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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 6252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6252 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'udienza del 16.09.2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 16030/2024
Tra
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
SITO (NA) il 19/09/1978 e residente a SCISCIANO (NA) VIA PALAZZUOLO civico
81, cittadina italiana, elett.te dom.ta in Castellammare di Stabia alla via Giuseppe
Cosenza n. 77 c/o lo studio legale dell'avvocato Cinzia Cascone (C.F.
VA: ) che la rappresenta e difende. CodiceFiscale_2 P.IVA_1
RICORRENTE
E
- Controparte_1 Controparte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.7.24 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe agiva in giudizio, al fine di vedersi riconoscere il diritto al pagamento delle retribuzioni professionali previste dal CCNL di categoria, in relazione agli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021, e 2021/2022, deducendo: - di essere una docente precaria e di essere stata destinataria, per gli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021, e 2021/2022, di contratti a tempo determinato, maturando supplenze brevi e saltuarie;
- che non le veniva riconosciuta la “retribuzione professionale docenti” (RPD) prevista dall'art. 7 CCNL del 15.03.2001 e dall'art. 25 del CCNL del 31.08.1999, quantificata in
€ 164,00 per ogni mese di servizio fino al febbraio 2018 e in € 174,5 a decorrere dal 1° marzo 2018.
Sulla base di articolate considerazioni giuridiche, rassegnava le seguenti conclusioni: 1) accerti e dichiari il diritto della ricorrente al pagamento, in proprio favore, per i periodi di supplenza breve indicati in ricorso, della retribuzione professionale docenti prevista e disciplinata dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni;
2) condanni, per l'effetto, il Controparte_1
in persona del L.R.p.t. al pagamento in favore della ricorrente della somma di
[...]
€3.506,00 (€tremilacinquecentosei/00) quale retribuzione professionale docenti per i periodi di supplenza breve (indicati) svolti dalla ricorrente, come specificata in ricorso o di quella maggiore, minore e/o diversa che dovesse risultare dovuta in corso di causa all'esito della fase istruttoria anche a seguito di ctu contabile che fin d'ora chiede disporsi, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
3) il tutto entro il limite di €
5.200,00; 4) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costitutiva la parte resistente.
All'udienza del 16.09.2025, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del . La Controparte_1 contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè,
l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass 22461/2015 del 4.11.2015).
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Ritiene questo G.L. di dover richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.,
l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia, così come già espresso da questo Giudice con sentenza n. 2672/2024 del 09/04/2024.
Va rilevato che l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive " ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999".
Nei commi successivi, la medesima norma, ha disciplinato le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio
o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Tale ultima disposizione individua i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante per l'intera durata dell'anno scolastico o fino alla fine delle lezioni, con esclusione degli altri rapporti di lavoro a tempo determinato.
La parte ricorrente lamenta disparità di trattamento, sotto il profilo retributivo, tra insegnanti a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato ed un evidente contrasto con clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee in numerose sentenze.
Detta clausola stabilisce al 1° comma: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Il principio di non discriminazione, tipizzato dalla clausola 4 punto 1 dell'Accordo
Quadro, richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia oggettivamente giustificato;
al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro occorre stabilire, conformemente alla clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, se si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile, tenuto conto di un insieme di fattori come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego.
Viene quindi in rilievo la nozione di “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4 punto 1 dell'Accordo Quadro, la quale deve essere intesa nel senso che la differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato è giustificata solo dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego, nel particolare contesto in cui si inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda ad una reale necessità e sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria.
Tali elementi possono risultare dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi i contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro. Nel caso in esame va condiviso quanto sostenuto dalla ricorrente secondo cui il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito in ragione dei compiti disimpegnati dal precario all'interno dell'amministrazione scolastica, ove la condizione di supplente “temporaneo” non rileva sul piano delle attività disimpegnate ma solo sul piano dell'organizzazione del servizio svolto in relazione alla durata dell'incarico. Va richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n.20015/2018) secondo cui “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo, senza differenziazione alcuna, abbia voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una interpretazione diversa potrebbe la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4.La tesi del , secondo cui la R.P.D. è incompatibile con prestazioni di CP_1 durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che di seguito si enuncia "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 " deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".
È pacifico e documentato, sulla base delle buste paga prodotte dalla parte ricorrente, che il resistente non ha corrisposto l'emolumento reclamato per i periodi sopra CP_1 indicati in cui la parte ricorrente ha svolto gli incarichi di supplenze temporanee.
In ordine al quantum, deve operarsi mero calcolo matematico, come correttamente effettuato dalla parte ricorrente.
Pertanto, va accertato il diritto di alla percezione della Parte_1 retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, e Controparte_1
2021/2022; per l'effetto, il deve essere condannato Controparte_1 al pagamento, in favore di , delle relative differenze retributive, Parte_1 in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento di deposito del ricorso in € 3.506,00, oltre interessi legali, dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione all'avvocato anticipatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, in accoglimento del ricorso e definitivamente pronunciando:
1. accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, , alla Parte_1 percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il per gli anni scolastici 2019/2020, Controparte_1
2020/2021, e 2021/2022;
2. per l'effetto, condanna il al pagamento in favore Controparte_1 di delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di Parte_1 lavoro effettivamente svolto, a titolo di retribuzione professionale docenti, quantificabili al momento del deposito del ricorso in € 3.506,00, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
3. condanna, altresì, il al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 della parte ricorrente, che liquida in € 1.000,00 oltre IVA CPA e rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si comunichi.
Napoli, 16.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Pia Mazzocca