Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1187/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 21.02.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Beatrice Nerini ed elettivamente domiciliato presso il suo studio,
E
(C.F ) nata a [...] in data [...] con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. Iole Struzziero ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 13.03.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
I. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
II. Il figlio studente universitario, non ancora economicamente indipendente vivrà Per_1
con la madre nella casa famigliare sita in Ceriano Laghetto MB, alla via De Amicis, 29, di proprietà del sig. , che verrà assegnata alla signora sino al 30.06.2025 Parte_1 come meglio precisato al successivo punto V, con tutto quanto attualmente l'arreda e correda, salvo gli effetti personali del marito. Il figlio e' economicamente Per_2
indipendente e vive già per conto proprio;
III. Le parti danno atto che il sig. lascerà la casa coniugale, entro e non oltre il 31 Pt_1
gennaio 2025, ma potrà accedervi, con preavviso alla moglie, per ritirare i propri effetti personali anche oltre tale data;
V. La casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra sino al 30.06.25, allorquando, con CP_1
il figlio la lascerà per trasferirsi presso altra abitazione sita in Saronno alla via Per_1
n. Sauro 9, portando con sé il divano letto, il letto matrimoniale ed il corredo. Tutto
l'arredo non diviso tra i coniugi verrà venduto ed il ricavato diviso al 50%. Dal rilascio della casa famigliare le utenze, spese ed assicurazione sulla casa saranno a carico del marito;
VI. Il conto corrente presso la Banca Popolare, intestato ad entrambi i coniugi, verrà chiuso ed il saldo di € 1.000,00 verrà incassato dalla sig.ra CP_1
VII. Il sig. verserà alla sig.ra un contributo per spese dentistiche, entro Pt_1 CP_1
l'importo massimo di € 2.000,00, secondo necessità, con modalità da concordarsi tra i coniugi;
VIII. A totale definizione dei rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra i coniugi e con modalità da concordarsi tra gli stessi, il sig. verserà alla sig.ra la somma Pt_1 CP_1 di € 10.000,00 entro il 30.05.25 e contribuirà alla ristrutturazione dell'immobile ove si trasferiranno la moglie ed il figlio con l'acquisto di un bagno, con prestazione d'opera personale e con un ulteriore apporto economico, in base alle proprie possibilità, in relazione anche allo stato avanzamento dei lavori, sempre su loro accordo;
IX. Il sig. verserà a titolo di mantenimento del figlio la somma mensile di € Pt_1 Per_1
350,00, a mezzo bonifico bancario, il 5 di ogni mese, oltre a rivalutazione Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Monza;
tale contributo mensile aumenterà ad € 400,00 dal momento in cui la sig.ra ed il figlio CP_1
lasceranno la casa famigliare;
Per_1
X. La moto Yamaha tg YZFR125 di proprietà di verrà trasferita al figlio Controparte_1
entro il 30.05.25; le spese del trapasso saranno sostenute da entrambi i coniugi Per_1
al 50%;
XI. L'auto Mazda tg FM456WG di proprietà di verrà trattenuta dallo stesso, Parte_1
il quale verserà alla moglie entro il 30/05/2025, il 50% del valore della predetta;
XII. Le condizioni di cui al presente ricorso avranno effetto dal momento della sottoscrizione dello stesso;
XIII. Le parti dichiarano che, percependo entrambi un reddito tale da consentire loro di provvedere alle proprie necessità economiche, non hanno motivo di reclamare l'un l'altro diritto alimentare alcuno rinunciando, pertanto, ad ogni e qualsiasi ipotetico diritto e pretesa ad eccezione di quanto già regolamentato nel presente ricorso;
XIV. Le parti dichiarano di avere regolato con il presente accordo ogni questione di carattere economico e di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione, salvo quanto indicato nel presente atto.
XV. Le spese legali rimarranno interamente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Saronno in data
26.10.1996;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Saronno per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 119, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 20.03.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti