv. Francesca Farina presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Santa Maria C.V., via De Michele n.29;
- INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI
come da verbali di causa e scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo, conveniva in Parte_1
giudizio poiché la stessa, dopo il reciproco scambio Controparte_1
di promesse solenni avvenuto nel giorno 25/6/2020, rifiutava senza giustificato motivo il matrimonio fissato per il 10/9/2020.
Premesso di aver già ricevuto dalla controparte la somma di € 8.000,00,
l'attore chiedeva la restituzione delle spese sostenute per l'acconto per il viaggio di nozze;
per l'acquisto dell'abito da sposo;
per l'acquisto di quanto necessario per la ristrutturazione dell'immobile destinato a casa familiare di proprietà di nonché la restituzione dei Parte_2
doni ricevuti.
Concludeva, in via principale, chiedendo la condanna al pagamento in suo favore delle somme sostenute in ragione del matrimonio, pari complessivamente ad € 48.980,00 come da CTP allegata agli atti e la pagi na 2 di 13 restituzione di tutti i doni ricevuti in ragione del fidanzamento ex art. 81
c.c.; in via subordinata la condanna all'indennizzo per la diminuzione patrimoniale ai sensi dell'art. 2041 c.c., nei limiti dell'arricchimento della controparte, pari ad € 48.980,00 corrispondenti alle spese sostenute e ad €
2.750,00 per i regali ricevuti da parenti e amici;
e, ancora in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento della domanda principale, chiedeva la condanna al risarcimento del danno morale subìto pari ad €
48.980,00.
La convenuta, costituitasi in giudizio eccepiva, in via preliminare, la tardività della domanda introduttiva avanzata in violazione dell'art. 81 cc. perché proposta ben oltre l'anno dalla rottura di matrimonio;
in secondo luogo, adduceva gravi e giustificati motivi che l'avevano condotta a rompere il fidanzamento.
Nella specie, evidenziava che dal giorno in cui lei e il avevano Parte_1
stabilito la data del matrimonio la relazione diventava solo una questione economica, tant'è vero che i problemi tra i due promessi sposi si aggravavano quando lei veniva convinta dal futuro marito a sottoscrivere un modello 730 non veritiero dal quale ne derivavano una sanzione dall'Agenzia dell'Entrate e un accertamento da parte della Guardia di
Finanza di Giugliano a suo carico.
Secondo la prospettazione difensiva della convenuta, la vicenda, per i motivi di cui sopra, le aveva cagionato un forte stress, ulteriormente aggravato da un comportamento ossessivo, denigratorio e vessatorio che il le riservava anche innanzi ai familiari. Parte_1
Per tali ragioni, ella aveva deciso di rompere il fidanzamento e i suoi genitori, spontaneamente e per ragioni affettive, si accordavano con i pagi na 3 di 13 genitori del affinché venisse lui restituita la somma complessiva Parte_1
di € 20.000,00 così ripartita: € 10.000 (diecimila/00) da versare nell'immediato (come comprovato dall'atto di accettazione del pagamento dell'importo di € 10.000,00 depositato in atti e firmato da P_
padre dell'attore) e € 10.000 da versare in rate mensili (come
[...]
comprovato dagli scontrini delle ricariche postepay allegati agli atti).
Accordo rispettato quasi del tutto, tranne che per le due ultime mensilità poiché in quel periodo la famiglia aveva dovuto farsi carico CP_1
anche delle rate del verbale dell'Agenzia dell'Entrate.
La convenuta concludeva, in via preliminare ed assorbente, chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione;
in via subordinata, di rigettare la domanda per la sussistenza del recesso giustificato.
Con provvedimento del 6/9/2022 il Giudice fissava udienza per il
9/11/2022 sostituendo la stessa con il deposito telematico di note scritte di trattazione.
In data 24/10/2022 si costitutiva quale interventore volontario P_
per contestare e disconoscere la firma da lui asseritamente
[...]
apposta all'atto di accettazione del pagamento dell'importo di € 10.000,00 depositato dalla convenuta e per rendere edotto il Tribunale di aver proceduto per tale fatto a sporgere formale denuncia/querela presso il
Comando dei Carabinieri – Stazione di Sant'Antimo (depositata insieme alla comparsa di costituzione).
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione e ammessa ed espletata prova testimoniale la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 6/2/2025 con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pagi na 4 di 13 Il 17/4/2025 veniva depositato il certificato di morte di P_
.
[...]
In diritto.
In via preliminare, il Tribunale rileva che la morte dell'interventore, essendo stata notificata dopo l'emissione del provvedimento di rimessione in decisione volontario, non comporta l'interruzione del giudizio.
Ai sensi dell'art. 300 comma V c.p.c., invero, non produce effetto la morte di una delle parti notificata dopo la chiusura della discussione davanti al collegio.
Nei giudizi in cui non si dà luogo a discussione orale, il termine oltre il quale l'evento interruttivo non è più idoneo a provocare la stasi del giudizio è individuato dalla dottrina nel termine per il deposito delle memorie di replica.
Inoltre, nel caso di specie, la morte dell'interventore volontario non ha impatto sulla sentenza e dunque non rende necessari ulteriori passaggi per garantire che i diritti degli eredi siano tutelati.
Tanto premesso, la fattispecie oggetto di giudizio va ricondotta nell'ambito della disciplina di cui all'art. 81 c.c., secondo cui “La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte
e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti. Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che
pagi na 5 di 13 con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio”.
Alla fattispecie trova altresì applicazione la disciplina di cui all'art. 80 c.c. secondo cui “il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La disposizione è inerente a quei doni che è uso fare per il solo fatto di considerarsi fidanzati, che non potrebbero trovare altra plausibile giustificazione all'infuori del fidanzamento, nell'ambito dei quali, pertanto, va ricompreso il finanziamento di opere di ristrutturazione di un immobile da destinarsi a futura residenza familiare” (Cass. 2974/2005).
È principio pacifico che la promessa di matrimonio rappresenta una libera dichiarazione che non obbliga né a contrarre le nozze, né ad eseguire ciò che si fosse convenuto in caso di mancata celebrazione, né può essere in alcun modo coartata, alla luce del fatto che la facoltà di sposarsi (o di non farlo) è un diritto fondamentale della persona.
L'art. 79 c.c., data l'importanza del matrimonio e la gravità delle sue conseguenze, garantisce, infatti, la massima libertà del consenso delle parti sino al momento della celebrazione e nega la possibilità che dal mancato adempimento della promessa derivino conseguenze patrimoniali diverse da quelle previste, in modo tassativo, dagli artt. 80 e 81 c.c.
Ne deriva che il risarcimento dei danni disciplinato dall'art. 81 c.c. va circoscritto alle spese fatte e alle obbligazioni contratte dal promissario in vista delle nozze, con esclusione, quindi, dei danni non patrimoniali.
“La scelta di non contrarre matrimonio un atto di libertà incoercibile, colui il quale receda ingiustificatamente dalla promessa di matrimonio può
pagi na 6 di 13 andare incontro alla speciale responsabilità di cui all'art. 81 cod. civ., consistente nell'obbligazione di rimborsare l'importo delle spese affrontate
e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio, ma non alla generale responsabilità aquiliana ai sensi art. 2043 cod. civ., e, ancor meno, all'obbligo di risarcire il danno non patrimoniale" (Cass. Sez. civ.
n. 9/2012).
Invero, la responsabilità di cui all'art. 81 c.c. sostanzia, secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, una singolare obbligazione ex lege, costituendo una particolare forma di riparazione riconosciuta al di fuori di un presupposto di illiceità, essendo ricollegata direttamente dalla legge alla rottura della promessa di matrimonio senza giusto motivo. Il tenore letterale della norma è chiaro nell'individuare i presupposti e le condizioni di operatività dell'obbligazione riparatoria, nonché i limiti della stessa, segnatamente individuando l'assenza di giustificato motivo quale fatto negativo costitutivo della pretesa dell'altra parte ("la promessa di matrimonio obbliga il promettente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte ..."), sicché l'onere della prova del fatto positivo (dell'esistenza, cioè, di un giusto motivo) incombe ex art 2697 c.c. sul recedente (cfr. Cass. 9051/2010, in motivazione).
Incombe quindi al recedente, qualora voglia sottrarsi all'obbligazione riparatoria in discorso, l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo, quale fatto costitutivo negativo della pretesa dell'altra parte, ossia fatti che, se conosciuti prima della promessa, avrebbero impedito il realizzarsi della stessa, quali l'infedeltà, la commissione di reati o,
pagi na 7 di 13 comunque, situazioni prematrimoniali che determinerebbero l'invalidità delle nozze ex art. 122 c.c.
Ai sensi di tale ultima disposizione, il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivanti da cause esterne allo sposo, oppure per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale sulle qualità personali dell'altro (riguardanti, in sintesi,
l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di provvedimenti penali di condanna). Quanto alla violenza a cui fa riferimento la norma, essa non è diversa dalla violenza che nella materia delle obbligazioni viene prevista quale causa di annullamento del contratto (Cass. 72/2017), sicché deve ricorrere, anche nel caso di violenza in ipotesi usata per costringere alla promessa di matrimonio, il requisito indispensabile dell'art. 1435 c.c., dell'attitudine della violenza posta in essere a far temere un male ingiusto, oltre che notevole, da valutarsi con gli stessi criteri stabiliti dagli artt.
1434 e 1438 c.c. (Cass. 68/1993).
In ultimo, per quanto attiene al termine di decadenza di cui all'art. 81 c.c., esso deve essere letto in combinato disposto con l'art. 2966 c.c. ai sensi del quale “La decadenza non è impedita se non dal compimento dell'atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza”.
Applicando alla fattispecie i predetti principi e sulla scorta dell'acquisizione probatoria in atti, la domanda principale è parzialmente pagi na 8 di 13 fondata nei confronti della convenuta e, pertanto, andrà accolta per quanto di ragione.
Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità dell'eccezione di decadenza che la parte convenuta, invocando l'art. 81, comma III, c,c, ha sollevato con la propria comparsa di costituzione.
Invero, non essendo la decadenza in questione rilevabile d'ufficio, e vertendosi in materia di diritti disponibili trova applicazione il disposto di cui all'art. 2966 c.c. comma II, ai sensi del quale la decadenza può essere impedita dal riconoscimento del diritto effettuato dalla parte nei cui confronti deve essere fatta valere.
Nel caso di specie, la convenuta ha dimostrato in più occasioni di riconoscere il diritto dell'attore alla restituzione delle spese effettuate in vista del matrimonio e la circostanza è comprovata sia dal messaggio
Whatsapp allegato agli atti con il quale la stessa, all'esito della rottura della promessa, si impegna a restituire al promesso sposo quanto dovuto;
sia dall'accordo intercorso tra la sua famiglia e quella dell'attore in merito alla restituzione della di € 20.000 a titolo di rimborso spese sostenute in vista del matrimonio ed in adempimento del quale la famiglia CP_1
ha restituito all'attore circa € 8.000.
Si può concludere quindi che la convenuta ha in più circostanze riconosciuto il diritto che l'attore fa valere con il presente giudizio, e ciò ne ha sicuramente e definitivamente impedito l'estinzione per decadenza.
Quanto al merito della controversia, occorre innanzitutto precisare che nella fattispecie è pacifico e non contestato che in data 25/6/2020 i fidanzati si scambiavano vicendevole promessa solenne di matrimonio, fissandone la data del 10/9/2020.
pagi na 9 di 13 È altresì pacifico che il fidanzamento si era protratto per tre anni;
che in vista del matrimonio e della futura convivenza era stato ristrutturato e arredato un appartamento sito in Trentola Ducenta (CE) alla via Pietro
Nenni di proprietà di attualmente nella disponibilità Parte_2
dalla famiglia;
che lo sposo aveva versato un acconto per il CP_1
viaggio di nozze ed aveva acquistato l'abito da sposo.
È contestato invece il giustificato motivo del rifiuto.
Secondo l'allegazione della la volontà di non contrarre il CP_1
matrimonio era stata determinata dallo stress e dall'ansia provocatole dal promesso sposo in ragione dei preparativi del matrimonio, con particolare riferimento ad un episodio in cui lui l'avrebbe indotta a falsificare il modello 730 per ricevere dei benefici economici, dai quali derivavano accertamento amministrativo e un relativo verbale a suo carico, la cui responsabilità addossava al nubendo.
A ciò aggiungeva un asserito comportamento ossessivo e denigratorio dell'attore nei suoi confronti.
Sennonché, l'allegazione della convenuta in riferimento ai giusti motivi che l'avrebbero determinata a recedere dalla promessa di matrimonio non ha trovato riscontro probatorio.
Atteso che i giustificati motivi che potrebbero legittimamente essere addotti per sciogliere la promessa di matrimonio sono sostanzialmente quei fatti che, se conosciuti prima della promessa, avrebbero dissuaso il nubendo dal prestarla, i quali corrispondono ai motivi per i quali può essere impugnato il matrimonio ai sensi dell'art. 122 c.c., anche a voler ritenere ammissibile quale giustificato motivo della rottura della promessa il sentimento di ansia e di stress prematrimoniale, nel caso concreto tale pagi na 10 di 13 stato psicologico non è stato in alcun modo provato dalla convenuta e neppure è provato in alcun modo il comportamento denigratorio e offensivo attribuito al . Parte_1
Nemmeno l'episodio relativo alla falsa certificazione del modello 730 può assurgere a giustificato motivo per la rottura della promessa.
Anche a voler ritenere che il fidanzato abbia particolarmente insistito, la decisione finale di sottoscrive il falso è frutto della libera autodeterminazione della convenuta;
ciò che ne è scaturito in termini psicologici a causa degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e della
Guardia di Finanza non può essere attribuito al solo e a maggior Parte_1
ragione non può giustificare la rottura della promessa.
Esclusi i giustificati motivi addotti dalla , la domanda CP_1
principale dell'attore deve trovare accoglimento.
Appare sufficientemente dimostrata la circostanza, non contestata specificamente della convenuta, relativa alla effettuazione dei lavori di ristrutturazione e arredamento, a cura e spese dell'attore, dell'immobile destinato ad abitazione familiare di proprietà di Parte_2
In ragione di ciò, è condannata ex art. 81 c.c. a Controparte_1
risarcire il danno cagionato all'attore nei limiti delle spese sostenute cui vanno dedotte le somme già restituite pari ad € 8.000 come allegato dalla convenuta e provato in giudizio nel corso dell'interrogatorio dell'attore che all'udienza del 8/1/2024, su specifica domanda del Giudice ha riferito
“è stata fatta solo una stretta di mano e mi sono state fatte delle ricariche
Postepay, intorno ai 7000 euro totali, che ad un certo punto si sono interrotte”.
pagi na 11 di 13 Nel dettaglio, va risarcito all'attore l'acconto per il viaggio di nozze pari ad €1.000,00; la somma dell'acquisto dell'abito da sposo pari ad
€2.045,00; le spese di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di destinato ad abitazione familiare, per l'importo di Parte_2
€48.980,00 come valutato dalla CTP a firma dell' Arch. Persona_1
depositata agli atti il 9/5/2022 (in relazione alla CTP, l'architetto
[...]
nella propria valutazione ha considerato il costo arredi;
il costo del materiale;
il compenso che mediamente percepisce un falegname stabilito in 30,00€/h; il trasporto dall'officina al luogo di montaggio di circa
100,00€ a viaggio. vengono considerati. Cfr. CTP, pag. 14).
Non possono essere detratti dal quantum complessivo del risarcimento i
€10.000,00 asseritamente versati a favore di come da Controparte_2
atto di accettazione prodotto dalla convenuta poiché la firma apposta sotto di esso è stata disconosciuta e la convenuta non ha avanzato istanza di verificazione.
Non si ritiene dover risarcire la somma per l'acquisto dell'abito della madre dello sposo, anche per evitare ingiustificati arricchimenti, in considerazione che lo stesso potrà essere altrimenti utilizzato.
È altresì esclusa la restituzione dei doni ricevuti dalla convenuta poiché
l'attore all'udienza del 8/1/2024 ha riferito: “abbiamo preso dei regali nostri perché mia madre li voleva. Si tratta di oggettistica per la casa, nonché il regalo della promessa, un paio di orecchini” e quindi gli stessi non sono più in possesso della . CP_1
Circa la fede nuziale, non è provato che sia mai stata in possesso della convenuta quindi non è accolta la domanda di restituzione.
pagi na 12 di 13 In conclusione, la somma complessiva cui è tenuta in Controparte_1
favore dell'attore, sulla scorta di quanto sin qui evidenziato, è pari
€44.025,00 in tal senso ritenendosi recepita la relazione peritale del C.T.P.
Arch. e considerate già le deduzioni di €8.000 Persona_1
corrispondenti a quanto restituito dalla famiglia sino al CP_1
30/11/2021.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla scorta del d.m. 55/14, tenuto conto dell'attività prestata, della natura delle questioni trattate e al valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, I sez. civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento della domanda principale proposta da Parte_1
nei confronti di condanna quest'ultima al
[...] Controparte_1
pagamento, in favore dell'attore della somma di €44.025,00, oltre interessi legali;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore dell'attore, che liquida in € 5.077,00, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Aversa, il 22/5/2025
La Giudice
Veronica Vernetti
pagi na 13 di 13