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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 100/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Fabio Cartelli ConSIliere Relatore dott. Andrea Lama ConSIliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 100/2023 promossa da: C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FINARELLI ESTER
APPELLANTE contro C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ORLANDO LAURA
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, previe le declaratorie del caso e di legge, respinta ogni eccezione e domanda avversa, riformare in toto la sentenza n. 1690/2022 del Tribunale di Bologna e per l'effetto:
NEL MERITO In via principale:
-Accertare e valutare la circostanza dell'avvenuta consegna della somma di € 93.500,00 di proprietà
pagina 1 di 19 esclusiva di da parte di quest'ultimo a Parte_1 Controparte_1
-Accertare e valutare la circostanza del rifiuto da parte di alla riconsegna della Controparte_1 somma di € 93.500,00 a Parte_1
-Accertare e valutare che detiene senza causa alcuna la somma di denaro di € Controparte_1
93.500,00 di proprietà esclusiva di Parte_1
-Condannare per l'effetto alla restituzione in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 93.500,00, o nella diversa somma ritenuta dall'Ill.ma Corte adita, con interessi legali dalla richiesta all'effettiva restituzione della somma.
-Annullare la condanna ex art. 96 cpc in capo a in quanto erronea ed ingiustificata;
in Parte_1 subordine si chiede che l'Ill.ma Corte adita voglia ridurre l'importo della suddetta condanna.
-Annullare la condanna alle spese di lite previste dal Tribunale;
in subordine si chiede che le spese di primo grado siano addossate all'appellato o compensate, o perlomeno ridotte nel loro ammontare.
-Rigettare ogni domanda di parte avversa.
-In ogni, con vittoria delle spese e compensi del doppio grado di giudizio.
°°°°
In via istruttoria:
Si insiste per ammissione dei mezzi istruttori richiesti dal sottoscritto Procuratore con memoria istruttoria depositata il 22.04.2021 e con memoria istruttoria di replica depositata il 12.05.2021, con istanze depositare in data 30.09.2021 e con note depositate il 24.02.2022, ribadite alla udienza del 27.06.2021, non ammessi dal Tribunale.
Con riferimento alla CTU grafologica, si chiede che vengano tenute in giusta considerazione tutte le conclusioni formulate dalla CTP Avv. Prof. anche con riferimento alle considerazioni Persona_1 relative al documento n.7 allegato in atto di citazione.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRELIMINARE:
a) dichiarare inammissibile, per violazione del divieto di nuovi mezzi di prova previsto dall'art.345 c.p.c, la produzione dei documenti allegati all'atto introduttivo del presente procedimento, ovvero dichiarare gli stessi inutilizzabili:
IN VIA PRINCIPALE
Nel merito a) confermare la sentenza n. 1690/2022 resa dal Tribunale Ordinario di Bologna – Seconda Sezione Civile pagina 2 di 19 – in persona della Giudice, Chiara Breschi in data 27/06/2022, nella causa 12063/2020 rigettando ogni contraria domanda, istanza ed eccezione.
b) Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre al rimborso forfetario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge.
In via istruttoria,
Nella denegata ipotesi di ammissione in tutto o in parte delle istanze istruttorie avversarie la difesa dell'appellato chiede che vengano ammessi i seguenti capitoli di prova:
17. “Vero che sin dagli anni 2000 sul conto corrente n° 10374877, acceso presso filiale di Controparte_2
Bologna, Via Massarenti n. 160, erano depositati i suoi risparmi?”;
23. “Vero che il IG. , dopo aver avuto la delega ad operare sul conto corrente dell'Avv. Parte_1
n. 10374877, acceso presso l'agenzia di Via Massarenti Bologna, versava su tale conto i CP_1 CP_2 suoi risparmi ( ) e li gestiva?”; Per_2
24. “Vero che fino al 2012 lei ed il IG. avete utilizzato il conto corrente dell'Avv. n. Tes_1 CP_1
10374877, acceso presso l'agenzia di Via Massarenti Bologna, per compiere vostre operazioni CP_2 personali?”;
25. “Vero che nel 2011 e nel 2012 il IG. ha effettuato personamente versamenti e prelievi sul Parte_1 conto corrente n° 10374877, intestato all'Avv. anche attraverso lo sportello automatico della banca CP_1
filiale di Bologna, Via Massarenti n. 160?”; Controparte_2
38. “Vero che in data anteriore al 4 gennaio 2013 il IG. si era ripreso tutte le somme di denaro Parte_1 che aveva versato sul conto corrente n. 10374877 acceso presso l'agenzia di Via Massarenti CP_2
Bologna e che aveva consegnato all'avv. ; CP_1
39. “Vero che in data 04 gennaio 2013 lei ha scritto, alla presenza dell'Avv. del IG. CP_1 Parte_1
, sul documento che le si rammostra (documento n. 2 parte convenuta) la frase “ mi ha
[...] CP_1 reso tutte le somme”?”;
40. “Vero che nella circostanza di cui al capitolo che precede, il IG. sottoscrisse in presenza sua e Parte_1 dell'Avv. la dichiarazione “ mi ha reso tutte le somme”, come da documento che le si CP_1 CP_1 rammostra (doc. 2 parte convenuta)?”;
41. Vero che la frase di cui al punto che precede, “ mi ha reso tutte le somme”, fu scritta sul CP_1 documento 4 di parte convenuta, perché il IG. aveva recuperato tutte le somme consegnate Parte_1 all'Avv. o depositate sul conto corrente n.10374877, acceso presso l'agenzia di Via CP_1 CP_2
Massarenti Bologna, e non vantava più alcun diritto nei confronti di quest'ultimo?”;
42. “Vero che in data 4 gennaio 2013, il IG. consegnò all'avv. l bancomat, la carta di Parte_1 CP_1 credito e il blocchetto degli assegni relativi al c c n.10374877, acceso presso l'agenzia di Via CP_2
Massarenti Bologna?”; pagina 3 di 19 51. “Vero che nella scrittura che le si rammostra (doc 4 attore) la locuzione “Nulla il SInor deve Parte_1 avere a pretendere dal conto corrente numero ……. dell' intestato a ” venne CP_2 CP_1 inserita per specificare che il IG. aveva recuperato dal conto corrente dell'Avv. Parte_1 CP_1
n.10374877, acceso presso l'agenzia di Via Massarenti Bologna tutte le proprie somme e che gli CP_2 importi ivi giacenti appartenevano alla IG.ra ”; Indicate nella memoria ex art. Persona_3
183 n° 2 del convenuto.
Si indica a teste la IG.ra Persona_3
Si oppone all' ammissione di tutti mezzi istruttori avversari richiesti per i motivi sopra esposti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio l'avv. chiedendone la Parte_1 Controparte_1
condanna alla restituzione della somma di € 93.500,00, oltre interessi.
Allegava l'attore che nel corso degli anni 2010 e 2011 aveva ricevuto la somma complessiva di € 189.556,77 a titolo di eredità dello zio a decorrere dal 4/04/2011 fino al Persona_4
21/07/2011 l'attore aveva prelevato l'importo complessivo di € 93.500,00 in contanti dal conto corrente aperto presso consegnandolo ratealmente al convenuto, Controparte_3
all'epoca suo legale di fiducia, dietro suo conSIlio, al fine di tutelarlo a livello patrimoniale nella cause pendenti nei confronti della ex moglie , perché custodisse dette CP_4
somme nel conto corrente n. 10374877 intestato all'avv. aperto presso CP_1 CP_2
inizialmente con delega a favore dell'attore; veniva redatta una scrittura privata nella
[...]
quale le parti annotavano ogni singola dazione del denaro con la relativa data e la firma per ricevuta dell'avv. l'attore scopriva poi che il convenuto aveva chiuso il conto CP_1
corrente n. 10374877 ed aveva revocato la delega ad operare a suo nome, così privandolo della disponibilità della somma di € 93.500,00 ivi depositata;
ogni richiesta di restituzione aveva sortito esito negativo.
2. Il convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda, la condanna dell'attore ex art. 96, 1 e 3 comma, c.p.c. e, in via riconvenzionale, la condanna dello stesso al pagamento della somma di € 1.268,80 per compenso professionale nella causa n. r.g.
1825/11 Corte d'Appello di Bologna, deducendo in particolare che:
- agli inizi degli anni 2000 aveva aperto il conto corrente n. 10374877 presso CP_2
pagina 4 di 19 sul quale era autorizzata ad operare l'allora segretaria;
- CP_2 Persona_3
la nel 2003 aveva instaurato una relazione con il il quale, dopo avere Per_2 Parte_1
svolto alcuni incarichi fiduciari per lo studio legale la sostituiva nella veste di CP_1
delegato sul predetto conto corrente;
- nel 2009 la ed il avevano deciso di utilizzare questo conto corrente per le Per_2 Parte_1
loro operazioni personali;
- nell'aprile 2019, dopo la conclusione del procedimento di divorzio tra il convenuto e l'ex moglie , l'attore e la in data 4/04/2011 redigevano e sottoscrivevano due CP_4 Per_2
scritture private contenenti entrambe la seguente dichiarazione “in data odierna ricevo dal SI. la somma di € 10.000,00 da depositare sul c/c…Banca Unicredit Bologna” (doc. 2 parte Parte_1
convenuta e doc. 5 parte attrice) con l'accordo di integrarle nel caso di ulteriori versamenti;
- il in seguito versava altre somme di denaro sul detto conto, per lo più attraverso Parte_1
lo sportello automatico, riportate sulle predette scritture anche in maniera non identica e nello stesso momento;
- nel corso dell'anno 2011 l'attore si riappropriava delle somme versate sul conto, motivo per cui in data 4/01/2013 le parti integravano la scrittura privata del convenuto, non avendo l'attore con sé la propria, con la seguente frase “ mi ha reso tutte le somme”; CP_1
- in data 7/01/2013 il convenuto chiedeva ad la revoca dal conto corrente della CP_2
delega rilasciata al Parte_1
- in data 5/02/13 la ed il in seguito alla conclusione della loro relazione Per_2 Parte_1
sentimentale, regolavano una loro vertenza avente ad oggetto anche la disponibilità del conto corrente n. 10374877 mediante una scrittura privata, in duplice originale, nella quale dichiaravano “nulla il SI. deve avere a pretendere dal conto corrente n…dell' intestato Parte_1 CP_2
a (doc. 4 parte convenuta); CP_1
- il rapporto professionale tra le parti proseguiva fino alla conclusione, nel 2017, del procedimento civile n. r.g. 1825/2011 pendente davanti alla Corte di Appello di Bologna;
- il convenuto nel dicembre 2019 inviava un sollecito di pagamento della propria nota proforma relativa alla detta causa alla quale l'attore rispondeva con mail del 17/01/2020 del seguente tenore: “…è possibile “compensare” il mio debito relativo alla “riassunzione in causa di Dott- pagina 5 di 19 Arca con quanto ho fatto gratis per anni in abitazione e studio, senza avere mai ricevuto alcun compenso?
