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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/06/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 809/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 809/2024 promossa da: con il patrocinio degli avv. Esposito Gianluca e Giorgini Adriano Parte_1 ricorrente e
CP_1
resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/07/2024 il ricorrente adiva il Tribunale di LU, sezione lavoro, al fine di accertare “LA NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ/INEFFICACIA del termine apposto ai contratti di lavoro del ricorrente con conseguente conversione del rapporto di lavoro a termine in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time sin dall'origine (o dalla diversa decorrenza e orario ritenuti di giustizia).
LA NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ/INEFFICACIA del licenziamento intimato al ricorrente per i motivi esposti e per l'effetto condanni la società come in epigrafe ed in persona del legale rappresentante p.t. a reintegrare il CP_1 ricorrente e al pagamento in suo favore di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino alla effettiva reintegra e/o riammissione (o nella diversa misura ritenuta di giustizia).
In ipotesi, ferma la nullità del termine apposto al contratto di assunzione, accerti per il ricorrente la mancanza di un valido atto interruttivo del rapporto di lavoro e condanni la società la società come in epigrafe ed in persona del legale CP_1
1 rappresentante p.t. a riassumere il ricorrente e al pagamento in suo favore di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino alla effettiva riammissione e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
In ulteriore ipotesi, ferma la nullità del termine apposto al contratto di assunzione del sig. condanni la convenuta Parte_1 società come in epigrafe ed in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente di una CP_1 indennità risarcitoria pari 12 mensilità ex art. 28 Dlgs 81/15 (o nella diversa misura di giustizia) e condanni la società come in epigrafe ed in persona del legale rappresentante p.t. a riassumere il ricorrente CP_1
CONDANNI, inoltre, la società come in epigrafe ed in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1 dell'importo pari ad euro € 2258,32 come da ricalcolo di cui alla busta paga (doc. 9) o la diversa somma ritenute di giustizia.
Tenuto conto che la retribuzione di fatto del ricorrente è pari ad euro 1608,67 come da tabella retributiva del CCNL.
VINTE LE SPESE.”
In particolare, rappresentava di aver iniziato a svolgere la propria attività lavorativa alle dipendenze di
, società che opera nei lavori edili, a partire dal 24/03/2023 con inquadramento al livello D1 CP_1
CCNL Metalmeccanici Aziende Industriali.
Riferiva che in data 30/09/2023 il suo datore di lavoro, sig. legale rappresentante della Per_1 CP_1
[...
gli comunicava l'interruzione del rapporto di lavoro essendo scaduto il termine del contratto.
Tuttavia, il ricorrente lamentava che solo a partire da quel momento, mediante la propria scheda anagrafico-professionale del Centro per l'Impiego, veniva a conoscenza di essere stato assunto a tempo determinato non avendo, infatti, mai sottoscritto alcun contratto né prima né dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro.
Rappresentava, dunque, di aver impugnato sia a mezzo pec (in data 19/02/2024) che tramite raccomandata a/r (in data 25/03/2024), tramite il proprio procuratore, la legittimità del termine apposto al contratto, offrendo contestualmente la propria prestazione (non essendovi oltretutto alcun atto interruttivo scritto valido ai fini dell'interruzione del rapporto di lavoro) e chiedendo il pagamento degli arretrati di retribuzione nonché del TFR non corrisposti, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro.
Con note scritte del 13.03.2025 e del 18.05.2025, parte ricorrente, confermando le conclusioni di cui al ricorso, deduceva che la richiesta di “pagamento della retribuzione del mese di settembre e ratei di fine rapporto come calcolati al punto 7 del ricorso e documento 9” risulta di importo pari ad euro 3.820,50 in quanto per errore nel ricorso era stato indicato altro importo. Pertanto, in conclusione chiede: “1) l'inesistenza del termine. 2)
l'inefficacia del licenziamento avvenuto per volontà del datore. 3) la reintegrazione nel posto di lavoro. 4) il pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento fino alla reintegrazione considerato che la retribuzione globale di fatto calcolata in atti
è pari ad euro 1824,11 come da seguente calcolo: - euro 1608,67 (tabella del CCNL) + rateo tredicesima =
1608,87/12*13 = euro 1740,94 (retribuzione comprensiva del rateo tredicesima) + rateo TFR = 1608,87 / 13,5 =
2 119,17 + 1704,94 = euro 1824,11. Ovvero la diversa di giustizia, senza rinuncia alcuna delle istanze, deduzioni e conclusioni di cui al ricorso introduttivo.”
La società convenuta, dopo una iniziale tardiva notifica di parte del ricorrente è stata regolarmente citata, ma rimaneva contumace.
All'udienza del 24.10.24 e del 03.02.2025 veniva ammesso interrogatorio formale del legale rappresentante della sul capitolo 3 del ricorso: “3. In data 30 settembre il titolare ha comunicato al CP_1 Per_1 lavoratore di non recarsi più a lavoro in quanto il contratto era scaduto;
”
Veniva altresì veniva ordinato alla l'esibizione della busta paga per quanto spettante al CP_1 ricorrente per il fine rapporto.
Tuttavia, si dava atto che nonostante regolare notifica, il convenuto non si era presentato (la prima volta inviando un certificato medico, la seconda volta non presentandosi) per rendere l'interrogatorio formale né tantomeno vi è stata esibizione della busta paga per le debenze di fine rapporto.
La causa istruita documentalmente, previo deposito di note scritte da parte ricorrente, è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
°°°°°°°°°°°°°°°
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati e va accolto per le ragioni di seguito esposte
Sulla natura del contratto
Dalla lettura degli atti emerge la prova della sussistenza del rapporto di lavoro tra il sig. e Parte_1 la società sia dai cedolini (doc.2 allegato al presente ricorso), sia dalla scheda anagrafico CP_1 professionale del Centro per l'Impiego di LU (doc. 3 allegato al presente ricorso), nonché dall'estratto contributivo NP (doc.4 allegato al presente ricorso).
La scheda anagrafico professionale rilasciata dal Centro per l'Impiego di LU indica il rapporto di lavoro Co intercorso tra il ricorrente e la DR quale “lavoro a tempo determinato”, a tempo pieno, con data inizio 24.03.2023 e data fine 30.09.23.
Accertato, dunque, che è intercorso un rapporto di lavoro tra le parti, è necessario affrontare l'altro punto dirimente della controversia in oggetto ossia se vi sia o meno la sottoscrizione da parte del ricorrente di un regolare contratto di lavoro e se lo stesso debba rientrare nell'ambito della tipologia dei contratti a termine.
Ciò si rende necessario in quanto il ricorrente sostiene di non aver mai sottoscritto alcun contratto e non essere stato edotto relativamente al fatto che si trattasse di un contratto a tempo determinato.
3 Ebbene, risulta provato dalla scheda anagrafica professionale del Centro per l'Impiego (doc. n.3 del ricorso), che il rapporto di lavoro in oggetto prevedeva un termine di scadenza prefissato, precisamente in data 30 settembre 2023.
Dato per assodato che si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato è opportuno esaminare, sommariamente, la disciplina del contratto a termine.
Occorre premettere che, in generale, per il contratto di lavoro subordinato non è necessaria la forma scritta, ma lo diviene per la validità dell'apposizione del termine al contratto stesso come previsto dall'art. 19 comma 4 dlgs. 81/2015.
Non è, quindi, sufficiente che il datore di lavoro abbia comunicato ai servizi per l'impiego il termine apposto al contratto di lavoro: la forma scritta è richiesta ad substantiam per cui, nel caso in cui manchi, il rapporto di lavoro non può essere considerato a tempo determinato.
Premesso ciò, la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, come noto, ha subìto nel corso del tempo innumerevoli modifiche: il legislatore è intervenuto nel 2001 che con il d.lgs. n. 368, in attuazione della direttiva 1999/70/CE, che ancorava in ogni caso l'apposizione della clausola del termine nel contratto di lavoro subordinato a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Tali ragioni, a pena di inefficacia del termine, dovevano essere specificate con atto scritto, dal quale parimenti doveva risultare l'apposizione del termine.
