Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 06/06/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano
Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Giovanni Lualdi Presidente Dott. Elisa Tosi Giudice
Dott. Nicolò Grimaudo Giudice Relatore ed Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 117/2025 P.U.
PROMOSSO DA
[ ] e [C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. C.F._2
RAFFAELLA MARZOCCA che li rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio depositato dai debitori sovraindebitati ai sensi dell'art. 269 CCI;
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, CCI redatta del Gestore della crisi.
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
• Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, CCI la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto i ricorrenti hanno la residenza nel Comune di Castano Primo (MI), e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
• Sussiste la legittimazione del ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 CCI, in quanto gli stessi non risultano assoggettabili alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal
Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
• La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, CCI, espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente.
• Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal
Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore).
• Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) CCI (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla parte ricorrente.
• La parte ricorrente mette a disposizione la quota parte del reddito da lavoro, previa detrazione di quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile, da determinarsi in euro 1.800,00 (le ulteriori voci mensili per Commercialista, Enasarco ecc. costituendo propriamente costi dell'attività svolta dalla sig.ra e non spese di mantenimento PT personale); considerato che i coniugi devono concorrere al mantenimento familiare in proporzione ai rispettivi redditi, e che il sig. ercepisce un reddito netto mensile medio Pt_1 di euro 1.950 (pari a circa il 68% del totale familiare) e la sig.ra un reddito di euro PT
930,00 (pari a circa il 32% del totale familiare), il sig. deve essere autorizzato a Pt_1 trattenere l'importo di euro 1.200,00 e la sig.ra l'importo di euro 600,00; PT
• Non può qualificarsi bene strumentale l'autovettura di proprietà del sig. né risulta Pt_1 adeguatamente documentato l'assunto dell'impossibilità di avvalersi del trasporto pubblico per recarsi nei luoghi di lavoro;
deve viceversa essere autorizzata la sig.ra ad PT utilizzare un autoveicolo per ragioni di lavoro, in quanto bene strumentale all'esercizio dell'attività di agente di commercio;
tuttavia, considerato che il veicolo da lei attualmente utilizzato ed intestato alla risulta gravato da fermo amministrativo, si Parte_3 ritiene opportuno consentire alla sig.ra di utilizzare il veicolo di proprietà del sig. PT
(Fiat Bravo tg EP344LA). Pt_1
Ritenuto che alla luce di tali elementi sia da escludere la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCI,
DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di Parte_1
[C.F.: ] e [C.F. . C.F._1 Parte_2 C.F._2
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Nicolò Grimaudo.
NOMINA Liquidatore la Dott.ssa , con studio in Canegrate, via Este n. 2. Persona_1
ORDINA ai debitori il deposito entro sette giorni delle scritture fiscali obbligatorie, nonché l'Elenco dei creditori, ove non già depositato. ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 3.9.2025, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
DETERMINA in euro 1.200,00 mensili, in relazione al sig. , ed in euro 600,00 mensili, Parte_1 con riguardo alla sig.ra l'importo del reddito da lavoro escluso dalla Parte_2
Pagina n. 2 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
liquidazione, disponendo che il datore di lavoro accrediti l'intero importo della retribuzione su conto corrente intestato alla procedura (i cui estremi saranno prontamente comunicati dal Liquidatore), essendo poi cura di quest'ultimo provvedere senza indugio a riversare al debitore la somma di euro 1.200,00 al mese (con esclusione della tredicesima e quattordicesima mensilità, da acquisirsi integralmente alla massa attiva della procedura). AUTORIZZA ad utilizzare l'autoveicolo di proprietà del sig. (Fiat Bravo tg Parte_2 Pt_1
EP344LA) per l'esercizio dell'attività economica. DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore. DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale la sua pubblicazione presso il Registro delle imprese, a cura del Liquidatore. ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso il P.R.A., a cura del Liquidatore.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Sentenza ope legis esecutiva.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Giudice Relatore ed Estensore Il Presidente
Dott. Nicolò Grimaudo Dott. Marco Giovanni Lualdi
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