Se sì, grazie per la disponibilità…” (doc. 6 parte convenuta);
- il con raccomandata del 20/02/20 chiedeva all'avv. a restituzione della Parte_1 CP_1
somma di € 93.500,00 e in data 25/05/20 depositava denuncia querela nei confronti dell'avv. er il reato di appropriazione indebita aggravata. CP_1
3. Il giudice di primo grado, rilevata preliminarmente l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, in quanto non dipendente dal titolo oggetto della domanda giudiziale, ammetteva le prove orali dedotte dalla parte convenuta e disponeva procedersi a ctu grafologica, all'esito della quale la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale di Bologna rigettava la domanda, condannava l'attore alle spese di lite e al risarcimento del danno ex art. 96 co.1 c.p.c. nella somma di € 13.000,00.
4. Osservava il giudicante che il procedimento verteva sostanzialmente sul documento 5 di parte attrice e sui documenti 2 e 4 di parte convenuta e che il ctu aveva concluso la sua indagine dichiarando che “l'esame strumentale ha posto in luce assenza di manomissione o contraffazione dei tre documenti, ciò detto questi risultano integri”; che dal confronto tra i documenti oggetto di perizia e le firme comparative era emerso che la firma dicente Parte_1
, la firma dicente “F. Galavotti” e le SIle “FG” redatte sull'originale del doc. 2
[...]
prodotto dal convenuto erano autografe e riconducibili alla mano del la firma Parte_1
dicente redatta in calce all'originale del doc. 4 di parte convenuta e la Parte_1
firma dicente apposta a metà dell'originale del doc. 5 prodotto Parte_1
dall'attore erano autografe del Parte_1
5. Il giudice di prime cure riteneva, dunque, che le conclusioni del consulente dimostrassero che la dichiarazione “ mi ha reso tutte le somme” contenuta nel doc. 2 del convenuto alla CP_1
data del 4/01/2013 e la dichiarazione “nulla il SI. deve avere a pretendere dal conto Parte_1
corrente n…..dell' intestato a contenuta nella scrittura privata del CP_2 CP_1
5/02/2013 di cui al doc. 4 del convenuto, erano state entrambe sottoscritte dal Parte_1
risultando pertanto provato che il convenuto dal gennaio 2013 era rientrato in possesso di tutte le somme consegnate all'avv. e che da tale data non aveva alcun diritto sul CP_1
denaro depositato sul conto n. 10374877 intestato al convenuto. pagina 6 di 19 6. Osservava, inoltre, il Tribunale che questo assetto dei rapporti tra le parti emergeva altresì dal contenuto della mail del 17/01/2020, che l'attore non aveva contestato, nella quale il si era riconosciuto debitore dell'avv. non aveva avanzato alcuna pretesa Parte_1 CP_1
nei confronti dello stesso, essendo evidente che l'attore, se all'epoca fosse stato ancora creditore di qualsiasi somma nei confronti del convenuto, non avrebbe inviato una comunicazione di tale tenore.
La documentazione in atti provava, quindi, che l'attore aveva consegnato il denaro al convenuto ed aveva effettuato i versamenti sul conto corrente del medesimo per restituire le somme, di proprietà del convenuto e della , che il aveva Per_2 Parte_1
precedentemente utilizzato per fini personali, come l'attore aveva ammesso in sede di interrogatorio formale dichiarando espressamente “dovevo movimentare il conto corrente per spese correnti e quotidiane di gestione anche del mav per il pagamento della RSA nella quale era ospitata mia madre”.
7. Dalle risultanze istruttorie emergeva, inoltre, che il aveva versato sul proprio Parte_1
conto corrente n. 972 presso la somma di € 77.698,00 dallo stesso sottratta con CP_5
bonifico in data 28/09/2012 dal conto corrente n. 2036222 intestato alla;
che CP_5 Per_2
il e la avevano definito la vertenza tra loro insorta e, in virtù di tale Parte_1 Per_2
accordo, in data 4/01/2013 avevano sottoscritto presso lo studio dell'avv. a frase CP_1
mi ha reso tutte le somme” apposta nel doc.2 nel quale risultavano annotate le dazioni CP_1
delle somme effettuate dall'attore al convenuto.
Successivamente il 5/02/2013 il e la avevano sottoscritto l'accordo CP_6 Per_2
contenente, fra l'altro, la seguente dichiarazione “nulla il IG. deve avere a pretendere dal Parte_1
conto corrente n…dell' intestato a a completamento della liberatoria CP_2 CP_1
indicata nel citato doc. 2.
8. Infine, il Tribunale riteneva meritevole di accoglimento la domanda di condanna dell'attore ex art. 96, 1 comma, c.p.c. in considerazione del fatto che, nonostante l'attore fosse consapevole dell'infondatezza delle proprie domande ed eccezioni, le aveva ugualmente proposte costringendo l'avv. partecipare ad un processo ingiustificato. CP_1
9. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma e si Parte_1
pagina 7 di 19 è costituito in giudizio l'appellato chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazioni del 25.06.2024, trattata con modalità telematiche, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per comparse e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea interpretazione e valutazione del presupposto di diritto sul quale si fonderebbe la richiesta restitutoria, ovvero la custodia di somme di danaro di € 93.500,00 da parte dell'Avv. deducendo che la sentenza di CP_1
primo grado avrebbe erroneamente concluso che il IG. non avrebbe dimostrato il Parte_1
titolo sul quale ha fondato la propria domanda restitutoria.
11. Deduce l'appellante che il titolo sul quale si fonda la domanda restitutoria è costituito dalla custodia, da parte dell'Avv. della somma di € 93.500,00, a seguito della CP_1
consegna di tale somma da parte dell'appellante nel periodo decorrente tra il 4.04.2011 ed il
21.07.2011, il cui versamento è dimostrata dai docc.5, 6 e 7 allegati alla citazione e che ulteriori prove sono costituite dagli estratti bancari depositati in data 12.11.2021 e CP_2
in data 7.12.2021, nonché dalle comunicazioni mail (docc.62, 63, 65 allegati alla memoria istruttoria nelle quali l'appellante chiedeva all'appellato la restituzione degli Parte_1
importi consegnati, e quest'ultimo ometteva di rispondere di avere già restituito tali somme, invitando il IG. ad “una rilettura delle carte” (doc. 62, pag.2 e doc.64 allegati alla Parte_1
memoria istruttoria attore).
12. Ciò posto, si deduce che tale atteggiamento dimostrerebbe inequivocabilmente che l'importo di € 93.500,00 non venne mai restituito, né che il se ne riappropriò Parte_1
prima del 2013 come sostenuto senza alcuna prova da controparte, perché se così fosse stato l'appellato nelle varie comunicazioni mail (doc.62, pag.2 e doc.64 allegati alla memoria istruttoria avrebbe eccepito al dette circostanze, omettendo di invitare Parte_1 Parte_1
quest'ultimo alla rilettura delle carte.
13. Con il secondo motivo si lamenta che la sentenza di primo grado avrebbe, erroneamente, stabilito che l'appellante avrebbe consegnato somme di danaro pari ad €
93.500,00 all'Avv. a titolo di restituzione di importi prestati dall'appellato e dalla CP_1
IG.ra , deducendo che in assenza di qualunque prova valida a riguardo, il primo Per_2
pagina 8 di 19 giudice ha accolto la tesi dell'appellato, sostenuta per la prima volta nelle note conclusive depositate in data 16.06.2022, stabilendo che il avrebbe consegnato all'Avv. Parte_1
e somme di danaro pari ad € 93.500,00 a titolo di “restituzione di importi prestati da CP_1
quest'ultimo e dalla IG.ra all'appellante e da quest'ultimo utilizzati per fini personali. Per_2
14. A tale riguardo si deduce che il non ha mai utilizzato danaro di proprietà Parte_1
dell'Avv. della IG.ra , non avendo mai avuto necessità di chiedere danaro CP_1 Per_2
ad altri soggetti, per la semplice ragione che ha sempre lavorato provvedendo con i propri mezzi al pagamento di tutte le spese personali e della sua famiglia.
Si deduce, anzi, che la prova che conclusione del primo giudice sia completamente errata è offerta proprio dall'apertura, da parte dell'Avv. di un conto corrente al medesimo CP_1
intestato, con delega al il fatto che l'appellato abbia aperto un conto corrente e Parte_1
che ebbe la delega ad utilizzarlo dal 2004 fino al gennaio 2013, starebbe a Parte_1
SInificare proprio che l'appellante medesimo non aveva assolutamente debiti nei confronti di CP_1
Non sarebbe infatti concepibile ipotizzare che, per anni, l'appellato abbia svolto attività professionale di avvocato, con lo scopo di aiutare economicamente una persona completamente estranea alla famiglia, quale peraltro senza alcuna certezza di Parte_1
recuperare il suo “credito”; ed infatti, almeno fino al 2010 non vi era alcuna sicurezza che lo zio dell'appellante, lasciasse al nipote i suoi risparmi. Persona_4
15. Inoltre, se effettivamente l'avvocato el corso degli anni, dal 2004 al 2010, avesse CP_1
prestato soldi al e quest'ultimo li avesse usati utilizzando il conto corrente Parte_1
n.10374877, sicuramente il difensore dell'appellato lo avrebbe eccepito subito, già nella comparsa costitutiva: al contrario, nulla di ciò è mai stato scritto da controparte fino alle note conclusive, ad istruttoria ormai chiusa, mentre nella comparsa costitutiva l'appellato aveva eccepito che sul conto corrente 10374877 vi erano depositati solo i risparmi CP_2
della SI.ra . Per_2
16. Ancora, a confutazione di quanto scritto in sentenza, si rileva che, come documentato, il
IG. percepì la somma di € 92.917,24 in data 15.10.2010 e che, se effettivamente Parte_1
egli avesse avuto un debito nei confronti dell'appellato, avrebbe versato tale somma pagina 9 di 19 direttamente sul conto corrente 10374877 dell'avvocato anziché Controparte_2 CP_1
versare la somma di € 90.000,00 presso un conto corrente postale e poi, a distanza di mesi prelevare somme in contanti.
Inoltre, se avesse versato a a somma di € 93.500,00 a titolo di restituzione Parte_1 CP_1
di un prestito, quando, in data 27.07.2019, 28.10.2019, 30.10.2019 e successivamente l'appellante scriveva all'appellato chiedendo la restituzione delle somme di € 93.500,00 sicuramente quest'ultimo avrebbe risposto che legittimamente tratteneva tali importi perché
a lui spettanti in virtù dei prestiti effettuati, e non avrebbe certo scritto al di Parte_1
rileggersi le carte, come è invece avvenuto.
17. Con il terzo motivo si lamenta che la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente omesso di valutare e considerare le ripetute contraddizioni contenute negli scritti difensivi depositati dal difensore dell'Avv. non tenendo conto delle contrapposte e CP_1
inattendibili versioni fornite da parte avversa e delle varie e palesi contraddizioni nella ricostruzione dei fatti, operata dal convenuto.
18. Con il quarto motivo si lamenta che la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente considerato, ai fini della decisione, soprattutto la vicenda personale e patrimoniale intercorsa tra il IG. e la IG.ra , completamente estranea alla Parte_1 Persona_3
presente controversia, soprattutto con rifermento al documento n. 4 di parte appellata di cui l'appellante non ha mai avuto alcun originale, ma solo una copia, ricevuta dall'appellato via mail in data 29.10.2019 (cfr. doc.16 e 17 allegata alla prima memoria depositata in Parte_1
data 23.03.2021) nella quale i medesimi e concordavano che quest'ultimo Per_2 Parte_1
si impegnava a corrispondere a favore di la somma di € 40.000,00 quale restituzione Per_2
dell'importo investito sul conto corrente intestato a quest'ultima, mentre nessuna somma avrebbe dovuto restituire l'appellante alla medesima per l'acquisto, da parte di Per_2
quest'ultima dell'autovettura Mercedes tg EN157GN.
19. Inoltre, si ribadisce che il documento n. 4 allegato alla comparsa costitutiva aveva unicamente la finalità di regolare i rapporti economici tra e la , mentre Parte_1 Per_2
l'ultima frase: “Nulla il IG. deve pretendere dal c/c dell'Unicredit intestato a Parte_1 CP_1
sconosciuta all'attore, fu probabilmente aggiunta da controparte in un secondo momento, pagina 10 di 19 forse nel 2019, dopo che terminata la causa di appello relativa alla eredità dello Parte_1
zio richiedeva all'Avv. a restituzione della somma di €. 93.500,00 Persona_4 CP_1
consegnata a quest'ultimo in custodia nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2011. In ogni caso, si deduce che tale ultima frase fu aggiunta da l solo scopo di indicare che CP_1
non doveva pretendere somme della , da quest'ultima depositate sul conto Parte_1 Per_2
corrente n.10374877 di intestato formalmente a CP_2 CP_1
20. Con il quinto motivo si lamenta che la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente posto a fondamento della decisione solo le risultanze della consulenza grafologica, omettendo peraltro di considerare le contraddizioni emerse, che hanno smentito le ricostruzioni dei fatti effettuate dall' appellato in corso di causa, ed omettendo di valutare le deduzioni della CTP parte Parte_1
21. A tale riguardo si deduce che la CTP parte nelle osservazioni del 21/01/2022, Parte_1
allegate alla CTU, aveva evidenziato: “Concordo con la dott.ssa nel ritenere Persona_5
anche tale dicitura “ mi ha reso tutte le somme”, appartiene alla gestualità grafica dell'avv. CP_1 [...]
Infatti, corrispondono tutti i caratteri generali, quali forma, dimensioni, pressione, CP_1
andamento, legamenti, ciò che non è corrispondente è lo spazio fra lettere e fra parole. Omografi anche i contrassegni segnaletici descrittivi di dettaglio. Infatti nella dicitura in verifica è molto stretto sia lo spazio fra le lettere sia lo spazio fra parole, questo lascia supporre che tale dicitura sia stata posta successivamente nello spazio circoscritto fra la data 4 gennaio 2013 e la firma di Procedendo ai confronti con Parte_1
la grafia autografa dell'avv. si constata diversità di spazio fra lettere e fra parole, Controparte_1
spazio fra lettere e fra parole stretto solo nella verificanda e nella media nella grafia comparativa, a dimostrazione dell'inserimento successivo della predetta dicitura, rispetto alla data ed alla firma”.
22. Deduce l'appellante che nonostante la Consulente Dr.ssa abbia ritenuto che Persona_5
la ricostruzione della CTP non fosse provata, si tratterebbe comunque di una Parte_1
ipotesi assolutamente valida, che deve essere valutata, soprattutto alla luce delle risultanze della documentazione bancaria, delle prove orali e documentali.
In particolare si deduce che il doc.7 allegato alla citazione proverebbe che in data
28/07/2011 alle ore 14,33, l'avvocato i recava allo sportello della CP_1 Controparte_2
di Via Massarenti n.100, Bologna e stampava tramite bancomat la lista movimenti dal pagina 11 di 19 27/01/2011 al 28/07/2011, poi tornava in studio, dove lo attendeva al quale Parte_1
l'appellato consegnava la suddetta lista movimenti e scriveva personalmente nel retro l'importo “93.500,00”, come confermato dalla CTP appellante.
23. Con il sesto motivo si lamenta che la sentenza avrebbe erroneamente posto a fondamento della decisione solo i docc. 2 e 4 di parte appellata, irrilevanti nel presente giudizio, omettendo di considerare tutte le altre prove documentali a favore del IG. emerse in corso di causa, in particolare, i documenti n. 5, 6 e 7 allegati all'atto di Parte_1
citazione.
24. Con il settimo motivo si lamenta che la sentenza di primo grado avrebbe erroneamente omesso di tener conto di tutta la documentazione bancaria prodotta da parte attrice e da di cui il Giudice ha ordinato l'esibizione in giudizio, dalla quale Controparte_2
emergerebbe la prova di quanto sostenuto dal IG. in merito alla assenza di Parte_1
bancomat, carte di credito e libretto degli assegni relativamente al conto corrente 10374877.
In definitiva, si deduce che l'esame della documentazione bancaria che il primo CP_2
giudice avrebbe in toto omesso, confermerebbe la tesi dell'odierno appellante, ossia il deposito da parte dell'appellato presso delle somme di cui al doc.5 allegato alla CP_2
citazione nelle date indicate nei docc.6 e 7 allegati alla citazione, gli investimenti da quest'ultimo effettuati nelle date del 1.08.2011 e 1.09.2011 e, soprattutto, la mancata restituzione a favore dell'appellante delle somme di €.93.500,00 ricevute dall'appellato, come indicate nel doc.5 allegato alla citazione.
25. Con l'ottavo motivo si lamenta che la sentenza del Tribunale avrebbe ingiustamente ed erroneamente valutato l'interrogatorio formale dell'odierno appellante e la prova per testi della IG.ra . Persona_3
A tale ultimo riguardo si deduce che nelle occasioni in cui il IG. aveva consegnato Parte_1
somme di danaro all'Avvocato ovvero nelle date risultanti dal doc.5 allegato alla CP_1
citazione, ciò avveniva presso lo studio legale dell'appellato e non era mai stata presente
, in quanto si trattava sempre di giorni lavorativi e non era possibile che Persona_3
la SI.ra , che in quel periodo lavorava ad Osteria Grande (BO), potesse essere Per_2
presente, contrariamente a quanto dalla stessa dichiarato in sede testimoniale. pagina 12 di 19 25. Si deduce, invece, che la testimonianza della sarebbe attendibile nella parte in cui Per_2
la stessa ha dichiarato di non aver redatto le scritture private, come confermato dalla CTU grafologica che ha attribuito la grafia all'Avv. e che questa circostanza CP_1
sconfesserebbe quanto dichiarato dalla difesa nei primi scritti difensivi, essendo CP_1
evidente che l'appellato aveva in tal modo cercato di escludersi dalla vicenda, rappresentando esclusivamente i rapporti sentimentali e patrimoniali tra i IGnori Parte_1
ed , ad ulteriore prova della assoluta inconsistenza logica e attuale della ricostruzione Per_2
dei fatti operata controparte.
26. Con il nono motivo si lamenta che la sentenza avrebbe erroneamente valutato la rilevanza della comunicazione mail del 17.01.2020 (cfr. doc.6 di parte appellata), ritenendo ingiustamente che dal contenuto della suddetta mail risulterebbe provato che il dal Parte_1
gennaio 2013 era rientrato in possesso di tutte le somme consegnate all'Avv. CP_1
omettendo in tal modo di considerare le precedenti comunicazioni inviate dall'appellante all'appellato, nelle quali il IG. chiedeva a quest'ultimo la restituzione dell'importo Parte_1
di € 93.500,00, mentre quest'ultimo non aveva mai risposto di aver già restituito dette somme oppure che l'appellante si era riappropriato delle stesse, limitandosi ad invitare l'appellante a “rileggersi le carte”.
27. Con il decimo motivo si lamenta come erronea ed ingiustificata la condanna del al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cpc., deducendo che il Parte_1
Tribunale avrebbe errato sia nell'applicazione di questo istituto sia nella quantificazione della spropositata somma risarcitoria riconosciuta alla controparte.
In definitiva, si deduce che il agendo in giudizio per tutelare i suoi diritti, non Parte_1
aveva affatto agito pretestuosamente e la conclusione del primo giudice sarebbe palesemente illogica e del tutto contraria alle risultanze del processo ed è stata emessa senza che la controparte avesse fornito una minima prova dei danni da lei patiti.
28. Infine, con l'undicesimo motivo si lamenta che il Tribunale avrebbe ingiustamente condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali, liquidando altresì un importo eccessivo, in considerazione della limitata attività processuale esplicata e dell'effettivo andamento della causa, del comportamento delle parti e delle istanze esplicate. pagina 13 di 19 29. Così riassunti i motivi di appello, gli stessi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta correlazione.
31. Osserva la Corte che, pur essendo rimasti non compiutamente definiti gli ambiti in cui si
è svolta la vicenda de quo tra le parti, appare comunque dirimente ai fini della decisione, come peraltro correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, avere riguardo agli esiti della consulenza grafologica sul documento 5 di parte attrice e sui documenti 2 e 4 di parte convenuta, rispetto ai quali che il CTU ha stabilito che “l'esame strumentale ha posto in luce assenza di manomissione o contraffazione dei tre documenti, ciò detto questi risultano integri”.