Sono intervenuti, successivamente, la l. n. 92 del 2012 e il d.lgs. n. 81 del 2015 e da ultimo il c.d. decreto dignità del 2018 (d.l. n. 87/2018 conv. in l. n. 96/2018); tuttavia prescindendo in tale sede dall'analisi della disciplina generale del contratto a termine, dei limiti di ammissibilità (profili in tale giudizio non rilevanti avendo riguardo agli atti di parte ricorrente), elemento comune ai vari interventi legislativi è il requisito formale: ai fini della validità dell'apposizione del termine lo stesso deve risultare da atto formato al momento della stipulazione del contratto e sottoscritto dal lavoratore.
L'onere della forma scritta comporta, poi, che la specificazione deve risultare sulla base dell'atto scritto, non essendo consentito integrare la causale del termine con altri elementi fattuali in corso di causa.
Quanto al momento della formalizzazione, l'atto scritto contenente l'indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo deve essere precedente o almeno contestuale all'inizio della prestazione lavorativa, con conseguente invalidità di eventuali limitazioni temporali contenute in pattuizioni successive all'inizio del rapporto, che dovrà in tal caso intendersi voluto dalle parti nella forma ordinaria a tempo indeterminato
(Cassazione del 31 ottobre 2018, n.27974; Cass., n. 2774/2018).
Nella controversia oggetto del presente giudizio, risulta che, sin dall'inizio del rapporto, la società convenuta non ha sottoposto alla firma del lavoratore il contratto di lavoro il quale prevedeva l'apposizione
4 del temine allo stesso, così come si evince dalla scheda anagrafico professionale del ricorrente presente nel ricorso all'interno del doc.3.
Il ricorrente ha quindi dimostrato di aver prestato la propria attività lavorativa senza la sottoscrizione di alcun contratto, a fronte della mancata costituzione della società convenuta su cui gravava l'onere di contestazione specifica e quindi di provare ai sensi dell'art.2697 c.c., ai fini della validità dell'apposizione del termine, di aver sottoposto sin dall'inizio del rapporto di lavoro il contratto alla firma del ricorrente.
Pertanto, sulla base della normativa e della giurisprudenza sopra richiamata il rapporto deve intendersi a tempo indeterminato.
E, non solo si ha la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, ma deve altresì considerarsi tale ab origine.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione in un caso analogo alla presente controversia (sentenza n. 37905 del
2 dicembre 2021) ha statuito che “non può ritenersi esistente (prima ancora che valido) un contratto a termine stipulato non in forma scritta, ex art. 1, co.2, D.Lgs n. 368/01 nella specie il dedotto contratto di assunzione non venne sottoscritto da alcuna delle parti. “Il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo indeterminato sin dall'inizio, salvo sanzionare, per l'altro verso, il recesso del datore di lavoro col regime indennitario di cui all'art. 32, co. 5 citato in precedenza, previsto per il caso di conversione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro geneticamente a termine ed illegittimo.”
Licenziamento.
Accertata quindi la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato ab origine, quanto alla risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta, la difesa del ricorrente eccepisce l'inefficacia del licenziamento stante l'assenza di una comunicazione scritta della cessazione del rapporto.
Deve evidenziarsi che nel caso di specie non vi è stato alcun licenziamento atteso che è pacifico per stessa ammissione di parte ricorrente che in data 30/09/2023 il datore di lavoro, sig. legale Per_1 rappresentante della gli comunicava l'interruzione del rapporto di lavoro essendo scaduto il CP_1 termine del contratto, tanto emerge altresì dalla comunicazione in atti. CP_2
D'altra parte che il rapporto si sia interrotto per scadenza del termine a cui ha prestato acquiescenza il lavoratore emerge dalla circostanza che lo stesso non ha fornito adeguata prova circa la messa a disposizione della propria prestazione, infatti a fronte della comunicazione della cessazione del rapporto in data 30.9.23 solo con pec del 19.2.24 (pertanto dopo quasi 5 mesi) impugnava il termine apposto e offriva la propria prestazione.
Tutela applicabile.
5 Quanto alle conseguenze sanzionatorie, nulla può essere riconosciuto al di fuori dell'indennità prevista dall'art. 32 l. 183/10 che ha natura omnicomprensiva, pertanto in mancanza di forma scritta deve dichiararsi la conversione del contratto a tempo indeterminato a far data dal 24.3.23.
Come innanzi precisato nel caso di specie la cessazione del rapporto per scadenza del termine sia pur apposto illegittimamente non può equivalere a licenziamento orale avendo altresì il ricorrente prestato acquiescenza e non avendo tempestivamente messo a disposizione la propria prestazione, circostanze queste diverse da quelle oggetto della pronuncia del Tribunale di Firenze e della recente pronuncia della
Corte di Cassazione (citate nelle note).
Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Tale criterio di predeterminazione del risarcimento è stato rimesso al vaglio della Corte Costituzionale (sent. 11 novembre
2011, n. 303), la quale ha ritenuto che la norma “non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest'ultimo l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. Stante la legittimità dell'indennità deve provvedersi alla liquidazione, tenuto conto della limitata anzianità di servizio, dell'inquadramento del lavoratore, delle piccole dimensioni della impresa con 3 addetti, della limitata durata del rapporto di lavoro, si ritiene equa la quantificazione in 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, quantificata in euro
1608,67 come indicata in ricorso nelle conclusione, non essendo ammissibile la sostanziale modifica della domanda originaria.
Vanno altresì riconosciute al ricorrente le ulteriori pretese creditorie relative a ferie residue, permessi, ratei di 13, tfr e conguaglio bonus legge 21/20 per un totale di euro 3820,50 come indicati nell'allegato 9 al ricorso (sia pur erroneamente riportati al punto 7 in euro 2258,32).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e dichiara la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato a far data dal 24.3.23;
- condanna il convenuto al pagamento dell'indennità onnicomprensiva pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- condanna il convenuto al pagamento dell'importo di euro 3820,50 quale ricalcolo della busta paga;
6 - condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.689,00, oltre iva, cpa e occorrende come per legge;
LU, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 809/2024 promossa da: con il patrocinio degli avv. Esposito Gianluca e Giorgini Adriano Parte_1 ricorrente e
CP_1
resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/07/2024 il ricorrente adiva il Tribunale di LU, sezione lavoro, al fine di accertare “LA NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ/INEFFICACIA del termine apposto ai contratti di lavoro del ricorrente con conseguente conversione del rapporto di lavoro a termine in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato full-time sin dall'origine (o dalla diversa decorrenza e orario ritenuti di giustizia).
LA NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ/INEFFICACIA del licenziamento intimato al ricorrente per i motivi esposti e per l'effetto condanni la società come in epigrafe ed in persona del legale rappresentante p.t. a reintegrare il CP_1 ricorrente e al pagamento in suo favore di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino alla effettiva reintegra e/o riammissione (o nella diversa misura ritenuta di giustizia).
In ipotesi, ferma la nullità del termine apposto al contratto di assunzione, accerti per il ricorrente la mancanza di un valido atto interruttivo del rapporto di lavoro e condanni la società la società come in epigrafe ed in persona del legale CP_1
1 rappresentante p.t. a riassumere il ricorrente e al pagamento in suo favore di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino alla effettiva riammissione e/o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
In ulteriore ipotesi, ferma la nullità del termine apposto al contratto di assunzione del sig. condanni la convenuta Parte_1 società come in epigrafe ed in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente di una CP_1 indennità risarcitoria pari 12 mensilità ex art. 28 Dlgs 81/15 (o nella diversa misura di giustizia) e condanni la società come in epigrafe ed in persona del legale rappresentante p.t. a riassumere il ricorrente CP_1
CONDANNI, inoltre, la società come in epigrafe ed in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1 dell'importo pari ad euro € 2258,32 come da ricalcolo di cui alla busta paga (doc. 9) o la diversa somma ritenute di giustizia.
Tenuto conto che la retribuzione di fatto del ricorrente è pari ad euro 1608,67 come da tabella retributiva del CCNL.
VINTE LE SPESE.”
In particolare, rappresentava di aver iniziato a svolgere la propria attività lavorativa alle dipendenze di
, società che opera nei lavori edili, a partire dal 24/03/2023 con inquadramento al livello D1 CP_1
CCNL Metalmeccanici Aziende Industriali.
Riferiva che in data 30/09/2023 il suo datore di lavoro, sig. legale rappresentante della Per_1 CP_1
[...
gli comunicava l'interruzione del rapporto di lavoro essendo scaduto il termine del contratto.
Tuttavia, il ricorrente lamentava che solo a partire da quel momento, mediante la propria scheda anagrafico-professionale del Centro per l'Impiego, veniva a conoscenza di essere stato assunto a tempo determinato non avendo, infatti, mai sottoscritto alcun contratto né prima né dopo l'instaurazione del rapporto di lavoro.
Rappresentava, dunque, di aver impugnato sia a mezzo pec (in data 19/02/2024) che tramite raccomandata a/r (in data 25/03/2024), tramite il proprio procuratore, la legittimità del termine apposto al contratto, offrendo contestualmente la propria prestazione (non essendovi oltretutto alcun atto interruttivo scritto valido ai fini dell'interruzione del rapporto di lavoro) e chiedendo il pagamento degli arretrati di retribuzione nonché del TFR non corrisposti, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro.
Con note scritte del 13.03.2025 e del 18.05.2025, parte ricorrente, confermando le conclusioni di cui al ricorso, deduceva che la richiesta di “pagamento della retribuzione del mese di settembre e ratei di fine rapporto come calcolati al punto 7 del ricorso e documento 9” risulta di importo pari ad euro 3.820,50 in quanto per errore nel ricorso era stato indicato altro importo. Pertanto, in conclusione chiede: “1) l'inesistenza del termine. 2)
l'inefficacia del licenziamento avvenuto per volontà del datore. 3) la reintegrazione nel posto di lavoro. 4) il pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento fino alla reintegrazione considerato che la retribuzione globale di fatto calcolata in atti
è pari ad euro 1824,11 come da seguente calcolo: - euro 1608,67 (tabella del CCNL) + rateo tredicesima =
1608,87/12*13 = euro 1740,94 (retribuzione comprensiva del rateo tredicesima) + rateo TFR = 1608,87 / 13,5 =
2 119,17 + 1704,94 = euro 1824,11. Ovvero la diversa di giustizia, senza rinuncia alcuna delle istanze, deduzioni e conclusioni di cui al ricorso introduttivo.”
La società convenuta, dopo una iniziale tardiva notifica di parte del ricorrente è stata regolarmente citata, ma rimaneva contumace.
All'udienza del 24.10.24 e del 03.02.2025 veniva ammesso interrogatorio formale del legale rappresentante della sul capitolo 3 del ricorso: “3. In data 30 settembre il titolare ha comunicato al CP_1 Per_1 lavoratore di non recarsi più a lavoro in quanto il contratto era scaduto;
”
Veniva altresì veniva ordinato alla l'esibizione della busta paga per quanto spettante al CP_1 ricorrente per il fine rapporto.
Tuttavia, si dava atto che nonostante regolare notifica, il convenuto non si era presentato (la prima volta inviando un certificato medico, la seconda volta non presentandosi) per rendere l'interrogatorio formale né tantomeno vi è stata esibizione della busta paga per le debenze di fine rapporto.
La causa istruita documentalmente, previo deposito di note scritte da parte ricorrente, è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
°°°°°°°°°°°°°°°
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati e va accolto per le ragioni di seguito esposte
Sulla natura del contratto
Dalla lettura degli atti emerge la prova della sussistenza del rapporto di lavoro tra il sig. e Parte_1 la società sia dai cedolini (doc.2 allegato al presente ricorso), sia dalla scheda anagrafico CP_1 professionale del Centro per l'Impiego di LU (doc. 3 allegato al presente ricorso), nonché dall'estratto contributivo NP (doc.4 allegato al presente ricorso).
La scheda anagrafico professionale rilasciata dal Centro per l'Impiego di LU indica il rapporto di lavoro Co intercorso tra il ricorrente e la DR quale “lavoro a tempo determinato”, a tempo pieno, con data inizio 24.03.2023 e data fine 30.09.23.
Accertato, dunque, che è intercorso un rapporto di lavoro tra le parti, è necessario affrontare l'altro punto dirimente della controversia in oggetto ossia se vi sia o meno la sottoscrizione da parte del ricorrente di un regolare contratto di lavoro e se lo stesso debba rientrare nell'ambito della tipologia dei contratti a termine.
Ciò si rende necessario in quanto il ricorrente sostiene di non aver mai sottoscritto alcun contratto e non essere stato edotto relativamente al fatto che si trattasse di un contratto a tempo determinato.
3 Ebbene, risulta provato dalla scheda anagrafica professionale del Centro per l'Impiego (doc. n.3 del ricorso), che il rapporto di lavoro in oggetto prevedeva un termine di scadenza prefissato, precisamente in data 30 settembre 2023.
Dato per assodato che si tratta di un rapporto di lavoro a tempo determinato è opportuno esaminare, sommariamente, la disciplina del contratto a termine.
Occorre premettere che, in generale, per il contratto di lavoro subordinato non è necessaria la forma scritta, ma lo diviene per la validità dell'apposizione del termine al contratto stesso come previsto dall'art. 19 comma 4 dlgs. 81/2015.
Non è, quindi, sufficiente che il datore di lavoro abbia comunicato ai servizi per l'impiego il termine apposto al contratto di lavoro: la forma scritta è richiesta ad substantiam per cui, nel caso in cui manchi, il rapporto di lavoro non può essere considerato a tempo determinato.
Premesso ciò, la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, come noto, ha subìto nel corso del tempo innumerevoli modifiche: il legislatore è intervenuto nel 2001 che con il d.lgs. n. 368, in attuazione della direttiva 1999/70/CE, che ancorava in ogni caso l'apposizione della clausola del termine nel contratto di lavoro subordinato a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Tali ragioni, a pena di inefficacia del termine, dovevano essere specificate con atto scritto, dal quale parimenti doveva risultare l'apposizione del termine.
Sono intervenuti, successivamente, la l. n. 92 del 2012 e il d.lgs. n. 81 del 2015 e da ultimo il c.d. decreto dignità del 2018 (d.l. n. 87/2018 conv. in l. n. 96/2018); tuttavia prescindendo in tale sede dall'analisi della disciplina generale del contratto a termine, dei limiti di ammissibilità (profili in tale giudizio non rilevanti avendo riguardo agli atti di parte ricorrente), elemento comune ai vari interventi legislativi è il requisito formale: ai fini della validità dell'apposizione del termine lo stesso deve risultare da atto formato al momento della stipulazione del contratto e sottoscritto dal lavoratore.
L'onere della forma scritta comporta, poi, che la specificazione deve risultare sulla base dell'atto scritto, non essendo consentito integrare la causale del termine con altri elementi fattuali in corso di causa.
Quanto al momento della formalizzazione, l'atto scritto contenente l'indicazione del termine iniziale del rapporto lavorativo deve essere precedente o almeno contestuale all'inizio della prestazione lavorativa, con conseguente invalidità di eventuali limitazioni temporali contenute in pattuizioni successive all'inizio del rapporto, che dovrà in tal caso intendersi voluto dalle parti nella forma ordinaria a tempo indeterminato
(Cassazione del 31 ottobre 2018, n.27974; Cass., n. 2774/2018).
Nella controversia oggetto del presente giudizio, risulta che, sin dall'inizio del rapporto, la società convenuta non ha sottoposto alla firma del lavoratore il contratto di lavoro il quale prevedeva l'apposizione
4 del temine allo stesso, così come si evince dalla scheda anagrafico professionale del ricorrente presente nel ricorso all'interno del doc.3.
Il ricorrente ha quindi dimostrato di aver prestato la propria attività lavorativa senza la sottoscrizione di alcun contratto, a fronte della mancata costituzione della società convenuta su cui gravava l'onere di contestazione specifica e quindi di provare ai sensi dell'art.2697 c.c., ai fini della validità dell'apposizione del termine, di aver sottoposto sin dall'inizio del rapporto di lavoro il contratto alla firma del ricorrente.
Pertanto, sulla base della normativa e della giurisprudenza sopra richiamata il rapporto deve intendersi a tempo indeterminato.
E, non solo si ha la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, ma deve altresì considerarsi tale ab origine.
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione in un caso analogo alla presente controversia (sentenza n. 37905 del
2 dicembre 2021) ha statuito che “non può ritenersi esistente (prima ancora che valido) un contratto a termine stipulato non in forma scritta, ex art. 1, co.2, D.Lgs n. 368/01 nella specie il dedotto contratto di assunzione non venne sottoscritto da alcuna delle parti. “Il rapporto di lavoro deve considerarsi a tempo indeterminato sin dall'inizio, salvo sanzionare, per l'altro verso, il recesso del datore di lavoro col regime indennitario di cui all'art. 32, co. 5 citato in precedenza, previsto per il caso di conversione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro geneticamente a termine ed illegittimo.”
Licenziamento.
Accertata quindi la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato ab origine, quanto alla risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta, la difesa del ricorrente eccepisce l'inefficacia del licenziamento stante l'assenza di una comunicazione scritta della cessazione del rapporto.
Deve evidenziarsi che nel caso di specie non vi è stato alcun licenziamento atteso che è pacifico per stessa ammissione di parte ricorrente che in data 30/09/2023 il datore di lavoro, sig. legale Per_1 rappresentante della gli comunicava l'interruzione del rapporto di lavoro essendo scaduto il CP_1 termine del contratto, tanto emerge altresì dalla comunicazione in atti. CP_2
D'altra parte che il rapporto si sia interrotto per scadenza del termine a cui ha prestato acquiescenza il lavoratore emerge dalla circostanza che lo stesso non ha fornito adeguata prova circa la messa a disposizione della propria prestazione, infatti a fronte della comunicazione della cessazione del rapporto in data 30.9.23 solo con pec del 19.2.24 (pertanto dopo quasi 5 mesi) impugnava il termine apposto e offriva la propria prestazione.
Tutela applicabile.
5 Quanto alle conseguenze sanzionatorie, nulla può essere riconosciuto al di fuori dell'indennità prevista dall'art. 32 l. 183/10 che ha natura omnicomprensiva, pertanto in mancanza di forma scritta deve dichiararsi la conversione del contratto a tempo indeterminato a far data dal 24.3.23.
Come innanzi precisato nel caso di specie la cessazione del rapporto per scadenza del termine sia pur apposto illegittimamente non può equivalere a licenziamento orale avendo altresì il ricorrente prestato acquiescenza e non avendo tempestivamente messo a disposizione la propria prestazione, circostanze queste diverse da quelle oggetto della pronuncia del Tribunale di Firenze e della recente pronuncia della
Corte di Cassazione (citate nelle note).
Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore, stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Tale criterio di predeterminazione del risarcimento è stato rimesso al vaglio della Corte Costituzionale (sent. 11 novembre
2011, n. 303), la quale ha ritenuto che la norma “non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest'ultimo l'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”. Stante la legittimità dell'indennità deve provvedersi alla liquidazione, tenuto conto della limitata anzianità di servizio, dell'inquadramento del lavoratore, delle piccole dimensioni della impresa con 3 addetti, della limitata durata del rapporto di lavoro, si ritiene equa la quantificazione in 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, quantificata in euro
1608,67 come indicata in ricorso nelle conclusione, non essendo ammissibile la sostanziale modifica della domanda originaria.
Vanno altresì riconosciute al ricorrente le ulteriori pretese creditorie relative a ferie residue, permessi, ratei di 13, tfr e conguaglio bonus legge 21/20 per un totale di euro 3820,50 come indicati nell'allegato 9 al ricorso (sia pur erroneamente riportati al punto 7 in euro 2258,32).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e dichiara la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato a far data dal 24.3.23;
- condanna il convenuto al pagamento dell'indennità onnicomprensiva pari a 3 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- condanna il convenuto al pagamento dell'importo di euro 3820,50 quale ricalcolo della busta paga;
6 - condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.689,00, oltre iva, cpa e occorrende come per legge;
LU, 12 giugno 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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