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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/11/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 620/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in contrada Serramenzana 269, Santa Croce Camerina (RG).
E
, nata a [...] il 01-03- 1983, residente a Parte_2
Santa Croce Camerina in via Segni n.30, C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Zisa come da procura allegata, domiciliati presso lo studio del medesimo
R I C O R R 3
E N T I
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e chiedevano al Parte_1 Parte_2
Tribunale adìto regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini di cui all'accordo tra di essi raggiunto. Riferivano di essersi conosciuti nell'anno 2018, e di avere convissuto a fasi alterne nell'abitazione del sig. , in contrada Serramenzana 269, in territorio del Parte_1
Comune di S. Croce Camerina. Dalla loro relazione erano nati, il 29.03.2023, due gemelli, e , entrambi attualmente residenti con la madre in Per_1 Per_2 via Segni n. 30, a Santa Croce Camerina. La relazione tra i due ricorrenti, per incomprensioni e incompatibilità caratteriali, si era incrinata, e nell'anno 2024 gli stessi avevano deciso di lasciarsi, con l'impegno, tuttavia, di garantire ai figli il mantenimento di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, nell'interesse della loro crescita serena ed armoniosa.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo. 4
Ciò premesso, le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
“La residenza abituale dei minori sarà presso l'unità immobiliare sita in S. Croce Camerina, nella via Segni n.30, inclusa la relativa pertinenza, dove già la abita, a decorrere dal mese di gennaio, insieme ai figlioletti Pt_2
e . Per_1 Per_2
Il padre avrà il diritto di avere con sé i figli minori presso la sua abitazione, durante la settimana in modo paritetico rispetto alla madre, in base alle esigenze lavorative di ciascuno e a quelle presenti e future dei minori medesimi, concordando quindi i week -end alternati, le festività religiose e civili, le vacanze estive, sempre di comune accordo con un congruo preavviso;
Le decisioni di maggiore interesse (salute, educazione, residenza, viaggi all'estero) saranno prese congiuntamente dai genitori;
Il contributo al mantenimento per i figli minori sarà stabilito in euro 500,00, da versare alla sig.ra per le spese ordinarie, oltre all'importo Parte_2 dell'assegno unico che lo stesso riceve dall'INPS; il Sig. parteciperà al 50% delle spese straordinarie Parte_1 documentate. ll sig. ha inoltre arredato l'abitazione di via Segni (…) con cucina, Pt_1 camere da letto e armadi;
inoltre lo stesso, per garantire l'autonomia di spostamenti ai propri figli, ha già contribuito nell'anno 2024 per il 50% all'acquisto di un'auto nuova modello C3 di marca Citroen, di cui rimane comproprietario”.
Le condizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse dei figli minori, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di omologa.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
5
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo omologa le condizioni dell'accordo intervenuto tra le parti inerenti alla prole, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte.
Compensa tra le stesse le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 07 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 620/2025 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa
DA
, nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in contrada Serramenzana 269, Santa Croce Camerina (RG).
E
, nata a [...] il 01-03- 1983, residente a Parte_2
Santa Croce Camerina in via Segni n.30, C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Zisa come da procura allegata, domiciliati presso lo studio del medesimo
R I C O R R 3
E N T I
e con l'intervento del P.M. in sede
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso congiunto e chiedevano al Parte_1 Parte_2
Tribunale adìto regolamentarsi l'esercizio della responsabilità genitoriale nei termini di cui all'accordo tra di essi raggiunto. Riferivano di essersi conosciuti nell'anno 2018, e di avere convissuto a fasi alterne nell'abitazione del sig. , in contrada Serramenzana 269, in territorio del Parte_1
Comune di S. Croce Camerina. Dalla loro relazione erano nati, il 29.03.2023, due gemelli, e , entrambi attualmente residenti con la madre in Per_1 Per_2 via Segni n. 30, a Santa Croce Camerina. La relazione tra i due ricorrenti, per incomprensioni e incompatibilità caratteriali, si era incrinata, e nell'anno 2024 gli stessi avevano deciso di lasciarsi, con l'impegno, tuttavia, di garantire ai figli il mantenimento di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, nell'interesse della loro crescita serena ed armoniosa.
Veniva data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo. 4
Ciò premesso, le condizioni stabilite concordemente dalle parti sono le seguenti:
“La residenza abituale dei minori sarà presso l'unità immobiliare sita in S. Croce Camerina, nella via Segni n.30, inclusa la relativa pertinenza, dove già la abita, a decorrere dal mese di gennaio, insieme ai figlioletti Pt_2
e . Per_1 Per_2
Il padre avrà il diritto di avere con sé i figli minori presso la sua abitazione, durante la settimana in modo paritetico rispetto alla madre, in base alle esigenze lavorative di ciascuno e a quelle presenti e future dei minori medesimi, concordando quindi i week -end alternati, le festività religiose e civili, le vacanze estive, sempre di comune accordo con un congruo preavviso;
Le decisioni di maggiore interesse (salute, educazione, residenza, viaggi all'estero) saranno prese congiuntamente dai genitori;
Il contributo al mantenimento per i figli minori sarà stabilito in euro 500,00, da versare alla sig.ra per le spese ordinarie, oltre all'importo Parte_2 dell'assegno unico che lo stesso riceve dall'INPS; il Sig. parteciperà al 50% delle spese straordinarie Parte_1 documentate. ll sig. ha inoltre arredato l'abitazione di via Segni (…) con cucina, Pt_1 camere da letto e armadi;
inoltre lo stesso, per garantire l'autonomia di spostamenti ai propri figli, ha già contribuito nell'anno 2024 per il 50% all'acquisto di un'auto nuova modello C3 di marca Citroen, di cui rimane comproprietario”.
Le condizioni succitate appaiono congrue e conformi all'interesse dei figli minori, oltre a non essere in contrasto con norme di legge, per cui sono suscettibili di omologa.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa e del carattere congiunto della domanda in esame.
P.Q.M.
5
Il Tribunale collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione al P.M. in sede degli atti del giudizio de quo omologa le condizioni dell'accordo intervenuto tra le parti inerenti alla prole, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte.
Compensa tra le stesse le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 07 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti