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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/09/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Torino
Sezione Lavoro
La Corte D'Appello di Torino, Sezione Lavoro,
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Lorenzo Audisio Consigliere
Dott.ssa Giulia Marzia Locati Consigliere Rel. all'udienza in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 142/2025 R.G.L. promossa da:
, ass. Avv.ti Camozzi – Mobilia Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, ass. Avv.ti Bertoni – Manfredi Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI: per l'appellante: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni diversa istanza, deduzione e difesa, così giudicare:
Nel merito:
- Previa integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 424/2024 del Tribunale del lavoro di Cuneo, accertare e dichiarare la correttezza dell'inquadramento dell'appellata sig.ra nel 4° livello di CCNL da lei sempre goduto durante lo Parte_2 svolgimento del rapporto di lavoro e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve CP_2
alla sig.ra né a titolo di differenze retributive, né a titolo di TFR, né ad altro titolo Pt_2 conseguente all'avvenuto errato riconoscimento dell'inquadramento al 2° livello di
CCNL da parte del Tribunale di Cuneo;
- di conseguenza, condannare la sig.ra a restituire alla Parte_2 CP_2
tutto quanto dalla stessa ricevuto in esecuzione del dispositivo della sentenza di primo grado, e cioè l'importo di € =64.684,32= inclusivo di capitale liquidato in sentenza (per
€ 49.998,00) oltre rivalutazione, interessi e contribuzione, come da busta paga prodotta sub doc. 1), nonché l'importo di =€ 5.776,86= corrisposto a titolo di spese legali liquidate in sentenza, come risultante dalla fattura dello Studio Legale Associato
Bertoni e Manfredi, prodotta sub doc. 5); il tutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno del ricevuto pagamento al giorno della restituzione.;
- Respingere comunque ogni altra domanda che fosse eventualmente introdotta dalla sig.ra in via d'appello incidentale. Pt_2
- Condannare l'appellata a rifondere alla le spese di difesa sostenute per il CP_2
doppio grado di giudizio.
In subordine, e solo per le denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata, ridurre l'importo della condanna sulla base dell'eccezione di prescrizione quinquennale sopra formulata e della sua effettiva decorrenza, adottando ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del grado. per l'appellata: Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ill. ma
Corte d'Appello: in via principale e nel merito:
Rigettare il ricorso in appello proposto da confermando l'impugnata CP_2
sentenza n. 424/24 emessa dal Tribunale di Cuneo in funzione di Giudice del Lavoro in data 23 gennaio 2025, in ogni caso accogliendo le conclusioni di cui al ricorso introduttivo che si hanno quivi per inte-gralmente richiamate e trascritte.
Con vittoria di spese ed onorari di rappresentanza e difesa anche di questo grado di giudizio e con rinnovazione di qualsivoglia istanza istruttoria già precedentemente formulata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
, assunta con inquadramento al IV livello del CCNL Commercio Parte_2
Confcommercio e qualifica di addetta alle operazioni ausiliarie di vendita presso il pag. 2/16 supermercato Il Gigante di Manta, si è rivolta al Tribunale di Cuneo deducendo di aver svolto, dall'ottobre 2009 al novembre 2021, data del licenziamento, mansioni ben più qualificate, e segnatamente:
- gestione operativa e coordinamento del reparto casse e box informazioni, come ad esempio responsabile e coordinatrice di undici cassiere e boxiste, con gestione delle sostituzioni in caso di assenze, quali malattie e permessi;
organizzazione e comunicazione degli orari di lavoro e piani ferie;
istruzione, formazione e supporto alle nuove cassiere;
- attività amministrative e di cassa, ed in particolare apertura e chiusura fiscale delle casse;
controllo e gestione del fondo cassa delle cassiere e del box informazioni
(incluso il cambio monete); redazione di fatture, buoni di reso e rimborsi;
- ruolo di front office, ossia addetta al box informazioni con responsabilità nella gestione clienti e supporto operativo.
Ha pertanto chiesto in via principale il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento del II livello del CCNL Commercio Confcommercio, con condanna della datrice di lavoro, al pagamento delle differenze retributive relative al CP_2
periodo tra ottobre 2009 e novembre 2021, pari a €49.998,29; in subordine, ha chiesto il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento al III livello del medesimo
CCNL, con condanna al pagamento delle differenze retributive relative al medesimo periodo, pari a €23.875,73.
Si è tempestivamente costituita in giudizio eccependo l'eccezione di CP_2
prescrizione quinquennale delle differenze retributive richieste e contestando la fondatezza della domanda. Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale del Lavoro di Cuneo, con sentenza nr. 424/2024, in totale accoglimento del ricorso, ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto ad essere inquadrata nel II livello del
CCNL Commercio Confcommercio, per il periodo dall'ottobre 2009 al novembre 2021, con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive, pari a € 49.998,29, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, liquidate in €
4700,00 per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Le ragioni poste a fondamento della decisione, da parte della giudice di prime cure, sono le seguenti:
pag. 3/16 • il Supermercato Il Gigante di Manta, dove ha lavorato la , è un esercizio di Pt_2
medie dimensioni, e non già un piccolo supermercato;
• in applicazione del procedimento trifasico, quale procedimento logico-giuridico consolidato della giurisprudenza di legittimità, il Tribunale, dopo aver accertato tramite un'approfondita istruttoria le mansioni effettivamente svolte dalla lavoratrice, ha ritenuto che tali mansioni determinassero il diritto all'inquadramento al II livello. Il
Giudice ha in particolare valorizzato le seguenti testimonianze:
- (ex addetto reparto), che ha confermato il ruolo di coordinamento Tes_1 della , la sua responsabilità sull'apertura/chiusura casse, il controllo delle distinte e Pt_2
l'organizzazione dei turni;
- (direttore del punto vendita), che ha confermato le mansioni Testimone_2
di responsabile del box informazioni, l'apertura e chiusura fiscale, lagestione dei rimborsi e l'effettuazione degli ordini di fondo cassa, nonché il coordinamento e la risoluzione dei problemi che sorgevano man mano all'interno del punto vendita;
- (collega boxista), che ha confermato la responsabilità della sul Tes_3 Pt_2
fondo cassa, nonché la circostanza che fosse la ad occuparsi della formazione delle Pt_2
nuove cassiere e della gestione degli ordini di cassa;
- (direttore altro punto vendita), che ha riconosciuto il ruolo della Testimone_4
come addetta al box informazioni, con mansioni di apertura/chiusura e accesso alla Pt_2
cassaforte;
- (ispettore amministrativo della società ), che ha Testimone_5 CP_2
dettagliato le procedure, seguite dalla lavoratrice, di controllo fondi, la sua attività inerente ai buoni reso e ha confermato la sua possibilità di accesso alla cassaforte;
- (direttore del punto vendita), che ha confermato la mansione Controparte_3
di apertura/chiusura fiscale e il ruolo di supervisione della , pur negando il ruolo di Pt_2
capo boxista;
- Ballatore (collega), che ha confermato il ruolo di coordinamento, gestione turni e risoluzione problemi, anche al di fuori orario di lavoro.
Sulla base di tali testimonianze, ha ritenuto provato che la svolgesse mansioni di Pt_2
livello superiore rispetto a quelle di una cassiera comune, con funzioni di coordinamento, controllo e gestione;
ha inoltre sottolineato come la presenza di altre pag. 4/16 boxiste che svolgevano mansioni simili non poteva certo portare ad escludere il diritto della ad un superiore inquadramento, dato che ella lavorava sempre da sola al box Pt_2
e che la sua funzione era ritenuta così delicata da essere coperta in sua assenza dal direttore e non dalle cassiere.
Ha inoltre rigettato l'eccezione di prescrizione, richiamando tanto la giurisprudenza di merito (Trib. Milano 16.12.2015; Tib. Cuneo, sent. 254/17) quanto quella della
Suprema Corte (sentenza n. 26246/22), in ossequio alla quale deve ritenersi che, a seguito dell'introduzione del regime sanzionatorio di cui alla legge 92/2012, ed al venire meno della tutale reale generalizzata, il rapporto di lavoro subordinato abbia perso quel carattere di “stabilità” che la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 174/72) ha ritenuto elemento indefettibile per poter superare quanto invece in generale la stessa
Corte Costituzionale aveva sancito (cfr. sentenza 63/1966) con riferimento al mancato decorso del termine di prescrizione per i crediti di lavoro in costanza di rapporto.
I motivi di appello
In fatto, ha contestato che la abbia ricoperto ruoli di responsabilità o CP_2 Pt_2
coordinamento, quali capo boxista o responsabile del reparto casse. La sarebbe Pt_2
infatti stata assunta con un contratto di inserimento per svolgere mansioni di addetta alle operazioni ausiliarie alle vendite, principalmente alle casse e al box informazioni, sempre inquadrata nel 4° livello CCNL, senza alcun ruolo di capo o coordinatrice.
L'appellante ha ribadito che il punto vendita il Gigante di Manta è di piccole dimensioni e non prevede la figura di responsabile del reparto casse, che esiste solo in grandi superfici come gli ipermercati. La gestione, il coordinamento e l'organizzazione del personale, inclusi orari, ferie e sostituzioni, spettano esclusivamente al direttore del punto vendita e al referente del settore casse/scatolame. È inoltre contestata la presunta gestione della cassaforte da parte della , che in realtà si sarebbe limitata a Pt_2 distribuire fondi cassa per l'avvio delle operazioni giornaliere, senza alcuna responsabilità di gestione o obbligo di copertura di differenze.
Infine, ha contestato i conteggi delle differenze retributive richieste, in quanto errati e prescritti.
In diritto, ha formulato i seguenti motivi di appello:
pag. 5/16 A) Omesso esame ed omessa pronuncia sulla eccepita illegittimità, illegittimità, inefficacia ed inutilizzabilità delle registrazioni e trascrizioni avversarie (di chat
Whatsapp e file audio) come fonti di prova, in quanto contestate ed in assenza della produzione in giudizio dello smartphone mediante il quale sarebbero state effettuate.
L'appellante rileva che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dalla Società in merito all'utilizzabilità delle registrazioni e trascrizioni di conversazioni Whatsapp prodotte dalla lavoratrice, per poi però fondare implicitamente su di esse la propria decisione. Tale produzione dovrebbe invece considerarsi illegittima, in quanto non è provato che siano state effettuate dalla e perché non è stato prodotto il dispositivo Pt_2
(smartphone) originale;
il regolamento aziendale vieta peraltro l'uso del cellulare durante il servizio.
B) Omesso esame ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie.
L'appellante ritiene che il Tribunale abbia ignorato le prove favorevoli emerse dall'istruttoria, enfatizzato arbitrariamente gli elementi di segno contrario, attribuendo loro un peso sproporzionato e omesso del tutto l'esame di una testimonianza cruciale, quella del sig. , ex direttore del punto Testimone_6
vendita Il Gigante di Manta.
Ritiene inoltre che il Giudice abbia errato nel non valorizzare le dichiarazioni dei propri testi, e nel preferire quelle dei testi di controparte, rivelatisi poco credibili, contradditorie o viziate da motivi di parzialità.
C) Omessa ricostruzione trifasica del rapporto ai fini dell'eventuale attribuzione della qualifica superiore. contesta la concreta operazione effettuata CP_2 dal Tribunale nell'analisi della declaratoria contrattuale, nell'accertamento concreto delle mansioni svolte e nel confronto tra mansioni effettive e parametri contrattuali
D) Violazione e falsa applicazione delle norme contrattuali in materia di classificazione dei lavoratori – Errata attribuzione di un inquadramento superiore di ben due livelli.
pag. 6/16 L'appellante ritiene erronea l'attribuzione di un inquadramento contrattuale superiore di ben due livelli (dal IV al II livello del CCNL applicato), con omessa analisi delle mansioni concretamente svolte, dei requisiti contrattuali del III e II livello e del necessario raffronto tra declaratorie contrattuali e attività effettivamente espletate.
E) In subordine, parte appellante ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito per differenze retributive, relativamente a quanto maturato nel quinquennio antecedente alla data del deposito del ricorso.
La difesa dell'appellata
si è costituita nel giudizio di appello ribadendo di aver svolto le mansioni di Pt_2
boxista, e non di semplice cassiera, di essere stata responsabile del box informazioni e capo boxista, di aver coordinato l'intero reparto casse (undici cassiere e quattro boxiste), di aver gestito ferie, turni, formazione e partecipato alle riunioni dei capi reparto. Ha sottolienato coem l'istruttoria di primo grado avesse pienamente confermato quanto dedotto: erano stati sentiti otto testimoni, inclusi alcuni indicati dalla datrice di lavoro, e tutti avevano confermato che svolgeva esclusivamente mansioni da boxista (non Pt_2
cassiera), che le mansioni delle boxiste (inclusa ) implicavano elevata Pt_2
responsabilità (apertura/chiusura casse, accesso alla cassaforte, rimborsi, fatture, gestione fondo cassa, risoluzione problemi con clienti e cassiere), che operava da Pt_2
sola nel box durante i turni e ordinava il fondo cassa settimanale. Tutte le testimonianze erano dunque concordi e confermavano che le mansioni svolte superavano quelle del IV livello.
Sull'omessa pronuncia sulla inutilizzabilità delle chat Whatsapp prodotte la lavoratrice ne ha sottolienato il pieno valore probatorio, evidenziando peraltro come il Tribunale non le avesse utilizzate per decidere, basandosi solo sulle testimonianze, già univoche e sufficienti a dimostrare le mansioni superiori.
Sull'omessa ricostruzione trifasica del rapporto e sulla contestata violazione delle norme contrattuali, con conseguente errata attribuzione del livello di inquadramento superiore, ha rilevato la correttezza del ragionamento svolto dal tribunale, osservando come le obiezioni dell'appellante fossero del tutto irrilevanti, atteso che il II livello non richiede titoli scolastici e non esclude la supervisione gerarchica.
pag. 7/16 Ha infine chiesto il rigetto dell'eccezione di prescrizione, in ossequio alla ormai pacifica giurisprudenza sul punto.
Le ragioni della decisione
L'appello è infondato e deve dunque essere rigettato.
Il primo motivo (Omesso esame ed omessa pronuncia sulla eccepita illegittimità, illegittimità, inefficacia ed inutilizzabilità delle registrazioni e trascrizioni avversarie di chat Whatsapp e file audio come fonti di prova, in quanto contestate ed in assenza della produzione in giudizio dello smartphone mediante il quale sarebbero state effettuate) non è fondato. La signora aveva in effetti nel corpo del ricorso fatto riferimento al Pt_2
contenuto di una chat whats app, intercorsa tra la stessa ed i colleghi e la datrice di lavoro ne aveva contestato la legittimità. Inoltre, dall'esame del fascicolo di primo grado emerge che è stata depositata chiavetta USB e che dunque la ricorrente aveva effettuato una produzione in violazione delle regole procedurali, che prevedono la produzione dei documenti all'interno del fascicolo telematico. Non è agli atti alcuna ordinanza che autorizzi tale produzione.
Se non che, in nessuna parte della sentenza impugnata vi è un solo riferimento a tali messaggi e nessuna conversazione è stata utilizzata dal giudice di prime cure a sostegno della propria decisione, basata al contrario sulle testimonianze e sui documenti ritualmente prodotti. Stessa considerazione deve essere svolta in relazione alle registrazioni prodotte dalla lavoratrice. Non vi è infatti alcun elemento da cui dedurre, come ritiene che il Tribunale abbia utilizzato tali conversazioni CP_2
implicitamente, e men che meno che abbia fondato sulle stesse la propria decisione.
Pertanto, la circostanza che il Tribunale non si sia pronunciato sull'eccezione della
è del tutto irrilevante, non avendo in concreto utilizzato il materiale CP_2
probatorio derivante dal telefono della , né esplicitamente né implicitamente. Tutte Pt_2
le circostanze di fatto prese in considerazione dalla giudice di prime cure sono infatti emerse dalle testimonianze e dai documenti e mai è stato fatto riferimento al materiale probatorio contestato con il primo motivo di gravame.
Anche in questa sede, peraltro, si ritiene che la decisione possa prescindere del tutto dalle chat whats app e dalle registrazioni e che pertanto non sia dirimente accertare la legittimità o meno di tale produzione.
pag. 8/16 Anche il secondo motivo (Omesso esame ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie) non è fondato.
L'appellante ha rilevato come sia la lavoratrice che la giudice di prime cure abbiano erroneamente accostato la situazione oggetto di causa con quella, completamente differente, di un'altra lavoratrice, seguita dai medesimi legali, che aveva proposto ricorso analogo avverso tre diverse realtà imprenditoriali (G.D. S.r.l., Savidis S.r.l. e
Italbreizh Holding S.r.l.) e alla quale il Tribunale di Cuneo aveva riconosciuto la qualifica richiesta corrispondente al II livello. si è in particolare CP_2
concentrata sulla differente organizzazione aziendale del supermercato al cui interno prestava la propria attività la lavoratrice parte in giudizio del procedimento che aveva poi condotto alla sentenza di accoglimento nell'ambito della prima controversia e quella oggetto del presente giudizio: un ipermercato in un caso e un piccolo supermercato nell'altro. L'aver paragonato le due situazioni avrebbe – secondo la censura di CP_2
– determinato una “posizione preconcetta nell'esaminare le prove”.
[...]
Il motivo non è fondato. La Giudice non ha affatto esaminato le prove con un preconcetto e non vi è alcun elemento a sostegno di questa affermazione: ciò che il
Tribunale si è limitato ad affermare è che il supermercato Il Gigante di Manta, gestito da non è affatto piccolo, atteso che si estende su di una superficie di 1.500 CP_2
mq, ha circa 40 dipendenti, è dotato di 8/9 casse presso cui operano 10/12 cassiere e 4 boxiste. Può dunque ritenersi un supermercato di medie dimensioni, e non di piccole dimensioni come affermato dalla datrice di lavoro. Il riferimento al precedente già deciso è stato effettuato unicamente perché la lavoratrice lo aveva portato a sostegno della propria tesi e la datrice di lavoro ne aveva preso le distanze, eccependo invece come il suo fosse un piccolo supermercato. Dopo aver esaminato le risultanze istruttorie il Tribunale si è limitato a rilevare da un lato che la realtà aziendale non era affatto piccola (circostanza difficilmente smentibile alla luce dei dati di fatto in termini dimensionali innanzi elencati) e dall'altro che i due casi fossero in sostanza conformi, alla luce delle concrete mansioni svolte dalle lavoratrici così come provate dall'istruttoria, che ha fatto riferimento – evidentemente – alla realtà lavorativa della e non certo a quella diversa del processo già deciso dal Tribunale di Cuneo. CP_2
pag. 9/16 Ciò premesso, si ritiene che la giudice di prime cure abbia correttamente esaminato le deposizioni testimoniali e ne abbia correttamente interpretato il senso.
Preliminarmente, con riferimento all'interrogatorio formale, è vero – come rilevato dall'appellante – che il procuratore della società, dott. ha affermato Persona_1 che “La ricorrente non ha svolto mansioni di coordinatrice del reparto casse” e che “non era responsabile della apertura e della chiusura fiscale delle casse” (udienza
19.12.2023). Ma in sentenza è affermata una cosa completamente diversa, ossia che “Lo stesso , in sede di interrogatorio formale, ha ammesso che la ha Persona_1 Pt_2
svolto mansioni di addetta al box informazioni presso il supermercato Il Gigante di
Manta dal 2009 sino a qualche anno fa, e che, come le altre boxiste, era responsabile della apertura e della chiusura fiscale delle casse” (sentenza di primo grado, pag. 8). Ed infatti il dott. ha attribuito la responsabilità dell'apertura e della chiusura Per_1
fiscale delle casse a tutte le boxiste, tra cui vi era certamente anche la signora . Ed è Pt_2
esattamente ciò che è stato riportato dalla giudice di primo grado, evidenziandolo nell'inciso “come le altre boxiste”. Il Tribunale pertanto non ha affatto
“clamorosamente sbagliato”, come testualmente affermato dal reclamante.
Per quanto riguarda le ulteriori testimonianze, la società ritiene che i testi indicati dalla stessa debbano assumere particolare rilievo probatorio in quanto “provenienti da soggetti, Direttori ed Ispettori addetti al punto vendita, che sono bene a conoscenza dell'organizzazione aziendale della e di quali siano i rapporti gerarchici e le CP_2 funzioni operative all'interno della stessa” (atto di appello, pag. 24). Il Collegio ritiene che di per sé tutte le testimonianze siano qualificate, in quanto anche i testi indicati dalla lavoratrice erano perfettamente a conoscenza dell'organizzazione aziendale e, soprattutto, delle mansioni concretamente svolte dalla lavoratrice, atteso che si tratta di persone che hanno lavorato con lei, spesso quotidianamente e non solo in occasione di sporadiche visite al supermercato di Manta.
È infatti importante rilevare che un conto sono le mansioni affidate in via formale alla
, altro conto quelle concretamente svolte. E dunque, se alcuni testi sono certamente Pt_2 titolati nel descrivere la teoria dell'organizzazione aziendale (come l'ispettrice) è altrettanto evidente che si tratta di persone che non avevano una visione quotidiana delle pag. 10/16 attività in concreto svolte, atteso che proprio l'ispettrice si recava Testimone_5
presso il punto vendita solo ogni due mesi, due mesi e mezzo (udienza 19.12.2023).
Quanto poi all'attendibilità dei testimoni, anch'essa contestata dall'appellante, si osserva quanto segue.
In effetti, il teste è stato licenziato per giusta causa dalla ed è Tes_2 CP_2 pendente in Cassazione il relativo procedimento (dopo che l'impugnativa è stata rigettata nei due gradi precedenti di giudizio), e di tale circostanza è necessario tenere conto.
Si ritiene invece di non condividere quanto affermato dall'appellante circa il teste Tes_1
il fatto che sia rappresentante sindacale non ha alcun rilievo e non è provato – né avrebbe alcun peso – il fatto che egli in tale veste potrebbe aver consigliato alla lavoratrice di proporre ricorso.
Inoltre, è un dato di fatto che i testi citati invece dalla appellante siano ancora alle sue dipendenze, circostanza che deve essere tenuta a mente, atteso che esiste comunque un rapporto di lavoro in corso.
I testi che dunque sono più attendibili sono e , Tes_1 Tes_3 Testimone_7
in quanto hanno lavorato presso il market di Manta, non hanno più alcun rapporto con la e non hanno contenzioso in corso con l'ex datrice di lavoro. Sono, in CP_2
sostanza, le uniche persone la cui testimonianza non può avere alcun tipo di impatto sui rapporti in essere perché i rapporti sono tutti cessati.
Ebbene, si ritiene che il Tribunale abbia correttamente ricostruito la situazione di fatto sulla base di tali testimonianze: (che lavorava non solo la domenica, ma qualche Tes_3
volta anche in settimana e durante le festività) ha confermato tutte le deduzioni in fatto della . Stessa considerazione può essere svolta per e Dall'esame Pt_2 Tes_7 Tes_1
delle loro testimonianze emerge chiaramente che la lavoratrice in qualità di boxista, nei propri turni, svolgeva tutta una serie di mansioni diverse ed ulteriori alle operazioni di cassa, relative alla apertura e chiusura fiscale e contabile di tutte le casse della barriera, con funzione di coordinamento ed anche di controllo sull'attività delle cassiere. La circostanza che tale funzione venisse pacificamente svolta dalle altre boxiste è del tutto irrilevante, atteso che la boxista era una per turno e che in ogni caso si tratta di attività che certamente non sono ricomprese nel livello contrattuale riconosciuto (come meglio pag. 11/16 si dirà infra). OR era inoltre addetta alla redazione delle fatture, se richieste;
era addetta alla redazione dei buoni reso;
era addetta ai rimborsi in denaro;
era responsabile del fondo da utilizzare per il cambio monete delle casse;
era addetta all'accesso alla cassaforte, detenendo il codice per aprire/chiudere e prelevare. A tal proposito si deve rilevare che è emerso in maniera del tutto pacifica (cfr. testi e che la Tes_5 Tes_2
cassaforte in questione è quella centrale e non quella del caveau, cui avevano accesso unicamente gli addetti al trasporto valori. Ancora: ogni mercoledì provvedeva ad ordinare, mediante ordine online sul sito della Banca, il fondo cassa per la settimana successiva;
provvedeva a istruire il personale nuovo ed in particolare le nuove cassiere;
coordinava le altre cassiere, risolveva le problematiche che potevano sorgere in relazione alle stesse ed ai clienti;
provvedeva, in caso di assenze o di altra necessità, alle sostituzioni o alle soluzioni dei problemi, nonché provvedeva ad organizzare i turni e gli orari di lavoro delle cassiere, occupandosi di predisporre i turni settimanali sulla base dei desiderata dei colleghi, di riorganizzare gli orari in caso di assenze, contattando le cassiere per saggiarne la disponibilità a coprire i turni rimasti scoperti, di predisporre i piani ferie raccogliendo le richieste per poi sottoporli al Direttore.
D'altra parte, che il ruolo svolto non fosse quello di una semplice cassiera è confermato da due circostanze di fatto: I) in caso di assenza della boxista le sue mansioni erano coperte dal Direttore del punto vendita e non da una delle cassiere addette alla barriera, indice della complessità e delicatezza del ruolo;
II) OR partecipava alle riunioni dei capireparto che settimanalmente si tenevano nell'ufficio del Direttore.
Sempre con riferimento alla asserita erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie, l'appellante rileva che la Giudice di primo grado ha omesso la valutazione della testimonianza di . In effetti si tratta di una testimonianza non Testimone_6
riportata nel corpo della sentenza: la stessa non avrebbe peraltro cambiato la decisione, atteso che come direttore del punto vendita e persona attualmente alle dipendenze della nega circostanze che sono state invece tutte confermate dai testi innanzi CP_2
indicati e ritenuti – per la ragione di totale mancanza di rapporti con entrambe le parti – più attendibili.
Il terzo e quatro motivo di appello (Omessa ricostruzione trifasica del rapporto ai fini dell'eventuale attribuzione della qualifica superiore e Violazione e falsa applicazione pag. 12/16 delle norme contrattuali in materia di classificazione dei lavoratori – Errata attribuzione di un inquadramento superiore di ben due livelli) devono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi.
Parte appellante ritiene che la sentenza impugnata abbia omesso di esaminare i presupposti richiesti dal CCNL per il riconoscimento di due livelli superiori, nonché che abbia omesso di verificare che la lavoratrice svolgesse mansioni compatibili con il Pt_2
proprio livello di inquadramento. Ritenendo che fosse provato che la lavoratrice non avesse mai svolto mansioni di coordinamento se non di se stessa, sottolineando la natura puramente esecutiva e la semplicità delle attività svolte, parte appellante ha contestato che le mansioni svolte potessero rientrare anche solo nel III livello del CCNL applicato.
Il motivo non è fondato.
Il Tribunale di primo grado, nell'illustrare il percorso argomentativo seguito, ha infatti espressamente ricordato che “Giova in primo luogo ricordare che, sulla scorta di orientamento risalente e consolidato della giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridico da seguire nella determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato è costituito dalle distinte fasi dell'accertamento delle concrete mansioni esercitate dal lavoratore, dell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, quale momento di maggior rilievo, dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati a seguito della seconda (ex pluribus, Cass. 30.10.2008 n. 26234; Cass.
31.12.2009 n. 28284; Cass. 27.10.2010 n. 20272; Cass. 28.4.2015 n. 8589); tuttavia detto procedimento c.d. trifasico non richiede necessariamente di attenersi alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (cfr. Cass. 27.9.2016 n. 18943)”. Nel caso in esame ciò si è verificato: la giudice di prime cure, dopo aver riportato la parte del
CCNL di interesse ed aver ricostruito sulla base delle testimonianze la tipologia delle mansioni in concreto svolte dalla , ha spiegato le ragioni per le quali tali mansioni Pt_2
dovevano essere ritenute corrispondenti non al livello contrattuale riconosciuto (il IV) ma il II.
pag. 13/16 Nel merito, appartengono al IV livello del CCNL applicato “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
…
2) cassiere comune;
…
32) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
La declaratoria riferita al II livello del CCNL applicato nella specie, ne evidenza i tratti differenziali che si riferiscono a “…lavoratori di concetto i quali svolgono compiti autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo”, e prevede la specifica figura del
“
2. cassiere principale che sovraintende a più casse”.
Il percorso argomentativo seguito dal primo grado appare privo di vizi logici: risulta infatti provato per testi che la agisse con (seppur semplice e limitata alla sfera Pt_2
operativa e non decisionale) autonomia operativa e che avesse funzioni di coordinamento delle altre cassiere e di controllo della loro attività.
Per contro, l'attività svolta non è certamente conforme alla declaratoria riconosciuta, atteso che la lavoratrice non si è limitata a svolgere operazioni di vendita e complementari, come una cassiera comune.
Dall'analisi dell'istruttoria si può in sostanza sostenere legittimamente che la non Pt_2
fosse solo una semplice boxista dedita a compiti esecutivi ed operativi (di cui al IV livello del CCNL) ma avesse compiti gestionali e organizzativi di rilievo con un certo grado di autonomia, riconducibili pertanto alla figura del casseiere principale che sovraintende più casse, esplicitamente inserito nel II livello del CCNL. Né può avere alcun rilievo il fatto che non avesse, quale titolo di studio, la laurea, atteso che non Pt_2
si tratta di requisito indicato nella declaratoria contrattuale e che si può esludere che tutti i cassieri principali lo possiedano o debbano possedere.
In subordine, parte appellante ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito per differenze retributive, relativamente a quanto maturato nel quinquennio antecedente alla data del deposito del ricorso.
pag. 14/16 Il motivo non è fondato.
Il Collegio ritiene infatti di aderire al condivisibile - e ormai pacifico - orientamento giurisprudenziale affermato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del
d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”
(Sez. L - , Sentenza n. 26246 del 06/09/2022 Rv. 665514 - 01). La circostanza, evocata da parte appellante, per cui la stabilità del rapporto di lavoro risiederebbe nella previsione della nullità del licenziamento intimato per motivo illecito è stata infatti condivisibilmente ritenuta non sufficiente dalla Suprema Corte al fine di ritenere realmente stabile un rapporto non più connotato da una tutela reale generalizzata.
L'appello deve dunque essere interamente rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsae all'appellata le spese del grado liquidate in euro
6.946,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 11.9.2025
pag. 15/16 La Consigliera est.
Giulia Marzia Locati
La Presidente
Patrizia Visaggi
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Torino
Sezione Lavoro
La Corte D'Appello di Torino, Sezione Lavoro,
Composta da:
Dott.ssa Patrizia Visaggi Presidente
Dott. Lorenzo Audisio Consigliere
Dott.ssa Giulia Marzia Locati Consigliere Rel. all'udienza in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 142/2025 R.G.L. promossa da:
, ass. Avv.ti Camozzi – Mobilia Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
, ass. Avv.ti Bertoni – Manfredi Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI: per l'appellante: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni diversa istanza, deduzione e difesa, così giudicare:
Nel merito:
- Previa integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 424/2024 del Tribunale del lavoro di Cuneo, accertare e dichiarare la correttezza dell'inquadramento dell'appellata sig.ra nel 4° livello di CCNL da lei sempre goduto durante lo Parte_2 svolgimento del rapporto di lavoro e, per l'effetto, dichiarare che nulla deve CP_2
alla sig.ra né a titolo di differenze retributive, né a titolo di TFR, né ad altro titolo Pt_2 conseguente all'avvenuto errato riconoscimento dell'inquadramento al 2° livello di
CCNL da parte del Tribunale di Cuneo;
- di conseguenza, condannare la sig.ra a restituire alla Parte_2 CP_2
tutto quanto dalla stessa ricevuto in esecuzione del dispositivo della sentenza di primo grado, e cioè l'importo di € =64.684,32= inclusivo di capitale liquidato in sentenza (per
€ 49.998,00) oltre rivalutazione, interessi e contribuzione, come da busta paga prodotta sub doc. 1), nonché l'importo di =€ 5.776,86= corrisposto a titolo di spese legali liquidate in sentenza, come risultante dalla fattura dello Studio Legale Associato
Bertoni e Manfredi, prodotta sub doc. 5); il tutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno del ricevuto pagamento al giorno della restituzione.;
- Respingere comunque ogni altra domanda che fosse eventualmente introdotta dalla sig.ra in via d'appello incidentale. Pt_2
- Condannare l'appellata a rifondere alla le spese di difesa sostenute per il CP_2
doppio grado di giudizio.
In subordine, e solo per le denegata ipotesi di conferma della sentenza impugnata, ridurre l'importo della condanna sulla base dell'eccezione di prescrizione quinquennale sopra formulata e della sua effettiva decorrenza, adottando ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del grado. per l'appellata: Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ill. ma
Corte d'Appello: in via principale e nel merito:
Rigettare il ricorso in appello proposto da confermando l'impugnata CP_2
sentenza n. 424/24 emessa dal Tribunale di Cuneo in funzione di Giudice del Lavoro in data 23 gennaio 2025, in ogni caso accogliendo le conclusioni di cui al ricorso introduttivo che si hanno quivi per inte-gralmente richiamate e trascritte.
Con vittoria di spese ed onorari di rappresentanza e difesa anche di questo grado di giudizio e con rinnovazione di qualsivoglia istanza istruttoria già precedentemente formulata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
, assunta con inquadramento al IV livello del CCNL Commercio Parte_2
Confcommercio e qualifica di addetta alle operazioni ausiliarie di vendita presso il pag. 2/16 supermercato Il Gigante di Manta, si è rivolta al Tribunale di Cuneo deducendo di aver svolto, dall'ottobre 2009 al novembre 2021, data del licenziamento, mansioni ben più qualificate, e segnatamente:
- gestione operativa e coordinamento del reparto casse e box informazioni, come ad esempio responsabile e coordinatrice di undici cassiere e boxiste, con gestione delle sostituzioni in caso di assenze, quali malattie e permessi;
organizzazione e comunicazione degli orari di lavoro e piani ferie;
istruzione, formazione e supporto alle nuove cassiere;
- attività amministrative e di cassa, ed in particolare apertura e chiusura fiscale delle casse;
controllo e gestione del fondo cassa delle cassiere e del box informazioni
(incluso il cambio monete); redazione di fatture, buoni di reso e rimborsi;
- ruolo di front office, ossia addetta al box informazioni con responsabilità nella gestione clienti e supporto operativo.
Ha pertanto chiesto in via principale il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento del II livello del CCNL Commercio Confcommercio, con condanna della datrice di lavoro, al pagamento delle differenze retributive relative al CP_2
periodo tra ottobre 2009 e novembre 2021, pari a €49.998,29; in subordine, ha chiesto il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento al III livello del medesimo
CCNL, con condanna al pagamento delle differenze retributive relative al medesimo periodo, pari a €23.875,73.
Si è tempestivamente costituita in giudizio eccependo l'eccezione di CP_2
prescrizione quinquennale delle differenze retributive richieste e contestando la fondatezza della domanda. Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Tribunale del Lavoro di Cuneo, con sentenza nr. 424/2024, in totale accoglimento del ricorso, ha riconosciuto alla lavoratrice il diritto ad essere inquadrata nel II livello del
CCNL Commercio Confcommercio, per il periodo dall'ottobre 2009 al novembre 2021, con conseguente condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive, pari a € 49.998,29, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite, liquidate in €
4700,00 per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.
Le ragioni poste a fondamento della decisione, da parte della giudice di prime cure, sono le seguenti:
pag. 3/16 • il Supermercato Il Gigante di Manta, dove ha lavorato la , è un esercizio di Pt_2
medie dimensioni, e non già un piccolo supermercato;
• in applicazione del procedimento trifasico, quale procedimento logico-giuridico consolidato della giurisprudenza di legittimità, il Tribunale, dopo aver accertato tramite un'approfondita istruttoria le mansioni effettivamente svolte dalla lavoratrice, ha ritenuto che tali mansioni determinassero il diritto all'inquadramento al II livello. Il
Giudice ha in particolare valorizzato le seguenti testimonianze:
- (ex addetto reparto), che ha confermato il ruolo di coordinamento Tes_1 della , la sua responsabilità sull'apertura/chiusura casse, il controllo delle distinte e Pt_2
l'organizzazione dei turni;
- (direttore del punto vendita), che ha confermato le mansioni Testimone_2
di responsabile del box informazioni, l'apertura e chiusura fiscale, lagestione dei rimborsi e l'effettuazione degli ordini di fondo cassa, nonché il coordinamento e la risoluzione dei problemi che sorgevano man mano all'interno del punto vendita;
- (collega boxista), che ha confermato la responsabilità della sul Tes_3 Pt_2
fondo cassa, nonché la circostanza che fosse la ad occuparsi della formazione delle Pt_2
nuove cassiere e della gestione degli ordini di cassa;
- (direttore altro punto vendita), che ha riconosciuto il ruolo della Testimone_4
come addetta al box informazioni, con mansioni di apertura/chiusura e accesso alla Pt_2
cassaforte;
- (ispettore amministrativo della società ), che ha Testimone_5 CP_2
dettagliato le procedure, seguite dalla lavoratrice, di controllo fondi, la sua attività inerente ai buoni reso e ha confermato la sua possibilità di accesso alla cassaforte;
- (direttore del punto vendita), che ha confermato la mansione Controparte_3
di apertura/chiusura fiscale e il ruolo di supervisione della , pur negando il ruolo di Pt_2
capo boxista;
- Ballatore (collega), che ha confermato il ruolo di coordinamento, gestione turni e risoluzione problemi, anche al di fuori orario di lavoro.
Sulla base di tali testimonianze, ha ritenuto provato che la svolgesse mansioni di Pt_2
livello superiore rispetto a quelle di una cassiera comune, con funzioni di coordinamento, controllo e gestione;
ha inoltre sottolineato come la presenza di altre pag. 4/16 boxiste che svolgevano mansioni simili non poteva certo portare ad escludere il diritto della ad un superiore inquadramento, dato che ella lavorava sempre da sola al box Pt_2
e che la sua funzione era ritenuta così delicata da essere coperta in sua assenza dal direttore e non dalle cassiere.
Ha inoltre rigettato l'eccezione di prescrizione, richiamando tanto la giurisprudenza di merito (Trib. Milano 16.12.2015; Tib. Cuneo, sent. 254/17) quanto quella della
Suprema Corte (sentenza n. 26246/22), in ossequio alla quale deve ritenersi che, a seguito dell'introduzione del regime sanzionatorio di cui alla legge 92/2012, ed al venire meno della tutale reale generalizzata, il rapporto di lavoro subordinato abbia perso quel carattere di “stabilità” che la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 174/72) ha ritenuto elemento indefettibile per poter superare quanto invece in generale la stessa
Corte Costituzionale aveva sancito (cfr. sentenza 63/1966) con riferimento al mancato decorso del termine di prescrizione per i crediti di lavoro in costanza di rapporto.
I motivi di appello
In fatto, ha contestato che la abbia ricoperto ruoli di responsabilità o CP_2 Pt_2
coordinamento, quali capo boxista o responsabile del reparto casse. La sarebbe Pt_2
infatti stata assunta con un contratto di inserimento per svolgere mansioni di addetta alle operazioni ausiliarie alle vendite, principalmente alle casse e al box informazioni, sempre inquadrata nel 4° livello CCNL, senza alcun ruolo di capo o coordinatrice.
L'appellante ha ribadito che il punto vendita il Gigante di Manta è di piccole dimensioni e non prevede la figura di responsabile del reparto casse, che esiste solo in grandi superfici come gli ipermercati. La gestione, il coordinamento e l'organizzazione del personale, inclusi orari, ferie e sostituzioni, spettano esclusivamente al direttore del punto vendita e al referente del settore casse/scatolame. È inoltre contestata la presunta gestione della cassaforte da parte della , che in realtà si sarebbe limitata a Pt_2 distribuire fondi cassa per l'avvio delle operazioni giornaliere, senza alcuna responsabilità di gestione o obbligo di copertura di differenze.
Infine, ha contestato i conteggi delle differenze retributive richieste, in quanto errati e prescritti.
In diritto, ha formulato i seguenti motivi di appello:
pag. 5/16 A) Omesso esame ed omessa pronuncia sulla eccepita illegittimità, illegittimità, inefficacia ed inutilizzabilità delle registrazioni e trascrizioni avversarie (di chat
Whatsapp e file audio) come fonti di prova, in quanto contestate ed in assenza della produzione in giudizio dello smartphone mediante il quale sarebbero state effettuate.
L'appellante rileva che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulle eccezioni sollevate dalla Società in merito all'utilizzabilità delle registrazioni e trascrizioni di conversazioni Whatsapp prodotte dalla lavoratrice, per poi però fondare implicitamente su di esse la propria decisione. Tale produzione dovrebbe invece considerarsi illegittima, in quanto non è provato che siano state effettuate dalla e perché non è stato prodotto il dispositivo Pt_2
(smartphone) originale;
il regolamento aziendale vieta peraltro l'uso del cellulare durante il servizio.
B) Omesso esame ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie.
L'appellante ritiene che il Tribunale abbia ignorato le prove favorevoli emerse dall'istruttoria, enfatizzato arbitrariamente gli elementi di segno contrario, attribuendo loro un peso sproporzionato e omesso del tutto l'esame di una testimonianza cruciale, quella del sig. , ex direttore del punto Testimone_6
vendita Il Gigante di Manta.
Ritiene inoltre che il Giudice abbia errato nel non valorizzare le dichiarazioni dei propri testi, e nel preferire quelle dei testi di controparte, rivelatisi poco credibili, contradditorie o viziate da motivi di parzialità.
C) Omessa ricostruzione trifasica del rapporto ai fini dell'eventuale attribuzione della qualifica superiore. contesta la concreta operazione effettuata CP_2 dal Tribunale nell'analisi della declaratoria contrattuale, nell'accertamento concreto delle mansioni svolte e nel confronto tra mansioni effettive e parametri contrattuali
D) Violazione e falsa applicazione delle norme contrattuali in materia di classificazione dei lavoratori – Errata attribuzione di un inquadramento superiore di ben due livelli.
pag. 6/16 L'appellante ritiene erronea l'attribuzione di un inquadramento contrattuale superiore di ben due livelli (dal IV al II livello del CCNL applicato), con omessa analisi delle mansioni concretamente svolte, dei requisiti contrattuali del III e II livello e del necessario raffronto tra declaratorie contrattuali e attività effettivamente espletate.
E) In subordine, parte appellante ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito per differenze retributive, relativamente a quanto maturato nel quinquennio antecedente alla data del deposito del ricorso.
La difesa dell'appellata
si è costituita nel giudizio di appello ribadendo di aver svolto le mansioni di Pt_2
boxista, e non di semplice cassiera, di essere stata responsabile del box informazioni e capo boxista, di aver coordinato l'intero reparto casse (undici cassiere e quattro boxiste), di aver gestito ferie, turni, formazione e partecipato alle riunioni dei capi reparto. Ha sottolienato coem l'istruttoria di primo grado avesse pienamente confermato quanto dedotto: erano stati sentiti otto testimoni, inclusi alcuni indicati dalla datrice di lavoro, e tutti avevano confermato che svolgeva esclusivamente mansioni da boxista (non Pt_2
cassiera), che le mansioni delle boxiste (inclusa ) implicavano elevata Pt_2
responsabilità (apertura/chiusura casse, accesso alla cassaforte, rimborsi, fatture, gestione fondo cassa, risoluzione problemi con clienti e cassiere), che operava da Pt_2
sola nel box durante i turni e ordinava il fondo cassa settimanale. Tutte le testimonianze erano dunque concordi e confermavano che le mansioni svolte superavano quelle del IV livello.
Sull'omessa pronuncia sulla inutilizzabilità delle chat Whatsapp prodotte la lavoratrice ne ha sottolienato il pieno valore probatorio, evidenziando peraltro come il Tribunale non le avesse utilizzate per decidere, basandosi solo sulle testimonianze, già univoche e sufficienti a dimostrare le mansioni superiori.
Sull'omessa ricostruzione trifasica del rapporto e sulla contestata violazione delle norme contrattuali, con conseguente errata attribuzione del livello di inquadramento superiore, ha rilevato la correttezza del ragionamento svolto dal tribunale, osservando come le obiezioni dell'appellante fossero del tutto irrilevanti, atteso che il II livello non richiede titoli scolastici e non esclude la supervisione gerarchica.
pag. 7/16 Ha infine chiesto il rigetto dell'eccezione di prescrizione, in ossequio alla ormai pacifica giurisprudenza sul punto.
Le ragioni della decisione
L'appello è infondato e deve dunque essere rigettato.
Il primo motivo (Omesso esame ed omessa pronuncia sulla eccepita illegittimità, illegittimità, inefficacia ed inutilizzabilità delle registrazioni e trascrizioni avversarie di chat Whatsapp e file audio come fonti di prova, in quanto contestate ed in assenza della produzione in giudizio dello smartphone mediante il quale sarebbero state effettuate) non è fondato. La signora aveva in effetti nel corpo del ricorso fatto riferimento al Pt_2
contenuto di una chat whats app, intercorsa tra la stessa ed i colleghi e la datrice di lavoro ne aveva contestato la legittimità. Inoltre, dall'esame del fascicolo di primo grado emerge che è stata depositata chiavetta USB e che dunque la ricorrente aveva effettuato una produzione in violazione delle regole procedurali, che prevedono la produzione dei documenti all'interno del fascicolo telematico. Non è agli atti alcuna ordinanza che autorizzi tale produzione.
Se non che, in nessuna parte della sentenza impugnata vi è un solo riferimento a tali messaggi e nessuna conversazione è stata utilizzata dal giudice di prime cure a sostegno della propria decisione, basata al contrario sulle testimonianze e sui documenti ritualmente prodotti. Stessa considerazione deve essere svolta in relazione alle registrazioni prodotte dalla lavoratrice. Non vi è infatti alcun elemento da cui dedurre, come ritiene che il Tribunale abbia utilizzato tali conversazioni CP_2
implicitamente, e men che meno che abbia fondato sulle stesse la propria decisione.
Pertanto, la circostanza che il Tribunale non si sia pronunciato sull'eccezione della
è del tutto irrilevante, non avendo in concreto utilizzato il materiale CP_2
probatorio derivante dal telefono della , né esplicitamente né implicitamente. Tutte Pt_2
le circostanze di fatto prese in considerazione dalla giudice di prime cure sono infatti emerse dalle testimonianze e dai documenti e mai è stato fatto riferimento al materiale probatorio contestato con il primo motivo di gravame.
Anche in questa sede, peraltro, si ritiene che la decisione possa prescindere del tutto dalle chat whats app e dalle registrazioni e che pertanto non sia dirimente accertare la legittimità o meno di tale produzione.
pag. 8/16 Anche il secondo motivo (Omesso esame ed errata interpretazione delle risultanze istruttorie) non è fondato.
L'appellante ha rilevato come sia la lavoratrice che la giudice di prime cure abbiano erroneamente accostato la situazione oggetto di causa con quella, completamente differente, di un'altra lavoratrice, seguita dai medesimi legali, che aveva proposto ricorso analogo avverso tre diverse realtà imprenditoriali (G.D. S.r.l., Savidis S.r.l. e
Italbreizh Holding S.r.l.) e alla quale il Tribunale di Cuneo aveva riconosciuto la qualifica richiesta corrispondente al II livello. si è in particolare CP_2
concentrata sulla differente organizzazione aziendale del supermercato al cui interno prestava la propria attività la lavoratrice parte in giudizio del procedimento che aveva poi condotto alla sentenza di accoglimento nell'ambito della prima controversia e quella oggetto del presente giudizio: un ipermercato in un caso e un piccolo supermercato nell'altro. L'aver paragonato le due situazioni avrebbe – secondo la censura di CP_2
– determinato una “posizione preconcetta nell'esaminare le prove”.
[...]
Il motivo non è fondato. La Giudice non ha affatto esaminato le prove con un preconcetto e non vi è alcun elemento a sostegno di questa affermazione: ciò che il
Tribunale si è limitato ad affermare è che il supermercato Il Gigante di Manta, gestito da non è affatto piccolo, atteso che si estende su di una superficie di 1.500 CP_2
mq, ha circa 40 dipendenti, è dotato di 8/9 casse presso cui operano 10/12 cassiere e 4 boxiste. Può dunque ritenersi un supermercato di medie dimensioni, e non di piccole dimensioni come affermato dalla datrice di lavoro. Il riferimento al precedente già deciso è stato effettuato unicamente perché la lavoratrice lo aveva portato a sostegno della propria tesi e la datrice di lavoro ne aveva preso le distanze, eccependo invece come il suo fosse un piccolo supermercato. Dopo aver esaminato le risultanze istruttorie il Tribunale si è limitato a rilevare da un lato che la realtà aziendale non era affatto piccola (circostanza difficilmente smentibile alla luce dei dati di fatto in termini dimensionali innanzi elencati) e dall'altro che i due casi fossero in sostanza conformi, alla luce delle concrete mansioni svolte dalle lavoratrici così come provate dall'istruttoria, che ha fatto riferimento – evidentemente – alla realtà lavorativa della e non certo a quella diversa del processo già deciso dal Tribunale di Cuneo. CP_2
pag. 9/16 Ciò premesso, si ritiene che la giudice di prime cure abbia correttamente esaminato le deposizioni testimoniali e ne abbia correttamente interpretato il senso.
Preliminarmente, con riferimento all'interrogatorio formale, è vero – come rilevato dall'appellante – che il procuratore della società, dott. ha affermato Persona_1 che “La ricorrente non ha svolto mansioni di coordinatrice del reparto casse” e che “non era responsabile della apertura e della chiusura fiscale delle casse” (udienza
19.12.2023). Ma in sentenza è affermata una cosa completamente diversa, ossia che “Lo stesso , in sede di interrogatorio formale, ha ammesso che la ha Persona_1 Pt_2
svolto mansioni di addetta al box informazioni presso il supermercato Il Gigante di
Manta dal 2009 sino a qualche anno fa, e che, come le altre boxiste, era responsabile della apertura e della chiusura fiscale delle casse” (sentenza di primo grado, pag. 8). Ed infatti il dott. ha attribuito la responsabilità dell'apertura e della chiusura Per_1
fiscale delle casse a tutte le boxiste, tra cui vi era certamente anche la signora . Ed è Pt_2
esattamente ciò che è stato riportato dalla giudice di primo grado, evidenziandolo nell'inciso “come le altre boxiste”. Il Tribunale pertanto non ha affatto
“clamorosamente sbagliato”, come testualmente affermato dal reclamante.
Per quanto riguarda le ulteriori testimonianze, la società ritiene che i testi indicati dalla stessa debbano assumere particolare rilievo probatorio in quanto “provenienti da soggetti, Direttori ed Ispettori addetti al punto vendita, che sono bene a conoscenza dell'organizzazione aziendale della e di quali siano i rapporti gerarchici e le CP_2 funzioni operative all'interno della stessa” (atto di appello, pag. 24). Il Collegio ritiene che di per sé tutte le testimonianze siano qualificate, in quanto anche i testi indicati dalla lavoratrice erano perfettamente a conoscenza dell'organizzazione aziendale e, soprattutto, delle mansioni concretamente svolte dalla lavoratrice, atteso che si tratta di persone che hanno lavorato con lei, spesso quotidianamente e non solo in occasione di sporadiche visite al supermercato di Manta.
È infatti importante rilevare che un conto sono le mansioni affidate in via formale alla
, altro conto quelle concretamente svolte. E dunque, se alcuni testi sono certamente Pt_2 titolati nel descrivere la teoria dell'organizzazione aziendale (come l'ispettrice) è altrettanto evidente che si tratta di persone che non avevano una visione quotidiana delle pag. 10/16 attività in concreto svolte, atteso che proprio l'ispettrice si recava Testimone_5
presso il punto vendita solo ogni due mesi, due mesi e mezzo (udienza 19.12.2023).
Quanto poi all'attendibilità dei testimoni, anch'essa contestata dall'appellante, si osserva quanto segue.
In effetti, il teste è stato licenziato per giusta causa dalla ed è Tes_2 CP_2 pendente in Cassazione il relativo procedimento (dopo che l'impugnativa è stata rigettata nei due gradi precedenti di giudizio), e di tale circostanza è necessario tenere conto.
Si ritiene invece di non condividere quanto affermato dall'appellante circa il teste Tes_1
il fatto che sia rappresentante sindacale non ha alcun rilievo e non è provato – né avrebbe alcun peso – il fatto che egli in tale veste potrebbe aver consigliato alla lavoratrice di proporre ricorso.
Inoltre, è un dato di fatto che i testi citati invece dalla appellante siano ancora alle sue dipendenze, circostanza che deve essere tenuta a mente, atteso che esiste comunque un rapporto di lavoro in corso.
I testi che dunque sono più attendibili sono e , Tes_1 Tes_3 Testimone_7
in quanto hanno lavorato presso il market di Manta, non hanno più alcun rapporto con la e non hanno contenzioso in corso con l'ex datrice di lavoro. Sono, in CP_2
sostanza, le uniche persone la cui testimonianza non può avere alcun tipo di impatto sui rapporti in essere perché i rapporti sono tutti cessati.
Ebbene, si ritiene che il Tribunale abbia correttamente ricostruito la situazione di fatto sulla base di tali testimonianze: (che lavorava non solo la domenica, ma qualche Tes_3
volta anche in settimana e durante le festività) ha confermato tutte le deduzioni in fatto della . Stessa considerazione può essere svolta per e Dall'esame Pt_2 Tes_7 Tes_1
delle loro testimonianze emerge chiaramente che la lavoratrice in qualità di boxista, nei propri turni, svolgeva tutta una serie di mansioni diverse ed ulteriori alle operazioni di cassa, relative alla apertura e chiusura fiscale e contabile di tutte le casse della barriera, con funzione di coordinamento ed anche di controllo sull'attività delle cassiere. La circostanza che tale funzione venisse pacificamente svolta dalle altre boxiste è del tutto irrilevante, atteso che la boxista era una per turno e che in ogni caso si tratta di attività che certamente non sono ricomprese nel livello contrattuale riconosciuto (come meglio pag. 11/16 si dirà infra). OR era inoltre addetta alla redazione delle fatture, se richieste;
era addetta alla redazione dei buoni reso;
era addetta ai rimborsi in denaro;
era responsabile del fondo da utilizzare per il cambio monete delle casse;
era addetta all'accesso alla cassaforte, detenendo il codice per aprire/chiudere e prelevare. A tal proposito si deve rilevare che è emerso in maniera del tutto pacifica (cfr. testi e che la Tes_5 Tes_2
cassaforte in questione è quella centrale e non quella del caveau, cui avevano accesso unicamente gli addetti al trasporto valori. Ancora: ogni mercoledì provvedeva ad ordinare, mediante ordine online sul sito della Banca, il fondo cassa per la settimana successiva;
provvedeva a istruire il personale nuovo ed in particolare le nuove cassiere;
coordinava le altre cassiere, risolveva le problematiche che potevano sorgere in relazione alle stesse ed ai clienti;
provvedeva, in caso di assenze o di altra necessità, alle sostituzioni o alle soluzioni dei problemi, nonché provvedeva ad organizzare i turni e gli orari di lavoro delle cassiere, occupandosi di predisporre i turni settimanali sulla base dei desiderata dei colleghi, di riorganizzare gli orari in caso di assenze, contattando le cassiere per saggiarne la disponibilità a coprire i turni rimasti scoperti, di predisporre i piani ferie raccogliendo le richieste per poi sottoporli al Direttore.
D'altra parte, che il ruolo svolto non fosse quello di una semplice cassiera è confermato da due circostanze di fatto: I) in caso di assenza della boxista le sue mansioni erano coperte dal Direttore del punto vendita e non da una delle cassiere addette alla barriera, indice della complessità e delicatezza del ruolo;
II) OR partecipava alle riunioni dei capireparto che settimanalmente si tenevano nell'ufficio del Direttore.
Sempre con riferimento alla asserita erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie, l'appellante rileva che la Giudice di primo grado ha omesso la valutazione della testimonianza di . In effetti si tratta di una testimonianza non Testimone_6
riportata nel corpo della sentenza: la stessa non avrebbe peraltro cambiato la decisione, atteso che come direttore del punto vendita e persona attualmente alle dipendenze della nega circostanze che sono state invece tutte confermate dai testi innanzi CP_2
indicati e ritenuti – per la ragione di totale mancanza di rapporti con entrambe le parti – più attendibili.
Il terzo e quatro motivo di appello (Omessa ricostruzione trifasica del rapporto ai fini dell'eventuale attribuzione della qualifica superiore e Violazione e falsa applicazione pag. 12/16 delle norme contrattuali in materia di classificazione dei lavoratori – Errata attribuzione di un inquadramento superiore di ben due livelli) devono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi.
Parte appellante ritiene che la sentenza impugnata abbia omesso di esaminare i presupposti richiesti dal CCNL per il riconoscimento di due livelli superiori, nonché che abbia omesso di verificare che la lavoratrice svolgesse mansioni compatibili con il Pt_2
proprio livello di inquadramento. Ritenendo che fosse provato che la lavoratrice non avesse mai svolto mansioni di coordinamento se non di se stessa, sottolineando la natura puramente esecutiva e la semplicità delle attività svolte, parte appellante ha contestato che le mansioni svolte potessero rientrare anche solo nel III livello del CCNL applicato.
Il motivo non è fondato.
Il Tribunale di primo grado, nell'illustrare il percorso argomentativo seguito, ha infatti espressamente ricordato che “Giova in primo luogo ricordare che, sulla scorta di orientamento risalente e consolidato della giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridico da seguire nella determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato è costituito dalle distinte fasi dell'accertamento delle concrete mansioni esercitate dal lavoratore, dell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e, infine, quale momento di maggior rilievo, dal raffronto tra il risultato della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati a seguito della seconda (ex pluribus, Cass. 30.10.2008 n. 26234; Cass.
31.12.2009 n. 28284; Cass. 27.10.2010 n. 20272; Cass. 28.4.2015 n. 8589); tuttavia detto procedimento c.d. trifasico non richiede necessariamente di attenersi alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (cfr. Cass. 27.9.2016 n. 18943)”. Nel caso in esame ciò si è verificato: la giudice di prime cure, dopo aver riportato la parte del
CCNL di interesse ed aver ricostruito sulla base delle testimonianze la tipologia delle mansioni in concreto svolte dalla , ha spiegato le ragioni per le quali tali mansioni Pt_2
dovevano essere ritenute corrispondenti non al livello contrattuale riconosciuto (il IV) ma il II.
pag. 13/16 Nel merito, appartengono al IV livello del CCNL applicato “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
…
2) cassiere comune;
…
32) altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
La declaratoria riferita al II livello del CCNL applicato nella specie, ne evidenza i tratti differenziali che si riferiscono a “…lavoratori di concetto i quali svolgono compiti autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo”, e prevede la specifica figura del
“
2. cassiere principale che sovraintende a più casse”.
Il percorso argomentativo seguito dal primo grado appare privo di vizi logici: risulta infatti provato per testi che la agisse con (seppur semplice e limitata alla sfera Pt_2
operativa e non decisionale) autonomia operativa e che avesse funzioni di coordinamento delle altre cassiere e di controllo della loro attività.
Per contro, l'attività svolta non è certamente conforme alla declaratoria riconosciuta, atteso che la lavoratrice non si è limitata a svolgere operazioni di vendita e complementari, come una cassiera comune.
Dall'analisi dell'istruttoria si può in sostanza sostenere legittimamente che la non Pt_2
fosse solo una semplice boxista dedita a compiti esecutivi ed operativi (di cui al IV livello del CCNL) ma avesse compiti gestionali e organizzativi di rilievo con un certo grado di autonomia, riconducibili pertanto alla figura del casseiere principale che sovraintende più casse, esplicitamente inserito nel II livello del CCNL. Né può avere alcun rilievo il fatto che non avesse, quale titolo di studio, la laurea, atteso che non Pt_2
si tratta di requisito indicato nella declaratoria contrattuale e che si può esludere che tutti i cassieri principali lo possiedano o debbano possedere.
In subordine, parte appellante ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito per differenze retributive, relativamente a quanto maturato nel quinquennio antecedente alla data del deposito del ricorso.
pag. 14/16 Il motivo non è fondato.
Il Collegio ritiene infatti di aderire al condivisibile - e ormai pacifico - orientamento giurisprudenziale affermato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del
d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”
(Sez. L - , Sentenza n. 26246 del 06/09/2022 Rv. 665514 - 01). La circostanza, evocata da parte appellante, per cui la stabilità del rapporto di lavoro risiederebbe nella previsione della nullità del licenziamento intimato per motivo illecito è stata infatti condivisibilmente ritenuta non sufficiente dalla Suprema Corte al fine di ritenere realmente stabile un rapporto non più connotato da una tutela reale generalizzata.
L'appello deve dunque essere interamente rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsae all'appellata le spese del grado liquidate in euro
6.946,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 11.9.2025
pag. 15/16 La Consigliera est.
Giulia Marzia Locati
La Presidente
Patrizia Visaggi
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