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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 2988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2988 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2263/2025 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di NO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 30/10/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di
NO , all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intesta- zione.
È presente l'avvocato Giiovanna Nappo per delega dell'avv Antonio Muto la quale nell'interesse del ricorrente si riporta all'atto introduttivo e a tutti gli altri scritti difensi- vi. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito in quanto inammis- sibile ed infondato e circa l'eccezione di incompetenza solleva da controparte si rimette alle determinazioni dell'On. Giudicante. Fa rilevare inoltre che l'annullamento dell'ordi- nanza è avvenuto solo dopo la notifica del ricorso e pertanto tale circostanza dovrà esse- re considerata ai fini del riconoscimento delle spese processuali, con richiesta di antista- tarietà. Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di NO, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.429
sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito
1
riportati, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2263/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. MUTO ANTONIO (c.f.: ) dal C.F._2
quale è rappresenta e difesa in virtù di procura in atti.
- opponente
E
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. PEPE GIANFRANCO CP_1
(c.f.: ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procu- C.F._3
ra in atti
- opposta
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse san-
zioni per em
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L'opponente contestava le cartelle meglio specificate in atti eviden- ziando la non debenza delle somme ad esse sottese. Si costituiva l' CP_1
eccependo l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del GL in
2
ragione della materia trattata e nel merito deduceva l'intervenuto annulla- mento delle cartelle, pertanto, deve preliminarmente dichiararsi la interve- nuta cessazione della materia del contendere.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
- “quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontanea- mente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o spe- ciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere, di-chiarando pertanto il ricorso inammissibile per soprav- venuto difetto di interesse (Cass., civ., Sez. 1, Sentenza n. 8448 del
28/05/2012);
- “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si dia- no reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione so- stanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni confor- mi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto so- pravvenuto, assunto co-me idoneo a determinare la cessazione della mate- ria del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, re- golando le spese giudiziali alla luce del sostan-ziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia de- terminato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto aziona-to, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese
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secondo le regole generali” (Cass., civ., Sez. 3, Sentenza n. 16150 del
08/07/2010).
Tale declaratoria, quindi, non esime il giudice dalla delibazione in ordine alla soccombenza virtuale ai fini dalla pronunzia sulle spese. Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che “la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere le- gittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancan- za di un'esplicita ri-chiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della do-manda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
2719 del 11/02/2015 e come più espressamente chiarito “a meno che vi sia un'espressa volontà contraria di quest'ultima che ne chieda la compensazio- ne. In tal caso il giudice che condanni comunque la parte soccombente alla rifusione delle spese, viola il principio di corrispon-denza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ.” Cass. civ., Sez. 1, Sentenza
n. 22106 del 22/10/2007).
Inoltre, “in tema di giudizio di legittimità, ove le parti definiscano la con- troversia con un accordo convenzionale, domandando la cessazione della materia del contendere, può essere disposta la compensazione integrale del- le spese, anche a prescindere da una espressa richiesta in tal senso delle parti medesime, poiché pure il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito alla Corte di cassazione ad astenersi "dall'individuare chi sa- rebbe stato soccombente" (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 30728 del
4
26/11/2019).
Orbene, calando i suddetti principi nel caso di specie e rappresentato che, per altro, sussiste espressa domanda da parte dell'opponente all'accertamento della soccombenza virtuale con condanna alle spese, deve innanzitutto evidenziarsi che, in forza del principio di ragione liquida è consentito al giudice, pur in presenza di una eccezione in rito, pronunciarsi nel merito della vicenda e tanto deve ritenersi possibile anche ai meri fini dell'accertamento della soccombenza virtuale. Orbene, superando la que- stione di competenza funzionale, deve evidenzarsi che il contribuente, nel costituirsi, deduceva che l'annullamento sarebbe intervenuto solo a seguito della presentazione della domanda giudiziale, fatto che è rimasto inconte- stato da parte dell'Ente che neppure deduceva e documentava la data dell'intervenuto annullamento. Le spese dovranno, pertanto, essere inte- gralmente sopportate dall' e saranno regolate come in dispositivo, ai CP_1
sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 e successive modificazioni, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rap- portata anche al tenore delle difese svolte, nonché delle fasi processuali ef- fettivamente espletate, tenuto conto del valore della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di NO, PRIMA SEZIONE, in composizione mono- cratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitiva- mente pronunziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere e, accertata la soccombenza virtuale come in parte motiva,
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2) condanna l' , in favore degli opponenti, al pagamento delle spe- CP_1
se di lite che si liquidano in €.70,00 per spese ed €.332,00 compensi profes- sionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge secondo le aliquote vi- genti, ed oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, con distrazio- ne in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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Tribunale Ordinario di NO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 30/10/2025, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordinario di
NO , all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intesta- zione.
È presente l'avvocato Giiovanna Nappo per delega dell'avv Antonio Muto la quale nell'interesse del ricorrente si riporta all'atto introduttivo e a tutti gli altri scritti difensi- vi. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito in quanto inammis- sibile ed infondato e circa l'eccezione di incompetenza solleva da controparte si rimette alle determinazioni dell'On. Giudicante. Fa rilevare inoltre che l'annullamento dell'ordi- nanza è avvenuto solo dopo la notifica del ricorso e pertanto tale circostanza dovrà esse- re considerata ai fini del riconoscimento delle spese processuali, con richiesta di antista- tarietà. Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai pro- pri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ra- gioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che se- gue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di NO, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art'art.429
sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito
1
riportati, ha emesso la presente la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2263/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. MUTO ANTONIO (c.f.: ) dal C.F._2
quale è rappresenta e difesa in virtù di procura in atti.
- opponente
E
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. PEPE GIANFRANCO CP_1
(c.f.: ) dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procu- C.F._3
ra in atti
- opposta
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse san-
zioni per em
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della de-
cisione, omettendo lo svolgimento del processo.
L'opponente contestava le cartelle meglio specificate in atti eviden- ziando la non debenza delle somme ad esse sottese. Si costituiva l' CP_1
eccependo l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del GL in
2
ragione della materia trattata e nel merito deduceva l'intervenuto annulla- mento delle cartelle, pertanto, deve preliminarmente dichiararsi la interve- nuta cessazione della materia del contendere.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
- “quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontanea- mente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o spe- ciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere, di-chiarando pertanto il ricorso inammissibile per soprav- venuto difetto di interesse (Cass., civ., Sez. 1, Sentenza n. 8448 del
28/05/2012);
- “la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si dia- no reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione so- stanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni confor- mi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto so- pravvenuto, assunto co-me idoneo a determinare la cessazione della mate- ria del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, re- golando le spese giudiziali alla luce del sostan-ziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia de- terminato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto aziona-to, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese
3
secondo le regole generali” (Cass., civ., Sez. 3, Sentenza n. 16150 del
08/07/2010).
Tale declaratoria, quindi, non esime il giudice dalla delibazione in ordine alla soccombenza virtuale ai fini dalla pronunzia sulle spese. Al riguardo, infatti, la Suprema Corte ha chiarito che “la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere le- gittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancan- za di un'esplicita ri-chiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della do-manda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale” (Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
2719 del 11/02/2015 e come più espressamente chiarito “a meno che vi sia un'espressa volontà contraria di quest'ultima che ne chieda la compensazio- ne. In tal caso il giudice che condanni comunque la parte soccombente alla rifusione delle spese, viola il principio di corrispon-denza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 cod. proc. civ.” Cass. civ., Sez. 1, Sentenza
n. 22106 del 22/10/2007).
Inoltre, “in tema di giudizio di legittimità, ove le parti definiscano la con- troversia con un accordo convenzionale, domandando la cessazione della materia del contendere, può essere disposta la compensazione integrale del- le spese, anche a prescindere da una espressa richiesta in tal senso delle parti medesime, poiché pure il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito alla Corte di cassazione ad astenersi "dall'individuare chi sa- rebbe stato soccombente" (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 30728 del
4
26/11/2019).
Orbene, calando i suddetti principi nel caso di specie e rappresentato che, per altro, sussiste espressa domanda da parte dell'opponente all'accertamento della soccombenza virtuale con condanna alle spese, deve innanzitutto evidenziarsi che, in forza del principio di ragione liquida è consentito al giudice, pur in presenza di una eccezione in rito, pronunciarsi nel merito della vicenda e tanto deve ritenersi possibile anche ai meri fini dell'accertamento della soccombenza virtuale. Orbene, superando la que- stione di competenza funzionale, deve evidenzarsi che il contribuente, nel costituirsi, deduceva che l'annullamento sarebbe intervenuto solo a seguito della presentazione della domanda giudiziale, fatto che è rimasto inconte- stato da parte dell'Ente che neppure deduceva e documentava la data dell'intervenuto annullamento. Le spese dovranno, pertanto, essere inte- gralmente sopportate dall' e saranno regolate come in dispositivo, ai CP_1
sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 e successive modificazioni, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rap- portata anche al tenore delle difese svolte, nonché delle fasi processuali ef- fettivamente espletate, tenuto conto del valore della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di NO, PRIMA SEZIONE, in composizione mono- cratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitiva- mente pronunziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere e, accertata la soccombenza virtuale come in parte motiva,
5
2) condanna l' , in favore degli opponenti, al pagamento delle spe- CP_1
se di lite che si liquidano in €.70,00 per spese ed €.332,00 compensi profes- sionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge secondo le aliquote vi- genti, ed oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, con distrazio- ne in favore del procuratore dichiaratosene antistatario.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Dora Tagliafierro
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