32. Partendo quindi dall'assunto che i documenti non sono opera di manomissione o contraffazione, si osserva in particolare, per ciò che riguarda il doc. 5 di parte attrice e il doc. 2 di parte convenuta entrambi redatti su carta intestata dello e Controparte_7
riportanti, scritta al computer, la data “Bologna 04/04/2011” e il testo “In data odierna ricevo dal IG. la quota di € 10.000,00 da depositare sul C/c n. 10374877”, che la Parte_1
consulenza grafologica ha stabilito che le grafie dei testi sono attribuibili con certezza all'Avv. così come sono dell'appellato i segni grafici apposti sotto la dicitura CP_1
e in corrispondenza delle singole date e degli importi annotati sul doc. 5 CP_1
prodotto da parte attrice.
33. Allo stesso modo la CTU ha attribuito senza alcun dubbio al le firme apposte Parte_1
sotto la dicitura “ ”, che compaiono in entrambi i documenti, e i segni Parte_1
grafici apposti accanto a quelli dell'Avv. n corrispondenza delle singole date e degli CP_1
importi annotati sul doc.2 di parte convenuta.
34. I contenuti delle due scritture divergono, invece, sugli importi consegnati dal Parte_1
all'Avv. in quanto mentre nel doc. 2 l'ultimo versamento di € 8.000,00 risale al “18 CP_1
giugno” e quindi la somma fino a quella data versata sul c/c ammonta a complessivi €
80.500,00, nel doc. 5 in possesso al dopo il versamento dell'importo di € 8.000,00 Parte_1
sono annotati altri 3 depositi, rispettivamente in data 13.7.2011 di € 5.000,00, in data
14.7.2011 di € 3.000,00 e in data 21.7.2011 di € 5.000,00, risultando quindi la somma complessivamente consegnata all'Avv. i € 93.500,00, come da questi confermato CP_1
pagina 14 di 19 tramite apposizione del suo segno grafico accanto agli importi, somma che corrisponde all'importo di cui l'odierno appellante ha richiesto la restituzione.
35. L'ulteriore differenza tra le due scritture, fondamentale ai fini della decisione, è che la perizia grafologica ha stabilito che:
- sul documento n.5 prodotto dal convenuto, l'Avv. a scritto di suo pugno la data CP_1
finale del “4 gennaio 2013” e mi ha reso tutte le somme”; CP_1
- la firma accanto a tale dicitura, che a differenza dei segni grafici apposti accanto alle singole operazioni è stata apposta come “ appartiene sicuramente al Parte_2 Parte_1
- non è possibile dimostrare scientificamente, come sostenuto dal e dalla sua CTP, Parte_1
che la dicitura “ mi ha reso tutte le somme” sia stata apposta in epoca successiva alla CP_1
firma del Parte_1
Dunque bisogna concludere che dalle emergenze istruttorie risulta che alla data del 4 gennaio 2013 l'Avv. come riconosciuto dallo stesso gli aveva CP_1 Parte_1
riconsegnato quanto meno l'importo di € 80.500,00 risultante dalla somma degli importi riconosciuti da entrambe le parti sul doc. 5.
36. Ma vi è di più.
La perizia ha attribuito alla grafia dell'Avv. anche il doc.4 prodotto dallo stesso CP_1
convenuto, documento che riporta in calce alla seconda pagina la data 5/2/2013 e le firme attribuite con certezza al e alla , mentre in calce alla prima pagina è Parte_1 Per_2
riportata la dicitura – Nulla il IG. deve avere a pretendere dal c.c. dell' Parte_1 CP_2
intestato a CP_1
Ebbene osserva la Corte che, anche con riguardo a tale documento, la circostanza dedotta dal che al momento della redazione e sottoscrizione della scrittura privata, che Parte_1
doveva definire i rapporti economici tra i due ex conviventi, la dicitura sopra riportata non fosse presente, e che la stessa sia stata apposta dall'Avv. uccessivamente alla prima CP_1
redazione del documento, quello che sarebbe stato effettivamente sottoscritto dal Parte_1
non ha trovato alcuna conferma istruttoria, così come non vi è motivo di ritenere non attendibile la testimonianza resa sul punto dalla SI.ra , posto che i rapporti Per_2
economici dopo la conclusione della loro relazione sono stati per l'appunto pagina 15 di 19 consensualmente e reciprocamente definiti con l'accordo sottoscritto tra le parti in data
5/02/2013.
37. Si deve inoltre evidenziare che il ha sempre dichiarato di non avere trattenuto Parte_1
una copia di tale documento e di averla ricevuta per la prima volta dall'Avv. in CP_1
allegato alla email in data 29.10.2019 (docc. 16 e 17 parte attrice); ebbene anche dopo aver preso visione di quella scrittura privata il non ha immediatamente contestato Parte_1
all'Avv. che la frase “– Nulla il IG. deve avere a pretendere dal c.c. n. CP_1 Parte_1
10374877 dell intestato a fosse stata apposta successivamente alla CP_2 CP_1
sottoscrizione del documento.
