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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1637/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1637/2023 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 5.6.2023
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Via Chiura n. Parte_1 C.F._1
3, Galatina (LE), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Lazari (C.F.:
PEC: , giusta delega in atti. C.F._2 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, già Controparte_1
, (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Via Sottocorno n. 52, Milano (MI), presso lo studio degli avvocati
Ruggiero Barile (C.F.: , PEC: e C.F._3 Email_2
pagina 1 di 11 Carlo Scofone (C.F.: , PEC: , che la C.F._4 Email_3
rappresentano e difendono come da delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Fideiussione – polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“In accoglimento dei motivi di appello proposti da , annullare e riformare Parte_1 integralmente la sentenza di primo grado poiché totalmente infondata e, per l'effetto, dichiarare nullo ed inefficace il D.I. opposto e revocare il medesimo per la eccepita prescrizione di ogni diritto di controparte essendo decorso il termine di dieci anni a decorrere dal 2002 per come esposto in narrativa;
-con vittoria di spese e competenze di causa.”
Per Controparte_1
“Si chiede che la Corte d'Appello Ecc.ma,
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti;
- emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
voglia
1. per i motivi indicati preliminarmente in premessa, dichiarare inammissibile l'avversario appello con ogni conseguenziale pronunzia e provvedimento;
2. in ogni caso, per i motivi tutti in atti dichiarare inammissibile e comunque respingere
l'avversario appello in quanto infondato in rito, in fatto ed in diritto e non provato e confermare integralmente la sentenza n. 3334/2023 del Tribunale di Milano di condanna del Sig. Parte_1
(Cod. Fisc.: ) al pagamento in favore di
[...] C.F._1 [...]
della somma capitale di € 242.559,38, oltre agli interessi Controparte_2
legali e di mora come previsti in contratto, nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti, a far data dai singoli pagamenti e fino al soddisfo. Con vittoria di spese
e compensi dei due gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) (di seguito, semplicemente, ) chiedeva e otteneva dal Controparte_2 CP_1
Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 8283 emesso in data
18/5/2022 con il quale veniva ingiunto al sig. il pagamento della somma di Parte_1
euro 242.559,38, oltre interessi e spese.
A fondamento della pretesa monitoria, la ricorrente aveva dedotto: CP_1
- che essa aveva emesso, una polizza fideiussoria (n. 219R0024 datata 16/1/2001) nell'interesse dell'ingiunto ed in favore dei creditori e Persona_1 Pt_2
(sino alla concorrenza di 748 milioni di lire) “a garanzia del pagamento della quota
[...] della società ; CP_3
- che essa garante aveva provveduto nel 2002, a fronte dell'inadempimento dell'obbligato principale e su richiesta dei beneficiari, al pagamento in più tranches dell'importo complessivo di € 70.238,141;
- che, a fronte degli ulteriori inadempimenti del sig. , il creditore aveva Pt_1 Persona_1 chiesto e ottenuto dal Tribunale di Brindisi un decreto ingiuntivo per l'importo di € 126.704,08 nei confronti della , decreto confermato all'esito del giudizio di opposizione promosso CP_1
dalla compagnia assicuratrice;
- che, a tal punto, essa aveva versato l'ulteriore somma di € 172.321,24 (come precisata dal beneficiario con lettera del 16 febbraio 2015 – doc. 6 fascicolo monitorio) in data 25 febbraio
2015;
- che, pertanto, essa vantava a titolo di regresso verso il sig. un credito per la Parte_1
complessiva somma di euro 242.559,38.
2) Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione il sig. , eccependo: Parte_1
- la nullità della notificazione del decreto opposto, eseguita presso indirizzo PEC dell'opponente, in tesi, non risultante nei pubblici elenchi, in violazione dell'art. 3bis L.
54/1994; - la prescrizione del diritto azionato da in sede monitoria, in quanto relativo a CP_1 pagamenti eseguiti dalla compagnia assicurativa tra l'ottobre 2002 e il febbraio 2015: sul punto, l'opponente contestava la ricorrenza di un valido atto interruttivo della prescrizione dei crediti vantati dall'opposta per l'invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo e per il fatto che egli non aveva partecipato al giudizio, instaurato innanzi al Tribunale di Brindisi dal creditore garantito , conclusosi con la condanna di all'adempimento Persona_1 CP_1
degli obblighi dalla medesima assunti in esecuzione della polizza fideiussoria.
L'opponente sig. chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, Parte_1 in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni all'immagine da esso patiti per l'illecita iscrizione ipotecaria ottenuta in esecuzione del medesimo, danni da liquidarsi in via equitativa.
3) Costituendosi in giudizio l'opposta , contestando gli assunti di parte Controparte_2
opponente, chiedeva il rigetto delle domande da questi proposte, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La società opposta, in particolare:
- produceva estratto del registro INI PEC, rilevante ai sensi dell'art. 6 bis d.lgs. 82/2005, a dimostrazione del fatto che l'indirizzo utilizzato per la notificazione del decreto opposto fosse riferibile all'opponente (docc. 4 e 5 primo grado appellata);
- con riferimento all'eccezione di prescrizione del diritto di credito: Co
− deduceva di essersi insinuata, nel febbraio 2011, al passivo del fallimento rogresso s.r.l., già coobbligata in solido con il contraente in base Parte_3 Parte_1 all'appendice di coobbligazione allegata alla polizza (cfr. p. 4 doc. 1 fascicolo monitorio), con conseguente interruzione del termine di prescrizione, relativo al credito vantato in relazione ai pagamenti eseguiti nel 2002, anche nei confronti dell'opponente;
− evidenziava che l'opponente nulla aveva eccepito relativamente al credito derivante dal pagamento dell'importo di € 172.321,24, effettuato in esecuzione della sentenza del
Tribunale di Brindisi in data 25 febbraio 2015, rispetto al quale, in ogni caso, non era ancora maturato il termine di prescrizione decennale.
4) All'esito della causa, con sentenza 3334/2023, pubblicata in data 26 aprile 2023, il
Tribunale di Milano così decideva:
pagina 4 di 11 “Il Tribunale di Milano […] definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da al decreto Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 8283 emesso dal Tribunale di Milano il 18.5.2022 con il quale gli è stato ingiunto di pagare € 242.559,38 in favore di – Controparte_2 rappresentanza generale per l'Italia, decreto che conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna altresì a rimborsare in favore di Parte_1 [...]
– rappresentanza generale per l'Italia le spese di giudizio, che liquida in € CP_2
9.142,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA.”
Il giudice di primo grado perveniva a tale decisione motivando come segue:
- rilevava sia l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo a fronte della prova, offerta dalla convenuta, della pubblicazione nel registro INI-PEC dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale era stato notificato il decreto opposto, sia, in ogni caso, l'irrilevanza della stessa eccezione, avendo l'atto raggiunto il proprio scopo, consistente nel far conoscere tempestivamente all'ingiunto il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale con annesso ricorso dell'opposta;
- escludeva, altresì, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito pecuniario, in quanto:
− con riguardo ai pagamenti spontaneamente eseguiti dal fideiussore nel corso del 2002,
l'insinuazione al passivo del fallimento della Progresso s.r.l., effettuata nel febbraio
2011, aveva determinato sia l'interruzione della prescrizione nei confronti di tutti i coobbligati in solido (e, quindi, anche nei confronti del sig. ) ai sensi Parte_1 dell'art. 1310 comma 1 c.c. sia la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione sino alla chiusura del fallimento, intervenuta in data 20/10/2014, con conseguente decorrenza di un nuovo termine di prescrizione decennale a partire da tale momento, termine che, alla data di deposito e notifica del decreto ingiuntivo non era ancora trascorso;
− con riferimento al pagamento della somma di € 172.321,24, eseguito in data 25/2/2015 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi, considerato che da tale momento era sorto il diritto di regresso ai sensi dell'art. 1950 c.c., non poteva certo ritenersi trascorso il termine di prescrizione decennale alla data di instaurazione del pagina 5 di 11 procedimento mediante deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e notifica dello stesso decreto.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello il sig. il quale, deducendo come Parte_1 unico motivo di gravame l'erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito ex adverso azionato, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6) Si è costituita nel presente grado di giudizio la che, eccepita Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e contestandone la fondatezza nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
7) All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 25.10.2023, il Consigliere istruttore, sentite le parti, rinviava la causa ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 20.11.2024, nella qual sede la causa veniva rimessa al Collegio per la decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8) Va, anzitutto, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sul rilievo che l'appello sarebbe “del tutto privo di qualsivoglia allegazione in merito ai fatti ed all'oggetto del giudizio, ai rilievi, alle conclusioni delle parti, alle ragioni poste dal Giudice di prime cure a fondamento della decisione resa”.
Ad avviso della Corte tale eccezione non merita accoglimento, posto che l'appello, per quanto generico, consente, tuttavia, di individuare le parti della sentenza oggetto di doglianza nonché la diversa ratio decidendi che l'odierno appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della
Corte.
Quanto al merito, l'appello è del tutto infondato e va respinto per le considerazioni di seguito svolte.
9) Va richiamato che l'appellante ha mosso alla sentenza impugnata un unico Parte_1 motivo di censura, relativo al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito azionato dall'odierna parte appellata con il decreto ingiuntivo opposto.
Al riguardo, l'appellante, dopo aver richiamato il passaggio della sentenza impugnata ove è affermato che “il diritto di regresso sorge, ai sensi dell'art. 1950 c.c., dal momento in cui il pagamento è stato eseguito dal fideiussore” (rilievo svolto dal giudice di primo grado per pagina 6 di 11 motivare la mancata maturazione della prescrizione decennale con riferimento al credito per l'importo di euro 172.321,24 vantato in via di regresso a seguito del pagamento effettuato da
, in data 25 febbraio 2015, al creditore all'esito della sentenza del CP_1 Persona_1
Tribunale di Brindisi), ha dedotto che “in realtà l'assunto non è condivisibile posto che il citato art. 1950, che afferisce specificamente alla fideiussione, non è applicabile al caso di specie, nel quale si verte in materia di polizza fideiussoria”; che, invero, la polizza fideiussoria sottoscritta con non sarebbe riconducibile alla fattispecie negoziale tipica della CP_1 fideiussione ma, piuttosto “ad una garanzia atipica” o ad un contratto autonomo di garanzia, con conseguente inapplicabilità della disciplina codicistica del contratto fideiussorio e, in particolare, dell'art. 1950 c.c.
Dopo aver svolto tale premessa, l'appellante ha, quindi, dedotto che a nulla varrebbe “il richiamo all'atto di insinuazione al passivo di fallimento di soggetto terzo ritenuto coobbligato in solido, posto che come detto in precedenza, non è consentito fare ricorso alle norme dettate in materia di fideiussione, stante la diversità ontologica della polizza fideiussoria in esame”; che, pertanto, “il termine di prescrizione risulta irrimediabilmente decorso posto che il dies a quo deve essere collocato nell'anno 2002 (data da cui il diritto poteva essere fatto valere)”; che, infine, “il diritto derivante dalla sentenza del Tribunale di Brindisi datata 2015, anch'esso scaturente sempre dalla dall'unico titolo e cioè la polizza emessa nel 2001, subisce la stessa sorte (prescrizione) poiché alla data del suo passaggio in giudicato il termine di prescrizione era già decorso (dies a quo 2002)”.
10) Tale motivo di appello è infondato.
L'appellante, con tale motivo di appello, ha inteso contestare la valutazione di infondatezza dell'eccezione di prescrizione da esso sollevata sostenendo che la polizza fideiussoria per cui
è causa (rilasciata nel suo interesse e da esso sottoscritta come “contraente e soggetto obbligato”) sarebbe riconducibile ad un contratto autonomo di garanzia;
che, pertanto, non sarebbe applicabile l'art. 1950 c.c. (che prevede il diritto di regresso del fideiussore, che abbia pagato, nei confronti del debitore principale); che, inoltre, con riguardo ai pagamenti effettuati nel 2002, non avrebbe valenza interruttiva della prescrizione l'insinuazione al passivo
(effettuata nel 2011) della coobbligata Progresso s.r.l. (già ; che, infine, con Parte_3
riguardo ai pagamenti effettuati nel 2015, anche per essi, stante il dies a quo del 2002, sarebbe maturato il termine di prescrizione.
pagina 7 di 11 Al riguardo, va, anzitutto, rilevato che non pare che l'odierno appellante, nel corso del giudizio di primo grado, abbia mai sollevato la questione della natura giuridica della polizza fideiussoria per farne derivare particolari conseguenze in ordine al diritto di regresso vantato dalla garante a seconda della sua qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia piuttosto che di fideiussione.
In ogni modo, a prescindere dalla novità della questione, va rilevato che nessuna specifica allegazione è stata svolta dalla parte appellante in ordine al contenuto ed alle clausole della polizza fideiussoria al fine di supportare l'assunto della riconducibilità della polizza fideiussoria per cui è causa al contratto autonomo di garanzia;
che, comunque, la qualificazione della polizza fideiussoria come contratto autonomo di garanzia non impedisce al garante di agire in regresso per il rimborso delle somme pagate in virtù dell'obbligo di garanzia assunto, caratterizzandosi il suddetto negozio, rispetto alla fideiussione, unicamente
“per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art.
1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Cass. civ., Sez. 2, ord. n. 19693/2022); che, del resto, a conferma dell'esperibilità dell'azione di regresso ex art. 1950 c.c., va richiamato che per la giurisprudenza, nel caso di contratto autonomo di garanzia, il garante incontra alcuni limiti (alla possibilità di opporre eccezioni) rispetto alla pretesa di pagamento azionata nei suoi confronti dal creditore beneficiario della garanzia ma non anche rispetto alla pretesa di regresso dallo stesso vantata nei confronti del debitore principale per il recupero di quanto pagato al creditore (cfr. Cass. civ., Sez. 1, sent.
n. 8324/2001 secondo cui “nel contratto autonomo di garanzia, la recisione pattizia del collegamento tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia derivante dalla deroga convenzionale all'art. 1945 cod. civ. non si risolve nella mera imposizione di un onere di
"solve et repete" in capo al garante;
ne deriva che, una volta intervenuta la "solutio" (alla quale il garante è tenuto in ogni caso, salva la possibilità di formulare l' "exceptio doli"), costui
- non essendo autorizzato a far valere in via riconvenzionale ciò che gli è inibito in via di eccezione - non è legittimato a promuovere azione di rivalsa nei confronti del creditore deducendo la sopravvenuta estinzione del rapporto principale (nella specie: per la
pagina 8 di 11 sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore principale), spettandogli unicamente
l'ordinaria azione di regresso ex art. 1950 cod. civ. contro il debitore principale”).
