Articolo 16 della Legge 17 maggio 2022, n. 60
Articolo 15
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25 giugno 2022
Art. 16. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 25 giugno 2022