38. Ancora, osserva la Corte che è lo stesso appellante a smentire sé stesso, allorquando nelle sue difese finisce per ammettere che tale ultima frase fu aggiunta da l solo CP_1
scopo di indicare che non doveva pretendere somme della , da Parte_1 Per_2
quest'ultima depositate sul conto corrente n.10374877 di intestato formalmente a CP_2
in tal modo riconoscendo che tale dichiarazione era già presente al momento della CP_1
sua sottoscrizione alla data del 5/2/2013, ma cercando di limitare l'effetto probatorio di tale dichiarazione ai soli rapporti patrimoniali con la . Per_2
Dunque, se con la dichiarazione apposta in calce alla scrittura privata prodotta sub. doc. 2 il aveva riconosciuto che alla data del 4.01.2013 l'avv. gli aveva Parte_1 Controparte_1
restituito l'importo di € 80.500,00, con la sottoscrizione apposta in calce al doc. 4 in data
5/2/2013 ha poi definitivamente riconosciuto di non avere null'altro da pretendere dal c/c intestato all'Avv. dovendosi pertanto concludere che a quella data gli era CP_2 CP_1
stato restituito l'intero importo di € 93.500,00.
Pertanto, a nulla valgono le doglianze dell'appellante in ordine alla dedotta omessa considerazione da parte del Tribunale della documentazione bancaria prodotta, la quale non
è sufficiente neppure a scalfire il contenuto confessorio della predetta dichiarazione
“tombale” rilasciata dal Parte_1
39. Depone in tal senso anche la circostanza che il fino al momento della Parte_1
conclusione dei rapporti professionali con l'Avv. non aveva mai richiesto la CP_1
restituzione di alcuna somma, e che a distanza di quasi 7 anni dalla sottoscrizione della pagina 16 di 19 scrittura privata 5/02/2013, in risposta alla richiesta di saldo dei compensi per l'attività svolta dal professionista, con email del 17/01/2020 il si era riconosciuto debitore Parte_1
dello stesso, chiedendo solo di compensare quanto dovuto con l'attività svolta gratuitamente in favore dello studio legale, essendo evidente che l'odierno appellante, se all'epoca fosse stato ancora creditore di una qualsiasi somma nei confronti del convenuto, non avrebbe inviato una comunicazione di tale tenore.
40. Osserva la Corte che l'unica doglianza che appare fondata, ma che non è sufficiente per addivenire ad una riforma della sentenza, è quella contenuta nel secondo motivo di appello nel quale si lamenta che il giudice di primo grado abbia ritenuto che l'appellante avrebbe consegnato somme di danaro per complessivi € 93.500,00 all'Avv. a titolo di CP_1
restituzione di importi prestati dall'appellato e dalla IG.ra . Per_2
41. A tale riguardo si deve rilevare che il giudice di prime cure ha ritenuto in tal modo di accogliere la tesi dell'appellato sostenuta per la prima volta nelle note conclusive, ma in effetti rimasta sfornita di prova, mentre fin dalla comparsa di costituzione e risposta l'Avv. veva sostenuto la sua sostanziale estraneità al rapporto di conto corrente de quo, CP_1
sostenendo che lo stesso era solo formalmente intestato a suo nome, ma di fatto era stato utilizzato dal e dalla per operazioni personali durante la loro relazione, e Parte_1 Per_2
che sul predetto conto il aveva effettuato vari depositi documentati nelle scritture Parte_1
private prodotte sub. n. 5 attore e n. 2 convenuto.
42. Ma, indipendentemente dall'effettivo titolo delle dazioni di denaro effettuate dal
(deposito fiduciario per sottrarre tali somme pervenute per eredità dal proprio Parte_1
conto corrente conosciuto dall'ex moglie, come sostenuto dal o restituzione di Parte_1
prestiti effettuati dall e dell'avv. come sostenuto dall'odierno appellato nelle Per_2 CP_1
note conclusive), ciò che rileva ai fini decisori, come già sopra evidenziato, è il contenuto della dichiarazione mi ha reso tutte le somme”, apposta in data 4.01.2013 sulla scrittura CP_1
privata prodotta dal convenuto (doc.2), a nulla rilevando che la frase non sia stata vergata materialmente dalla IG.ra , come sostenuto dall'Avv. elle sue difese, ma sia Per_2 CP_1
stata apposta dallo stesso ome stabilito dalla CTU grafologica, in quanto ciò che CP_1
rileva è che la stessa sia risultata sottoscritta dal Parte_1
pagina 17 di 19 43. Infine, con l'ulteriore sottoscrizione apposta sulla scrittura privata 5/02/2013, l'odierno appellante ha poi, definitivamente, riconosciuto di non aver null'altro da pretendere dal c/c intestato all'Avv. dal quale il aveva dunque, all'epoca, già CP_2 CP_1 Parte_1
ottenuto l'integrale restituzione di quelle somme che lo stesso aveva affidato all'Avv. CP_8
…“da depositare sul C/c n. 10374877”, come risulta dall'incipit contenuto in entrambe le
[...]
scritture private 4/04/2011 prodotte sub. doc. 5 e doc.2.
Ciò posto la sentenza deve essere confermata, seppur con la diversa motivazione suesposta, come anche la condanna ex art. 96 c.p.c. in quanto l'infondatezza delle tesi prospettate, documentalmente smentite, evidenzia un abuso del processo da parte dell'odierno appellante che merita di essere sanzionata nella misura stabilita dal giudice di primo grado.
44. Per le suddette motivazioni, la Corte rigetta l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento ad esclusione della fase istruttoria non svolta. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n.
228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 31 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell'appellante a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite del grado di appello liquidate in Euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia).
Così deciso in Bologna, il 25.03.2025
Il Presidente pagina 18 di 19 Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
dott. Manuela Velotti
pagina 19 di 19