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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/05/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 622/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 622/2023
R.G
Promosso da
( ), nata a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
19.08.1967, residente in [...]
Frazione Porto D'Ascoli, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Di
Filippo
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giancarlo Mariniello del foro di Napoli
APPELLATO
Nonché Parti
(C.F. P.I.V.A.: Controparte_2
187 9044 3), sito in San Benedetto del Tronto, Via Nazario Sauro n.162, in persona dell'amministratore, , rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv. Capriotti Cinzia e dall'Avv. Pepa Gian Luigi
APPELLATO
E nei confronti di corrente in Milano, Controparte_3
P.zza Tre Torri n. 3, C.F. n. , P. IVA n. , in P.IVA_3 P.IVA_4 persona del procuratore pro tempore, Dott. Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Fraticelli
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno
n. 355/2023 pubblicata il 7.6.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“ Voglia l'On. Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, deduzione ed eccezione, così disporre:
- accertare la responsabilità del Controparte_2
per le lesioni occorse all'attrice, sig.ra ,
[...] Parte_1 poiché proprietario/custode della grata sulla quale e per le CP_5 condizioni di pericolosità della quale si è verificato l'evento lesivo, oltre che per non aver segnalato la pericolosità della stessa e per il normale utilizzo della quale si è verificato il sinistro, da imputare, in via principale, sotto il profilo della responsabilità speciale ex art. 2051 codice civile e/o, in via subordinata esclusiva/concorrente, sotto il profilo della responsabilità generale ex art. 2043 codice civile, e, per l'effetto, condannare il (C.F. Controparte_2
P.I.V.A.: ), sito in San Benedetto del Tronto, Via Nazario P.IVA_5
Sauro n.162, in persona dell'amministratore, (C.F.: Parte_2 [...]
, a risarcire tutti i danni patiti, per le ragioni esposte, C.F._2 dalla sig.ra ), residente in [...]Parte_1 C.F._3 Benedetto Del Tronto, località Porto D'Ascoli, Via Piave 128, così come descritti ed evidenziati, nella narrativa, nella misura di € 9.405,00
(novemilaquattrocentocinque/00) (Tabella di Milano) o quella maggiore o minore che riterrà il Magistrato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì dell'effettivo soddisfo.
- Ordinare la restituzione delle spese di CTU già pagate.
d) In estremo subordine, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata nella denegata ipotesi che il presente appello non trovi accoglimento, Voglia la Ecc.ma Corte di Appello, in riforma limitata del capo relativo alle spese di giudizio della sentenza impugnata, ed in accoglimento della presente domanda formulata in estremo subordine, compensare integralmente le spese del giudizio di primo grado….
- Ordinare la restituzione delle somme pagate in ragione della esecuzione della sentenza impugnata.
Vinte le spese e i compensi per entrambi i gradi.”
Per il Comune Di San Benedetto Del Tronto:
“….rigettare l'appello proposto dalla sig.ra poiché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 355/2023 resa dal Tribunale di Ascoli
Piceno; in via gradata, nella denegata ipotesi in cui venga accolto il proposto gravame, accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
in persona dell'amministratore p.t., e, Controparte_2 per l'effetto, condannarlo a tenere indenne il Controparte_1
da qualsivoglia onere fosse posto a carico del medesimo a
[...] titolo di risarcimento dei danni riconosciuti all'appellante; sempre in via gradata, nella denegata ipotesi in cui codesto On.le
Giudicante accerti la responsabilità dell'Ente appellato, condannare al risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex art.1227 c.c. condannare l'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
Per Condominio Centro Direzionale Primavera:
“…Nel merito in via principale confermare la sentenza di primo grado, e per l'effetto rigettare la domanda avversa perché infondata in fatto e diritto, dichiarando la piena ed unica responsabilità della nella causazione Parte_1 dell'asserito evento, di cui si contesta l'an, restando l'incertezza del luogo del preteso sinistro, non nella proprietà condominiale, ma semmai comunale, e del nesso causale.
In via subordinata, nella denegata ipotesi la , riuscisse a Parte_1 determinare la prova richiesta: ridurre il quantum esageratamente richiesto, ovvero dichiarare non dovuto, anche per aver concorso a cagionare il danno per negligente, imperito ed imprudente comportamento, non usando l'ordinaria diligenza, ex art. 1227 c.c. condannare il , nella causazione Controparte_1 dell'evento nella sua qualità di custode dei parcheggi e del manto stradale su cui si sarebbe verificato l'evento.
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità nella causazione del sinistro del e\o in solido : CP_2 Controparte_1
condannare la Compagnia di Assicurazione in persona CP_3 del legale rappresentante, che manleva il
[...]
, per la responsabilità civile presso terzi, per Controparte_2 quanto di sua competenza.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
Per Controparte_3
“…in via principale, ferma restando la precedente domanda, respingere in toto il proposto gravame, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato, con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese di lite;
- in via meramente subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto della precedente domanda, statuire quantomeno il concorso di colpa dell'appellante nel determinismo dell'evento de quo, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, primo comma, c.c., con ogni di ciò giuridica conseguenza sul piano risarcitorio, così come in ordine alle spese di lite. Con vittoria di spese e competenze di causa ex art. 91 c.p.c.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto la domanda proposta da , ai sensi dell'art. Parte_1
2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c., nei confronti del
[...]
diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti Controparte_1
in data 20.2.2018, quando, dopo aver posteggiato l'auto, nello scendere dalla vettura, per la presenza di una grata di aereazione resa viscida dall'umidità e dall'usura, era caduta a terra ed ha condannato l'attrice a rifondere al convenuto, nonché ai terzi chiamati
[...]
(evocato in giudizio dal Controparte_2 [...]
) e Controparte_1 Controparte_3
(evocata in giudizio dal ) le spese di lite, Controparte_2
ponendo definitivamente a carico della stessa le spese di C.T.U.
(liquidate nel corso del giudizio).
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto l'assenza di prova del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo.
ha proposto appello articolando i motivi di gravame di Parte_1 seguito illustrati e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Tutti gli appellati si sono costituiti, contestando, nel merito, le doglianze avversarie, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, ovvero, in subordine, la riduzione della somma eventualmente dovuta in considerazione dell'auspicato riconoscimento del concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe e viste le comparse conclusionali e delle memorie di replica depositate, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame censura la decisione Parte_1 impugnata, deducendo che il Tribunale ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, avendo essa appellante dimostrato, attraverso la prova testimoniale e mediante la ctu medico legale espletata nel primo grado di giudizio, la sussistenza del nesso causale tra la res e l'evento di danno.
Detto motivo di gravame è infondato.
Invero, l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res
(Cassazione civile sez. III, 31/07/2024, n.21461); nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. 9 gennaio 2024, n. 12663; Cass. civ., Sez. Un., ord. 30 giugno 2022, n. 20943). Ne deriva che, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cassazione civile sez. III, 18/12/2024, (ud.
04/12/2024, dep. 18/12/2024), n.33129; Cass. civ., sez. III, ord. 09 gennaio 2024, n. 12760).
Orbene, nel caso in esame, la sola certificazione della struttura sanitaria e le risultanze dell'espletata ctu medico legale che si è correttamente limitata a rilevare la compatibilità delle lesioni riscontrate sull'appellante con la caduta, non sono di per sé sufficienti a provare il nesso causale, inteso quale sequenza eziologica tra evento e danno, nonché l'effettiva dinamica del fatto, essendo peraltro evidente una situazione di incertezza sulla fonte del pericolo anche dall'esame dei testi.
In altri termini, la compatibilità delle lesioni riportate dall'appellante con la dinamica dell'incidente è idonea ad integrare, al massimo, una prova circa l'evento dannoso, ma non dell'intera catena causale, dovendosi precisare che, nel diritto civile, diversamente da quanto accade nell'ambito penalistico, ciò che viene imputato al responsabile non è il fatto illecito in sé, bensì il danno. In quest'ottica, il nesso di causalità svolge la funzione di imputare al responsabile il fatto illecito, con la conseguenza che "in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode" (Cass. civ., sez. III, ord. 18 luglio 2023, n. 20986).
Nel caso in esame, come correttamente osservato dal primo Giudice, le allegazioni di parte attrice, odierna appellante, in merito alla causa della caduta, dovuta, a suo dire, dalla grata metallica resa viscida dall'umidità e dallo stato di usura, non hanno trovato riscontro alcuno, atteso che l'unica teste escussa, signora Testimone_1 sentita all'udienza del 01.07.2022, ha testualmente dichiarato: “io stavo facendo colazione davanti a ad un certo punto ho visto Pt_3 una signora in difficoltà, non ho visto la dinamica dell'incidente. L'ho vista quanto era già caduta, mi sono avvicinata per aiutarla e nel frattempo lei si era già alzata”, nulla potendo, quindi, riferire in merito alla causa del sinistro.
Ne discende che le osservazioni di parte appellante, aventi ad oggetto lo stato dei luoghi risultano, pertanto, delle mere valutazioni e congetture del tutto personali come tali ininfluenti al fine di comprendere le reali cause della caduta della sig.ra che, a Parte_1 questo punto, potrebbe essere rovinata al suolo per le più svariate ragioni, non necessariamente imputabili ad un difetto di custodia e/o manutenzione dell'Ente comunale e/o del . CP_2
Ne discende che il principio del "più probabile che non" che costituisce lo standard probatorio in materia civile non può tuttavia estendersi fino a ritenere esistente una prova sul nesso causale che non è stata fornita. In mancanza di detti elementi probatori, nonché in presenza della multifattorialità sopra citata, il principio in discorso non può leggersi come una mera equazione matematica. Esso, infatti, non impone al giudice di ritenere causalmente provato un fatto sol perché non è prevista dalle norme civilistiche la necessaria prova oltre ogni ragionevole dubbio, come nel settore penale. Da ciò consegue l'infondatezza del motivo di appello.
Con il secondo motivo di appello, la signora censura la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la condanna di essa appellante al pagamento delle spese di lite.
Anche detto motivo di doglianza è infondato: invero, la Suprema Corte
è costante nel ritenere che, tema di liquidazione delle spese processuali, si ha violazione dell'art. 91 c.p.c., censurabile anche in sede di legittimità, laddove le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre è del tutto discrezionale la valutazione di integrale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass,
26/11/2020, n. 26912).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha posto le spese a carico dell'odierna appellante, in quanto integralmente soccombente e non sono ravvisabili ragioni che possano giustificare la compensazione ex art. 92 c.p.c., neanche tenuto conto degli aspetti illustrati dall'appellante, atteso che questi non sono inquadrabili tra le fattispecie di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) né evidenziano le
“gravi ed eccezionali ragioni”, nel senso indicato dalla Corte costituzionale n. 77/2018.
L'appello, quindi, andrà integralmente respinto.
In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellante va condannata a rifondere alle controparti le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (escluso, quindi, l'importo relativo alla voce “istruttoria/trattazione”, in mancanza della relativa attività processuale).
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona respinge l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. Parte_1
355/2023 pubblicata il 7.6.2023; condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio che si liquidano per ciascuno e, quanto al in favore dell'Avv Controparte_1
Giancarlo Marieniello, dichiaratosi anticipatario, in €. 1.134,00 per la fase di studio della controversia, €. 921,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €. 1.911,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 30.4.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n. 622/2023
R.G
Promosso da
( ), nata a [...], il Parte_1 CodiceFiscale_1
19.08.1967, residente in [...]
Frazione Porto D'Ascoli, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Di
Filippo
APPELLANTE
Nei confronti di
(C.F: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giancarlo Mariniello del foro di Napoli
APPELLATO
Nonché Parti
(C.F. P.I.V.A.: Controparte_2
187 9044 3), sito in San Benedetto del Tronto, Via Nazario Sauro n.162, in persona dell'amministratore, , rappresentato e difeso Parte_2 dall'Avv. Capriotti Cinzia e dall'Avv. Pepa Gian Luigi
APPELLATO
E nei confronti di corrente in Milano, Controparte_3
P.zza Tre Torri n. 3, C.F. n. , P. IVA n. , in P.IVA_3 P.IVA_4 persona del procuratore pro tempore, Dott. Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Fraticelli
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno
n. 355/2023 pubblicata il 7.6.2023
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“ Voglia l'On. Giudice adito, respinta ogni contraria richiesta, deduzione ed eccezione, così disporre:
- accertare la responsabilità del Controparte_2
per le lesioni occorse all'attrice, sig.ra ,
[...] Parte_1 poiché proprietario/custode della grata sulla quale e per le CP_5 condizioni di pericolosità della quale si è verificato l'evento lesivo, oltre che per non aver segnalato la pericolosità della stessa e per il normale utilizzo della quale si è verificato il sinistro, da imputare, in via principale, sotto il profilo della responsabilità speciale ex art. 2051 codice civile e/o, in via subordinata esclusiva/concorrente, sotto il profilo della responsabilità generale ex art. 2043 codice civile, e, per l'effetto, condannare il (C.F. Controparte_2
P.I.V.A.: ), sito in San Benedetto del Tronto, Via Nazario P.IVA_5
Sauro n.162, in persona dell'amministratore, (C.F.: Parte_2 [...]
, a risarcire tutti i danni patiti, per le ragioni esposte, C.F._2 dalla sig.ra ), residente in [...]Parte_1 C.F._3 Benedetto Del Tronto, località Porto D'Ascoli, Via Piave 128, così come descritti ed evidenziati, nella narrativa, nella misura di € 9.405,00
(novemilaquattrocentocinque/00) (Tabella di Milano) o quella maggiore o minore che riterrà il Magistrato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al dì dell'effettivo soddisfo.
- Ordinare la restituzione delle spese di CTU già pagate.
d) In estremo subordine, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata nella denegata ipotesi che il presente appello non trovi accoglimento, Voglia la Ecc.ma Corte di Appello, in riforma limitata del capo relativo alle spese di giudizio della sentenza impugnata, ed in accoglimento della presente domanda formulata in estremo subordine, compensare integralmente le spese del giudizio di primo grado….
- Ordinare la restituzione delle somme pagate in ragione della esecuzione della sentenza impugnata.
Vinte le spese e i compensi per entrambi i gradi.”
Per il Comune Di San Benedetto Del Tronto:
“….rigettare l'appello proposto dalla sig.ra poiché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 355/2023 resa dal Tribunale di Ascoli
Piceno; in via gradata, nella denegata ipotesi in cui venga accolto il proposto gravame, accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
in persona dell'amministratore p.t., e, Controparte_2 per l'effetto, condannarlo a tenere indenne il Controparte_1
da qualsivoglia onere fosse posto a carico del medesimo a
[...] titolo di risarcimento dei danni riconosciuti all'appellante; sempre in via gradata, nella denegata ipotesi in cui codesto On.le
Giudicante accerti la responsabilità dell'Ente appellato, condannare al risarcimento del solo danno che risulterà dimostrato e provato, comunque ridotto ex art.1227 c.c. condannare l'appellante alla rifusione delle spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”
Per Condominio Centro Direzionale Primavera:
“…Nel merito in via principale confermare la sentenza di primo grado, e per l'effetto rigettare la domanda avversa perché infondata in fatto e diritto, dichiarando la piena ed unica responsabilità della nella causazione Parte_1 dell'asserito evento, di cui si contesta l'an, restando l'incertezza del luogo del preteso sinistro, non nella proprietà condominiale, ma semmai comunale, e del nesso causale.
In via subordinata, nella denegata ipotesi la , riuscisse a Parte_1 determinare la prova richiesta: ridurre il quantum esageratamente richiesto, ovvero dichiarare non dovuto, anche per aver concorso a cagionare il danno per negligente, imperito ed imprudente comportamento, non usando l'ordinaria diligenza, ex art. 1227 c.c. condannare il , nella causazione Controparte_1 dell'evento nella sua qualità di custode dei parcheggi e del manto stradale su cui si sarebbe verificato l'evento.
In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità nella causazione del sinistro del e\o in solido : CP_2 Controparte_1
condannare la Compagnia di Assicurazione in persona CP_3 del legale rappresentante, che manleva il
[...]
, per la responsabilità civile presso terzi, per Controparte_2 quanto di sua competenza.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”
Per Controparte_3
“…in via principale, ferma restando la precedente domanda, respingere in toto il proposto gravame, in quanto manifestamente infondato in fatto e in diritto e, comunque, non provato, con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese di lite;
- in via meramente subordinata, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di rigetto della precedente domanda, statuire quantomeno il concorso di colpa dell'appellante nel determinismo dell'evento de quo, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, primo comma, c.c., con ogni di ciò giuridica conseguenza sul piano risarcitorio, così come in ordine alle spese di lite. Con vittoria di spese e competenze di causa ex art. 91 c.p.c.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto la domanda proposta da , ai sensi dell'art. Parte_1
2051 c.c. o dell'art. 2043 c.c., nei confronti del
[...]
diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti Controparte_1
in data 20.2.2018, quando, dopo aver posteggiato l'auto, nello scendere dalla vettura, per la presenza di una grata di aereazione resa viscida dall'umidità e dall'usura, era caduta a terra ed ha condannato l'attrice a rifondere al convenuto, nonché ai terzi chiamati
[...]
(evocato in giudizio dal Controparte_2 [...]
) e Controparte_1 Controparte_3
(evocata in giudizio dal ) le spese di lite, Controparte_2
ponendo definitivamente a carico della stessa le spese di C.T.U.
(liquidate nel corso del giudizio).
In particolare, il giudice di primo grado ha ritenuto l'assenza di prova del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo.
ha proposto appello articolando i motivi di gravame di Parte_1 seguito illustrati e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Tutti gli appellati si sono costituiti, contestando, nel merito, le doglianze avversarie, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata, ovvero, in subordine, la riduzione della somma eventualmente dovuta in considerazione dell'auspicato riconoscimento del concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe e viste le comparse conclusionali e delle memorie di replica depositate, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame censura la decisione Parte_1 impugnata, deducendo che il Tribunale ha erroneamente interpretato le risultanze istruttorie, avendo essa appellante dimostrato, attraverso la prova testimoniale e mediante la ctu medico legale espletata nel primo grado di giudizio, la sussistenza del nesso causale tra la res e l'evento di danno.
Detto motivo di gravame è infondato.
Invero, l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res
(Cassazione civile sez. III, 31/07/2024, n.21461); nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode (ex multis, Cass. civ., sez. III, ord. 9 gennaio 2024, n. 12663; Cass. civ., Sez. Un., ord. 30 giugno 2022, n. 20943). Ne deriva che, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento (Cassazione civile sez. III, 18/12/2024, (ud.
04/12/2024, dep. 18/12/2024), n.33129; Cass. civ., sez. III, ord. 09 gennaio 2024, n. 12760).
Orbene, nel caso in esame, la sola certificazione della struttura sanitaria e le risultanze dell'espletata ctu medico legale che si è correttamente limitata a rilevare la compatibilità delle lesioni riscontrate sull'appellante con la caduta, non sono di per sé sufficienti a provare il nesso causale, inteso quale sequenza eziologica tra evento e danno, nonché l'effettiva dinamica del fatto, essendo peraltro evidente una situazione di incertezza sulla fonte del pericolo anche dall'esame dei testi.
In altri termini, la compatibilità delle lesioni riportate dall'appellante con la dinamica dell'incidente è idonea ad integrare, al massimo, una prova circa l'evento dannoso, ma non dell'intera catena causale, dovendosi precisare che, nel diritto civile, diversamente da quanto accade nell'ambito penalistico, ciò che viene imputato al responsabile non è il fatto illecito in sé, bensì il danno. In quest'ottica, il nesso di causalità svolge la funzione di imputare al responsabile il fatto illecito, con la conseguenza che "in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode" (Cass. civ., sez. III, ord. 18 luglio 2023, n. 20986).
Nel caso in esame, come correttamente osservato dal primo Giudice, le allegazioni di parte attrice, odierna appellante, in merito alla causa della caduta, dovuta, a suo dire, dalla grata metallica resa viscida dall'umidità e dallo stato di usura, non hanno trovato riscontro alcuno, atteso che l'unica teste escussa, signora Testimone_1 sentita all'udienza del 01.07.2022, ha testualmente dichiarato: “io stavo facendo colazione davanti a ad un certo punto ho visto Pt_3 una signora in difficoltà, non ho visto la dinamica dell'incidente. L'ho vista quanto era già caduta, mi sono avvicinata per aiutarla e nel frattempo lei si era già alzata”, nulla potendo, quindi, riferire in merito alla causa del sinistro.
Ne discende che le osservazioni di parte appellante, aventi ad oggetto lo stato dei luoghi risultano, pertanto, delle mere valutazioni e congetture del tutto personali come tali ininfluenti al fine di comprendere le reali cause della caduta della sig.ra che, a Parte_1 questo punto, potrebbe essere rovinata al suolo per le più svariate ragioni, non necessariamente imputabili ad un difetto di custodia e/o manutenzione dell'Ente comunale e/o del . CP_2
Ne discende che il principio del "più probabile che non" che costituisce lo standard probatorio in materia civile non può tuttavia estendersi fino a ritenere esistente una prova sul nesso causale che non è stata fornita. In mancanza di detti elementi probatori, nonché in presenza della multifattorialità sopra citata, il principio in discorso non può leggersi come una mera equazione matematica. Esso, infatti, non impone al giudice di ritenere causalmente provato un fatto sol perché non è prevista dalle norme civilistiche la necessaria prova oltre ogni ragionevole dubbio, come nel settore penale. Da ciò consegue l'infondatezza del motivo di appello.
Con il secondo motivo di appello, la signora censura la Parte_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la condanna di essa appellante al pagamento delle spese di lite.
Anche detto motivo di doglianza è infondato: invero, la Suprema Corte
è costante nel ritenere che, tema di liquidazione delle spese processuali, si ha violazione dell'art. 91 c.p.c., censurabile anche in sede di legittimità, laddove le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre è del tutto discrezionale la valutazione di integrale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare (Cass,
26/11/2020, n. 26912).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha posto le spese a carico dell'odierna appellante, in quanto integralmente soccombente e non sono ravvisabili ragioni che possano giustificare la compensazione ex art. 92 c.p.c., neanche tenuto conto degli aspetti illustrati dall'appellante, atteso che questi non sono inquadrabili tra le fattispecie di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) né evidenziano le
“gravi ed eccezionali ragioni”, nel senso indicato dalla Corte costituzionale n. 77/2018.
L'appello, quindi, andrà integralmente respinto.
In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellante va condannata a rifondere alle controparti le spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (escluso, quindi, l'importo relativo alla voce “istruttoria/trattazione”, in mancanza della relativa attività processuale).
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Ancona respinge l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. Parte_1
355/2023 pubblicata il 7.6.2023; condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio che si liquidano per ciascuno e, quanto al in favore dell'Avv Controparte_1
Giancarlo Marieniello, dichiaratosi anticipatario, in €. 1.134,00 per la fase di studio della controversia, €. 921,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €. 1.911,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso del 15% delle spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n.228 art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona il 30.4.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Annalisa Giusti
Il Presidente
Dott. Guido Federico