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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/11/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 830/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 830/2025 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 07.10.2025, vertente tra
, nata il [...] in [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Isola di Capo Rizzuto, alla via R. Elena, C.F._1
n. 39 – presso lo studio dell'avv. LEPERA PASQUALE (cod. fisc. - C.F._2
pec: , che la rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce al ricorso;
e
, nato il [...] ad [...], cod. Parte_2
fisc. , elettivamente domiciliato in Isola di Capo Rizzuto, alla via C.F._3
Cacchiale n. 16/A - presso lo studio dell'avv. BUONOPANE FRANCESCA (cod. fisc.
- pec: , che lo rappresenta e C.F._4 Email_2
difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 17.07.2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
civile in Sala Baganza (PR), in data 04.06.2009 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 5 – parte I – anno 2009); di aver avuto due figli: nato in [...] il [...] (quasi maggiorenne) ed Per_1
, nato in [...] il [...] (minorenne); Per_2
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso, nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. l'abitazione coniugale verrà assegnata alla moglie che vi continuerà ad abitare unitamente ai figli minori, sostenendo il costo per la locazione;
3. entrambi i coniugi concordano di non voler richiedere l'uno all'altro alcun mantenimento;
4. il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma complessiva di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, su conto corrente o
PostePay intestata alla signora che verrà tempestivamente Parte_1
comunicata, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, concordate e determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Crotone;
5. 5) relativamente al diritto di visita, le parti concordano che i figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e facoltà per il padre di vederli o prelevarli previo avviso alla madre, almeno il giorno prima, secondo altresì, la volontà dei minori, attesa la loro età e sempre compatibilmente ai loro impegni scolastici ed extrascolastici;
6. l'assegno unico per i minori verrà attribuito alla madre, in quanto genitore collocatario.
Con decreto del 14.08.2025, il Presidente del. dott.ssa A. Angiuli, fissava l'udienza di comparizione disponendone la sostituzione con il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 03.10.2025, le parti depositavano note scritte in modalità congiunta con le quali, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 03.09.2025, letti gi atti, con ordinanza del 07.10.2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, da ritenersi conformi ex lege nell'interesse della prole.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra , nata il [...] Parte_1
in UCRAINA, cod. fisc. e , nato il C.F._1 Parte_2
23.10.1973 ad ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR), cod. fisc. - C.F._3
matrimonio celebrato con rito civile in Sala Baganza (PR), in data 04.06.2009, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 5 – parte I – anno 2009
(certificato in atti) - ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sala Baganza (PR), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese. Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 6 novembre 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 830/2025 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 07.10.2025, vertente tra
, nata il [...] in [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Isola di Capo Rizzuto, alla via R. Elena, C.F._1
n. 39 – presso lo studio dell'avv. LEPERA PASQUALE (cod. fisc. - C.F._2
pec: , che la rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce al ricorso;
e
, nato il [...] ad [...], cod. Parte_2
fisc. , elettivamente domiciliato in Isola di Capo Rizzuto, alla via C.F._3
Cacchiale n. 16/A - presso lo studio dell'avv. BUONOPANE FRANCESCA (cod. fisc.
- pec: , che lo rappresenta e C.F._4 Email_2
difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 17.07.2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con rito
[...] Parte_2
civile in Sala Baganza (PR), in data 04.06.2009 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 5 – parte I – anno 2009); di aver avuto due figli: nato in [...] il [...] (quasi maggiorenne) ed Per_1
, nato in [...] il [...] (minorenne); Per_2
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso, nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. l'abitazione coniugale verrà assegnata alla moglie che vi continuerà ad abitare unitamente ai figli minori, sostenendo il costo per la locazione;
3. entrambi i coniugi concordano di non voler richiedere l'uno all'altro alcun mantenimento;
4. il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma complessiva di € 300,00 entro il giorno 5 di ogni mese, su conto corrente o
PostePay intestata alla signora che verrà tempestivamente Parte_1
comunicata, oltre al 50% delle spese straordinarie documentate, concordate e determinate secondo il Protocollo del Tribunale di Crotone;
5. 5) relativamente al diritto di visita, le parti concordano che i figli verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e facoltà per il padre di vederli o prelevarli previo avviso alla madre, almeno il giorno prima, secondo altresì, la volontà dei minori, attesa la loro età e sempre compatibilmente ai loro impegni scolastici ed extrascolastici;
6. l'assegno unico per i minori verrà attribuito alla madre, in quanto genitore collocatario.
Con decreto del 14.08.2025, il Presidente del. dott.ssa A. Angiuli, fissava l'udienza di comparizione disponendone la sostituzione con il deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 03.10.2025, le parti depositavano note scritte in modalità congiunta con le quali, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 03.09.2025, letti gi atti, con ordinanza del 07.10.2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale, in Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, da ritenersi conformi ex lege nell'interesse della prole.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra , nata il [...] Parte_1
in UCRAINA, cod. fisc. e , nato il C.F._1 Parte_2
23.10.1973 ad ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR), cod. fisc. - C.F._3
matrimonio celebrato con rito civile in Sala Baganza (PR), in data 04.06.2009, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del detto Comune al n. 5 – parte I – anno 2009
(certificato in atti) - ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sala Baganza (PR), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese. Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 6 novembre 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli