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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/12/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 837 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale promosso da
(cod. fisc.: nato a [...]_1 C.F._1
CALABRIA (RC) il 25/06/1986), rappresentato e difeso dall'avv. CHINDEMI
EMMA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA FIUME N. 34
89100 REGGIO CALABRIA (R.C.), ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...]_2 C.F._2
CALABRIA (RC) il 20/08/1985), rappresentata e difesa dall'avv. SCLAPARI
CANDELORA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA
CAMPOLO SNC 89060 SALINE JO (R.C.), ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 28/03/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in DI (RC.) il 20/06/2018;
-considerato che con decreto del 01.05.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 20.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2025 l'udienza è stata anticipata al giorno
21.01.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
DI (R.C.) il 20/06/2018; b) dal matrimonio sono nati due figli Per_1
(07.03.2020) e (01.12.2022); Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
02.05.2024 il quale ha espresso il parere in data 09.07.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 28/03/2024 da
[...]
e , così provvede: Pt_1 Parte_2 -dichiara la separazione personale tra e , il cui Parte_1 Parte_2
atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di DI (R.C.), atto n.1, parte I, serie Ufficio 1, anno 2018, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo ritenga di dovere, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza e/o di domicilio;
2) e verranno affidati, in ossequio alla normativa vigente, ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza stabile presso la madre, designata quale genitore collocatario, ogni decisione relativa alla prole verrà presa di comune accordo tra il Sig. la Sig.ra Pt_1 Pt_2
3) Il Sig. trascorrerà con il figlio tre pomeriggi la settimana, il Pt_1 Per_1
lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle 16.00 alle 21.00, nel periodo estivo l'orario si protrarrà sino alle 21.30;
4) Trascorrerà con il figlio ue fine settimana al mese, a weekend alternati, Per_1
dal sabato mattina alle 10.00, sino alla domenica alle 20.30, durante i quali pernotterà con lui;
5) Il Sig. trascorrerà con tre pomeriggi la settimana, il lunedì, il Pt_1 Per_2 mercoledì ed il venerdì, in ragione della tenera età della bambina e delle relative esigenze (allattamento, riposo etc. etc.), starà con lei due ore per ciascun pomeriggio, accordandosi, di volta in volta, con la Sig.ra per l'individuazione della fascia Pt_2 oraria, individuata in base alle riferite occorrenze della minore. Al compimento del suo quarto anno di età, alla stregua del fratello starà con il padre nei Per_1 giorni indicati (lunedì, mercoledì e venerdì), dalle 16.00 alle 21.00, nel periodo estivo l'orario si protrarrà sino alle 21.30;
6) Con riferimento alla figlia al compimento del suo quarto anno di età, Per_2
anch'ella trascorrerà con il padre due fine settimana al mese, a weekend alternati, dal sabato mattina alle 10.00, sino alla domenica sera alle 20.30, durante i quali pernotterà con lui;
sino ad allora, nelle giornate testè indicate, trascorrerà con lui un paio d'ore al giorno;
7) Le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza che dovrà garantire a e il diritto di trascorrerle, rispettivamente, con Per_1 Per_2 ciascuno dei genitori, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, ovvero, a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro. Lo stesso dicasi per il pernotto che nei giorni festivi sopra indicati sarà modulato sempre secondo il criterio dell'alternanza, garantendo loro il diritto di pernottare, rispettivamente, con ciascuno dei genitori ( pernotterà dal compimento del quarto anno); Per_2
8) Nel giorno del proprio compleanno e festeggeranno, con i Per_1 Per_2
propri compagni, unitamente ad entrambi i genitori;
9) Con riferimento alle vacanze estive, trascorrerà con il padre un periodo Per_1
non continuativo di due settimane, tra il mese di luglio ed il mese di agosto (tre giorni alla volta, durante i quali pernotterà con lui), comunicando le date, di volta in volta, alla Sig.ra Per quanto concerne sino al compimento del quarto Pt_2 Per_2 anno non pernotterà presso il padre, ciò nonostante, alla stregua del fratello durante il periodo estivo, trascorrerà con lui un periodo non continuativo Per_1
di due settimane (tre giorni alla volta, un paio d'ore al giorno), tra il mese di luglio ed il mese di agosto, coordinandosi, di volta in volta, con la Sig.ra La scelta Pt_2
di calendarizzare i quindici giorni (del periodo estivo) in modo intermittente è legata alla tenera età dei figli;
modulazione che, in caso di accordo, potrà essere variata nel rispetto dei confacenti diritti;
10) La casa coniugale, sedente in Montebello Jonico (Reggio Calabria) alla Via
Borgata S. Elia III Trav. N. 7, sarà assegnata, unitamente agli arredi, alla moglie in quanto genitore collocatario.
11) I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento essendo due liberi professionisti ed economicamente indipendenti;
12) Il Sig. erserà all'inizio del mese ( da giorno 1 a giorno 5) quale contributo Pt_1
al mantenimento in favore dei figli e un assegno mensile pari ad € Per_1 Per_2
600,00, (€ 300,00 per ciascun figlio), con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, sul conto corrente alla stessa intestato IBAN
[...], ed inoltre, provvederà al pagamento della retta dell'asilo, pari ad € 100,00 (mensili) ed a quella della mensa, pari ad € 70,00 (mensili), provvederà, altresì, alla corresponsione, nella misura del 50%, delle spese straordinarie sia quelle necessarie che quelle voluttuarie, tra cui quelle mediche non coperte dal SSN, scolastiche, parascolastiche e ricreative per come indicate nel protocollo del Tribunale di Reggio Calabria, ad eccezione di quelle mediche mutuabili e di quelle a carattere voluttuario che non siano state oggetto di preventivo accordo, in questo caso, le stesse resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. Le spese straordinarie necessarie anticipate da uno dei due coniugi, dovranno essere rimborsate, in ragione del 50%, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
13) La Sig.ra si impegna a pagare, dalla scadenza sino al soddisfo, le rate Pt_2
del contratto di finanziamento numero 16828916 – cod. Dealer 6052200, dell'importo di € 24.000,00 (84 rate complessive, ciascuna di € 396,40), alla stessa intestato, del quale risulta essere coobbligato il Sig. acceso presso Parte_1
Santender Consumer Bank, in persona del legale rappresentante p.t., C.so Massimo
D'Azeglio n. 33/E (To), intermediario del credito in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., con sede in SS 106 Jonica, Km 106 - Montebello Jonico
(RC), per l'acquisto dell'autovettura Marca Jeep, Modello Compass 2.0 Limited 4wd
14, di proprietà ed in uso esclusivo alla Sig.ra esonerandolo da ogni Pt_2 responsabilità;
14) La Sig.ra continuerà a percepire, nell'interesse dei figli, il Bonus Carta Pt_2
Acquisti e l'Assegno Unico nella misura del 100% (di cui E 200 sono utilizzabili per assicurazione dei figli);
15) Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio della carta d'identità, del passaporto valido anche per l'espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
16) Le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti, mentre quelle di registrazione, ove previste, verranno ripartite in parti uguali.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DI (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.11.25
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Marchese dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice
3) Dott.ssa Valeria Marchese -Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 837 dell'anno 2024 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale promosso da
(cod. fisc.: nato a [...]_1 C.F._1
CALABRIA (RC) il 25/06/1986), rappresentato e difeso dall'avv. CHINDEMI
EMMA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA FIUME N. 34
89100 REGGIO CALABRIA (R.C.), ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nata a [...]_2 C.F._2
CALABRIA (RC) il 20/08/1985), rappresentata e difesa dall'avv. SCLAPARI
CANDELORA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in VIA
CAMPOLO SNC 89060 SALINE JO (R.C.), ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 28/03/2024, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in DI (RC.) il 20/06/2018;
-considerato che con decreto del 01.05.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 25.03.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 20.03.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 30.10.2025 l'udienza è stata anticipata al giorno
21.01.2025 con termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entro cinque giorni prima dell'udienza;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
DI (R.C.) il 20/06/2018; b) dal matrimonio sono nati due figli Per_1
(07.03.2020) e (01.12.2022); Per_2
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
02.05.2024 il quale ha espresso il parere in data 09.07.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 28/03/2024 da
[...]
e , così provvede: Pt_1 Parte_2 -dichiara la separazione personale tra e , il cui Parte_1 Parte_2
atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di DI (R.C.), atto n.1, parte I, serie Ufficio 1, anno 2018, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, nel mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove lo ritenga di dovere, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza e/o di domicilio;
2) e verranno affidati, in ossequio alla normativa vigente, ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza stabile presso la madre, designata quale genitore collocatario, ogni decisione relativa alla prole verrà presa di comune accordo tra il Sig. la Sig.ra Pt_1 Pt_2
3) Il Sig. trascorrerà con il figlio tre pomeriggi la settimana, il Pt_1 Per_1
lunedì, il mercoledì ed il venerdì, dalle 16.00 alle 21.00, nel periodo estivo l'orario si protrarrà sino alle 21.30;
4) Trascorrerà con il figlio ue fine settimana al mese, a weekend alternati, Per_1
dal sabato mattina alle 10.00, sino alla domenica alle 20.30, durante i quali pernotterà con lui;
5) Il Sig. trascorrerà con tre pomeriggi la settimana, il lunedì, il Pt_1 Per_2 mercoledì ed il venerdì, in ragione della tenera età della bambina e delle relative esigenze (allattamento, riposo etc. etc.), starà con lei due ore per ciascun pomeriggio, accordandosi, di volta in volta, con la Sig.ra per l'individuazione della fascia Pt_2 oraria, individuata in base alle riferite occorrenze della minore. Al compimento del suo quarto anno di età, alla stregua del fratello starà con il padre nei Per_1 giorni indicati (lunedì, mercoledì e venerdì), dalle 16.00 alle 21.00, nel periodo estivo l'orario si protrarrà sino alle 21.30;
6) Con riferimento alla figlia al compimento del suo quarto anno di età, Per_2
anch'ella trascorrerà con il padre due fine settimana al mese, a weekend alternati, dal sabato mattina alle 10.00, sino alla domenica sera alle 20.30, durante i quali pernotterà con lui;
sino ad allora, nelle giornate testè indicate, trascorrerà con lui un paio d'ore al giorno;
7) Le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza che dovrà garantire a e il diritto di trascorrerle, rispettivamente, con Per_1 Per_2 ciascuno dei genitori, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro, ovvero, a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro. Lo stesso dicasi per il pernotto che nei giorni festivi sopra indicati sarà modulato sempre secondo il criterio dell'alternanza, garantendo loro il diritto di pernottare, rispettivamente, con ciascuno dei genitori ( pernotterà dal compimento del quarto anno); Per_2
8) Nel giorno del proprio compleanno e festeggeranno, con i Per_1 Per_2
propri compagni, unitamente ad entrambi i genitori;
9) Con riferimento alle vacanze estive, trascorrerà con il padre un periodo Per_1
non continuativo di due settimane, tra il mese di luglio ed il mese di agosto (tre giorni alla volta, durante i quali pernotterà con lui), comunicando le date, di volta in volta, alla Sig.ra Per quanto concerne sino al compimento del quarto Pt_2 Per_2 anno non pernotterà presso il padre, ciò nonostante, alla stregua del fratello durante il periodo estivo, trascorrerà con lui un periodo non continuativo Per_1
di due settimane (tre giorni alla volta, un paio d'ore al giorno), tra il mese di luglio ed il mese di agosto, coordinandosi, di volta in volta, con la Sig.ra La scelta Pt_2
di calendarizzare i quindici giorni (del periodo estivo) in modo intermittente è legata alla tenera età dei figli;
modulazione che, in caso di accordo, potrà essere variata nel rispetto dei confacenti diritti;
10) La casa coniugale, sedente in Montebello Jonico (Reggio Calabria) alla Via
Borgata S. Elia III Trav. N. 7, sarà assegnata, unitamente agli arredi, alla moglie in quanto genitore collocatario.
11) I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento essendo due liberi professionisti ed economicamente indipendenti;
12) Il Sig. erserà all'inizio del mese ( da giorno 1 a giorno 5) quale contributo Pt_1
al mantenimento in favore dei figli e un assegno mensile pari ad € Per_1 Per_2
600,00, (€ 300,00 per ciascun figlio), con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, sul conto corrente alla stessa intestato IBAN
[...], ed inoltre, provvederà al pagamento della retta dell'asilo, pari ad € 100,00 (mensili) ed a quella della mensa, pari ad € 70,00 (mensili), provvederà, altresì, alla corresponsione, nella misura del 50%, delle spese straordinarie sia quelle necessarie che quelle voluttuarie, tra cui quelle mediche non coperte dal SSN, scolastiche, parascolastiche e ricreative per come indicate nel protocollo del Tribunale di Reggio Calabria, ad eccezione di quelle mediche mutuabili e di quelle a carattere voluttuario che non siano state oggetto di preventivo accordo, in questo caso, le stesse resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate. Le spese straordinarie necessarie anticipate da uno dei due coniugi, dovranno essere rimborsate, in ragione del 50%, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
13) La Sig.ra si impegna a pagare, dalla scadenza sino al soddisfo, le rate Pt_2
del contratto di finanziamento numero 16828916 – cod. Dealer 6052200, dell'importo di € 24.000,00 (84 rate complessive, ciascuna di € 396,40), alla stessa intestato, del quale risulta essere coobbligato il Sig. acceso presso Parte_1
Santender Consumer Bank, in persona del legale rappresentante p.t., C.so Massimo
D'Azeglio n. 33/E (To), intermediario del credito in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., con sede in SS 106 Jonica, Km 106 - Montebello Jonico
(RC), per l'acquisto dell'autovettura Marca Jeep, Modello Compass 2.0 Limited 4wd
14, di proprietà ed in uso esclusivo alla Sig.ra esonerandolo da ogni Pt_2 responsabilità;
14) La Sig.ra continuerà a percepire, nell'interesse dei figli, il Bonus Carta Pt_2
Acquisti e l'Assegno Unico nella misura del 100% (di cui E 200 sono utilizzabili per assicurazione dei figli);
15) Entrambi i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio della carta d'identità, del passaporto valido anche per l'espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto;
16) Le spese di giudizio saranno interamente compensate tra le parti, mentre quelle di registrazione, ove previste, verranno ripartite in parti uguali.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di DI (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.11.25
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Valeria Marchese dott. Giuseppe Campagna