Peraltro, premesso che il contratto autonomo di garanzia, rispetto alla fideiussione, vale a caratterizzare l'operatività dell'obbligazione di garanzia dovuta dal garante in favore del terzo creditore piuttosto che il “rapporto interno” intercorrente tra il garante, che abbia pagato, e il debitore principale, nei confronti del quale poter esercitare l'azione di regresso, sotto tale profilo va detto che la polizza fideiussoria per cui è causa disciplina espressamente l'esperibilità dell'azione di regresso da parte della società garante nei confronti dell'obbligato principale, laddove, all'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione, sotto la rubrica
“SURROGAZIONE-REGRESSO”, è previsto l'impegno del contraente “a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”.
Peraltro, la presenza, nel caso, di una clausola di pagamento a prima richiesta, prevista a carico del contraente ed in favore della garante, vale a rafforzare (e non certo ad escludere) il diritto di regresso vantato dalla garante che abbia pagato il terzo creditore in base alla garanzia prestata.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 1950 c.c. al caso di specie, riconoscendo l'insorgere del diritto di regresso al momento dell'esecuzione del pagamento da parte della garante impresa assicuratrice in favore del creditore.
Quanto all'assunto di parte appellante secondo cui l'insinuazione al passivo del fallimento della Progresso s.r.l. (effettuata da nel 2011) non avrebbe avuto valenza interruttiva CP_1
rispetto alla pretesa creditoria vantata da in via di regresso per il pagamento di euro CP_1
70.238,14 effettuato nel 2002 in base alla polizza fideiussoria, va, anzitutto, rilevato che l'appellante ha omesso di portare argomenti a sostegno di tale propria affermazione.
Diversamente, va detto che il giudice di primo grado ha adeguatamente motivato l'effetto interruttivo dell'insinuazione di tale pretesa al passivo del sul Controparte_5 rilievo che detta società (già aveva sottoscritto l'appendice di coobbligazione, Parte_3
allegata alla polizza fideiussoria per cui è causa, dichiarandosi solidalmente obbligata con il contraente obbligato principale (sig. ) per l'adempimento di tutti gli obblighi da Parte_1
questi assunti nei confronti della società garante.
pagina 9 di 11 Va, quindi, detto che la giurisprudenza di legittimità riconosce pacificamente valore interruttivo della prescrizione del credito alla presentazione, da parte del creditore, di una domanda di insinuazione allo stato passivo nel fallimento (cfr. Cass. civ., Sez. L., sent. n. 17412/2016; in senso conforme anche Cass. civ., Sez. 3, ord. n. 9638/2018; Cass. civ., sent. 13143/2022); che, inoltre, la predetta insinuazione al passivo è idonea a configurare un atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti del contraente e condebitore in solido , a Parte_1
fronte del vincolo di solidarietà passiva che lo legava alla società fallita e della disciplina di cui al primo comma dell'art. 1310 c.c., secondo il quale “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido […] hanno effetto riguardo agli altri debitori”.
Quanto, poi, all'assunto secondo cui il diritto di credito azionato in via di regresso per il pagamento dell'importo di euro 172.321,24, effettuato da nel 2015, sarebbe caduto in CP_1
prescrizione per il fatto che il relativo termine di prescrizione sarebbe dovuto decorrere dal
2002, trattasi di un'allegazione del tutto infondata, posto che, per regola generale, il diritto del fideiussore ad agire in via regresso nei confronti del debitore principale per il recupero di quanto pagato sorge (non prima ma) dopo che il garante/fideiussore abbia pagato al creditore.
Nel caso di specie, avendo la garante provveduto al pagamento dell'importo di euro CP_1
172.321,24 (in favore di e in esecuzione della sentenza del Persona_1
Tribunale di Brindisi) in data 25 febbraio 2015, non può certo ritenersi che, alla data di introduzione del giudizio (con la notifica del decreto ingiuntivo), fosse maturata la prescrizione decennale rispetto alla relativa pretesa creditoria vantata in via di regresso nei confronti del debitore . Parte_1
11) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado, regolate secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vengono poste a carico dell'appellante. La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore individuato in € 242.559,38), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
pagina 10 di 11 Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Milano n. 3334/2023, pubblicata in data 26 aprile 2023, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 [...] delle spese di lite del presente Controparte_6 grado di giudizio, che liquida in € 9.991,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del
[...]
D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, in esecuzione della polizza fideiussoria, aveva effettuato i seguenti pagamenti: CP_1
− € 31.676,02 in data 04 ottobre 2002;
− € 6.886,10 in data 11 novembre 2002;
− € 31.676,02 in data 13 novembre 2002. pagina 3 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1637/2023 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato in data 5.6.2023
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Via Chiura n. Parte_1 C.F._1
3, Galatina (LE), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Lazari (C.F.:
PEC: , giusta delega in atti. C.F._2 Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, già Controparte_1
, (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Via Sottocorno n. 52, Milano (MI), presso lo studio degli avvocati
Ruggiero Barile (C.F.: , PEC: e C.F._3 Email_2
pagina 1 di 11 Carlo Scofone (C.F.: , PEC: , che la C.F._4 Email_3
rappresentano e difendono come da delega in atti.
APPELLATA
OGGETTO: Fideiussione – polizza fideiussoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
“In accoglimento dei motivi di appello proposti da , annullare e riformare Parte_1 integralmente la sentenza di primo grado poiché totalmente infondata e, per l'effetto, dichiarare nullo ed inefficace il D.I. opposto e revocare il medesimo per la eccepita prescrizione di ogni diritto di controparte essendo decorso il termine di dieci anni a decorrere dal 2002 per come esposto in narrativa;
-con vittoria di spese e competenze di causa.”
Per Controparte_1
“Si chiede che la Corte d'Appello Ecc.ma,
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti;
- emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
voglia
1. per i motivi indicati preliminarmente in premessa, dichiarare inammissibile l'avversario appello con ogni conseguenziale pronunzia e provvedimento;
2. in ogni caso, per i motivi tutti in atti dichiarare inammissibile e comunque respingere
l'avversario appello in quanto infondato in rito, in fatto ed in diritto e non provato e confermare integralmente la sentenza n. 3334/2023 del Tribunale di Milano di condanna del Sig. Parte_1
(Cod. Fisc.: ) al pagamento in favore di
[...] C.F._1 [...]
della somma capitale di € 242.559,38, oltre agli interessi Controparte_2
legali e di mora come previsti in contratto, nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti, a far data dai singoli pagamenti e fino al soddisfo. Con vittoria di spese
e compensi dei due gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
pagina 2 di 11 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) (di seguito, semplicemente, ) chiedeva e otteneva dal Controparte_2 CP_1
Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 8283 emesso in data
18/5/2022 con il quale veniva ingiunto al sig. il pagamento della somma di Parte_1
euro 242.559,38, oltre interessi e spese.
A fondamento della pretesa monitoria, la ricorrente aveva dedotto: CP_1
- che essa aveva emesso, una polizza fideiussoria (n. 219R0024 datata 16/1/2001) nell'interesse dell'ingiunto ed in favore dei creditori e Persona_1 Pt_2
(sino alla concorrenza di 748 milioni di lire) “a garanzia del pagamento della quota
[...] della società ; CP_3
- che essa garante aveva provveduto nel 2002, a fronte dell'inadempimento dell'obbligato principale e su richiesta dei beneficiari, al pagamento in più tranches dell'importo complessivo di € 70.238,141;
- che, a fronte degli ulteriori inadempimenti del sig. , il creditore aveva Pt_1 Persona_1 chiesto e ottenuto dal Tribunale di Brindisi un decreto ingiuntivo per l'importo di € 126.704,08 nei confronti della , decreto confermato all'esito del giudizio di opposizione promosso CP_1
dalla compagnia assicuratrice;
- che, a tal punto, essa aveva versato l'ulteriore somma di € 172.321,24 (come precisata dal beneficiario con lettera del 16 febbraio 2015 – doc. 6 fascicolo monitorio) in data 25 febbraio
2015;
- che, pertanto, essa vantava a titolo di regresso verso il sig. un credito per la Parte_1
complessiva somma di euro 242.559,38.
2) Avverso tale decreto ingiuntivo proponeva opposizione il sig. , eccependo: Parte_1
- la nullità della notificazione del decreto opposto, eseguita presso indirizzo PEC dell'opponente, in tesi, non risultante nei pubblici elenchi, in violazione dell'art. 3bis L.
54/1994; - la prescrizione del diritto azionato da in sede monitoria, in quanto relativo a CP_1 pagamenti eseguiti dalla compagnia assicurativa tra l'ottobre 2002 e il febbraio 2015: sul punto, l'opponente contestava la ricorrenza di un valido atto interruttivo della prescrizione dei crediti vantati dall'opposta per l'invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo e per il fatto che egli non aveva partecipato al giudizio, instaurato innanzi al Tribunale di Brindisi dal creditore garantito , conclusosi con la condanna di all'adempimento Persona_1 CP_1
degli obblighi dalla medesima assunti in esecuzione della polizza fideiussoria.
L'opponente sig. chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, Parte_1 in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni all'immagine da esso patiti per l'illecita iscrizione ipotecaria ottenuta in esecuzione del medesimo, danni da liquidarsi in via equitativa.
3) Costituendosi in giudizio l'opposta , contestando gli assunti di parte Controparte_2
opponente, chiedeva il rigetto delle domande da questi proposte, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La società opposta, in particolare:
- produceva estratto del registro INI PEC, rilevante ai sensi dell'art. 6 bis d.lgs. 82/2005, a dimostrazione del fatto che l'indirizzo utilizzato per la notificazione del decreto opposto fosse riferibile all'opponente (docc. 4 e 5 primo grado appellata);
- con riferimento all'eccezione di prescrizione del diritto di credito: Co
− deduceva di essersi insinuata, nel febbraio 2011, al passivo del fallimento rogresso s.r.l., già coobbligata in solido con il contraente in base Parte_3 Parte_1 all'appendice di coobbligazione allegata alla polizza (cfr. p. 4 doc. 1 fascicolo monitorio), con conseguente interruzione del termine di prescrizione, relativo al credito vantato in relazione ai pagamenti eseguiti nel 2002, anche nei confronti dell'opponente;
− evidenziava che l'opponente nulla aveva eccepito relativamente al credito derivante dal pagamento dell'importo di € 172.321,24, effettuato in esecuzione della sentenza del
Tribunale di Brindisi in data 25 febbraio 2015, rispetto al quale, in ogni caso, non era ancora maturato il termine di prescrizione decennale.
4) All'esito della causa, con sentenza 3334/2023, pubblicata in data 26 aprile 2023, il
Tribunale di Milano così decideva:
pagina 4 di 11 “Il Tribunale di Milano […] definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da al decreto Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 8283 emesso dal Tribunale di Milano il 18.5.2022 con il quale gli è stato ingiunto di pagare € 242.559,38 in favore di – Controparte_2 rappresentanza generale per l'Italia, decreto che conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna altresì a rimborsare in favore di Parte_1 [...]
– rappresentanza generale per l'Italia le spese di giudizio, che liquida in € CP_2
9.142,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA.”
Il giudice di primo grado perveniva a tale decisione motivando come segue:
- rilevava sia l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo a fronte della prova, offerta dalla convenuta, della pubblicazione nel registro INI-PEC dell'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale era stato notificato il decreto opposto, sia, in ogni caso, l'irrilevanza della stessa eccezione, avendo l'atto raggiunto il proprio scopo, consistente nel far conoscere tempestivamente all'ingiunto il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale con annesso ricorso dell'opposta;
- escludeva, altresì, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito pecuniario, in quanto:
− con riguardo ai pagamenti spontaneamente eseguiti dal fideiussore nel corso del 2002,
l'insinuazione al passivo del fallimento della Progresso s.r.l., effettuata nel febbraio
2011, aveva determinato sia l'interruzione della prescrizione nei confronti di tutti i coobbligati in solido (e, quindi, anche nei confronti del sig. ) ai sensi Parte_1 dell'art. 1310 comma 1 c.c. sia la sospensione della decorrenza del termine di prescrizione sino alla chiusura del fallimento, intervenuta in data 20/10/2014, con conseguente decorrenza di un nuovo termine di prescrizione decennale a partire da tale momento, termine che, alla data di deposito e notifica del decreto ingiuntivo non era ancora trascorso;
− con riferimento al pagamento della somma di € 172.321,24, eseguito in data 25/2/2015 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Brindisi, considerato che da tale momento era sorto il diritto di regresso ai sensi dell'art. 1950 c.c., non poteva certo ritenersi trascorso il termine di prescrizione decennale alla data di instaurazione del pagina 5 di 11 procedimento mediante deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e notifica dello stesso decreto.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello il sig. il quale, deducendo come Parte_1 unico motivo di gravame l'erroneità del rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito ex adverso azionato, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
6) Si è costituita nel presente grado di giudizio la che, eccepita Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e contestandone la fondatezza nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
7) All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 25.10.2023, il Consigliere istruttore, sentite le parti, rinviava la causa ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 20.11.2024, nella qual sede la causa veniva rimessa al Collegio per la decisone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8) Va, anzitutto, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sul rilievo che l'appello sarebbe “del tutto privo di qualsivoglia allegazione in merito ai fatti ed all'oggetto del giudizio, ai rilievi, alle conclusioni delle parti, alle ragioni poste dal Giudice di prime cure a fondamento della decisione resa”.
Ad avviso della Corte tale eccezione non merita accoglimento, posto che l'appello, per quanto generico, consente, tuttavia, di individuare le parti della sentenza oggetto di doglianza nonché la diversa ratio decidendi che l'odierno appellante ha inteso sottoporre al vaglio critico della
Corte.
Quanto al merito, l'appello è del tutto infondato e va respinto per le considerazioni di seguito svolte.
9) Va richiamato che l'appellante ha mosso alla sentenza impugnata un unico Parte_1 motivo di censura, relativo al mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione del credito azionato dall'odierna parte appellata con il decreto ingiuntivo opposto.
Al riguardo, l'appellante, dopo aver richiamato il passaggio della sentenza impugnata ove è affermato che “il diritto di regresso sorge, ai sensi dell'art. 1950 c.c., dal momento in cui il pagamento è stato eseguito dal fideiussore” (rilievo svolto dal giudice di primo grado per pagina 6 di 11 motivare la mancata maturazione della prescrizione decennale con riferimento al credito per l'importo di euro 172.321,24 vantato in via di regresso a seguito del pagamento effettuato da
, in data 25 febbraio 2015, al creditore all'esito della sentenza del CP_1 Persona_1
Tribunale di Brindisi), ha dedotto che “in realtà l'assunto non è condivisibile posto che il citato art. 1950, che afferisce specificamente alla fideiussione, non è applicabile al caso di specie, nel quale si verte in materia di polizza fideiussoria”; che, invero, la polizza fideiussoria sottoscritta con non sarebbe riconducibile alla fattispecie negoziale tipica della CP_1 fideiussione ma, piuttosto “ad una garanzia atipica” o ad un contratto autonomo di garanzia, con conseguente inapplicabilità della disciplina codicistica del contratto fideiussorio e, in particolare, dell'art. 1950 c.c.
