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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 09/12/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 359/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 359/2025 tra
Parte_1
[...]
RICORRENTE e
[...]
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 9 dicembre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Palma Armando per parte l'avv. Giovani Sabbatini i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti in quanto la sorte del precetto è stato integralmente pagato;
l'avv. Palma chiede la compensazione delle spese di lite evidenziando l'irritualità delle note di replica depositate dal procuratore di controparte in data 18.11.2025; in subordine chiede che le spese siano liquidate secondo i parametri forensi tenuto conto dell'effettiva attività svolta. L'avv. Sabbatini insiste per la liquidazione delle spese in quanto il pagamento della sorte del decreto ingiuntivo è avvenuto solo nel corso del giudizio. I procuratori rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza Il Giudice Previa Camera di Consiglio, emette la seguente sentenza con motivazione riservata.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 359/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMA Parte_1 C.F._1 ARMANDO
IN C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMA ARMANDO Parte_1 P.IVA_1
Parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Controparte_1 CodiceFiscale_3 Parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere fra le parti e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento a favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 2225,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e
CPA
Riserva la motivazione in giorni sessanta.
Livorno, 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
1
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 359/2025 tra
Parte_1
[...]
RICORRENTE e
[...]
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 9 dicembre 2025 innanzi alla dott. Federica Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per la ricorrente l'avv. Palma Armando per parte l'avv. Giovani Sabbatini i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti in quanto la sorte del precetto è stato integralmente pagato;
l'avv. Palma chiede la compensazione delle spese di lite evidenziando l'irritualità delle note di replica depositate dal procuratore di controparte in data 18.11.2025; in subordine chiede che le spese siano liquidate secondo i parametri forensi tenuto conto dell'effettiva attività svolta. L'avv. Sabbatini insiste per la liquidazione delle spese in quanto il pagamento della sorte del decreto ingiuntivo è avvenuto solo nel corso del giudizio. I procuratori rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza Il Giudice Previa Camera di Consiglio, emette la seguente sentenza con motivazione riservata.
Il Giudice
dott. Federica Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federica Manfrè ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 359/2025 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMA Parte_1 C.F._1 ARMANDO
IN C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMA ARMANDO Parte_1 P.IVA_1
Parte ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Controparte_1 CodiceFiscale_3 Parte resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere fra le parti e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento a favore del procuratore di parte opposta dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 2225,00 oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e
CPA
Riserva la motivazione in giorni sessanta.
Livorno, 9 dicembre 2025
Il Giudice dott. Federica Manfrè
1