Dopo aver svolto tale premessa, l'appellante ha, quindi, dedotto che a nulla varrebbe “il richiamo all'atto di insinuazione al passivo di fallimento di soggetto terzo ritenuto coobbligato in solido, posto che come detto in precedenza, non è consentito fare ricorso alle norme dettate in materia di fideiussione, stante la diversità ontologica della polizza fideiussoria in esame”; che, pertanto, “il termine di prescrizione risulta irrimediabilmente decorso posto che il dies a quo deve essere collocato nell'anno 2002 (data da cui il diritto poteva essere fatto valere)”; che, infine, “il diritto derivante dalla sentenza del Tribunale di Brindisi datata 2015, anch'esso scaturente sempre dalla dall'unico titolo e cioè la polizza emessa nel 2001, subisce la stessa sorte (prescrizione) poiché alla data del suo passaggio in giudicato il termine di prescrizione era già decorso (dies a quo 2002)”.
10) Tale motivo di appello è infondato.
L'appellante, con tale motivo di appello, ha inteso contestare la valutazione di infondatezza dell'eccezione di prescrizione da esso sollevata sostenendo che la polizza fideiussoria per cui
è causa (rilasciata nel suo interesse e da esso sottoscritta come “contraente e soggetto obbligato”) sarebbe riconducibile ad un contratto autonomo di garanzia;
che, pertanto, non sarebbe applicabile l'art. 1950 c.c. (che prevede il diritto di regresso del fideiussore, che abbia pagato, nei confronti del debitore principale); che, inoltre, con riguardo ai pagamenti effettuati nel 2002, non avrebbe valenza interruttiva della prescrizione l'insinuazione al passivo
(effettuata nel 2011) della coobbligata Progresso s.r.l. (già ; che, infine, con Parte_3
riguardo ai pagamenti effettuati nel 2015, anche per essi, stante il dies a quo del 2002, sarebbe maturato il termine di prescrizione.
pagina 7 di 11 Al riguardo, va, anzitutto, rilevato che non pare che l'odierno appellante, nel corso del giudizio di primo grado, abbia mai sollevato la questione della natura giuridica della polizza fideiussoria per farne derivare particolari conseguenze in ordine al diritto di regresso vantato dalla garante a seconda della sua qualificazione in termini di contratto autonomo di garanzia piuttosto che di fideiussione.
In ogni modo, a prescindere dalla novità della questione, va rilevato che nessuna specifica allegazione è stata svolta dalla parte appellante in ordine al contenuto ed alle clausole della polizza fideiussoria al fine di supportare l'assunto della riconducibilità della polizza fideiussoria per cui è causa al contratto autonomo di garanzia;
che, comunque, la qualificazione della polizza fideiussoria come contratto autonomo di garanzia non impedisce al garante di agire in regresso per il rimborso delle somme pagate in virtù dell'obbligo di garanzia assunto, caratterizzandosi il suddetto negozio, rispetto alla fideiussione, unicamente
“per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art.
1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (Cass. civ., Sez. 2, ord. n. 19693/2022); che, del resto, a conferma dell'esperibilità dell'azione di regresso ex art. 1950 c.c., va richiamato che per la giurisprudenza, nel caso di contratto autonomo di garanzia, il garante incontra alcuni limiti (alla possibilità di opporre eccezioni) rispetto alla pretesa di pagamento azionata nei suoi confronti dal creditore beneficiario della garanzia ma non anche rispetto alla pretesa di regresso dallo stesso vantata nei confronti del debitore principale per il recupero di quanto pagato al creditore (cfr. Cass. civ., Sez. 1, sent.
n. 8324/2001 secondo cui “nel contratto autonomo di garanzia, la recisione pattizia del collegamento tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia derivante dalla deroga convenzionale all'art. 1945 cod. civ. non si risolve nella mera imposizione di un onere di
"solve et repete" in capo al garante;
ne deriva che, una volta intervenuta la "solutio" (alla quale il garante è tenuto in ogni caso, salva la possibilità di formulare l' "exceptio doli"), costui
- non essendo autorizzato a far valere in via riconvenzionale ciò che gli è inibito in via di eccezione - non è legittimato a promuovere azione di rivalsa nei confronti del creditore deducendo la sopravvenuta estinzione del rapporto principale (nella specie: per la
pagina 8 di 11 sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore principale), spettandogli unicamente
l'ordinaria azione di regresso ex art. 1950 cod. civ. contro il debitore principale”).
Peraltro, premesso che il contratto autonomo di garanzia, rispetto alla fideiussione, vale a caratterizzare l'operatività dell'obbligazione di garanzia dovuta dal garante in favore del terzo creditore piuttosto che il “rapporto interno” intercorrente tra il garante, che abbia pagato, e il debitore principale, nei confronti del quale poter esercitare l'azione di regresso, sotto tale profilo va detto che la polizza fideiussoria per cui è causa disciplina espressamente l'esperibilità dell'azione di regresso da parte della società garante nei confronti dell'obbligato principale, laddove, all'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione, sotto la rubrica
“SURROGAZIONE-REGRESSO”, è previsto l'impegno del contraente “a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza e rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.”.
Peraltro, la presenza, nel caso, di una clausola di pagamento a prima richiesta, prevista a carico del contraente ed in favore della garante, vale a rafforzare (e non certo ad escludere) il diritto di regresso vantato dalla garante che abbia pagato il terzo creditore in base alla garanzia prestata.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha riconosciuto l'applicabilità dell'art. 1950 c.c. al caso di specie, riconoscendo l'insorgere del diritto di regresso al momento dell'esecuzione del pagamento da parte della garante impresa assicuratrice in favore del creditore.
Quanto all'assunto di parte appellante secondo cui l'insinuazione al passivo del fallimento della Progresso s.r.l. (effettuata da nel 2011) non avrebbe avuto valenza interruttiva CP_1
rispetto alla pretesa creditoria vantata da in via di regresso per il pagamento di euro CP_1
70.238,14 effettuato nel 2002 in base alla polizza fideiussoria, va, anzitutto, rilevato che l'appellante ha omesso di portare argomenti a sostegno di tale propria affermazione.
Diversamente, va detto che il giudice di primo grado ha adeguatamente motivato l'effetto interruttivo dell'insinuazione di tale pretesa al passivo del sul Controparte_5 rilievo che detta società (già aveva sottoscritto l'appendice di coobbligazione, Parte_3
allegata alla polizza fideiussoria per cui è causa, dichiarandosi solidalmente obbligata con il contraente obbligato principale (sig. ) per l'adempimento di tutti gli obblighi da Parte_1
questi assunti nei confronti della società garante.
pagina 9 di 11 Va, quindi, detto che la giurisprudenza di legittimità riconosce pacificamente valore interruttivo della prescrizione del credito alla presentazione, da parte del creditore, di una domanda di insinuazione allo stato passivo nel fallimento (cfr. Cass. civ., Sez. L., sent. n. 17412/2016; in senso conforme anche Cass. civ., Sez. 3, ord. n. 9638/2018; Cass. civ., sent. 13143/2022); che, inoltre, la predetta insinuazione al passivo è idonea a configurare un atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti del contraente e condebitore in solido , a Parte_1
fronte del vincolo di solidarietà passiva che lo legava alla società fallita e della disciplina di cui al primo comma dell'art. 1310 c.c., secondo il quale “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido […] hanno effetto riguardo agli altri debitori”.
Quanto, poi, all'assunto secondo cui il diritto di credito azionato in via di regresso per il pagamento dell'importo di euro 172.321,24, effettuato da nel 2015, sarebbe caduto in CP_1
prescrizione per il fatto che il relativo termine di prescrizione sarebbe dovuto decorrere dal
2002, trattasi di un'allegazione del tutto infondata, posto che, per regola generale, il diritto del fideiussore ad agire in via regresso nei confronti del debitore principale per il recupero di quanto pagato sorge (non prima ma) dopo che il garante/fideiussore abbia pagato al creditore.
Nel caso di specie, avendo la garante provveduto al pagamento dell'importo di euro CP_1
172.321,24 (in favore di e in esecuzione della sentenza del Persona_1
Tribunale di Brindisi) in data 25 febbraio 2015, non può certo ritenersi che, alla data di introduzione del giudizio (con la notifica del decreto ingiuntivo), fosse maturata la prescrizione decennale rispetto alla relativa pretesa creditoria vantata in via di regresso nei confronti del debitore . Parte_1
11) Per le considerazioni svolte l'appello deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado, regolate secondo il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., vengono poste a carico dell'appellante. La liquidazione avviene come da dispositivo, sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento come previsti dal D.M. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia introdotta in appello (valore individuato in € 242.559,38), all'assenza di attività istruttoria, alle questioni di diritto affrontate e all'attività di difesa assicurata.
pagina 10 di 11 Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n.
115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 di Milano n. 3334/2023, pubblicata in data 26 aprile 2023, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata Parte_1 [...] delle spese di lite del presente Controparte_6 grado di giudizio, che liquida in € 9.991,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del
[...]
D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 novembre 2024.
il consigliere est. Il presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott. Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare, in esecuzione della polizza fideiussoria, aveva effettuato i seguenti pagamenti: CP_1
− € 31.676,02 in data 04 ottobre 2002;
− € 6.886,10 in data 11 novembre 2002;
− € 31.676,02 in data 13 novembre 2002. pagina 3 di 11